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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.03.2002 11.2001.60

March 22, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,429 words·~17 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 11.2001.00060

Lugano 26 luglio 2001/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

  composta dei giudici:

  Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __.____.______ (divorzio su richiesta comune) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 17 maggio 2000 da

__________ __________, nata __________, __________ (ora patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)  

e  

__________ __________, __________ (ora patrocinato dall'avv. __________ __________ __________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'appellazione del 30 aprile 2001 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 27 marzo 2001 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         2.   Se deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con l'appello;

                                         3.   Se deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ il 22 maggio 2001;

                                         4.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ (1965) e __________ __________ __________ (1966), cittadini italiani, si sono sposati a __________ il ____________________ 1988. Dall'unione sono nati __________ (____________________1991) e __________ (____________________1994). Il marito è operaio presso la ditta __________ __________ __________ di __________. La moglie, assistente geriatrica, ha lavorato per la Clinica __________ di __________ fino al dicembre 1997, dopo di che ha cessato l'attività per occuparsi del figlio __________. I coniugi vivono separati dall'ottobre 1999, quando il marito è andato ad abitare per conto proprio. Il 20 ottobre 1999 __________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione. In seguito all'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio il procedimento è stato stralciato dai ruoli il 14 gennaio 2000.

                                  B.   Il 17 maggio 2000 i coniugi hanno presentato al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, un'istanza di divorzio su richiesta comune, allegando una convenzione da omologare. Secondo l'accordo, i figli sarebbero stati affidati alla madre, riservato il diritto di visita del padre, che avrebbe versato – continuando a percepire direttamente gli assegni familiari – un contributo alimentare indicizzato di fr. 700.– mensili per ciascun figlio sino al quattordicesimo anno di età e di fr. 800.– in seguito, oltre alla metà delle spese straordinarie. Le parti si davano atto inoltre di avere “già provveduto allo scioglimento del regime dei beni”, assegnavano l'abitazione coniugale alla moglie e “rinuncia[va]no al diritto alla divisione delle prestazioni di uscita” della cassa pensione. Infine il marito si impegnava a versare alla moglie “a titolo di contributo di mantenimento fr. 600.– al mese (…) fino al raggiungimento da parte del signor __________ dell'età pensionabile”, ritenuto che “le parti si riserva[va]no di rivalutare quest'importo in funzione della reciproca situazione finanziaria di allora” e che la moglie avrebbe perduto il diritto al contributo di mantenimento in caso di “convivenza paragonabile al matrimonio”.

                                  C.   Il 30 maggio 2000 il Pretore ha disposto l'audizione del figlio __________, rinunciando a quella di __________ per ragioni di età. Sentito il figlio e completati gli atti, le parti sono state convocate a un'udienza del 15 gennaio 2001 per l'audizione e l'esame della convenzione sugli effetti del divorzio. In quella circostanza esse hanno precisato davanti al Segretario assessore – sedente in luogo e vece del Pretore – il contenuto dell'accordo, nel senso che, fosse stato percepito dalla madre, l'assegno di famiglia sarebbe andato in deduzione del contributo di mantenimento per i figli e che il regime dei beni era sciolto e definitivamente liquidato. Inoltre i coniugi hanno riformulato la clausola sul contributo di mantenimento per la moglie nel seguente modo:

                                         Il marito verserà alla moglie a titolo di contributo di mantenimento fr. 600.– al mese, in via anticipata il 30 di ogni mese per il mese successivo, e ciò perlomeno sino al raggiungimento da parte del signor __________ dell'età pensionabile. Le parti a quel momento si riservano di adattare questo importo in funzione della reciproca situazione finanziaria di allora.

                                         La moglie perderà il diritto su questo contributo di mantenimento qualora dovesse iniziare una nuova convivenza paragonabile al matrimonio.

                                         Accertato che la convenzione di divorzio poteva essere omologata, il Segretario assessore ha assegnato ai coniugi due mesi di riflessione (art. 111 cpv. 2 CC). Con lettere del 22 marzo 2001 le parti hanno poi confermato separatamente la loro volontà di divorziare e il contenuto della convenzione.

                                  D.   Statuendo il 27 marzo 2001 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha sciolto il matrimonio e ha omologato la convenzione sugli effetti del divorzio con le modifiche stabilite all'udienza del 15 gennaio 2001. La tassa di giustizia di fr. 1'500.– e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Entrambi i coniugi sono stati ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

                                  E.   Contro la predetta sentenza è insorto __________ __________ con un appello del 30 aprile 2001 nel quale chiede – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – che in riforma del giudizio impugnato il contributo di mantenimento per la moglie sia fissato in fr. 450.– per un periodo limitato a cinque anni, riservata la decadenza dell'obbligo qualora la moglie iniziasse una convivenza paragonabile al matrimonio. Nelle sue osservazioni del 22 maggio 2001 __________ __________ propone di respingere l'appello, postulando a sua volta l'assistenza giudiziaria, e comunica di revocare il suo accordo al divorzio su richiesta comune qualora l'appello fosse accolto.

Considerando

in diritto:                  1.   L'appellante chiede in via preliminare di essere sentito da questa Camera. La richiesta è di per sé ammissibile in virtù dell'art. 138 cpv. 1 CC (art. 423b cpv. 2 CPC), ma non si giustifica, l'interessato avendo già avuto modo di esporre diffusamente la sua posizione nel ricorso. In tali condizioni non è dato a divedere quali altri elementi di rilievo, per altro nemmeno accennati, potrebbe portare l'audizione.

                                   2.   Il Segretario assessore, accertata la sua competenza e l'applicabilità del diritto svizzero, ha constatato che la richiesta congiunta di divorzio era stata formulata dopo matura riflessione e per libera scelta. Quanto alla convenzione, sottoscritta dalle parti con le modifiche e le precisazioni concordate all'audizione congiunta, essa appariva adeguata, chiara e completa. In particolare – ha continuato il primo giudice – la rinuncia alla suddivisione delle prestazioni d'uscita delle rispettive casse pensioni può essere approvata alla luce dei valori accumulati, tanto più che le parti, in giovane età e professionalmente attive, sono ancora in grado di costituirsi una previdenza adeguata, mentre i rispettivi redditi e fabbisogni corrispondono a quelli indicati nell'accordo. Ciò posto, il Segretario assessore ha pronunciato il divorzio, omologando la convenzione con le modifiche citate.

                                   3.   L'appellante sostiene di essersi accorto delle reali conseguenze economiche della convenzione solo dopo avere ricevuto la sentenza e avere interpellato la sua nuova legale. Afferma di essere incorso in errore per non essere stato informato dei suoi diritti, che non conosceva né poteva presumere, e del modo in cui sono calcolati i fabbisogni e le conseguenti disponibilità finanziarie. A suo avviso il giudice, visto il patrocinio di un unico legale, avrebbe dovuto avvertirlo che in casi analoghi solo raramente ed eccezionalmente la moglie ottiene una rendita fino al pensionamento del marito. In condizioni del genere appare iniquo che egli debba versare fr. 600.– mensili fino al proprio pensionamento. In definitiva, considerato che l'ex moglie, trentacinquenne con formazione di infermiera, è tenuta a riprendere un'attività lucrativa, l'appellante chiede di fissare il contributo a suo carico in fr. 450.– mensili per un periodo di 5 anni.

                                   4.   Se per il vecchio diritto, in vigore fino al 31 dicembre 1999, una convenzione sulle conseguenze accessorie al divorzio vincolava le parti già dalla sua stipulazione, con il diritto attuale, nel caso di divorzio su richiesta comune (art. 111 CC), i coniugi hanno la facoltà di revocare il loro accordo unilateralmente fino al giorno dell'ultima audizione (FF 1996 I 155 in alto; Sutter-Somm, Neuerungen im Scheidungsverfahren, in: Hausheer, Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berna 1999, pag. 234 n. 5.34), ovvero fino alla conferma scritta inviata al giudice dopo il periodo di riflessione di due mesi (art. 111 cpv. 2 CC; Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berna 2000, pag. 110 n. 485; Rhiner, Die Scheidungsvoraussetzungen nach revidiertem schweizerischen Recht, Zurigo 2001, pag. 184 con rimandi di dottrina alla nota 741). Dopo tale conferma la convenzione diventa vincolante e non può più essere rescissa unilateralmente, ma alle parti resta la facoltà di chiedere al giudice di non omologarla invocando vizi della volontà o una notevole e imprevista mutazione delle circostanze, oppure facendo valere che l'accordo non adempie i requisiti degli art. 140 cpv. 2 e 141 cpv. 3 CC (FamPra.ch 1/2001 n. 7 pag. 112 consid. 3; Fank-hauser, Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 43 ad art. 111 CC, Werro, op. cit., pag. 111 n. 486; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 47 ad art. 111 CC). La prova delle circostanze che si oppongono all'omologazione incombe a chi se ne prevale (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 82 ad art. 140 CC).

                                   5.   Il ricorrente invoca l'art. 149 cpv. 1 CC, secondo cui in caso di divorzio su richiesta comune lo scioglimento del matrimonio può essere impugnato con un rimedio di diritto ordinario per vizi della volontà o violazione delle prescrizioni federali di procedura relative al divorzio su richiesta comune. Tale disposizione si applica però solo ove sia appellato il principio stesso del divorzio (Werro, op. cit., pag. 193 n. 904; Fankhauser, op. cit., n. 5 ad art. 149 CC). In concreto l'appellante impugna unicamente la regolamentazione del contributo di mantenimento per la moglie. In tali casi le convezioni di divorzio, formando parte della sentenza, possono essere contestate con i mezzi ordinari di ricorso cantonali secondo le rispettive norme di procedura (FF 1996 I pag. 164; Werro, op. cit., pag. 195 n. 906). Nel Cantone Ticino le sentenze di divorzio possono essere impugnate nei modi e nelle forme stabilite per l'appello (art. 423b cpv. 2 CPC). L'appellante può quindi censurare liberamente tanto gli accertamenti di fatto quanto l'applicazione del diritto.

                                    6.   In concreto l'appellante asserisce di avere firmato la convenzione per errore, ignaro dei propri diritti e del modo in cui sono definiti i contributi di mantenimento. Ora, prima di omologare una convenzione il giudice deve sincerarsi che i coniugi abbiano firmato dopo matura riflessione, di loro libera volontà, e deve verificare che la convenzione sia chiara, completa e non manifestamente iniqua (art. 140 cpv. 2 CC). La lesione (art. 21 CO), l'errore (art. 23 segg. CO), il dolo (art. 28 CO) e la minaccia (art. 29 seg. CO), in quanto vizi della volontà, ostano all'approvazione dell'accordo (FF 1996 I pag. 154; Leuenberger/Schwenzer in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 11 ad art. 140 CC; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 65 ad art. 140 CC). Resta il fatto che, per inficiare la convenzione, l'errore dev'essere essenziale nel senso degli art. 23 e 24 CO, deve vertere cioè su una circostanza che la parte in errore considerava come un necessario elemento dell'accordo contratto secondo la buona fede nei rapporti d'affari (art. 24 cpv. 1 n. 4 CO). Per di più, nell'ambito delle convenzioni sugli effetti del divorzio, gli art. 23 segg. CO si applicano solo con riserbo (Schmidlin in: Berner Kommentar, edizione Berna 1993, n. 355 ad art. 23-24 CO). L'errore non può essere invocato, in particolare, su punti litigiosi e incerti che costituivano appunto l'oggetto dell'intesa (DTF 117 II 223 consid. 3a, 54 II 190 consid. 2; Schmidlin, op. cit., n. 371 e 359 ad art. 23-24 CO).

                                    7.   a)  L'errore, come in concreto, può consistere nell'ignoranza di una situazione giuridica. Tuttavia, per essere essenziale, esso deve riguardare l'oggetto medesimo dell'accordo e non solo i suoi effetti (DTF 118 II 62 consid. 3b con riferimenti). Nella fattispecie l'appellante non sostiene di essersi dipartito da redditi o fabbisogni errati, né di avere frainteso il significato della clausola impugnata. Adduce unicamente di avere ignorato secondo quali parametri va stabilito il contributo di mantenimento per il coniuge. Ne segue che, in sostanza, l'errore di cui egli si prevale è un semplice errore sui motivi, che non inficia la validità della convenzione (art. 24 cpv. 2 CO).

                                          b)  L'appellante rimprovera al primo giudice di non avergli dato sufficienti ragguagli e di non averlo reso attento che l'erogazione di un contributo di mantenimento alla moglie fino al proprio pensionamento sarebbe l'eccezione. Ora, è vero che il giudice deve verificare l'omologabilità della convenzione sugli effetti del divorzio, accertando in tale ambito che l'accordo sia stata concluso di libera volontà e dopo matura riflessione (art. 140 cpv. 2 CC). Egli non è tenuto però a inquisire su eventuali vizi del consenso, come se vigesse il principio inquisitorio (cfr. FF 1996 I pag. 154; Leuenberger/ Schwenzer, op. cit., n. 11 ad art. 140 CC). Nella fattispecie – a prescindere dal fatto che i coniugi erano patrocinati da un legale – all'udienza del 15 gennaio 2001 il Segretario assessore ha riaperto la discussione proprio sulla clausola relativa al contributo per la moglie, che è stata riformulata. Trascorso il periodo di riflessione di due mesi, l'appellante ha poi confermato il suo pieno accordo. In siffatte circostanze nessun rimprovero può essere mosso al primo giudice.

                                   8.   L'appellante sostiene di non essere in grado di far fronte agli impegni presi, che eccedono le sue disponibilità finanziarie. Nel diritto anteriore il giudice doveva rifiutare l'omologazione di una convenzione che non fosse equa (DTF 121 III 395 consid. 5c, 121 I 325 consid. 2b con rimando). Il diritto odierno limita il potere di veto del giudice ai casi manifestamente iniqui (art. 140 cpv. 2 CC), rimettendo le parti alle loro responsabilità (Werro, op. cit., pag. 111 n. 487). Per sapere se sia data iniquità occorre paragonare la soluzione adottata nella convenzione e la probabile decisione che il giudice avrebbe preso in assenza di accordo. L'omologazione va respinta se la convenzione presenta differenze manifeste dalla regolamentazione legale, non giustificate appunto da motivi di equità (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 71 ad art. 140 CC). L'esame della convenzione va riferito al suo insieme e non solo alle singole clausole (loc. cit., n. 72). Inoltre, come nella lesione, la sproporzione dev'essere manifesta (loc. cit., n. 73).

                                         a)  Dal fascicolo processuale risulta che davanti al primo giudice l'interessato aveva affermato di essere, fino a quel momento, in grado di versare gli alimenti pattuiti (verbale del 15 gennaio 2001, pag. 1). In questa sede egli non solo omette di spiegare in che misura le circostanze sarebbero mutate, ma nemmeno lo sostiene. Dagli atti, inoltre, emerge che il suo reddito è sufficiente per far fronte agli oneri alimentari in favore dei figli e dell'ex moglie senza intaccare il fabbisogno minimo. Nella convenzione figura in effetti un reddito mensile netto di fr. 4'500.– a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2'450.– mensili (fr. 1'025.– minimo vitale, fr. 800.– locazione, fr. 275.– cassa malati, fr. 200.– assicurazioni e fr. 150.– imposte). Ne segue che, una volta versati i contributi per l'ex moglie e i figli (di complessivi fr. 2'000.–), egli ha a disposizione ancora fr. 2'500.–, sufficienti per coprire il suo fabbisogno di fr. 2'450.–. Sotto tale profilo la convenzione resiste alla critica.

                                         b)  Sulla base di un suo calcolo (memoriale pag. 7) l'appellante assevera di dover versare alla moglie soltanto fr. 450.– mensili. A torto. Intanto il contributo alimentare per il coniuge dopo il divorzio si calcola secondo gli elementi oggettivi enunciati dall'art. 125 cpv. 2 CC e non, come pretende l'interessato, sul riparto delle eccedenze. Inoltre, quand'anche ci si tenesse al calcolo da lui proposto, la differenza di 150.– mensili rispetto al contributo pattuito non costituisce una sproporzione manifesta, tanto meno se si pensa che, come detto, il suo fabbisogno minimo è assicurato.

                                         c)  Secondo la convenzione litigiosa la rendita è stata calcolata tenendo conto di un reddito della moglie di fr. 1'900.– mensili (fr. 900.– effettivi e fr. 1'000.– potenziali). In realtà essa attualmente non esercita attività lavorativa, poiché l'importo di fr. 967.– corrisponde agli assegni integrativi per i figli, che sono destinati a coprire il fabbisogno dei minorenni e non quello di lei. Per quel che concerne il fabbisogno dell'ex moglie, nel suo insieme l'importo di fr. 2'645.– mensili non può dirsi manifestamente eccessivo, né comprende spese estranee al calcolo usuale. Considerato che neppure con il versamento del contributo alimentare l'ex moglie riesce a coprire le proprie necessità, l'obbligo imposto all'ex marito non risulta manifestamente iniquo.

                                   9.   L'appellante si duole di dover versare il contributo litigioso fino al pensionamento e ritiene ingiustificato che l'ex moglie rimanga a casa con i figli. Secondo l'art. 125 cpv. 1 CC, se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo di mantenimento. Tale norma pone il principio per cui ogni coniuge, dopo il divorzio, deve provvedere per quanto possibile al proprio sostentamento in modo autonomo (clean break). Per consentirgli di raggiungere tale autonomia, che può essere stata compromessa dal matrimonio, l'altro coniuge può essere tenuto a prestare un contributo alimentare (principio della solidarietà). L'obbligo di mantenimento dipende allora dai bisogni del coniuge beneficiario, in particolare dal grado di autonomia che ci si può attendere da lui, ovvero della sua capacità di iniziare o riprendere un'attività lucrativa interrotta in seguito del matrimonio (DTF 127 III 138 consid. 2a con riferimenti).

                                10.   In concreto è vero che la moglie è ancora relativamente giovane, ha una formazione di assistente geriatrica, non risulta avere problemi di salute e non deve più occuparsi costantemente dei figli in età scolastica, ma ciò non giova all'interessato. Nella misura in cui l'appellante assume di non avere saputo quali sono i suoi diritti, egli, ancora una volta, si avvale di un errore che – come si è detto in precedenza (consid. 7a) – non inficia la validità della convenzione. Né l'accordo intercorso risulta manifestamente iniquo. Secondo il diritto anteriore, una donna con figli poteva essere tenuta a cominciare – a o riprendere – un'attività lucrativa a tempo parziale soltanto al momento in cui il figlio minorenne a lei affidato avrebbe raggiunto i 10 anni di età, mentre un'attività a tempo pieno sarebbe potuta esserle imposta solo al momento in cui il figlio avrebbe compiuto i 16 anni, sempre che a quel momento essa non avesse superato l'età di 45 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a; SJ 1994 pag. 91). Nella fattispecie all'interessata è già stato imputato un reddito, per lo più ipotetico, di fr. 1'900.– mensili. Al momento in cui il figlio minore __________ avrà compiuto 16 anni (nel 2010), essa avrà 44 anni. È vero che in una recente sentenza il Tribunale federale ha relativizzato tale limite, sottolineando che l'offerta di determinati posti di lavoro fissa il limite d'assunzione a 50 anni (DTF 127 III 140 consid. 2c). Resta il fatto però che l'erogazione di un contributo non limitato nel tempo può giustificarsi per motivi di equità. Perché in concreto tale soluzione sarebbe manifestamente iniqua non è dato a divedere. Ciò posto l'appello, infondato, è destinato all'insuccesso.

                                11.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà altresì alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata con il ricorso non può essere accolta, poiché – quand'anche fosse dato il requisito dell'indigenza – nel caso in rassegna difettava sin dall'inizio al gravame il requisito cumulativo della parvenza di buon esito (art. 157 CPC). Della situazione dell'appellante si tiene conto, in ogni modo, riducendo la tassa di giustizia. Per quel che concerne la domanda di assistenza presentata dall'appellata, l'attribuzione di ripetibili renderebbe – di per sé – la richiesta senza oggetto. Se non che, la relativa indennità appare di difficile (se non impossibile) incasso, di modo che si giustifica di concedere sin d'ora all'interessata il beneficio del gratuito patrocinio (DTF 122 I 322). L'indennità del patrocinatore d'ufficio sarà commisurata, in ogni modo, all'impegno che un avvocato diligente avrebbe profuso per una causa analoga.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr.  200.–  

                                         b)  spese                       fr.    50.–

                                                                                fr.  250.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1'000.– per ripetibili.

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante è respinta.

                                   4.   __________ __________ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________.

                                   5.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

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