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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 05.07.2002 11.2001.31

July 5, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·7,044 words·~35 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n.: 11.2001.00031

Lugano 5 luglio 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.____._____ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 9 giugno 1998 da

__________ __________, __________

(patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)   

contro

__________ __________ __________, nata __________ __________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. dott. __________ __________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 22 febbraio 2001 presentato da __________ __________ __________ __________ contro la sentenza emessa il 1° febbraio 2001 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         2.   Se dev'essere accolta la domanda di provvigione ad litem presentata con l'appello;

                                         3.   Se dev'essere accolta la richiesta d'assistenza giudiziaria presentata con l'appello;

                                         4.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ (1953) e __________ __________ __________ nata __________ __________ __________ (1961) si sono sposati a __________ l'__________ __________ 1985, adottando il regime della separazione dei beni. Dal matrimonio è nato __________, il __________ __________ 1990. Il marito è tecnico elettronico alle dipendenze della “__________ __________ __________ __________ ”. La moglie ha lavorato saltuariamente come infermiera ausiliaria nella casa di riposo “__________ __________ ” a __________ di __________ e come aiuto cameriera in un bar a __________. I coniugi si sono separati nel dicembre del 1996, quando __________ __________ ha lasciato l'abi­tazione coniugale per traslocare dai propri genitori e stabilirsi poi in un appartamento a __________. Nel frattempo, dopo il fallimento di tre tentativi di conciliazione (il 2 settembre 1991, il 29 settembre 1992 e il 19 gennaio 1995), la moglie ha instato l'11 mar­zo 1996 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per un quarto tentativo, decaduto anch'esso infruttuoso il 21 giugno 1996 (inc. __________.____________________).

                                  B.   In esito a un'istanza di misure provvisionali presentata l'8 ottobre 1996 da __________ __________ __________ __________ (inc. __________.__________.__________), il Pretore ha approvato il 13 dicembre 1996 un accordo fra le parti che pre­vedeva – fra l'altro – l'assegnazione dell'alloggio coniugale alla moglie (per tre anni), l'affidamento di __________ a lei medesima, la regolamentazione del diritto di visita, così come il versamento di un contributo alimentare per la moglie di fr. 1600.– mensili (oltre ai costi dell'alloggio assunti direttamente dal marito) e uno per il figlio di fr. 400.– mensili (oltre alla retta scolastica, compresi gli assegni familiari). Un quinto tentativo di conciliazione, chiesto da __________ __________ il 31 ottobre 1997, è decaduto infruttuoso il 12 dicembre successivo (inc. __________.__________.__________). Con decreto cautelare del 30 gennaio 1998 il Pretore ha poi obbligato il marito a versare alla moglie una provvigione ad litem di fr. 2000.– (inc. __________.__________.__________).

                                  C.   Il 9 giugno 1998 __________ __________ ha intentato azione di divorzio, prospettando l'affidamento di __________ alla madre (riservato il diritto di visita e di consultazione di lui), offrendo un contributo alimentare per la moglie di fr. 1000.– mensili fino al 31 dicembre 1998, ridotto a fr. 500.– mensili fino al 31 dicembre 1999, e uno per il figlio di fr. 400.– mensili fino al 12° anno d'età, aumentato a fr. 600.– mensili fino al 18° anno (oltre agli assegni familiari), e l'assegnazione alla moglie di fr. 30 391.– sul suo avere di vecchiaia. Nella sua risposta del 5 ottobre 1998 __________ __________ __________ __________ ha aderito alla domanda di divorzio e alla disciplina delle relazioni personali con il figlio proposta dal marito, ma ha rivendicato un contributo alimentare per sé di fr. 1700.– mensili fino al 31 dicembre 2008 e uno per Patrick di fr. 650.– mensili fino al 12° anno d'età, aumentato a fr. 800.– fino al 18° anno, come pure la metà dell'avere di vecchiaia del marito (fr. 77 665.85). Essa ha postulato inoltre l'assistenza giudiziaria. Nel successivo scambio di allegati le parti hanno ribadito in sostanza il loro pun­to di vista. Nel frattempo il Pretore, preso atto di un rapporto allestito il 14 agosto 1996 dal Servizio medico-psicologico di __________, ha incaricato il 1° dicembre 1998 lo psicologo __________ __________ di valutare lo stato di salute psicofisico del bambino e le capacità educative dei genitori. Con decreto cautelare del 14 settembre 1999 il Pretore – in base alla relazione presentata dallo psicologo il 19 maggio 1999 – ha privato i genitori della custodia paren­tale, ha disposto il collocamento di __________ in internato all'istituto __________ di __________ (che il ragazzo frequentava già dall'inizio della scolarizzazione, nel 1996, prima come esterno e poi, dal 1998, come interno) e ha istituito una curatela educativa in favore di lui.

                                  D.   Esperita l'istruttoria di merito, __________ __________ ha confermato la sua posizione in un memoriale conclusivo del 30 novembre 1999, opponendosi nondimeno a qualsiasi contributo per la convenuta dopo il divorzio e prospettando l'esercizio congiunto dell'autorità parentale sul figlio o, se non altro, l'affidamento di __________ alla madre, riservato il suo diritto di visita e di consultazione. __________ __________ __________ __________ è rimasta silente. I coniugi hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale. In seguito all'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio, il 17 febbraio 2000 il Pretore ha assegnato alle parti un termine per presentare eventuali nuove conclusioni sulle questioni toccate dalla modifica legislativa. I coniugi hanno ribadito le loro richieste di giudizio. Con decreto cautelare dello stesso 17 febbraio 2000 il Pretore ha obbligato il marito a versare alla moglie una seconda provvigione ad litem di fr. 3000.– (inc. __________.__________.__________). Un appello presentato il 28 febbraio 2000 da __________ __________ contro tale giudizio è stato respinto da questa Camera l'11 aprile 2000 (inc. __________.__________.__________).

                                  E.   Con sentenza del 1° febbraio 2001 il Pretore ha sciolto il matrimonio per divorzio, ha confermato il collocamento e la curatela educativa del figlio decretati il 14 settembre 1999 (riservato il diritto di visita dei genitori), ha attribuito l'autorità parentale (senza la custodia) alla madre, ha negato a quest'ultima ogni contributo alimentare, ha imposto all'attore un contributo indicizzato per il figlio di fr. 400.– mensili fino al 12° anno d'età e di fr. 600.– mensili fino al 18° anno (oltre agli assegni familiari, alla retta dell'istituto __________ e a “tutte le eventuali altre spese connesse con lo stesso”), ha riconosciuto alla convenuta metà dell'avere di vecchiaia accumulato dal marito durante il matrimonio e ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria presentata dalla moglie. La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese di fr. 850.– sono state poste a carico delle parti per metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                  F.   Contro la citata sentenza __________ __________ __________ __________ è insorta con un appello del 22 febbraio 2001 nel quale postula, in riforma del giudizio impugnato, un contributo alimentare per sé di fr. 1700.– mensili fino al 31 dicembre 2010 e uno per il figlio di fr. 650.– mensili fino al 12° anno d'età, aumentato a fr. 800.– mensili fino al 18° anno, così come la concessione dell'assistenza giudiziaria in prima sede. Essa chiede inoltre una terza provvigione ad litem di fr. 3000.– per i presumibili costi di appello o quanto meno, in subordine, il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Nelle sue osservazioni del 13 marzo 2001 __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata. Egli si oppone inoltre alla domanda di provvigione ad litem, mentre sulla concessione dell'assistenza giudiziaria dichiara di rimettersi al giudizio della Camera.

                                  G.   La giudice delegata, sentite le parti all'udienza del 15 maggio 2001, ha assunto nuove prove per accertare la capacità lucrativa dell'appellante e aggiornare la situazione finanziaria degli interessati. Completata l'istruttoria, con ordinanza del 18 dicembre 2001 essa ha dato alle parti occasione di esprimersi sulle nuove risultanze. In un memoriale del 21 dicembre 2001 __________ __________, preso atto che l'appellante è stata posta nel frattempo al beneficio di una rendita d'invalidità con effetto retroattivo dal 1° ottobre 1998, ha chiesto la restituzione dei contributi provvisionali versati indebitamente alla moglie dal 1° dicembre 1997 o, se non altro, dal 1° febbraio 2001. Le parti hanno ribadito il rispettivo punto di vista al dibattimento finale del 19 febbraio 2002, l'appellante riducendo nondimeno il contributo chiesto in suo favore da fr. 1700.– a fr. 1200.– mensili, ma prolungandone la durata fino al 31 dicembre 2011 (anziché fino al 31 dicembre 2010).

Considerando

in diritto:                  1.   Ai processi di divorzio o di separazione che all'entrata in vigore del nuovo diritto (1° gennaio 2000) devono ancora essere giudicati da un'autorità cantonale, si applica la legge nuova (art. 7b cpv. 1 tit. fin. CC). Le parti e il Pretore si fondano, a ragione, sul medesimo principio. In questa sede sono ancora litigiosi i contributi di mantenimento per la moglie e il figlio, così come la concessione dell'assistenza giudiziaria alla convenuta. Lo scioglimento del vincolo coniugale e le altre conseguenze del divorzio, in particolare sul collocamento del figlio, sulle relazioni personali di lui con i genitori, sull'istituzione di una curatela educativa e sul riparto degli averi di vecchiaia maturati dai coniugi durante il matrimonio non sono stati invece appellati e sono quindi passati in giudicato (art. 148 cpv. 1 CC; Fankhauser in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 9 ad art. 148 CC).

                                   2.   I figli minorenni, prima che siano prese disposizioni al loro riguar­do, sono sentiti personalmente e appropriatamente dal giudice o da un terzo incaricato, a meno che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano (art. 144 cpv. 2 CC). Nel caso specifico il figlio, che ha compiuto 12 anni il 2 maggio 2002, è stato ascoltato in prima sede dallo psicologo __________ __________ il 26 gennaio 1999, alla presenza della madre, e l'8 febbraio successivo, accompagnato dal padre (rapporto del 19 maggio 1999, pag. 1 verso il basso, nel fascicolo “perizia dr __________”). Non vi sono dunque ragioni per ordinare una nuova audizione in appello, tanto meno ove si consideri che – come si è appena detto – i soli punti litigiosi in questa sede rimangono di natura pecuniaria. Quanto al contributo di mantenimento, i figli non possono formu­lare conclusioni né interporre rimedi giuridici, quand'anche fossero assistiti da un curatore (FF __________I __________in fondo). Un'audizione potrebbe rivelarsi utile, invero, nel caso in cui i loro interessi scolastici o professionali fossero suscettibili d'influire apprezzabilmente sull'entità del contributo (Rumo-Jungo, Die Anhörung des Kindes, in: AJP 12/1999 pag. 1581). Nella fattispecie, tuttavia, il ragazzo ha dodici anni e non si può pretendere che formuli sin d'ora progetti su scelte scolastiche o indirizzi professionali. Ci si può dunque dispensare da una nuova audizione, anche per evitargli inutili tensioni. Ciò premesso, nulla osta all'esame dell'appello nel merito.

                                   3.   Il Pretore ha negato alla moglie ogni contributo alimentare dopo il divorzio, ritenendo che essa – con la sua formazione ed esperienza professionale di infermiera – sia in grado di provvedere da sé sola al proprio debito mantenimento. L'interessata, a dire del primo giudice, ha lavorato anche durante il matrimonio ed è inoltre libera da impegni maggiori nella cura del figlio, il quale è stato internato all'istituto __________ di __________o. È vero, ha soggiunto il Pretore, che dopo la separazione la convenuta ha tentato invano di trovare un impiego. Essa non ha dimostrato tuttavia di aver fatto tutti gli sforzi necessari in vista di un suo reinserimento pro­fessionale. A maggior ragione se appena si pensa che nel Ticino – come nel resto della Svizzera – il mercato del lavoro nel settore infermieristico è afflitto da una notoria carenza di personale e consente perciò ampi sbocchi professionali. Ne ha concluso, il Pretore, che la situazione personale dell'interessata non giustifica alcuna protrazione dell'obbligo di assistenza del marito oltre lo scioglimento del matrimonio.

                                   4.   L'appellante sostiene che il Pretore ha attribuito soverchia impor­tanza al principio del clean break senza tener conto del principio di solidarietà postmatrimoniale. Essa sottolinea che il matrimonio, dal quale è nato un figlio, è durato più di 15 anni (di cui 11 trascorsi in comunione domestica) e configura dunque un'unione di lunga durata. Sulla ripartizione dei compiti l'interessata rileva di avere lavorato solo per brevi periodi e in prevalenza a tempo parziale, sicché l'attività di casalinga e l'educazione del figlio hanno avuto un ruolo preponderante. Il primo giudice avrebbe inoltre disconosciuto che essa, pur essendo ancora giovane, non è assolutamente in grado di reinserirsi nel mondo professionale a causa di un incidente della circolazione di cui è stata vittima il 14 dicembre 1996, che l'ha resa completamente inabile al lavoro. L'appellante reputa pertanto giustificato – in ultima analisi – un contributo in suo favore dopo il divorzio di fr. 1200.– mensili fino al 31 dicembre 2011.

                                   5.   Secondo l'art. 125 cpv. 1 CC, se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo di mantenimento. Tale norma pone il principio per cui ogni coniuge, dopo il divorzio, deve provvedere per quanto possibile al proprio sostentamento in modo autonomo (clean break: Hausheer/Spycher, Unterhalt nach neuem Scheidungsrecht, Ergänzungsband zum Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 2001, pag. 57 n. 05.76; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 12 ad art. 125 CC). Per consentirgli di raggiungere tale autonomia, che può essere stata compromessa dal matrimonio, l'altro coniuge può essere tenuto a prestare un contributo alimentare (principio della solidarietà). L'obbligo di mantenimento dipende allora dai bisogni del coniuge beneficiario, in particolare dal grado di autonomia che ci si può attendere da lui, ovvero dalla sua capacità di cominciare o di riprendere un'attività lucrativa interrotta in seguito al matrimonio (DTF 127 III 138 consid. 2a con riferimenti).

                                         Per valutare se si giustifichi un contributo di mantenimento il giudice deve ponderare gli elementi oggettivi elencati all'art. 125 cpv. 2 CC. Tali criteri corrispondono, in larga misura, a quelli stabiliti dalla giurisprudenza in applicazione del vecchio diritto (Werro in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, Berna 1999, pag. 41). Il giudice deve considerare – in specie – il riparto dei compiti durante il matrimonio, la durata del medesimo, il tenore di vita dei coniugi durante l'unione, l'età e la salute di loro, così come il rispettivo reddito e patrimonio, la portata e la durata delle cure ancora dovute ai figli, la formazione professionale e le prospettive di reddito, il presumibile costo del reinserimento pro­fes­sionale del beneficiario, come pure le aspettative di vecchiaia e di previdenza, incluso il risultato prevedibile della divisione delle prestazioni d'uscita (art. 125 cpv. 2 CC). La colpa non entra per converso in linea di conto (Schwenzer in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, op. cit., n. 39 ad art. 125 CC).

                                   6.   In concreto i coniugi, sposatisi l'8 novembre 1985, si sono separati nel dicembre 1996, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale per traslocare dai propri genitori e stabilirsi poi in un appartamento a __________ (act. IX, pag. 3 a metà; verbale del 15 maggio 2001, pag. 2 nel mezzo). La vita in comune è durata per­ciò undici anni, onde l'esistenza di un matrimonio – come rileva l'appellante – di lunga durata (cfr. Schwenzer, op. cit., n. 48 ad art. 125 CC con riferimenti). Ciò significa che la convenuta ha diritto di conservare, per principio, il tenore di vita avuto a suo tem­po durante la comunione domestica (DTF del 29 giugno 2001 in re X, 5C.111/2001, consid. 2c, e del 29 ottobre 2001 in re K., 5C.205/2001, consid. 4c). È pacifico altresì che la moglie, durante la vita in comune, ha lavorato solo saltuariamente, occupandosi per il resto della casa e dell'educazione del figlio (doc. 24, 25 e 31; v. anche petizione, pag. 6 verso l'alto, e duplica, pag. 6 in alto). La durata del matrimonio, la ripartizione dei ruoli fra i coniugi e le cure prodigate al figlio durante la comunione domestica giustificano quindi, di per sé, un contributo di mantenimento.

                                   7.   Quanto alle prospettive di reddito della moglie, dall'istruttoria di appello è emerso che con decisione del 12 dicembre 2001 (nel fascicolo “documenti prodotti dall'appellante”) l'Ufficio AI ha ritenuto l'interessata invalida al 70% dal 1° dicembre 1997. Gli accertamenti esperiti dall'autorità amministrativa per giungere a siffatta conclusione non vincolano il giudice civile, ma nulla induce a ritenerli inattendibili ai fini della valutazione della capacità lucrativa della moglie. Del resto l'attore, invitato dalla giudice delegata a esprimersi al riguardo, si è limitato a prendere atto della risoluzione e a chiedere la restituzione degli alimenti provvisionali già versati all'appellante (lettera del 21 dicembre 2001, pag. 1 in alto e in fondo). Date le nuove emergenze istruttorie, l'assunto del Pretore secondo cui la moglie sarebbe in grado di far fronte in modo autonomo al proprio sostentamento, dopo il divorzio, si rivela pertanto infondato.

                                         Nulla induce per altro a ritenere – né l'attore pretende – che l'appellante sia concretamente in grado di trovare un lavoro nella misura della sua capacità lavorativa residua del 30%. Ciò appare improbabile se si pensa che l'invalidità riguarda disturbi sia fisici (fibromialgia, cervicalgie e lombalgie croniche, sindrome femoropatellare ecc.), ma anche psichici (sindrome depressiva insorta dopo il parto, aggravatasi a causa del citato incidente della circo­lazione: rapporto 10 aprile 2001 del Servizio di accertamento medico dell'Assicurazione invalidità, pag. 7 in basso, pag. 8 verso il basso e pag. 10 in fondo, doc. 5 nel fascicolo “documenti prodotti dall'appellante”). Dal rapporto emerge anzi che “il quadro psichico si è ormai cronicizzato, con probabilità di peggioramen­to” (pag. 8 verso l'alto). Prevedere la ripresa di un'attività lucrativa in simili condizioni non sarebbe realistico.

                                   8.   Il Pretore non ha accertato la situazione finanziaria delle parti. Ora, dall'istruttoria di appello risulta che l'appellante può contare attualmente su una rendita AI (senza quella per il figlio, destinata a coprire il fabbisogno di lui) di fr. 1483.– mensili (decisione 12 dicembre 2001 dell'Ufficio AI, nel fascicolo “documenti prodotti dall'appellante”). Il suo fabbisogno minimo può essere stabilito in fr. 2858.– mensili (arrotondati), così composti: minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.– (anziché fr. 1250.–, l'interessata non avendo la custodia del figlio), canone di locazione fr. 1330.– (doc. 1, nel fascicolo citato), premio della cassa malati con il sussidio fr. 217.60 (doc. 1.5 esibito con l'appello, pag. 2 in alto), spese di trasporto fr. 93.– (pari al costo di un abbonamento “arcobaleno” per 3 zone, che copre per esempio la regione del __________), onere fiscale fr. 117.45 (doc. 4 nel fascicolo citato: imposta federale diretta fr. 99.–, imposta cantonale fr. 614.50, imposta comunale [con un moltiplicatore per il Comune di __________ dell'82.5%] fr. 676.10, imposta personale fr. 20.–, il tutto suddiviso su dodici mesi). Ne segue che l'appellante, con la sua rendita di fr. 1483.– mensili, non è in grado di sovvenire autonomamente al proprio fabbisogno minimo di fr. 2858.– mensili.

                                   9.   Nella menzionata lettera del 21 dicembre 2001 l'attore, preso atto che all'appellante percepisce una rendita AI con effetto retroattivo dal 1° ottobre 1998, ha chiesto il rimborso dei contributi provvisionali riscossi – a suo dire – indebitamente dalla moglie. Se non che, il decreto cautelare del 13 dicembre 1996 con cui il Pretore ha disciplinato l'assetto provvisionale (inc. __________.__________.__________) non può essere rimesso in discussione nell'ambito di una successiva azione di merito, sia essa di divorzio o di risarcimento del danno (DTF 127 III 498 consid. 3a, 500 consid. 3b/aa e 502 consid. 3b/bb con riferimenti). Eventuali contributi provvisionali versati in eccesso non vanno pertanto restituiti (DTF del 10 gennaio 2002 pubblicata in FamPra.ch 2/2002 n. 50, pag. 373 consid. 3c/bb), ma possono essere computati nel contributo di man­tenimento dopo il divorzio (Vogel in: ZBJV 123/1987 pag. 269 nel mezzo). Il fatto è che l'attore non indica in che misura la moglie avrebbe percepito alimenti indebiti, né è possibile desumere tale dato dagli atti, ove appena si consideri che il contributo prov­visionale fissato dal Pretore non si fondava sul calcolo delle entrate e delle uscite familiari (che andrebbe ricalcolato inserendo nel reddito della moglie la rendita AI di fr. 1483.– mensili), ma trae origine da un accordo fra le parti (cfr. decreto del 13 dicembre 1996, pag. 1 a metà). Si aggiunga che dall'aprile 1998 il marito ha ridotto unilateralmente i contributi per moglie e figlio, passando dai fr. 2000.– stabiliti dal Pretore a fr. 1400.– mensili (doc. 1; petizione, pag. 5 a metà) e poi, dall'aprile 1999, a fr. 1200.– mensili (act. IX, pag. 4 verso l'alto). Ciò posto, il marito risulta avere versato alimenti finanche inferiori a quanto dovuto in virtù del noto decreto cautelare.

                                10.   Resta il fatto che l'appellante, grazie al versamento delle rendite retroattive dal 1° ottobre 1998 al 30 novembre 2001, dispone ora di un capitale di oltre fr. 56 000.– (fr. 1483.– per 38 mesi). Il coniuge beneficiario di contributi alimentari non è invero tenuto – di regola – a consumare il proprio patrimonio per sopperire a sé stesso, quanto meno ove il debitore sia in grado di versare il contributo senza intaccare a sua volta la propria sostanza (Schwenzer, op. cit., n. 22 ad art. 125 CC e riferimenti). Tutt'al più il consumo della sostanza è prospettabile, a determinate condizioni, dopo l'età pensionabile (Hausheer/Spycher, op. cit., pag. 89 n. 05.140). Nel calcolo del contributo alimentare giusta l'art. 125 CC occorre considerare nondimeno – come nel diritto anteriore (DTF 115 II 314 consid. 3a) – il reddito della sostanza (Hausheer/Spycher, op. cit., pag. 88 n. 05.139). Tenuto conto del capitale versato dall'AI (fr. 56 000.–), si può pretendere in concreto che la moglie metta a profitto almeno tre quarti di tale somma, ossia fr. 42 000.–. Fino a poco tempo addietro questa Camera si dipartiva ancora, in casi analoghi, da tassi medi presunti del 3½% (sentenze del 16 aprile 1997 in re C., consid. 2; del 20 maggio 1997 in re P., consid. 7c; del 5 gennaio 1998 in re B., consid. 5b; del 12 gennaio 1998 in re M., consid. 4), ma tale valutazione è stata prudentemente ricondotta al 3%, viste le altalenanti proiezioni congiunturali (sentenze del 18 luglio 2001 in re L., consid. 3d, del 28 dicembre 2001 in re D., consid. 6, del

                                         10 aprile 2002 in re P., consid. 15). Ciò posto, con un investimento ragionato in obbligazioni in franchi svizzeri a media scadenza l'appellante potrà ricavare dal capitale (fr. 42 000.–) circa fr. 105.– mensili. Addizionando quest'ultima cifra alla rendita AI di fr. 1483.–, il reddito complessivo dell'interessata raggiunge

                                         fr. 1588.– mensili. Tale importo non basta tuttavia, una volta ancora, per far fronte al fabbisogno minimo di fr. 2858.– mensili.

                                11.   Dalla nota decisione 12 dicembre 2001 dell'Ufficio AI si evince per di più che all'appellante è stata riconosciuta solo una rendita parziale “a causa di lacune contributive”, l'interessata essendo “entrata in Svizzera soltanto nel corso dell'anno 1985” (pag. 2 in alto). Dato che la rendita ridotta non è sufficiente, come si è visto, a coprire il fabbisogno minimo della moglie, essa potrebbe avere diritto – di per sé – alle prestazioni complementari (art. 2 cpv. 1 e 2 lett. a della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità: LPC; RS 831.30). Contrariamente alla rendita d'invalidità, le prestazioni complementari sono però sussidiarie, stanziate cioè nella misura in cui il reddito determinante sia inferiore alle spese riconosciute all'assicurato (art. 2 cpv. 1 e 3a cpv. 1 LPC). E per calcolare il reddito determinante l'autorità amministrativa deve tener conto, fra l'altro, delle “pensioni alimentari del diritto di famiglia” (art. 3c cpv. 1 lett. h LPC), salvo le “presta­zioni dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti del Codice civile” (cpv. 2 lett. a). Prima, quindi, il giudice fissa il contributo di mantenimen­to a norma dell'art. 125 CC e poi l'autorità amministrativa decide se erogare prestazioni complementari. Esse non incidono dunque sull'obbligo contributivo dell'attore nei confronti dell'appellante, non rientrando nei redditi di lei (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 46 ad art. 125 CC).

                                12.   Il marito dispone dal canto suo di un reddito netto, compresa la 13ª mensilità e gli assegni familiari, di circa fr. 6500.– mensili (conteggio di stipendio del maggio 2001, nel fascicolo “documen­ti prodotti dall'attore”). Il suo fabbisogno minimo è di fr. 2890.– mensili (arrotondati), così composti: minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, alloggio fr. 1175.40 (lettera 25 gennaio 2001 del __________ __________, nel fascicolo citato: interesse ipotecario fr. 726.60, ammortamento fr. 300.–; piano di ripartizione delle spese condominiali 1999/2000: fr. 148.80, il tutto riportato sulla quota di comproprietà dell'attore di ½), premio della cassa malati fr. 250.90 (polizza del 18 ottobre 2000, nel fascicolo citato), spese di trasporto fr. 93.– (pari al costo di un abbonamento “arcoba­leno” per 3 zone, che copre la regione del __________), assicurazioni domestiche fr. 64.75 (conteggi del 26 marzo e dell'11 giugno 2001, nel fascicolo citato), onere fiscale fr. 203.30 (tassazione del 10 maggio 1999, nel fascicolo citato: imposta federale diretta fr. 120.40, imposta cantonale fr. 1175.10, imposta comunale [con un moltiplicatore per il Comune di __________ dell'85%] fr. 1124.05, imposta personale fr. 20.–, il tutto suddiviso su dodici mesi).

                                         All'attore non possono invece essere riconosciute le spese per un veicolo privato (fatture nel fascicolo citato), non avendo egli dimostrato di dover far capo all'automobile per motivi professionali o per l'esercizio del diritto di visita (Rep. 1994 pag. 145, 1993 pag. 266). Né possono essere inserite nel fabbisogno di lui le spese telefoniche risultanti dalla fattura 6 maggio 2001 (nel fascicolo citato), i costi del telefono essendo già compresi nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (cfr. DTF 126 III 357 consid. 1a/bbb; Rep. 1995 pag. 141, 1994 pag. 298 in alto). L'attore produce inoltre una dichiarazione del 12 febbraio 1998 (nel fascicolo citato), da cui risulta un debito verso terzi di fr. 28 000.–, con interesse dell'1%, rimborsabile non prima di 10 anni dalla concessione del mutuo. Nulla è dato di sapere tuttavia sulla natura o sullo scopo del debito, il che rende impossibile stabilire se esso sia stato acceso per esigenze familiari o con l'accordo della moglie. Tale onere non può dunque essere considerato nel fabbisogno dell'interessato (cfr. DTF 127 III 289 consid. 2a/bb pag. 292 con riferimenti). Dedotto il fabbisogno di fr. 2890.– dal reddito di fr. 6500.–, all'attore rimane in definitiva un agio mensile di fr. 3610.–.

                                13.   lI “debito mantenimento” cui si riferisce l'art. 125 CC va apprezzato di caso in caso. Verso il basso, esso non può situarsi sotto la copertura del fabbisogno minimo; verso l'alto, esso non può situarsi sopra il livello del tenore di vita avuto dai coniugi durante la comunione domestica (art. 125 cpv. 2 n. 3 CC; cfr. Wer­ro, Concubinage, mariage et démariage, Berna 2000, pag. 147 n. 673 segg.). Nel già citato giudizio cautelare dell'11 aprile 2000 (inc. __________.__________.__________) questa Camera aveva accertato un reddito del marito, poco dopo la separazione, di fr. 6350.– mensili e un fabbisogno del medesimo pari a fr. 4813.– mensili (consid. 3). In mancanza di dati più precisi sul tenore di vita dei coniugi durante la convivenza, gli accertamenti esperiti allora sono l'unico punto di riferimento per stabilire la situazione finanziaria delle parti all'epoca della separazione (I CCA, sentenza del 18 luglio 2001 in re L., consid. 4). La moglie, da parte sua, non aveva entrate regolari e il suo fabbisogno risultava di fr. 2187.– così composti: minimo esisten­ziale del diritto esecutivo in vigore nel 1996 fr. 1025.–, spese per l'alloggio fr. 900.– (risposta, pag. 5 a metà, cifra rimasta incontestata), premio della cassa malati fr. 262.30 (doc. E, nell'inc. __________.__________.__________).

                                         Per risalire al fabbisogno familiare durante la convivenza occorre altresì considerare che le parti dovevano far fronte agli oneri di una sola economia domestica, ciò che giustifica una riduzione del fabbisogno dopo la separazione di fr. 1000.– mensili, pari al costo per l'alloggio sopportato dal marito quando è andato a vivere per conto proprio (I CCA, sentenza dell'11 aprile 2000 fra le stesse parti, consid. 3, con rinvio alla petizione di divorzio, pag. 6 in basso). Quanto al figlio __________, le raccomandazioni dell'Ufficio per la gioventù del Canton __________, cui questa Camera si ispira per prassi costante, prevedevano – nell'edizione del gennaio 1996 – un fabbisogno medio in denaro per un figlio unico di 6 anni, senza le spese per la cura e l'educazione (prestate in natura dalla madre), di fr. 980.– mensili. La famiglia poteva in definitiva contare su un reddito di fr. 6350.– mensili e doveva far fronte a un fabbisogno complessivo di fr. 6980.– mensili (fabbisogno minimo del marito fr. 4813.–, fabbisogno minimo della moglie fr. 2187.–, fabbisogno in denaro del figlio fr. 980.–, meno i predetti fr. 1000.–). Onde un ammanco, prima della separazione, di fr. 630.– mensili. Ne discende che la famiglia, a quel momento, viveva ai limiti del minimo esistenziale. Non si giustifica perciò che il contributo di mantenimento per la moglie, dopo il divorzio, ecceda la copertura del relativo fabbisogno minimo.

                                14.   Per l'art. 125 cpv. 3 CC un contributo può eccezionalmente essere rifiutato o ridotto ove sia manifestamente iniquo, soprattutto perché l'avente diritto ha gravemente contravvenuto al suo obbligo di contribuire al mantenimento della famiglia (n. 1), oppure ha deliberatamente provocato la situazione di necessità nella quale versa (n. 2) o ha commesso un grave reato contro l'obbligato o una persona a lui intimamente legata (n. 3). In concreto non si scorgono estremi del genere, né il marito pretende che la moglie abbia commesso colpa grave o che la pretesa di lei costituisca un abuso di diritto. Del resto il diniego o la riduzione del contributo vanno ammessi con riserbo (DTF 127 III 66 consid. 2a).

                                15.   Riguardo al contributo alimentare per __________, il Pretore – accertato uno stipendio dell'attore di fr. 5896.35 mensili – si è limitato a considerare “ragionevole la proposta avanzata dal padre di pagare per il figlio, oltre alla retta dell'istituto (e tutte le eventuali spese connesse), anche un ulteriore importo mensile di fr. 400.– fino ai 12 anni e di fr. 600.– dai 12 ai 18 anni oltre agli assegni familiari” (sentenza impugnata, pag. 6 in fondo). L'appellante fa valere che simile contributo non assicura il fabbisogno in denaro del ragazzo, che dev'essere rivalutato da fr. 400.– a fr. 650.– men­sili fino al compimento del 12° anno d'età e da fr. 600.– a fr. 800.– mensili dal 13° anno fino alla maggiore età.

                                         a)  Nella procedura di divorzio il giudice disciplina il contributo di mantenimento per i figli minorenni secondo le disposizioni che reggono gli effetti della filiazione (art. 133 cpv. 1 CC). Ora, giusta l'art. 285 cpv. 1 CC il contributo per il figlio va commisurato ai bisogni di lui, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori, tenendo conto della sostanza e dei redditi del figlio stesso, come pure della partecipazione alle cure del genitore non affidatario. Al debitore del contributo dev'essere lasciato, in ogni modo, almeno il fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con richiami di giurisprudenza). Tutto quanto riguarda i figli minorenni è retto dipoi – per diritto federale – dalla massima ufficiale e dal principio inquisitorio illimitato (art. 280 cpv. 2 CC). Il giudice di ogni grado non è vincolato perciò alle richieste di giudizio, né alle allegazioni o alle prove offerte, e chiarisce la fattispecie di propria iniziativa (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 94 consid. 1a; Rep. 1996 pag. 119 consid. 7 e pag. 125 consid. 8).

                                         b)  La versione più recente delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio per la gioventù (ora Ufficio per la gioventù e l'orien­tamento professionale) del Canton __________ nel mese di gennaio del 2000 indica, per figli unici in età compresa fra i 12 e i 18 anni, un fabbisogno in denaro di fr. 1920.– mensili. In concre­to occorre tener conto nondimeno che nessuno dei genitori ha la custodia di __________k, internato dal Pretore all'istituto __________ di __________ (sentenza impugnata, dispositivi n. 4 e 5). E durante il soggiorno in istituto (dal lunedì mattina al venerdì sera, salvo i giorni festivi e una parte delle ferie scolastiche: dichiarazione 27 aprile 2001 del curatore, nel fascicolo “docu­menti per il figlio __________ ”) gli oneri per vitto (fr. 385.–), alloggio (fr. 310.–), cura e educazione (fr. 300.–) sono sostituiti dalla retta dell'istituto, di fr. 130.– mensili (dichiarazione 25 aprile 2001 dell'istituto __________, nel fascicolo citato). Il fabbisogno del ragazzo si è ridotto pertanto a fr. 1055.– mensili. Nella commisurazione del contributo alimentare va considerata inoltre, ove il diritto di visita risulti più ampio dell'usuale (Wullschleger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungs­recht, op. cit., n. 46 seg. ad art. 285 CC), la partecipazione del genitore non affidatario (art. 285 cpv. 1 in fine CC). In concreto, quando non frequenta l'istituto __________, __________ si trova in visita dai genitori. Egli soggiorna in prevalenza dalla madre, con la quale trascorre quasi tutti i fine settimana (sen­tenza impugnata, pag. 3 in fondo) e buona parte delle vacanze scolastiche (cfr. la predetta dichiarazione 27 aprile 2001 del curatore). Ciò posto, per tener conto delle maggiori spese sopportate dalla madre durante l'esercizio del diritto di visita, si giustifica equitativamente di inserire nel fabbisogno in denaro del ragazzo un terzo degli oneri correnti per il vitto (cfr. Wullschleger, loc. cit.), ossia fr. 130.– mensili (arrotondati). Adattando gli importi fissati nelle note raccomandazioni al caso specifico, il fabbisogno in denaro del figlio si attesta quindi attorno ai fr. 1185.– mensili (fr. 1055.– più fr. 130.–).

                                         c)  Con la ripetuta decisione 12 dicembre 2001 dell'Ufficio AI, __________ si è visto assegnare una rendita completiva di fr. 593.– mensili, versata alla madre – beneficiaria della rendita principale (art. 35 cpv. 4 LAI), ma destinata alle necessità del ragazzo (cfr. DTF 119 V 428 consid. 4a). Il fabbisogno del figlio risultando coperto, appare equo porre la rendita completiva in deduzione degli alimenti versati dal padre. Al pari della rendita principale, anche la rendita completiva è stata versata con effetto retroattivo, dal 1° ottobre 1998 al 30 novembre 2001. Non si giustifica tuttavia di imputare al figlio un eventuale reddito da tale sostanza (fr. 593.– per 38 mensilità), ove si consideri che il contributo provvisionale stabilito dal Pretore nel 1996 (fr. 400.– mensili) – che il padre ha unilateralmente ridotto dall'aprile del 1998 (consid. 9) – non bastava nemmeno lontanamente a sopperire al fabbisogno del ragazzo di fr. 980.– mensili (consid. 13) e che l'attore, nella sua lettera del 21 dicembre 2001 alla Camera, dichiara di rinunciare a pretese per contributi arretrati in favore del figlio (pag. 2).

                                16.   Il quadro complessivo della situazione va riassunto, in ultima analisi, come segue. L'attore consegue un reddito netto di fr. 6500.– mensili (compresi gli assegni familiari) e ha un fabbisogno minimo di fr. 2890.– mensili. La sua disponibilità è pertanto di fr. 3610.– mensili. L'appellante ha redditi per complessivi fr. 1588.– mensili e un fabbisogno minimo di fr. 2858.– mensili. La sua disponibilità finanziaria è quindi nulla: anzi, essa abbisogna di fr. 1270.– mensili per sopperire a sé medesima. Il figlio non ha redditi propri, ma beneficia di una rendita completiva AI di fr. 593.– mensili versata alla madre. Il suo fabbisogno in denaro è di fr. 1185.– mensili. Nelle condizioni descritte l'attore dovrebbe pagare un contributo per la moglie di fr. 1270.– mensili e uno per il figlio di fr. 592.– mensili (fr. 1185.– meno fr. 593.–). Al dibattimento finale del 19 febbraio 2002 l'appellante ha ridotto nondimeno l'importo della rendita da lei richiesta da fr. 1700.– a fr. 1200.– mensili. E siccome i rapporti patrimoniali fra coniugi sono governati dalla massima dispositiva e dal principio attitatorio (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 419b), il contributo per la moglie dev'essere contenuto entro i limiti delle domande di giudizio (art. 86 CPC).

                                         Quanto al contributo alimentare per il figlio, primo giudice ha imposto all'attore di versare la retta scolastica (così come “tutte le eventuali altre spese connesse”) direttamente all'istituto __________ e di corrispondere il resto alla madre. Quest'ultima, ancorché privata della custodia sul figlio, è titolare dell'autorità parentale (sentenza impugnata, dispositivo n. 6) e – in mancanza di restrizioni – rappresentante legale di __________ (art. 304 cpv. 1 CC). Il versamento del contributo per il figlio dovrebbe dunque aver luogo per il tramite di lei (art. 289 cpv. 1 CC; Hegnauer in: Berner Kommentar, Berna 1997, n. 14 e 16 ad art. 289 CC). L'interessata non solleva tuttavia contestazioni sul modo di pagamento disposto dal Pretore, dal quale non è quindi il caso di scostarsi. Tolta la retta dell'istituto __________, l'attore dovrebbe versare così all'appellante un contributo per il figlio, compresi gli assegni familiari, di fr. 462.– mensili (fr. 592.– meno fr. 130.–). Se non che, il primo giudice ha riconosciuto al figlio, oltre agli oneri per la frequenza dell'istituto e agli assegni familiari, un contributo indicizzato dal 12° anno di fr. 600.– mensili. L'attore avendo rinunciato ad appellare tale sentenza, non sussistono ragioni per ridurre d'uf­ficio il contributo, l'attore vedendosi garantito in ogni caso il fabbi­sogno minimo. Rettamente il primo giudice ha limitato dipoi la durata del contributo al 18° anno d'età di __________, non essendo al momento possibile formulare previsioni attendibili sulla durata della formazione di lui. Qualora la situazione economica o logistica degli interessati dovesse subire modifiche di rilievo, in particolare nel caso in cui la madre ottenesse in futuro l'affidamento di __________ come da lei auspicato (pag. 11 nel mezzo), i genitori o il figlio potranno sempre chiedere un adeguamento del contributo alle nuove circostanze (art. 286 cpv. 2 CC).

                                17.   Ne discende che, in parziale accoglimento dell'appello, alla convenuta dev'essere riconosciuto un contributo di mantenimento, non indicizzato, di fr. 1200.– mensili. Esso è dovuto fino al 31 dicembre 2008, la moglie avendo limitato in prima sede a tale data la durata del proprio mantenimento (risposta, pag. 7 verso il basso). La rinuncia a postulare alimenti dopo di allora è valida, giacché – come si è detto poc'anzi (consid. 16) – i rapporti patrimoniali fra i coniugi sono retti dalla massima dispositiva e dal principio attitatorio. Nel memoriale di appello la moglie chiede invero un contributo fino al 31 dicembre 2010 e, al dibattimento finale del 19 febbraio 2002, conclude per una durata della rendita fino al 31 dicembre 2011 (act. XXII, pag. 1 in basso). Ora, l'art. 138 cpv. 1 seconda frase CC autorizza le parti a formulare nuove domande davanti all'autorità cantonale superiore. Tali richieste, secondo il chiaro tenore della predetta disposizione, devono però essere “fondate su fatti o mezzi di prova nuovi” (cfr. anche Leuenberger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, op. cit., n. 7 ad art. 138 CC con rinvio). Ciò non è il caso in concreto, l'interessata limitandosi a chiedere che i contributi vengano erogati per dieci anni dopo l'emanazione dell'odierna sentenza (appello, pag. 2 verso l'alto; act. XXII, loc. cit.). Le nuove conclusioni in appello si rivelano dunque irricevibili nella misura in cui tendono a un contributo alimentare dopo il 31 dicembre 2008.

                                18.   Gli oneri processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). La moglie esce vittoriosa sul principio del contributo alimentare per sé, ma non nella misura inizialmente richiesta. Tale risultato è per altro determinato, almeno in parte, dai fatti nuovi e dagli accertamenti esperiti in questa sede, segnatamente sull'invalidità a lei riconosciuta con decisione del

                                         12 dicembre 2001. Essa soccombe inoltre sull'aumento del contributo per il figlio. Appare equo per­tanto suddividere i costi fra le parti in ragione di metà ciascuno e compensare le ripetibili. Il pronunciato attuale impone anche una modifica del dispositivo sugli oneri processuali di primo grado che, viste le richieste di giudizio, si giustifica di porre per tre quinti a carico dell'attore e per il resto a carico della convenuta. Quanto alle ripetibili, il Pretore le ha compensate, senza esprimersi sulla loro entità. Con l'appello l'interessata non rivendica ripetibili di prima sede, né tanto meno quantifica un'eventuale richiesta. Al riguardo la sentenza del Pretore può dunque rimanere invariata.

                                         Le domande dell'appellante intese alla concessione di una provvigione ad litem di fr. 3000.– (in appello) e dell'assistenza giudiziaria (in entrambi i gradi di giudizio) sono destinate all'insuccesso. Certo, il coniuge che non è in grado di sopperire alle spese di una causa di divorzio ha il diritto di ottenere – per principio – un adeguato sussidio dall'altro coniuge, sempre che quest'ultimo sia in grado di fornirlo (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 551 segg. con riferimenti; Bräm/Hasen­böhler in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 135 ad art. 159 CC). Sotto questo profilo il nuovo diritto del divorzio nulla ha mutato, i costi della procedura di divorzio rimanendo a carico dell'unione coniugale e l'assistenza gratuita dello Stato essendo puramente sussidiaria (Bräm/Hasenböhler, op. cit., n. 138 ad art. 159 CC). Una prov­vigione di causa va attribuita al coniuge richiedente, tuttavia, solo se questi non ha i mezzi per sostenere le spese legali di una separazione o di un divorzio (Leuenberger, op. cit., n. 53 ad art. 137 CC). In concreto si è detto che l'interessata può contare, oltre che sulla rendita AI e sul contributo versatole dall'attore, su una sostanza che supera fr. 56 000.– derivante dal versamento delle rendite AI arretrate (consid. 10). Pur tenendo calcolo che essa dovrà investire fr. 42 000.– per coprire una parte del proprio fabbisogno (loc. cit.), con l'importo residuo di oltre fr. 14 000.– essa appare senz'altro in grado di sopperire alle spese di primo e di secondo grado. Se ne conclude che, a prescindere dalla parvenza di buon esito delle sue domande, l'appellante non può essere considerata indigente. Non sussistono dunque le premesse per concedere né una provvigione ad litem né il beneficio dell'assistenza giudiziaria.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:               I.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

                                         2.   Dal passaggio in giudicato della presente sentenza, __________ __________ è tenuto a versare in via anticipata a __________ __________ __________ __________, entro il 5 di ogni mese, un contributo non indicizzato di fr. 1200.– fino al 31 dicembre 2008.                                    

                                         9.   La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese di fr. 850.– sono poste per tre quinti a carico dell'attore e per il resto a carico della convenuta. Le ripetibili sono compensate.

                                         Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   II.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 250.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 300.–

                                         sono posti a carico delle parti per metà ciascuno. Le ripetibili sono compensate.

                                   III.   La domanda di provvigione ad litem presentata da __________ __________ __________ __________ è respinta.

                                 IV.   La domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ __________ __________ è respinta.

                                  V.   Intimazione a:

                                                                                –                                       avv. dott. __________ __________, __________

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

11.2001.31 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 05.07.2002 11.2001.31 — Swissrulings