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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.01.2001 11.2001.9

January 23, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,621 words·~8 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n.: 11.2001.0009

Lugano 23 gennaio 2001/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. __.____ (sostituzione del curatore) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

__________ __________, __________

(patrocinato dall'avv. __________ __________ -__________, __________)  

alla  

Delegazione tutoria di __________;  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 10 gennaio 2001 presentato da __________ __________ contro la decisione emessa il

                                              5 dicembre 2000 dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ (1960) è al beneficio di una curatela volontaria, istituita con risoluzione 8 gennaio 1989 della Delegazione tutoria di __________, la quale aveva nominato quale curatore __________ __________. Il 15 maggio 1991 la Delegazione tutoria ha designato __________ __________ come curatore in sostituzione di __________ __________.

                                  B.   Il 16 maggio 2000 __________ __________, rappresentato dall'avv. __________ __________ -__________, ha chiesto alla Delegazione tutoria di sostituire il curatore __________ __________, proponendo come curatore amministrativo la sua “guida spirituale” __________ __________. La Delegazione tutoria ha comunicato il 18 maggio 2000 alla legale dell'istante che la persona proposta non intendeva assumere il mandato e ha sollecitato altre candidature di persone disposte ad assumere l'incarico a titolo gratuito o a costi molto contenuti, data la modesta situazione finanziaria del curatelato. Il 24 maggio 2000 l'avv. __________ __________ -__________ ha indicato come curatrice la sua segretaria __________ __________. In un incontro del 5 giugno 2000 negli uffici della Delegazione tutoria __________ __________ ha confermato la sua istanza e __________ __________ ha ribadito il suo accordo ad assumere il mandato di curatrice senza rimunerazione. Durante il mese di giugno è intercorso uno scambio di corrispondenza tra l'avv. __________ __________ -__________ e la Delegazione tutoria a proposito dell'onorario della legale e delle condizioni di rimunerazione della nuova curatrice.

                                  C.   Il 24 luglio 2000 __________ __________ ha chiesto, tramite la sua patrocinatrice, la revoca della curatela volontaria. La Delegazione tutoria ha comunicato il 28 luglio 2000 che avrebbe esaminato la domanda e ha ribadito che l'onorario della patrocinatrice doveva essere assunto da __________ __________, il quale aveva agito senza chiedere il parere del curatore. __________ __________ si è rivolta il 10 agosto 2000 alla Delegazione tutoria per avere informazioni sulla sua nomina a curatrice, non ancora formalizzata. La Delegazione tutoria ha risposto il 17 agosto 2000 che era in corso l'esame dell'istanza di revoca chiesta il 24 luglio 2000 e che era opportuno, in tali circostanze, tenere in sospeso la sostituzione del curatore.

                                  D.   __________ __________ ha introdotto ricorso il 23 agosto 2000 alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, postulando la nomina di __________ __________ a curatrice e l'ammissione all'assistenza giudiziaria, sia per la procedura di ricorso che per quella davanti alla Delegazione tutoria. Il 13 settembre 2000 la Delegazione tutoria di __________ ha deciso la revoca della curatela. Statuendo il 5 dicembre 2000, l'autorità di vigilanza, ha respinto il predetto ricorso nella misura in cui era ricevibile e ha negato al ricorrente l'assistenza giudiziaria, rinunciando al prelievo di tasse o spese.

                                  E.   Contro la decisione appena citata __________ __________ è insorto con un appello del 10 gennaio 2001 nel quale chiede, previa ammissione all'assistenza giudiziaria, la revoca del provvedimento impugnato e la conferma della sostituzione del curatore nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 12 dicembre 2000, con remunerazione conforme al tariffario. Il gravame non è stato intimato alla Delegazione tutoria.

Considerando

in diritto:                  1.   L'autorità di vigilanza ha premesso che il ricorso non appariva ricevibile, la lettera 17 agosto 2000 non sembrando essere una decisione formale, ma che ad ogni modo il gravame andava respinto nel merito, da un lato perché in concreto non erano ravvisabili motivi sufficienti per sostituire immediatamente il curatore e dall'altro perché nel frattempo l'interessato aveva presentato istanza di revoca della curatela, onde l'opportunità di sospendere la procedura di sostituzione del curatore. L'autorità di vigilanza ha respinto anche la domanda di assistenza giudiziaria, per il motivo che il gravame era sprovvisto di buon esito, ma ha nondimeno rinunciato al prelievo di tasse e spese in considerazione della situazione economica del ricorrente.

                                   2.   L'appellante ribadisce la necessità di una conferma formale della sostituzione del curatore, effettiva di fatto dopo le assicurazioni verbali ricevute dal segretario della Delegazione tutoria. Egli sostiene che il silenzio dell'autorità tutoria è equiparabile a un diniego di giustizia e viola i diritti della sua sfera personale, vista l'importanza della persona del curatore per il suo equilibrio psichico.

                                   3.   L'art. 420 cpv. 2 CC prevede che contro le decisioni dell'autorità tutoria è dato ricorso all'autorità di vigilanza entro dieci giorni dalla loro comunicazione. L'autorità di vigilanza ha ritenuto dubbia la ricevibilità del rimedio presentato il 23 agosto 2000, respingendolo in ogni modo nel merito. Ciò non toglie che questa Camera debba verificare d'ufficio la ricevibilità dell'appello.

                                   a)  Solo decisioni formali dell'autorità tutoria sono impugnabili con ricorso (Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen  Privatrecht, ZGB I/2, Basilea 1998, n. 11 ad art. 420 CC). Ora, la lettera del 17 agosto 2000, oggetto del ricorso 23 agosto 2000, non è manifestamente una “decisione” della Delegazione tutoria nel senso dell'art. 420 cpv. 2 CC, nemmeno volendo interpretare largamente tale nozione. Con tale scritto, infatti, la Delegazione tutoria ha risposto a una lettera 10 agosto 2000 dell'aspirante curatrice, che voleva sapere quando essa sarebbe stata nominata formalmente in sostituzione del curatore in carica (doc. 15). La lettera del 17 agosto 2000 è un semplice riscontro: non è intestata come “decisio-ne”, non è indirizzata al curatelato e non contiene elementi dai quali desumere che la Delegazione tutoria volesse adottare un provvedimento formale nella procedura di sostituzione del curatore in corso, contrariamente a quanto emerge dalla decisione di revoca della curatela del 13 settembre 2000 (doc. 3). La Delegazione tutoria si è limitata a spiegare alla destinataria come intendeva trattare l'istanza di sostituzione del curatore del 16 maggio 2000 dopo la presentazione, il 25 luglio 2000, di un'istanza di revoca della curatela volontaria (doc. 12). Non essendo stata presa il 17 agosto 2000 una formale decisione della Delegazione tutoria suscettibile di ricorso (né il ricorrente l'ha mai pretesa), il gravame interposto il 23 agosto 2000 doveva d'acchito essere dichiarato irricevibile.

                                   b)  L'appellante sostiene che la mancata nomina della nuova curatrice equivarrebbe a un diniego di giustizia. La dottrina ammette invero che la via del ricorso è esperibile anche contro omissioni dell'autorità tutoria (Geiser, op. cit., loc. cit.). Nella fattispecie, tuttavia, non si ravvisano gli estremi di una qualsiavoglia inattività. Dopo un nutrito scambio di corrispondenza sulla remunerazione della futura curatrice e della patrocinatrice (doc. 8 a 11), quest'ultima ha chiesto il 24 luglio 2000 la revoca della curatela, in via subordinata la sostituzione del curatore ove la decisione non potesse essere presa con urgenza. La Delegazione tutoria ha comunicato il 28 luglio 2000 che dava immediato avvio all'esame della revoca, con un'indagine eseguita dal Servizio psico-sociale di __________. Nello scritto litigioso del 17 agosto 2000 l'autorità tutoria non rifiutava di procedere alla sostituzione del curatore, ma esprimeva l'opinione che una simile decisione poteva rivelarsi inutile in caso di revoca della curatela in tempi brevi. La sospensione di fatto della procedura relativa alla sostituzione del curatore non era quindi ingiustificata, né è durata a lungo, poiché la curatela è stata formalmente revocata il 13 settembre 2000. In siffatte circostanze non si può pertanto considerare la sospensione di fatto della procedura di sostituzione alla stregua di un diniego di giustizia.

                                   4.   L'appellante postula il riconoscimento alla curatrice di fatto della remunerazione per le prestazioni svolte dal maggio al dicembre 2000, conformemente alle tariffe applicabili. La Delegazione tutoria, come si è detto, non ha adottato alcuna decisione con lo scritto del 17 agosto 2000 né tanto meno ha statuito su eventuali pretese della persona che sostiene di essere stata curatrice di fatto. Spetta quindi a quest'ultima il compito di presentare la propria domanda di indennità e il conteggio delle spese all'autorità tutoria per l'approvazione (art. 3 del Regolamento concernente le tariffe in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2.1, testo in vigore fino al 31 dicembre 2000). La richiesta del curatelato è pertanto d'acchito improponibile. Ne segue che l'appello, in quanto ricevibile, si rivela manifestamente infondato in ogni suo punto e può essere respinto con la procedura dell'art. 313bis CPC.

                                   5.   Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148

                                         cpv. 1 CPC). Data la particolarità del caso e la situazione finanziaria dell'appellante, si giustifica però – eccezionalmente – di rinunciare al prelievo di spese, né si giustifica di attribuire ripetibili alla Delegazione tutoria, cui l'appello non è nemmeno stato intimato. La domanda di ammissione all'assistenza giudiziaria deve in ogni modo essere respinta, sia per quel che concerne la procedura di ricorso che per quella di appello. Del tutto inconsistente fin dall'inizio, l'appello non adempie in effetti il requisito cumulativo della probabilità di esito favorevole (art. 157 CPC). Quanto al ricorso del 23 agosto 2000 all'autorità di vigilanza, esso era addirittura irricevibile.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

                                   4.   Intimazione:

                                         – avv. __________ __________ -__________, __________.

                                         Comunicazione:

                                         – Delegazione tutoria di __________;

                                         – Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

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