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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.06.2001 11.2001.76

June 25, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·650 words·~3 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n.: 11.2001.00076

Lugano 25 giugno 2001/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.____.______ (modifica di misure cautelari in causa di stato) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza dell'8 mar-zo 2001 dall'

ing. __________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)  

contro  

__________ __________, già in __________, ora d'ignota dimora (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 18 giugno 2001 presentato da __________ __________ contro la sentenza (recte: decreto cautelare) emessa il 1° giugno 2001 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore della giurisdizione di Locarno-Città;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che tra i coniugi __________ e __________ __________ è pendente dal 28 dicembre 1999 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno-Città una causa di separazione, ora sospesa (inc. __________.__________.__________);

                                         che il 26 ottobre 1999 __________ __________ ha instato per l'emanazione di provvedimenti cautelari, chiedendo l'attribuzione dell'abitazione coniugale a __________, il versamento di un contributo alimentare e la consegna di un'automobile (inc. __________.__________.__________);

                                         che, statuendo il 15 gennaio 2001 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha fissato in fr. 3'000.– mensili il contributo provvisionale dovuto da __________ __________ alla moglie dal 1° gennaio 2001;

                                         che l'8 marzo 2001 __________ __________ ha presentato un'istanza a protezione dell'unione coniugale, postulando la sospensione dal 1° settembre 2000 del contributo predetto;

                                         che alla discussione del 5 aprile 2001 egli, con l'accordo della convenuta, ha convertito l'istanza a protezione dell'unione coniugale in un'istanza volta alla modifica delle misure provvisionali decretate dal Segretario assessore il 15 gennaio 2001;

                                         che a tale udienza l'istante ha confermato la propria domanda, alla quale si è opposta la convenuta;

                                         che le parti hanno proceduto lo stesso 5 aprile al dibattimento finale, non essendovi prove da assumere oltre ai richiami degli incarti già pendenti tra i coniugi;

                                         che, statuendo il 1° giugno 2001 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha respinto l'istanza e ha posto a carico del marito la tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese, con obbligo di rifondere alla convenuta fr. 800.– per ripetibili;

                                         che contro tale decreto __________ __________ è insorto con un appello del 18 giugno 2001 nel quale chiede, in riforma del decreto impugnato, la sospensione del contributo alimentare in favore della moglie dal 1° settembre 2000;

                                         che l'atto non è stato intimato alla controparte;

e considerando

in diritto:                        che il decreto impugnato, emesso il 1° giugno 2001, è stato intimato all'istante il 5 giugno successivo, come risulta dal timbro postale sulla busta allegata all'appello;

                                         che secondo l'art. 419c cpv. 1 CPC le misure provvisionali previste dall'art. 137 CC sono trattate secondo la procedura degli art. 376 segg. CPC;

                                         che in tale procedura il termine per l'appello è di dieci giorni, non sospesi dalle ferie giudiziarie (art. 419c cpv. 3 CPC);

                                         che nella fattispecie il termine è venuto a scadere dunque venerdì 15 giugno 2001, con la conseguenza che il gravame del

                                         18 giugno 2001 risulta tardivo;

                                         che, data la manifesta impossibilità di esaminare l'appello, l'impugnazione può essere decisa secondo la procedura dell'art. 313bis CPC;

                                         che i costi dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di accordare ripetibili alla controparte (art. 150 CPC), cui l'appello non è nemmeno stato intimato;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 100.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 150.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

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