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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.08.2001 11.2001.53

August 2, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,159 words·~11 min·6

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 11.2001.00053

Lugano 2 agosto 2001/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __.__.______ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 10 dicembre 1996 da

__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)   

contro

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________),  

giudicando ora sul decreto cautelare del 29 marzo 2001 con cui il Pretore ha modificato l'assetto provvisionale fra i coniugi;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 12 aprile 2001 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 29 marzo 2001 dal Pretore del Distretto di  Bellinzona;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ (1944) e __________ __________ (1948) si sono sposati a __________ il __________ __________ 1965. Dall’unione sono nati i figli __________ (1967), __________ (1969) e __________ (1972). Il marito, già funzionario statale, beneficia di rendite d'invalidità, mentre la moglie ha alternato periodi di lavoro presso esercizi pubblici a periodi di disoccupazione. I coniugi si sono separati nel 1996, quando la moglie ha lasciato l’abitazione coniugale per trasferirsi a __________.

                                  B.   Il 1° marzo 1996 __________ __________ ha instato davanti al Pretore di Bellinzona per un tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 7 maggio 1996 (inc. __________/__________). Con petizione del 10 dicembre 1996 essa ha poi promosso azione di divorzio, tuttora pendente. Il 20 luglio 1999 la moglie si è rivolta al Pretore per ottenere in via provvisionale un contributo alimentare di fr. 1'700.– mensili, già compresa la rendita completiva AI di fr. 597.– versata volontariamente dal marito. All'udienza del 29 luglio 1999 __________ __________ si è opposto alla domanda per quanto eccedeva l'ammontare della rendita. Con decreto cautelare dell'8 settembre 1999 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, fissando in fr. 877.– il contributo mensile dovuto dal marito. Un appello introdotto dalla moglie contro il predetto giudizio è stato respinto da questa Camera il 5 luglio 2000 (inc. __________.__________.__________).

                                  C.   Con istanza del 13 novembre 2000 __________ __________ ha postulato una modifica dell'assetto provvisionale, chiedendo l'aumento a

                                         fr. 2'441.60 del contributo alimentare (compresa la rendita completiva AI di sua pertinenza), il versamento di fr. 3'129.20 quali arretrati e fr. 2'000.– di provvigione ad litem, oltre al pagamento della nota d'onorario di fr. 6'152.50 emessa dall'avv. __________ __________. Alla discussione del 5 dicembre 2000 __________ __________ si è opposto alle domande, postulando la conferma dell'assetto esistente. Esperita l'istruttoria cautelare, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, producendo entrambe un proprio memoriale conclusivo del 5 febbraio 2001. In tale sede la moglie ha aumentato la richiesta di contributo alimentare a fr. 2'682.35 mensili, di arretrati a fr. 3'610.70, di provvigione ad litem a fr. 3'000.– e ha confermato la domanda di pagamento della nota d'onorario della sua precedente legale, mentre il marito ha chiesto di respingere la pretesa avversaria nella misura in cui supera l'importo di fr. 834.55 mensili.

                                  D.   Statuendo il 29 marzo 2001, il Pretore ha portato dal 1° dicembre 2000 il contributo provvisionale per la moglie a fr. 2'312.60, compresa la rendita completiva AI di sua pertinenza, respingendo ogni altra richiesta. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 80.– sono state poste a carico delle parti per metà ciascuno, compensate le ripetibili.

____________________con un appello del 12 aprile 2001 nel quale chiede che i dispositivi n. 1 e 3 del giudizio impugnato siano annullati e, in loro riforma, l'istanza avversaria del 13 novembre 2000 sia respinta. Nelle sue osservazioni del 4 maggio 2001 __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare il giudizio impugnato.

Considerando

in diritto:                  1.   Ai processi di divorzio o di separazione che all'entrata in vigore del nuovo diritto (1° gennaio 2000) devono ancora essere giudicati da un'autorità cantonale, di primo o di secondo grado, si applica la legge nuova (art. 7b cpv. 1 tit. fin. CC). Ora, l'art. 137 cpv. 2 prima frase CC prevede che, pendente causa, il giudice decreta le necessarie misure provvisionali. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari si fonda in tal caso, come nell'ordinamento anteriore (art. 145 cpv. 2 vCC), sul riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (Leuenberger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 29 segg., in particolare n. 36 ad art. 137 CC; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 30 segg., in particolare n. 37 ad art. 137 CC). La procedura è quella sommaria degli art. 376 segg. CPC (art. 419c cpv. 1 CPC), nella quale il Pretore statuisce con decreto appellabile entro dieci giorni (art. 419c cpv. 3 CPC). Per il resto, le misure provvisionali possono sempre essere modificate qualora siano mutate in maniera rilevante e relativamente duratura le circostanze considerate al momento della decisione, oppure quando le previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte (Leuenberger, op. cit., n. 16 ad art. 137 CC).

                                   2.   In concreto il Pretore ha costatato che la moglie, alla quale nel precedente giudizio cautelare era stato computato un reddito mensile di fr. 3'114.–, non ha più entrate poiché totalmente inabile al lavoro dal luglio 2000, una sua domanda di rendita AI essendo in corso di esame. Quanto al reddito del marito – ha continuato il primo giudice – esso è rimasto invariato. Accertato che le parti non avevano documentato i fabbisogni aggiornati, limitandosi a rettificare qualche posizione, egli ha rivalutato quello del marito in fr. 3'487.70 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo dal 1° gennaio 2001 fr. 1'100.–, premio della cassa malati fr. 364.50, imposta di circolazione fr. 40.60, assicurazione auto fr. 45.10, riscaldamento fr. 126.80, tassa fognatura fr. 14.50, tassa rifiuti fr. 5.80, assicurazione stabili fr. 61.50, assicurazione economia domestica fr. 48.60, interessi ipotecari e spese bancarie fr. 734.35, contributo AVS fr. 145.95, imposte fr. 800.–) e ha adeguato quello della moglie in fr. 1'938.85 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1'100.–, premio della cassa malati fr. 291.85, imposta di circolazione fr. 26.10, assicurazione stabili e economia domestica fr. 38.25, assicurazione auto fr. 74.30, riscaldamento fr. 200.–, imposte fr. 200.–, tassa rifiuti fr. 8.35). Ciò posto, il primo giudice ha portato a fr. 2'312.60 mensili il contributo per l'interessata a decorrere dal 1° dicembre 2000, compresa la rendita completiva AI di sua pertinenza versata al marito.

                                   3.   L'appellante contesta che le circostanze si siano modificate in modo rilevante e duraturo e che si giustifichi un riesame dell'assetto provvisionale. Fa valere che le patologie della moglie indicate nel certificato medico dell'8 agosto 2000 dal dott. __________ __________ risalgono già al 17 luglio 1998 e che l'attestazione non menziona alcun peggioramento. Egli sottolinea inoltre che il medico curante aveva confermato anche l'8 giugno 1999 un'inabilità lucrativa totale per tempo indeterminato, ma che la moglie aveva lavorato dal 6 al 31 luglio seguenti. Soggiunge che proprio a quel momento l'interessata aveva chiesto un primo contributo provvisionale asserendo, contrariamente al vero, di essere inabile al lavoro. Del resto – continua l'interessato – non è verosimile che essa faccia fronte al proprio fabbisogno con il solo contributo alimentare di fr. 877.– mensili. In sintesi egli rimprovera al primo giudice di aver considerato la moglie inabile al lavoro e chiede che a costei sia imputato un reddito ipotetico di fr. 3'114.– mensili.

                                   4.   L'accertamento di patologie che comportino l'inabilità lavorativa di una parte richiede, per principio, un esame specialistico. In un procedimento provvisionale, improntato alla sommarietà, il giudice statuisce tuttavia sulla base della verosimiglianza, sicché l'esecuzione di una perizia va riservata al merito (DTF 126 III 260 consid. 4b con richiami). In concreto il medico curante ha certificato l'8 agosto 2000 che l'appellata soffre di diverse patologie psicofisiche e “risulta sotto cure e terapie mediche periodiche con un'inabilità nella misura del 100%” dal 1° luglio 2000, mentre precedentemente era inabile al 50% (doc. CC). In occasione della sua deposizione il dott. __________ ha confermato che l'interessata accusa “una sindrome lombo-vertebrale cronica su ernia discale e sindrome di lombosciatalgia a sinistra a carattere recidivante, tachicardia parossistica sopraventricolare, ipotensione arteriosa sintomatica, ipercolesterolemia e una sindrome depressiva dal secondo al terzo grado” (deposizione del 17 gennaio 2001, verbali pag. 10).

                                         a)  I disturbi menzionati dal certificato più recente corrispondono in sostanza a quelli diagnosticati il 17 luglio 1998 (doc. CC e doc. S pag. 4). Il medico curante ha nondimeno precisato che lo stato di salute dell'istante è peggiorato dopo la prima metà del 1999 (deposizione dott. __________ __________, verbali pag. 10). Già nel maggio e giugno del 1999 egli aveva invero certificato un'inabilità lavorativa per una durata da determinare (doc. S, pag. 3). Nel luglio del 1999 l'interessata aveva poi lavorato a tempo pieno (doc. AA, BB), svolgendo 30-35 ore di lavoro ancora nell'aprile-maggio del 2000 (deposizione __________ __________ del 17 gennaio 2001, verbali pag. 12). Il professionista ha spiegato tuttavia che prima del luglio 2000 l'appellata aveva alternato periodi di incapacità totale ad altri di parziale inabilità (deposizione dott. __________ __________, loc. cit.). Attività sporadiche della moglie, quindi, non sembrano in contraddizione con quanto riferito dal medico curante, almeno a un esame dei fatti sommario, limitato alla verosimiglianza.

                                         b)  A dire dell'appellante già in occasione della precedente domanda di misure provvisionali la moglie avrebbe sostenuto, contrariamente al vero, di essere inabile al lavoro. A prescindere dal fatto che la circostanza non è rilevante ai fini del presente giudizio (relativo all'assetto cautelare dopo il novembre 2000), la censura appare infondata, giacché all'epoca l'istante si era limitata ad allegare l'esistenza di problemi di salute, senza negare di avere comunque qualche entrata. Inoltre – come ha confermato il medico – nel frattempo è stata presentata una domanda di prestazioni AI (deposizione dott. __________ __________, verbali pag. 10). L'appellante obietta che tale richiesta mira a influenzare la valutazione dello stato di salute della controparte in questa sede, come dimostrerebbe il fatto che, sebbene il peggioramento risalga alla prima metà del 1999, la domanda è stata presentata solo ora. Egli disconosce però che il diritto ad una rendita AI sorge, in caso di malattia a carattere evolutivo (come in concreto), solo quando l'assicurato risulti incapace al lavoro da almeno un anno (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI). Presentare una domanda prematura non avrebbe quindi avuto gran senso.

                                   c)  A parere dell'appellante il Pretore avrebbe dovuto tenere conto in ogni modo che la moglie beneficia di introiti, non essendo verosimile che essa faccia capo al proprio fabbisogno con il solo contributo alimentare di fr. 877.– mensili. L'interessata spiega nelle proprie osservazioni di avere superato il periodo di ristrettezze grazie all'aiuto della figlia e di amici. A prescindere dalla ricevibilità di siffatte spiegazioni, addotte per la prima volta in appello, l'interessata non consta avere spese di locazione, poiché abita nella casa di sua proprietà, libera da ipoteche (incarto fiscale richiamato, questionario elenco debiti). Inoltre durante l'inverno essa pernotta spesso dalla figlia, la quale ha precisato che la madre non conduce una vita dispendiosa (deposizione __________ __________ del 17 gennaio 2001, verbali pag. 13). Che il contributo versato dal marito sia insufficiente a coprire tutte le necessità della moglie non basta dunque per presumere che costei lavori oltre la sporadica attività riconosciuta (verbali, pag. 14, domande n. 15 e 16). Tanto meno se si pensa che il medico curante attesta un'inabilità lucrativa totale dal 1° luglio 2000 (doc. CC) e che a un esame sostanzialmente sommario come quello che disciplina l'emanazione di misure provvisionali non si intravedono elementi per scostarsi dall'attestazione medica.

                                         d)  Se ne conclude che nella fattispecie l'appellata ha reso sufficientemente verosimile, con il certificato medico e la deposizione testimoniale di chi l'ha allestito, di non essere più in grado di lavorare. Circostanze che smentiscano tale stato di cose non possono ritenersi date, quanto meno a un esame di mera apparenza. Ciò impedisce di applicare all'interessata la teoria del reddito ipotetico (DTF 119 II 314 consid. 4a e rinvii; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 47 e 48 ad art. 125 CC). Un'altra questione è sapere se la moglie presenti un'incapacità lucrativa di lunga durata. Tale problema andrà esaminato con pieno potere cognitivo – come si è detto – nella causa di merito.

                                   5.   Gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr. 200.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        La segretaria

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