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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.08.2001 11.2001.30

August 14, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,437 words·~7 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n.: 11.2001.00030

Lugano 14 agosto 2001/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.____._____ (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza del 13 ottobre 2000 da

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)  

contro  

__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se deve essere accolto l'appello del 16 febbraio 2001 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 6 febbraio 2001 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore della giurisdizione di Locarno-Città;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ (1967) e __________ __________ (1974), cittadina dominicana, si sono sposati a __________ il 23 agosto 1996. Dal matrimonio non sono nati figli. Il marito lavora nel settore ferroviario delle __________ a __________ con uno stipendio mensile di fr. 5'130.– lordi, la moglie ha iniziato nel maggio 1998 un'attività di cameriera, con un reddito mensile di fr. 2'700.– lordi. Il 14 settembre 1998 essa ha inoltrato al Pretore della giurisdizione di Locarno-Città un'istanza a protezione dell'unione coniugale, che ha poi ritirato il 10 dicembre 1998 (inc. __________.__________.__________). Il 29 aprile 1999 __________ __________ ha chiesto al medesimo Pretore di essere convocato con la moglie per il tentativo di conciliazione e con istanza cautelare dello stesso giorno ha postulato l'autorizzazione a vivere separato e l'assegnazione dell'abitazione coniugale (__________.____________________). All'udienza del 17 giugno 1999, indetta per la discussione cautelare, __________ __________ ha instato per la concessione di un contributo alimentare di fr. 1'500.– mensili e per di una provvigione ad litem di fr. 2'000.–. Statuendo il 16 agosto 1999, il Pretore ha fatto ordine a __________ __________ mensili.

                                  B.   __________ __________ ha promosso il 15 settembre 1999 azione di divorzio, alla quale si è opposta il 17 novembre 1999 __________ __________ L'attore ha ritirato la petizione il 12 aprile 2000 e il

                                         13 aprile 2000 il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli (inc. __________.__________.__________). Il 30 aprile 2000 __________ __________ ha introdotto un'istanza a protezione dell'unione coniugale, chiedendo un contributo alimentare di fr. 490.– dal 1° novembre 1999 e un'indennità di fr. 6'000.– per arredare il proprio appartamento (inc. __________.__________.__________). All'udienza del 26 maggio 2000 i coniugi si sono accordati su un contributo alimentare di fr. 490.– mensili dal 1° maggio 2000, riconoscendosi il diritto di chiederne la modifica in ogni tempo. Preso atto dell'intesa, il Segretario assessore ha stralciato la causa dai ruoli in luogo e vece del Pretore.

                                  C.   Il marito si è nuovamente rivolto il 13 ottobre 2000 al Pretore, chiedendo la soppressione del contributo per la moglie dal 1° no-vembre 2000. All'udienza del 6 novembre 2000, indetta per la discussione, __________ __________ ha confermato la domanda, alla quale si è opposta la convenuta. Le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale e si sono rimesse ai contenuti dei propri memoriali conclusivi. Con sentenza emessa il 6 febbraio 2001 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha respinto l'istanza e ha posto la tassa di giustizia di fr. 400.– con le spese a carico dell'istante, condannato a rifondere alla convenuta fr. 800.– per ripetibili.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata __________ __________ è insorto con un appello del 16 febbraio 2001 volto a ottenere la soppressione del contributo alimentare per la moglie dal 1° novembre 2000. Nelle sue osservazioni del 21 marzo 2001 __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata.

Considerando

in diritto:                  1.   L'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, a istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce i contributi pecuniari dell'uno in favore dell'altro. Il criterio per la definizione di tali contributi è disciplinato dal diritto federale e si fonda, per analogia, sui principi dell'art. 163 CC. Il relativo ammontare si calcola perciò in base al riparto dell'eccedenza – di regola a metà – che risulta una volta dedotto dal reddito dei coniugi il rispettivo fabbisogno (DTF 123 III 1, 121 III 302; Schwander in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 3 e 4 ad art. 176; Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, n. 17 segg. ad art. 176 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000 pag. 289 segg., n. 685 segg.). L'art. 179 cpv. 1 CC consente di modificare o revocare in ogni tempo le misure, adattandole alle nuove circostanze (Hasenböhler in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Basilea 1996, n. 3 e 4 ad art. 179 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., pag. 323, n. 783).

                                   2.   Il primo giudice ha accertato anzitutto che, per ammissione dell'istante medesima, la situazione dei coniugi è rimasta sostanzialmente invariata dopo l'accordo del 26 maggio 2001. Esclusa una diversa interpretazione delle norme a protezione dell'unione coniugale dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio, egli ha ritenuto che l'opposizione della moglie allo scioglimento del matrimonio, con la conseguenza che il marito deve attendere – per principio – il termine di quattro anni previsto dall'art. 114 CC, non costituisce un abuso di diritto e non giustifica pertanto la revoca del contributo alimentare.

                                         L'appellante afferma che la modifica delle circostanze per rapporto al momento dell'accordo dev'essere ravvisata nel fatto che in caso di divorzio la moglie non potrebbe pretendere il versamento di un contributo alimentare, poiché essa è giovane, in buona salute, senza figli e si è già reinserita nel mondo del lavoro. Applicando per analogia l'art. 151 cpv. 1 vCC – egli prosegue – all'appellata non sarebbe dovuta alcuna prestazione e il versamento di un contributo per un anno corrisponderebbe a una rendita limitata nel tempo.

                                   3.   Lo stesso appellante non nega che la situazione economica e personale dei coniugi è rimasta sostanzialmente immutata dopo il 26 maggio 2000, quando è stato sottoscritto l'accordo in virtù del quale egli si impegnava a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 490.– mensili. L'interessato non pretende nemmeno che tale importo si fondasse su calcoli errati o su circostanze non considerate a suo tempo nella determinazione del contributo. Afferma soltanto che la modifica delle circostanze va ravvisata nell'avvenuto versamento alla moglie del contributo alimentare per un anno, ciò che corrisponderebbe a una rendita limitata nel tempo giusta l'art. 151 cpv. 1 vCC, il massimo al quale la convenuta potrebbe chiedere in caso di divorzio. La norma testé invocata non è più in vigore, tuttavia, dal 1° gennaio 2000. Si deve ritenere dunque che con tale argomentazione l'appellante rivendichi, già durante la separazione di fatto, l'applicazione per analogia dell'art. 125 cpv. 1 CC, secondo cui dopo il divorzio ogni coniuge deve, nella misura del possibile, provvedere autonomamente ai suoi bisogni (DTF 127 III 136).

                                   4.   L'obbligo reciproco di mantenimento previsto dall'art. 163 CC persiste per tutta la durata del matrimonio, fino allo scioglimento del vincolo e non cessa durante la sospensione della comunione domestica né durante la procedura di divorzio (Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, op. cit., pag. 230, n. 502; Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berna 2000, n. 936 pag. 200, n. 964 pag. 205). In concreto il marito ha ritirato l'azione di divorzio il 12 aprile 2000. Il 26 maggio 2000 egli sapeva quindi di dover attendere – per principio – quattro anni prima di poter divorziare, né egli contesta di avere firmato la nota transazione con conoscenza di causa. Nella fattispecie, come ha rilevato il primo giudice, l'opposizione della moglie al divorzio, mancando gli estremi dell'art. 114 CC, non configura un manifesto abuso di diritto. D'altra parte la convenuta adempie nella misura delle proprie forze l'obbligo di mantenimento della famiglia che le compete (DTF 114 II 17 consid. 5, 302 consid. 3a), poiché essa lavora a tempo pieno dal giugno del 1998. Nelle circostanze descritte non vi era alcun motivo il 13 ottobre 2000 di modificare le misure protettrici dell'unione coniugale concordemente accettate dai coniugi il 26 maggio 2000. L'appello, manifestamente infondato, è dunque destinato all'insuccesso.

                                   5.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante, che rifonderà alla controparte un'equa indennità per ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 250.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 300.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1'000.– per ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

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