Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.06.2001 11.2001.52

June 19, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,007 words·~10 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n.: 11.2001.00052

Lugano 19 giugno 2001/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.____._____ (contestazione di delibera assembleare) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione dell'11 maggio 1998 da

__________ __________, __________ __________ __________ __________, __________ __________ __________ __________, __________ __________ __________ __________, __________ __________ __________ __________, __________ __________ __________ __________, __________ __________ __________ __________, __________ __________ __________ __________, __________ __________ __________ __________, __________ __________ __________ __________, __________ __________ __________ __________, __________ __________ __________, __________ (ora patrocinati dall'avv. __________ __________, __________), e __________ __________, __________  

contro  

Comunione dei comproprietari del condominio __________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________),   

giudicando ora sul decreto del 13 marzo 2001 con cui il Pretore ha dimesso __________ __________ dalla lite;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev’essere accolto l’appello (“ricorso”) del 10 aprile 2001 presentato da __________ __________ contro il decreto emesso il

                                              13 marzo 2001 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che __________ __________ possiede la proprietà per piani n. ____________________ (appartamento n. __________), pari a 16/1000 della particella n. __________RFD di __________ (“Condominio __________ __________ ”);

                                         che il 9 aprile 1998 l'assemblea dei comproprietari ha approvato a maggioranza, fra l'altro, il consuntivo 1997, il bilancio al 31 dicembre 1997 e il preventivo 1998, dando scarico all'amministratore e deliberando il risanamento dei balconi, cui __________ __________ e altri comproprietari si sono opposti;

                                         che il 20 aprile 1998 lo studio fiduciario __________ & __________ __________ & __________ __________, rappresentato dall'amministratrice unica __________ __________, ha invitato __________ __________ a decidersi se impugnare le deliberazioni contestate;

                                         che il 6 maggio 1998 __________ __________ ha trasmesso allo studio la seguente lettera:

                                         Gentil.ma Sig.ra __________i,

                                         ho ricevuto la Sua del 20/04/98 e sono concorde nell'impugnare la decisione assembleare del 09 aprile 1998 per il Condominio __________ __________ a __________.

                                         La incarico pertanto in tal senso

                                         che la __________ & __________ __________ & __________ __________, a sua volta, ha conferito procura all'avv. __________ __________ per rappresentare __________ __________, insieme con altri comproprietari, nella causa volta a contestare le predette risoluzioni assembleari del

                                         9 aprile 1998;

                                         che l'11 maggio 1998 l'avv. __________ __________, agendo in rappresentanza di __________ __________, __________ __________, dell'Immobiliare __________ __________, dell'Immobiliare __________ __________, della __________ __________ __________, della __________ __________ __________, della __________ __________ __________, della __________ __________ __________, della __________ __________ __________, della __________ __________ __________, della __________ __________ __________, della __________ __________ __________ e della __________ __________, ha convenuto la Comunione dei comproprietari del “Condominio __________ __________ ” davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3,  per far accertare la nullità o – in subordine – per far annullare le note risoluzioni assembleari;

                                         che nella sua risposta del 17 settembre 1998 la Comunione dei comproprietari si è opposta alla petizione;

                                         che nei successivi atti scritti le parti hanno ribadito le loro posizioni;

                                         che con lettera del 1° giugno 2000 alla __________ & __________ __________ & __________ __________, __________ __________ ha revocato con effetto immediato la procura rilasciata il 6 maggio 1998 relativamente alla sua proprietà per piani;

                                         che il 7 giugno 2000 __________ __________ ha comunicato all'avv. __________ di avergli corrisposto fr. 401.60 a saldo dell'onorario, dichiarando “di ritenere – per quanto mi concerne – terminata la causa”;

                                         che il 22 settembre 2000 __________ __________ ha chiesto al Pretore di essere estromessa dalla lite e di essere esentata dal pagamento di oneri processuali;

                                         che nelle sue osservazioni del 9 ottobre 2000 la Comunione dei comproprietari, preso atto della domanda dell'attrice, ha postulato congrue ripetibili;

                                         che con decreto del 13 marzo 2001 il Pretore ha dimesso __________ __________ dalla lite, ponendo a suo carico la tassa di giustizia di fr. 350.– e obbligandola a rifondere alla Comunione dei comproprietari fr. 950.– per ripetibili;

                                         che contro il decreto appena citato __________ __________ è insorta con un appello (“ricorso”) del 10 aprile 2001 nel quale chiede, in sostanza, la riforma del giudizio impugnato nel senso di rinunciare al prelievo di spese e all'assegnazione ripetibili;

                                         che l'appello non è stato intimato alla controparte;

e considerando

in diritto:                        che l'azione intesa alla contestazione di una delibera assembleare ha per principio natura pecuniaria (DTF 108 II 77);

                                         che in un memoriale del 3 settembre 1998 gli attori hanno indicato il valore litigioso in fr. 499 283.45, sicché la soglia appellabile di fr. 8000.– risulta ampiamente superata;

                                         che in materia di spese e ripetibili un decreto di stralcio per ritiro dell'azione (art. 352 CPC) – ancorché limitato a un solo litisconsorte facoltativo, com'è il caso in concreto – è senz'altro appellabile (Rep. 1985 pag. 145 in fondo), di modo che sotto questo profilo il gravame è ricevibile;

                                         che l'appello non indica invece quale sia la controparte, non desumibile neppure dalle motivazioni, ragion per cui ci si potrebbe interrogare sulla sufficienza dei requisiti formali (art. 309 cpv. 2 lett. b CPC combinato con il cpv. 5);

                                         che la questione può nondimeno rimanere indecisa, l'appello dovendo in ogni modo essere respinto per i motivi in appresso;

                                         che il Pretore ha interpretato la domanda di dimissione dalla lite come desistenza e ha posto quindi la tassa di giustizia di fr. 350.– a carico di __________ __________, con obbligo di rifondere alla controparte fr. 950.– per ripetibili;

                                         che l'appellante insorge contro l'addebito degli oneri processuali (di cui non contesta l'entità), sostenendo di non avere mai inteso avviare un'azione volta a contestare la deliberazione assembleare del 9 aprile 1998;

                                         che infatti, a suo dire, dalla lettera 20 aprile 1998 della __________ & __________ __________ & __________ __________ (doc. D esibito – tardivamente – in appello) non si desumeva la necessità di promuovere una causa, ragion per cui la procura rilasciata il 6 maggio 1998 non poteva riferirvisi;

                                         che giusta l'art. 33 cpv. 2 CO, ove la facoltà di rappresentanza sia conferita da un negozio giuridico, la sua estensione è determinata dal contenuto dello stesso;

                                         che in concreto l'appellante, con la nota procura del 6 maggio 1998, ha incaricato __________ __________ di “impugnare la decisione assembleare del 09 aprile 1998” (doc. C);

                                         che l'appellante sostiene di avere con ciò inteso conferire alla rappresentante la sola facoltà di contestare la delibera in seno a successive riunioni assembleari;

                                         che, nondimeno, per i combinati art. 712m cpv. 2 e 75 CC la contestazione di una decisione dell'assemblea dei comproprietari dev'essere fatta valere, riservati i casi di nullità, con azione giudiziaria entro un mese da quando l'attore ne ha avuto conoscenza (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3ª edizione, pag. 368 n. 1319; Meier-Hayoz/Rey in: Berner Kommentar, Berna 1988, n. 126 e 140 ad art. 712m CC);

                                         che del resto, stando allo scritto 20 aprile 1998 evocato dall'appellante medesima, ai comproprietari è stata prospettata – in alternativa all'impugnazione – la possibilità di “accettare le decisioni assembleari e rinunciare ad una azione legale” (pag. 2 nel mezzo);

                                         che per di più, nello scritto citato, la __________ & __________ __________ & __________ __________ ha sottolineato come “il termine di ricorso scade il 09 maggio 1998”, invitando i comproprietari a prendere posizione entro la fine di aprile 1998 (pag. 2 verso il basso);

                                         che quindi, si volesse anche tener conto della lettera 20 aprile 1998 allegata tardivamente in appello, da tale documento emerge con sufficiente chiarezza – contrariamente al parere dell'appellante – come l'impugnazione delle delibere assembleari dovesse essere fatta valere mediante azione giudiziaria;

                                         che l'appellante nega inoltre di avere conferito ad __________ __________ la facoltà di subdelegare a terzi qualsiasi potere di agire in suo nome a norma degli art. 32 segg. CO;

                                         che essa disconosce tuttavia come la rappresentanza processuale nelle cause civili – riservati i casi enunciati all'art. 64a CPC – spetti esclusivamente agli avvocati iscritti all'albo e ai detentori di una rappresentanza legale (art. 64 cpv. 1 CPC);

                                         che __________ __________ non è avvocato né rappresentante legale dell'appellante, ragion per cui la contestazione delle risoluzioni prese il 9 aprile 1998 dall'assemblea dei comproprietari doveva necessariamente avvenire per il tramite di un avvocato ammesso al libero esercizio della professione;

                                         che, pur non essendo esplicitamente menzionata nella procura del 6 maggio 1998, la subdelega a un avvocato non solo era lecita, ma risultava finanche imposta dalle circostanze (art. 398 cpv. 3 CO; Fellmann in: Berner Kommentar, Berna 1992, n. 113 ad art. 396 CO e n. 625 seg. ad art. 398 CO);

                                         che l'appellante lamenta per finire un abuso di procura da parte di __________ __________, la quale non avrebbe agito in conformità agli accordi intercorsi;

                                         che, tuttavia, un diverso agire di __________ __________ avrebbe implicato la perenzione del diritto dell'appellante di contestare le delibere assembleari e, di riflesso, una violazione dei doveri della mandataria nel senso dell'art. 398 cpv. 2 CO;

                                         che, quand'anche si condividesse per avventura la tesi dell'appellante, l'estensione della rappresentanza nei confronti di terzi in buona fede andrebbe determinata, comunque sia, in base al contenuto dell'atto notificato a costoro (art. 33 cpv. 3 CO; Zäch in: Berner Kommentar, Berna 1990, n. 9 e157 ad art. 33 CO con rinvii), ossia – in concreto – in base alla nota procura del 6 maggio 1998;

                                         che il pagamento di una quota dell'onorario all'avv. __________ __________ (doc. E e F, nel fascicolo “dimissione dalla lite”, mappetta viola) configurerebbe per di più una ratifica dell'operato del patrocinatore nel senso dell'art. 38 cpv. 1 CO;

                                         che ciò vale a maggior ragione ove si consideri come l'appellante abbia atteso quasi un anno da quando ha avuto conoscenza della causa (lettera 26 ottobre 1999 dell'avv. __________, nel fascicolo citato; appello, pag. 3 verso il basso), per chiedere al Pretore di essere dimessa dalla lite (lettera del 22 settembre 2000, nel fascicolo citato);

                                         che dagli atti non risulta per il resto – né l'appellante pretende – l'esistenza di un vizio di volontà o di altri motivi di nullità della procura litigiosa;

                                         che, in simili circostanze, la domanda dell'attrice di essere dimessa dalla lite – regolarmente presentata in suo nome dall'avv. __________– equivale a desistenza (art. 77 cpv. 2 CPC);

                                         che la desistenza comporta, di regola, l'addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili (art. 77 cpv. 3 CPC; Rep. 1985 pag. 146);

                                         che, in siffatta evenienza, il giudice statuisce d'ufficio sulle spese, ma non sulle ripetibili, le quali sono stabilite e ripartite – per espressa disposizione di legge – solo a richiesta di parte (art. 151 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, n. 7 ad art. 151);

                                         che in concreto la comunione dei comproprietari, come si è detto, ha esplicitamente protestato congrue ripetibili in uno scritto del 9 ottobre 2000;

                                         che l'appellante non contesta per il resto l'ammontare della tassa di giustizia e delle ripetibili stabilite dal primo giudice, né fa valere motivi che giustifichino una deroga al principio enunciato dall'art. 77 cpv. 3 CPC;

                                         che, dato quanto precede, la decisione impugnata merita conferma, sicché l'appello – manifestamente infondato – può essere respinto con la procedura dell'art. 313bis CPC;

                                         che gli oneri dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

                                         che ad ogni modo la tassa di giustizia è volutamente contenuta per tenere conto del fatto che il ricorso verteva solo sull'addebito delle spese e delle ripetibili;

                                         che non si giustifica di assegnare ripetibili alla Comunione dei comproprietari, la quale non si è nemmeno vista notificare il gravame e non ha quindi sopportato costi apprezzabili;

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello (“ricorso“) è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 150.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 200.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

                                         – __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         –  avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                Il segretario

11.2001.52 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.06.2001 11.2001.52 — Swissrulings