Incarto n.: 11.2001.00008
Lugano 29 gennaio 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Giani e Pellegrini
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __.____.__ (iscrizione provvisoria di ipoteca legale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza del 28 giugno 2000 dall'
Impresa costruzioni __________ __________ __________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
premesso che il 5 gennaio 2001 __________ __________ ha interposto appello contro la sentenza 18 dicembre 2000 con la quale il Pretore di Mendrisio Sud ordinava l’iscrizione in via provvisoria di un’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per l’importo di fr. 428 662.80 a carico del fondo n. __________RFD di __________, proprietà di __________ __________;
ricordato che la presidente della Camera ha respinto l’11 gennaio 2001 la domanda di effetto sospensivo presentata dall’appellante;
preso atto che il 25 gennaio 2001 __________ __________ ha dichiarato di ritirare l’appello;
ritenuto che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta in linea di principio l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;
accertato che nella fattispecie il ritiro dell’appello è avvenuto prima dell’intimazione del rimedio giuridico alla controparte, di modo che non si giustifica di attribuire ripetibili a quest’ultima;
considerato che la tassa di giustizia va equamente ridotta per tenere conto del fatto che la procedura non termina con un giudizio di merito (art. 21 LTG);
richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC
decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Gli oneri processuali di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione:
– Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud;
– Ufficio del registro fondiario di __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario