Incarto n. 11.2001.00059
Lugano 7 dicembre 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Bottinelli Raveglia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. __________.__________ (curatela) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 18 dicembre 2000 da
__________ __________ e __________ __________ __________, __________ (patrocinati dall'avv. __________ __________, __________)
per ottenere la designazione di un curatore alla società __________ __________, __________,
domanda alla quale si sono opposti
__________ __________, __________ __________ __________ __________ __________ (__________) e
__________ __________ __________ __________ __________, __________ (__________)
(patrocinati dall'avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 24 aprile 2001 presentato da __________ __________ e __________ __________ __________ contro la decisione emessa il 5 aprile 2001 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ e la moglie __________ __________ __________, cittadini italiani domiciliati a __________, hanno detenuto in ragione del 50% ciascuno fino al 24 maggio 1997 il capitale azionario della __________ __________ con sede a __________a. La società, avente per scopo la costruzione, l'acquisto, la gestione e la vendita di immobili, la partecipazione finanziaria ad altre società, in particolare l'acquisto e la gestione di titoli azionari di altre società nazionali ed estere, era proprietaria – tra l'altro – di un fondo situato in via __________ da __________ a __________. Il dott. __________ __________ e __________ __________, entrambi di __________, sono presidente e membro del consiglio di amministrazione della ditta.
B. Mediante “contratto preliminare di cessione di diritti” stipulato il 22 maggio 1997 __________ __________ e __________ __________ __________ si sono impegnati nei confronti di __________ __________ a trasferire a quest'ultimo, entro il 24 maggio 1997, tutte le azioni della __________ __________ al prezzo di Lit. 2'230'000'000. L'accordo prevedeva la facoltà, per l'acquirente, di vendere il noto fondo di __________ __________ __________ Il __________ __________ oppure all'Immobiliare __________. __________ __________ Le due società, che hanno sottoscritto l'accordo per accettazione, hanno promesso da parte loro che non avrebbero rivenduto l'immobile fino a quando non fosse stato garantito il pagamento di determinati debiti fiscali gravanti __________ __________. Il 24 maggio 1997 i coniugi __________ hanno trasferito tutte le azioni della __________ __________ a __________ __________, il quale lo stesso giorno ha autorizzato il presidente del consiglio di amministrazione a vendere l'immobile di __________ all'__________ __________ Il __________ __________ Il 12 luglio 1997 __________ __________ e __________ __________ __________ hanno firmato con __________ __________ un atto denominato “patti integrativi e modificativi” con cui hanno ridefinito gli obblighi contrattuali ancora a carico di __________, confermando per il resto le precedenti pattuizioni.
C. Il 2 febbraio 1998 __________ __________ e __________ __________ __________ si sono rivolti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud per ottenere il blocco cautelare di tutte le azioni della __________ __________ che si trovavano in possesso del presidente del consiglio di amministrazione. Statuendo il giorno seguente inaudita parte, il Pretore ha ordinato al dott. __________ __________ di consegnare tutte le azioni all'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Mendrisio. L'Ufficio ha preso in custodia le 200 azioni il 4 febbraio 1998. Il 29 aprile 1998 __________ __________ e __________ __________ __________, unitamente a un'altra società, hanno convenuto davanti al Tribunale di __________ – tra l'altro – __________ __________, la __________ __________ e l'__________ agricola Il __________ __________, chiedendo che il “contratto preliminare di cessione di diritti” del 22 maggio 1997, la delibera assembleare del 24 maggio 1997 con la quale l'amministratore della __________ __________ è stato autorizzato a vendere l'immobile di __________ __________ __________ Il __________ __________ e il contratto di compravendita immobiliare dello stesso giorno, come pure i “patti integrativi e modificativi” del 12 luglio 1997 fossero dichiarati nulli. Essi hanno domandato inoltre la restituzione di tutte le azioni della __________ __________ e la retrocessione del fondo di __________ alla medesima. L'azione è tuttora pendente.
D. Il 24 ottobre 2000 i coniugi __________ hanno invitato il dott. __________ __________ a promuovere causa in nome e per conto della __________ __________ contro l'__________ __________ Il __________ __________ per ottenere la rescissione del contratto di compravendita immobiliare del 24 maggio 1997 e la restituzione del fondo di __________. Il presidente del consiglio di amministrazione ha dichiarato, il 17 novembre 2000, di non poter dare seguito alla richiesta poiché, essendo la titolarità delle azioni controversa, un'assemblea generale non poteva essere convocata né poteva validamente deliberare. Il
18 dicembre 2000 __________ __________ e __________ __________ __________ si sono rivolti alla Delegazione tutoria di __________, chiedendo di nominare alla __________ __________ un curatore che desse mandato all'avv. __________ __________ __________ di __________ di convenire in giudizio l'__________ __________ Il __________ __________ “in risoluzione del contratto di compravendita immobiliare 24 maggio 1997 e in risarcimento dei relativi danni”. In subordine essi hanno chiesto che quale curatrice fosse designata direttamente l'avvocata __________. Con risoluzione del 21 dicembre 2000 – rettificata il 27 dicembre successivo – la Delegazione tutoria di __________ ha accolto l'istanza, ha istituito in favore della __________ __________ una curatela di amministrazione sulla base dell'art. 393 cpv. 4 CC e ha designato la lic. iur. __________ __________ __________ quale curatrice, con il compito di incaricare l'avv. __________ __________ __________ di avviare l'azione giudiziaria. Gli oneri processuali, come pure l'onorario della curatrice e dell'avvocata, sono stati posti a carico degli istanti.
E. Contro la decisione della Delegazione tutoria __________ __________ e l'__________ __________ Il __________ sono insorti il 15 gennaio 2001 alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, chiedendo che la decisione impugnata fosse annullata. __________ __________ e __________ __________ __________ hanno proposto di respingere il ricorso. Con decisione del 5 aprile 2001 l'autorità di vigilanza ha accolto il ricorso e ha annullato la risoluzione dell'autorità tutoria. Gli oneri processuali di complessivi
fr. 200.– sono stati posti a carico dei resistenti. Non sono state assegnate ripetibili.
F. Il 24 aprile 2001 __________ __________ e __________ __________ __________ hanno impugnato la decisione dell'autorità di vigilanza con un appello in cui chiedono che il giudizio in questione sia riformato nel senso di confermare la curatela a favore della __________ __________. Nelle sue osservazioni del 4 maggio 2001 la Commissione tutoria regionale 1 si rimette al giudizio di questa Camera. __________ __________ e l'__________ __________ Il __________ __________ postulano, nelle loro osservazioni del 28 maggio 2001, il rigetto dell'appello.
Considerando
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2001 è entrata in vigore la legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, con il relativo regolamento di applicazione. L'art. 52 di tale legge prevede che le procedure pendenti al momento della sua entrata in vigore sono decise dall'autorità competente in base alle norme previgenti. Nel caso in esame la procedura è stata promossa il 18 dicembre 2000, di modo che la fattispecie è retta dal regolamento sulle tutele e curatele del 18 gennaio 1951 (RTC, testo in vigore fino al 31 dicembre 2000). Anche sotto il diritto previgente le decisioni dell'autorità di vigilanza sulle tutele erano appellabili entro venti giorni alla Camera civile del Tribunale di appello (art. 54a LAC, in vigore fino al 31 dicembre 2000 e art. 424 cpv. 3 CPC). Tempestivo, l'appello è pertanto ricevibile.
2. Gli appellati ribadiscono anzitutto l'incompetenza per territorio della Delegazione tutoria di __________, sostenendo che la __________ __________ è proprietaria di immobili in Italia, che la gestione degli stessi è sempre avvenuta in Italia e che la presenza a __________ è esclusivamente quella degli amministratori. Ora, l'art. 396 cpv. 2 CC stabilisce che la nomina di un curatore per l'amministrazione di una sostanza compete all'autorità tutoria del luogo dove è amministrata la maggior parte dei beni. Decisivo non è il luogo ove i beni si trovano, ma quello dove essi sono amministrati (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4a edizione, n. 1122a pag. 420). Trattandosi di nominare un curatore a una persona giuridica, è competente inoltre l'autorità tutoria del luogo dove si riuniscono gli amministratori, luogo che non corrisponde necessariamente a quello del loro domicilio; in via sussidiaria è data la competenza dell'autorità tutoria alla sede della persona giuridica (Schynder/Murer in: Berner Kommentar, n. 47 ad art. 396 CC).
In concreto, salvo l'esistenza di due fondi in Italia, non vi sono indicazioni sulla consistenza complessiva del patrimonio della __________ __________. A __________, tuttavia, risiedono il presidente del consiglio di amministrazione (____________________) e un membro dello stesso (____________________). __________ __________ nella sua corrispondenza avente per oggetto la __________ __________ utilizza la carta intestata della fiduciaria __________ __________ di __________, della quale è membro e __________ __________ direttore. Considerato che gli appellati ammettono che la gestione degli immobili in Italia è intervenuta anche in Svizzera ad opera del consiglio di amministrazione – e per esso dal dott. __________ (osservazioni, pag. 2) – senza che vi siano elementi che permettano di dire che la gestione avveniva in Italia ad opera di rappresentanti o procuratori, non vi sono motivi nella fattispecie per disconoscere la competenza dell'autorità tutoria di __________. Comunque si opini al riguardo, la questione nulla influisce – come si vedrà in appresso – sull'esito della procedura.
3. Gli appellanti affermano che __________ __________ e l'__________ __________ Il __________ __________ non erano legittimati a impugnare la decisione della Delegazione tutoria di __________. Ora, contro la nomina di un curatore è data la facoltà di ricorrere in applicazione dell'art. 420 CC, cui rinvia l'art. 397 cpv. 1 CC (Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag. 422 n. 1127; Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I/2, Basilea 1999, n. 19 ad art. 397 CC). La legittimazione spetta a “ogni interessato” (art. 420 cpv. 1 CC), ovvero a chiunque giustifichi un interesse legittimo. La facoltà di impugnare la successiva decisione dell'autorità di vigilanza (art. 420 cpv. 2 CC) non può – con ogni evidenza – essere meno ampia. In caso di curatela a favore di una persona giuridica, solo chi è suscettibile di subire pregiudizio dall'assenza di un rappresentante può sollecitare la nomina di un curatore (DTF 120 II 8 consid. 2b, 71 II 214 consid. 1). In concreto, sebbene la questione sia ancora controversa, la qualità di __________ __________ di nuovo azionista unico della __________ __________ (consid. C) conferisce a quest'ultimo un interesse giuridico proprio e rilevante a contestare la designazione di un curatore a una società avente un'amministrazione che già detiene i poteri di rappresentanza. Più delicata appare l'interesse giuridico proprio (e rilevante) dell'__________ __________ Il __________ __________ La questione può nondimeno rimanere indecisa, la procedura di ricorso potendo essere promossa anche dal solo azionista.
4. Gli appellanti ripetono che la nomina di un curatore non è chiesta per sostituire l'amministrazione, ma per dare mandato a un legale italiano di promuovere causa nell'interesse della società. Essi rilevano che l'incertezza sulla titolarità del pacchetto azionario impedisce la delibera di decisioni societarie, sicché gli interessi sociali risultano gravemente e durevolmente compromessi. Gli appellanti fanno valere la necessità di convenire in giudizio l'__________ __________ Il __________ __________ in vista di ottenere la rescissione del contratto di compravendita del 24 maggio 1997 poiché questa non ha fatto fronte ai proprio impegni e ha pesantemente ipotecato l'immobile acquistato. L'azione da promuovere non costituisce un doppione con altre già promosse, poiché persegue altre finalità e le parti sono diverse.
a) Per l'art. 393 cpv. 4 CC l'autorità tutoria nomina un curatore nel caso in cui manchino gli organi necessari di una corporazione o di una fondazione, come pure quando non sia altrimenti provveduto all'amministrazione. La misura, che si applica a tutte le persone giuridiche, è di natura sussidiaria, nel senso che costituisce l'ultima ratio e va ordinata con riserbo (DTF 126 III 500 consid. 3a con riferimenti; Langenegger, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I/2, Basilea 1999, n. 17 ad art. 392; Schynder/Murer, op. cit., n. 60 ad art. 393; Riemer, Grundriss des Vormundschafsrechts, 2a edizione, pag. 136 seg.). Il diritto tutorio, del resto, è destinato prioritariamente a proteggere le persone fisiche (DTF 126 III 500 consid. 3a con riferimenti). La nomina di un curatore si prospetta qualora una persona giuridica sia priva degli organi necessari, ad esempio perché gli amministratori siano deceduti o di ignota dimora e nessun altro possa assumerne la gestione temporanea, così come nel caso in cui gli amministratori siano inoperosi, ad esempio perché malati o perché versino in collisione d'interessi e non sia possibile procedere entro breve alla loro sostituzione (Langenegger, op. cit., n. 17 ad art. 392 CC). La nomina di un curatore non è invero limitata ai casi citati, l'enumerazione dell'art. 393 n. 4 CC non essendo esaustiva (DTF 126 III 501 consid. 3a).
b) Nel caso in esame la __________ __________ ha un consiglio di amministrazione validamente nominato, iscritto nel registro di commercio, composto di due persone (doc. A). Né dagli atti risulta che in qualche maniera l'amministrazione non possa operare. Neppure interpretando nel modo più estensivo il presupposto di “mancanza dell'organo necessario all'amministrazione”, come pretendono gli appellanti (appello, pag. 8), la gestione della società risulta essere paralizzata o impossibilitata ad agire. Su questo punto l'appello è destituito di fondamento.
5. Gli appellanti si dolgono che gli amministratori rifiutano di promuovere causa poiché l'assemblea generale non potrebbe deliberare su tale questione, la titolarità del pacchetto azionario essendo controversa, e insistono per la nomina di un curatore con il compito di incaricare un legale italiano. La nomina di una curatela per l'esecuzione di un singolo atto di amministrazione è invero possibile (Langenegger, op. cit., n. 16 ad art. 392 CC con riferimenti), tanto più che in situazioni particolari la curatela di una società può essere decisa non solo per i casi elencati all'art. 393 n. 4 CC, ma anche in applicazione analogica dell'art. 392 cpv. 2 CC (DTF 126 III 501 consid. 3a in fine). Ciò non si giustifica tuttavia nel caso precipuo. Certo, è possibile che l'assemblea generale della società non possa validamente deliberare, ma la legge non contempla tra le competenze di tale organo quello di decidere sulla promozione di azioni giudiziarie, né ciò sembra essere previsto dagli statuti (art. 698 cpv. 2 CO). È pertanto competenza del consiglio di amministrazione, sotto propria responsabilità, deliberare sulla questione (art. 716 CO). E siccome non risulta, né è preteso, che gli amministratori abbiano interessi propri in conflitto con quelli della società, non è data a divedere la necessità di un intervento. Per il resto la nomina di un curatore non è una misura che deve aiutare una società a superare difficoltà interne (SJ 1988 pag. 16 con riferimenti; Rep. 1967 pag. 101). La giurisprudenza ha già avuto modo di affermare per altro che essa non si giustifica in seguito a meri conflitti interni tra azionisti che si contendono l'amministrazione della ditta, almeno finché uno di loro detenga il potere di rappresentanza, quand'anche la sua designazione sia giudizialmente contestata (JdT 1969 pag. 379 consid. 1). Ne discende, in ultima analisi, che l'appello è destinato all'insuccesso anche sotto questo profilo.
6. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e gli appellanti rifonderanno alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili. Non si attribuiscono ripetibili alla Commissione tutoria regionale 1, che ha agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali (cfr. per analogia l'art. 159 cpv. 2 OG).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno a __________ __________ e all'__________ __________ Il __________ __________, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1000.– complessivi per ripetibili.
3. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________i, __________.
Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria