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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 31.07.2001 11.2001.84

July 31, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,706 words·~19 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 11.2001.00084

Lugano 31 luglio 2001/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.____.______ (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 30 maggio 2001 da

__________ __________, __________  

contro  

__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________),  

giudicando ora sul caso di ricusazione riconosciuto il 26 giugno 2001 tanto dal Pretore quanto dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, nei loro confronti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accertato il caso di ricusazione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con sentenza del 22 gennaio 1998 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio fra __________ __________ (1946) e __________ nata __________ (1960). La convenzione sugli effetti accessori del divorzio omologata con la sentenza prevedeva l'affidamento del figlio __________ (nato il ____________________ 1985) alla madre, riservato il diritto di visita del padre.

                                  B.   Il 30 maggio 2001 __________ __________ ha promosso davanti al medesimo Pretore un'azione intesa alla modifica della sentenza di divorzio, rivendicando l'affidamento del figlio. Il Pretore ha sentito __________ il 20 giugno 2001. Alla discussione del 21 giugno successivo, tenuta dal Segretario assessore, le parti non hanno trovato un accordo. In calce al relativo verbale il Segretario assessore ha invitato l'attore a munirsi di un avvocato, con la comminatoria della nomina di un patrocinatore d'ufficio.

                                  C.   Il 22 giugno 2001 __________ __________ ha scritto al Segretario assessore, al Pretore e ad altre persone quanto segue:

                                         (…)

                                         Nonostante abbia chiaramente detto che sarò assente con __________ e tornerò il 23.7. il Segretario assessore intima la designazione di un avvocato entro 20 giorni e ventila un incontro durante la mia assenza, con possibilità di farmi rappresentare.            

                                         Non designo alcun avvocato difensore e non riconoscerò alcun avvocato designato dalla Pretura. In nessun caso mi faccio dunque rappresentare.

                                         Ritengo da cittadino che paga le tasse, che non ha mai avuto nulla con la giustizia, che è inserito in un comune da cui si sente apprezzato, che si adopera impegnandosi socialmente nello stesso comune in cui vive, che forse ha già un minimo di esperienza con i figli, visto che precedentemente ne ha già tirato su uno di persona con un minimo di successo e che cerca di inserire suo figlio __________ nella socialità, abbia il diritto di difendersi da solo. Non ho insultato nessuno, non ho alzato la voce e nemmeno lo ha fatto la controparte e il suo legale – contrariamente a quanto fatto nei miei confronti dal Segretario – e ho citato fatti inerenti il rapporto madre-figlio, suffragati da testimonianze, risalenti al 1997 – sui quali però la Pretura non vuole palesemente chinarsi.

                                         Ricuso la presenza del segretario assessore.

                                         Ha infatti insegnato all'__________ (parole sue) e dalle sue parole traspare che vede malvolentieri la testimonianza di un docente dell'__________ (accenno alla presenza del direttore della scuola media di cui il Segretario assessore dice –vedremo poi se dirà le stesse cose che afferma lei –). Ne deduco che esiste già sin d'ora la presunzione da parte del Segretario assessore che io affermi il falso. (...)

                                         Ritengo che il Segretario assessore non può garantire un'equidistanza di giudizio, viste che parecchie testimonianze a sfavore della madre provengono proprio dall'__________.

                                         Il Segretario assessore mi rimprovera con toni assai esasperati e intimidatori alzando la voce che richieste come le mie non dovrebbero nemmeno essere accolte se non formulate da un avvocato, che le pratiche pendenti sono innumerevoli e che posso essere contento che alla mia lettera del 30 maggio è seguita una convocazione in tempi assai ristretti. (…)

                                         Grazie ma avrei preferito una discussione alcuni giorni più tardi, ma in cui si fosse entrati nel merito della mia richiesta e delle motivazioni che hanno portato alla stessa. (…)

                                         Il Segretario assessore mi dice che la Pretura non può tenere in considerazioni e chinarsi su tutte le lettere che la Pretura riceve. Se non può permettersi di leggere tutte le lettere che vi giungono direttamente, come detto dal Segretario assessore, mi sembra altrettanto fuorviante sentenziare senza prima essere infirmati. (…)

                                         Il Segretario assessore non accetta nemmeno di ricevere copia di una lettera del 30 maggio 2000 inviatami dal direttore della scuola media dell'__________ (…). Queste sono note sottoposte al Segretario assessore che lui nemmeno ha voluto leggere. (…)

                                         Il Segretario assessore si è rivolto al sottoscritto con toni assai alterati, quando gli dissi che non accettavo la sua proposta di tenere il figlio per i prossimi sei mesi in prova lasciandolo comunque affidato alla mamma. Un figlio che abita già da mesi dal papà e a cui gli sta bene così (confermato durante il colloquio con il Pretore del 20.06.2001. A proposito: come mai non è stato fatto un verbale, visto che le informazioni, secondo il Segretario assessore, gli sono state passate a voce dal Pretore, e chi era presente?).

                                         Ma signor Segretario assessore, lei si rende conto di ciò che ha detto? Vuole affidarmi il figlio in prova? Ma si è dato la pena di informarsi sulla mia persona? (…)

                                         E per finire il signor Segretario assessore minaccia di ammonirmi e di metterlo verbale. Un'osservazione più sconclusionata non l'avevo mai sentita.

                                         Mi sono comportato civilmente, così come ha fatto d'altronde la controparte, non ho insultato nessuno, non ho alzato la voce, non ho usato termini incivili.

                                         L'unico che l'ha alzata è stato lui. Perché? Forse perché non ho accettato la sua proposta per il periodo di prova? O forse perché ho mantenuto la mia richiesta aggiungendo che mi sarei incontrato qualche volta con la mamma, ma alla presenza di qualcuno di una delegazione tutoria? (…)

                                         Se qualcuno dovesse ricevere delle scuse è mio figlio che ha dovuto sobbarcarsi i comportamenti diseducativi della mamma da ben 5 anni. Al 1996 (al mio avvocato patrocinatore) e al 1997 risalgono infatti le lettere che ho scritto al riguardo alla Pretura.

                                         Lettere che – traspare dalle parole del Segretario assessore – non sono state prese in considerazione. Ma cosa siete lì a fare? Con i soldi delle mie imposte io contribuisco a pagare il vostro salario, signori! E io le imposte le ho sempre pagate entro i termini. (…)

                                         Mi spiace ma leggo le parole e il  comportamento del Segretario assessore come un segnale palese di disprezzo nei confronti di un papà che, a quanto pare, pur citando fatto concreti, crea qualche imbarazzo alla Pretura stessa.

                                         Ma leggo anche il comportamento della Pretura nel senso che non tornare, senza peraltro alcun valido motivo, su una decisione presa in precedenza, parteggiando apertamente per il genitore affidatario.

                                         Si insiste da parte del Segretario assessore e dell'avvocato della controparte sul dialogo tra genitori, divagando in dissertazioni di psicologia sui rapporti madre-padre, ma si tralascia di accennare che il figlio ha passato 5 anni della sua vita in modo disordinato, quasi fosse colpa del papà. (…)

                                         Nella testimonianza del 20.06.01 raccolta dal Pretore, passata a voce al Segretario, mi risulta che il figlio, alla proposta del Pretore per definire giorni precisi in cui la mamma lo possa vedere, abbia detto “va dalla mamma quando lo desidera”. Ma qui traspare comunque l'intenzione di accogliere la domanda mia e di __________. Forse un adolescente di 16 anni, dopo averne viste di cotte e di crude si rende conto, pur rispettando i ruoli di entrambi i genitori, che nella figura del papà sono raccolte pregi e qualità in maggior misura che non nella figura della madre. E allora perché si vuole ostacolarlo? D'altronde la mia richiesta era chiara, il legale della controparte sembrava anche orientato verso un'adesione alla mia richiesta pur condizionando la sua risposta all'obbligo per il figlio di presentarsi alla madre.

                                         È solo il Segretario assessore che ha indirizzato il discorso verso un'altra soluzione, fuori da ogni logica (ma forse mi si dirà che anche questo non è vero).

                                         Perché?

                                         Se inoltre la Pretura accoglie la domanda che ho inoltrato direttamente – ma mi risulta che la legge non me lo impedisce – non me lo deve dopo rimproverare. Non ci posso fare niente se le pratiche pendenti sui vostri tavoli – come il Segretario assessore dice – sono innumerevoli. E se i costi degli avvocato dissanguano chi si rivolge loro non ci posso fare niente. Non ho risparmiato un qualche mille franchi per spenderlo in avvocati. Per di più quando la legge in questa circostanza non me lo può imporre. (…)

                                         E per la cronaca, se il figlio ha passato la quarta media non è sicuramente grazie alla madre, bensì grazie all'impegno e agli interventi del padre. E che dire di una madre che lo scorso anno dinanzi alla Delegazione tutoria di Pregassona afferma che “se il figlio vuole studiare studia e se non vuole lei non lo inviterà a farlo”? Ma signori a diciott'anni il figlio sarà sul gobbo del papà che però, secondo voi, non ha alcuna possibilità di istradare la sua vita verso indirizzi più positivi.

                                         Se mio figlio sarà disoccupato lo pagherà il Segretario assessore? Lo paga la Pretura? Provvederanno loro a raddrizzare il tiro? Secondo voi non erano spie, queste, per farvi almeno lontanamente nascere il dubbio che qualche cosa tra il rapporto madre-figlio non funzionava… e non funziona tuttora?

                                         E il Segretario assessore propone di mettermi sotto “osservazione” per 6 mesi. Ma dove siamo? Questi sono comportamenti dittatoriali che fanno di questa Pretura un luogo in cui il genitore affidatario, pur con argomentazioni molto valide, viene semplicemente messo da parte. (…)

                                         Questa Pretura mi ha trattato già dal giorno della firma della convenzione come se non esistessi. Infatti la convenzione prevedeva un ampio diritto di visita del papà, che io in sede di firma davanti al Pretore volevo fosse specificata.

                                         (“I genitori intendono esercitare con impegno e responsabilità il loro ruolo genitoriale nei confronti del figlio anche dopo il divorzio e ritengono di uguale importanza il ruolo di entrambi i genitori.

                                         In quest'ottica il genitore affidatario si impegna a garantire a quello non affidatario l'esercizio ottimale delle sue relazioni personali con il figlio, secondo la regolamentazione qui sotto indicata… Il genitore affidatario ritiene necessario per il bene del figlio dette relazioni e dichiara di non frapporre alcun ostacolo alle stesse”.). Mi sentii dire dal Pretore, in quella circostanza, che “la madre ha comunque tutti i suoi diritti”. Ciò vuol dire che la convenzione, al di là di quel che mi è costata, per il genitore non affidatario è semplicemente carta straccia.

                                         Questa è la vostra giustizia, se così volete chiamarla. Io definisco questi aspetti ricattatori, denigratori, e immagine di comportamenti istituzionali che non hanno nulla a che fare con un sano e corretto rapporto tra le persone e istituzioni.

                                         E se mio figlio è oggi quel che è, è anche merito vostro! L'ho già scritto e lo ripeto. Grazie alla frase citata dal Pretore e la controparte ha fatto sempre il bello e il brutto.

                                         Tutto questo è disgustoso, tanto più in un paese dove si pensa ognuno possa avere gli stessi diritti di fronte alla legge. Ma questa è una prova evidente che così non è. (…)

                                         Non mi prenderò un avvocato: l'ausilio di un legale fa sì che i veri problemi non vengono a galla ma restino sottaciuti tra il linguaggio “giuridichese”, e ciò a immagine di un rapporto che giudico di sudditanza con la Pretura.

                                         E da ultimo, tanto per indicare il partitismo della Pretura, che dovrebbe comunque essere equa, il signor Segretario assessore non si ricorda nemmeno di accennare minimamente al fatto che il papà, nonostante il figlio sia da lui da ca. 6 mesi, ha sempre pagato gli alimenti nella misura di fr. 1'300.– mensili. (…). Ma è giusto che io paghi se il figlio vive da me? Ma ovviamente anche quest'aspetto il segretario assessore non lo solleva nemmeno!

                                         Capisco che taluni papà rinunciano a vedere i figli, Se una Pretura mette in tal modo i bastoni tra le ruote tra i rapporti genitore non affidatario-figlio/a, c'è chi rinuncia definitivamente.

                                         Io per vostra sfortuna no. Continuerò la mia battaglia contro un'istituzione palesemente di parte, che secondo me non trova motivo di esistere in uno Stato come il nostro.

                                         Ribadisco pertanto la mia richiesta di affidamento del figlio __________ che abita tuttora con me da parecchi mesi non ostacolando come d'altronde sempre fatto, i rapporti con la madre (e con il suo parentado).

                                         Occorrerà, qui giunti, anche chinarsi sugli aspetti finanziari che finora sono gravati sul sottoscritto.

                                         Confermo quanto detto in conclusione dell'incontro del 21 giugno 2001 in sede di Pretura, e cioè che se entro termini ragionevoli non riceverò risposta favorevole consegnerò l'incarto ai mass-media, perché forse questa è l'unica e ultima strada per portare alla ragione chi non la vuol conoscere.

                                  D.   Il 26 giugno 2001 il Pretore e il Segretario assessore, visto il contenuto della citata lettera, hanno ritenuto non sussistere i presupposti per continuare a occuparsi della lite e hanno notificato alle parti la loro intenzione di astenersi. Il 28 giugno 2001 __________ __________ si è dichiarato d'accordo con l'astensione, così come __________ __________ con scritto del 2 luglio 2001. Il 4 luglio 2001 il Pretore e il Segretario assessore si sono pertanto dichiarati esclusi dal procedimento e hanno trasmesso la causa al Pretore della sezione 4. Questi ha inviato gli atti il 4 luglio 2001 alla Camera civile di appello.

Considerando

in diritto:                  1.   Il Pretore e il Segretario assessore hanno ravvisato nello scritto loro indirizzato dall'attore pesanti denigrazioni, onde a loro giudizio l'esistenza di motivi gravi e di una manifesta inimicizia da parte di __________ __________, ciò che impedisce qualsiasi serenità di giudizio. Ora, contrariamente a quanto ritengono il Pretore e il Segretario assessore, in concreto non può farsi questione di esclusione, i cui motivi sono indicati esaurientemente all'art. 26 CPC, bensì – tutt'al più – di ricusazione. Quanto all'art. 27 CPC, esso dispone che le parti possono ricusare il giudice o il segretario se vi è grave inimicizia tra il giudice o il segretario e alcuna delle parti (lett. a), rispettivamente “in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni” (lett. b). Inoltre, il giudice o il segretario che riconosce in sé un caso di ricusazione ha l'obbligo di astenersi e di avvertirne immediatamente le parti (art. 29 cpv. 1 CPC). Il giudizio sulla ricusazione del Pretore incombe alla Camera civile di appello, mentre sulla ricusazione del Segretario assessore statuisce il giudice da cui dipende (art. 30 cpv. 1 CPC).

                                   2.   La decisione di ricusa o di esclusione è pronunciata con decreto in camera di consiglio e non può essere impugnata (art. 30

                                         cpv. 3 CPC). Ciò implicherebbe un'udienza (art. 363 CPC per analogia). Dato però che in concreto l'istanza proviene dalla Pretura, non vi è ragione di indire dibattimenti orali, le parti avendo già avuto modo di esprimersi al riguardo. Tanto più ch'esse aderiscono all'(auto)ricusazione del Pretore. Questo solo fatto non esonera la Camera civile di appello, in ogni modo, dallo statuire al riguardo (Rep. 1997 pag. 212).

                                   3.   Il diritto a un giudice indipendente e imparziale è espressamente regolato dall'art. 30 Cost. Analoga garanzia scaturiva dall'art. 58 vCost., sostanzialmente identico alla disciplina attuale, motivo per cui si può far capo alla relativa giurisprudenza (DTF 126 I 68 consid. 3a, 170 consid. 2b; FF 1997 I 169 segg.). Ora, la garanzia di un giudice imparziale vieta l'influsso sulla decisione di circostanze esterne al processo che potrebbero privare il magistrato della necessaria oggettività, a favore o a pregiudizio di una parte; al magistrato sottoposto a simili influenze verrebbe meno, in effetti, la qualità di “giusto mediatore” (DTF 126 I 68 consid. 3a, 125 I 209 consid. 8a, 124 I 255 consid. 4, 117 Ia 170 consid. 3a).

                                         a)  Sul piano cantonale la garanzia di un giudice indipendente e imparziale è concretata anzitutto dalle norme sulla ricusazione e l'esclusione, le quali sono concepite, come quelle sull'organizzazione dei tribunali, in modo tale da assicurare l'equanimità e la neutralità dei magistrati, conformemente alle esigenze dell'art. 6 n. 1 CEDU (DTF 125 I 209 consid. 8a, 119 consid. 3a). Oltre ai precetti del diritto cantonale, la Costituzione federale e la CEDU assicurano a ciascuno il diritto di sottoporre la propria causa a giudici non prevenuti, ossia in grado di garantire un apprezzamento libero e imparziale. Sebbene la mera affermazione di parzialità fondata su sentimenti soggettivi e personali di una parte non sia sufficiente per fondare un dubbio legittimo, non occorre che il giudice sia effettivamente prevenuto: circostanze concrete, idonee a suscitare l'apparenza di prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità, bastano per giustificare la ricusazione (DTF 126 I 169 consid. 2a, 125 II 541 consid. 4a e b, 125 I 119 consid. 3a, 116 Ia 14 consid. 4; Kölz in: Kommentar BV, nota 57 ad art. 58 con riferimenti).

                                         b)  La ricusazione ha carattere eccezionale (DTF 116 Ia 14 consid. 4, 115 Ia 172 consid. 3). Per converso, la possibile parzialità del giudice dev'essere valutata secondo un processo oggettivo e soggettivo. Il primo tende a chiarire se il giudice offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità e impone di considerare anche aspetti di carattere funzionale e organizzativo, con particolare accento sull'importanza che possono denotare le apparenze. L'esame soggettivo mira invece a determinare il pensiero interiore del magistrato in una specifica situazione (DTF 120 Ia 184 consid. 2b, 117 Ia 408 consid. 2a, 116 Ia 14 consid. 4 e rinvii). Per tale ragione il giudice può ricusarsi spontaneamente o su istanza di parte.

                                   4.   Il Pretore scorge nella lettera indirizzatagli il 22 giugno 2001 dall'attore motivi di chiara inimicizia verso i giudici della sua sezione. Se non che, per giustificare una ricusa non basta un'antipatia, ancorché dichiarata, ma occorre un'inimicizia grave e profonda (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, n. 4.2 ad art. 23). Per di più, l'avversione dev'essere quella del magistrato verso la parte e non viceversa, poiché lo scopo della norma è di assicurare alla parte un giudice imparziale. La giurisprudenza ammette quale titolo di ricusa, per esempio, l'avvio di un procedimento penale da parte del giudice verso la parte, non però il contrario (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 24 e 25 ad art. 27).

                                   5.   Nella fattispecie l'attore ha espresso apprezzamenti poco lusinghieri verso il Segretario assessore, al punto da sollecitarne la ricusa (pag. 1 in basso). Come si è detto, nondimeno (consid. 1), il giudizio sulla ricusa del Segretario assessore non incombe a questa Camera, bensì al giudice da cui dipende (consid. 1). Qualora la ricusa del Pretore fosse confermata in questa sede, competerà al Pretore viciniore statuire (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 30 CPC).

                                   6.   Nei confronti del Pretore l'attore non ha formulato critiche, né il Pretore ha presenziato all'udienza del 21 giugno 2001. Nella nota lettera, in effetti, l'interessato accenna al Pretore in un solo punto, riferito alla procedura di divorzio del 1997 (pag. 6 a metà). Non può dirsi quindi che verso il Pretore sussistano motivi di grave inimicizia.

                                   7.   Per il resto lo scritto in questione si esaurisce in invettive dirette alla Pretura come autorità giudiziaria (“questi sono comportamenti dittatoriali che fanno di questa Pretura un luogo in cui il genitore affidatario viene messo in disparte”, “questa Pretura mi ha trattato come se non esistessi”, “tanto per indicare il partitismo della Pretura”, “se una Pretura mette i bastoni tra le ruote tra i rapporti genitore non affidatario-figlio” e “continuerò la mia battaglia contro un'istituzione palesemente di parte che secondo me non trova motivo di esistere in uno stato come il nostro”: pag. 6 e 7). Si tratta di esternazioni soggettive, pesanti e finanche sconvenienti, oltre che inutilmente polemiche, ma nella misura in cui sono rivolte all'istituzione sono inidonee a giustificare una ricusa, la quale può riferirsi solo a una persona e non all'autorità come tale.

                                         È possibile che il Pretore sia stato soggettivamente colpito da queste critiche al sistema. Egli non pretende tuttavia di averle recepite come un’offesa personale, che dia adito a una situazione di aperto conflitto con la parte. Non che egli sia tenuto ad accettare qualsiasi comportamento o sfogo di una parte. In procedure combattute e cariche di emotività ci si può aspettare nondimeno che il giudice conceda maggiore tolleranza, mantenendo nell'esercizio del suo ufficio un atteggiamento distaccato, non lasciandosi coinvolgere in diatribe di natura personale. Se così non fosse, del resto, basterebbe a una parte trascendere in intemperanze verbali o scritte per ottenere la ricusa di un magistrato, ciò che altrimenti non potrebbe conseguire. Il che non è ragionevolmente ammissibile, tanto meno se si pensa che alla ricusa si deve far capo con riserbo, per non sovvertire inutilmente l'ordine giurisdizionale (Rep. 1983 pag. 319).

                                         Un magistrato non è tenuto a sopportare comportamenti che ritiene lesivi della sua integrità e onorabilità. Critiche all'autorità giudiziaria come tale non devono comunque indurlo a svestirsi di quella imparzialità richiesta dalla funzione giurisdizionale che, per sua natura, non di rado è confrontata con situazioni spinose anche dal profilo personale. D'altro lato l'attore non deve interpretare ogni decisione dell'autorità che non risponda alle sue prospettive come un atto di prevenzione o di personale ostilità. Inoltre è appena il caso di ricordare che, dovesse offendere le convenienze, turbare l'andamento delle udienze o far uso di espressioni ingiuriose od offensive, egli potrà vedersi sanzionare a norma dell'art. 68 cpv. 1 e 2 CPC.

                                   8.   Dato che l'istanza proviene dalla Pretura, si rinuncia alla percezione di tasse o spese.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   È accertato che non sussistono motivi di ricusazione verso il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, nel trattare la causa intesa alla modifica di sentenza di divorzio promossa da __________ __________ nei confronti di __________ __________ -__________ (__________.__________.__________).

                                   2.   Per quanto riguarda eventuali motivi di ricusazione verso il Segretario assessore nel trattare la medesima causa, gli atti sono ritornati al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, perché statuisca al riguardo.

                                   3.   Non si riscuotono tasse o spese.

                                   4.   Intimazione a:  

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – __________ __________, __________; 

__________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

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