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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.02.2001 11.2001.25

February 12, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,559 words·~8 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 11.2001.00025

Lugano, 12 febbraio 2001/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.____._____ (esecuzione civile) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con opposizione del 1° dicembre 2000 da

__________ __________ __________, __________ (patrocinata dalla lic. iur. __________ __________, studio avv. __________ __________, __________)  

al precetto esecutivo intimatole il 15 novembre 2000 da  

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello dell'8 febbraio 2001 presentato da __________ __________ __________ contro la decisione emessa il

                                              25 gennaio 2001 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con sentenza del 2 febbraio 1996, passata in giudicato, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il 3 maggio 1985 da __________ __________ e __________ __________ nata __________. Il dispositivo n. 5 di tale sentenza prevedeva:

                                         È pronunciato lo scioglimento della comproprietà in ragione di un mezzo ciascuno dei signori __________ __________ e __________ __________ sulla PPP n. __________di 165/1000 del fondo base n. __________RFD di __________, con diritto esclusivo sull'appartamento n. 6 al 2° piano. (…)

                                         §  La divisione della comproprietà andrà operata con le seguenti modalità, salvo diverso accordo delle parti:

1.  Vendita a trattative private aperte a terzi per la durata di 6 mesi dalla crescita in giudicato della presente pronuncia, ad un prezzo minimo di

     fr. 560 000.­–.

2.  In caso di insuccesso, vendita all'asta pubblica con le modalità degli

     art. 229 segg. CO, con un piede d'asta minimo, per il primo incanto, di

     fr. 560 000.–.

3.  In caso di ulteriore insuccesso, vendita ad una seconda asta pubblica, con un piede d'asta inferiore, concordato direttamente tra le parti, ritenuto che in caso di disaccordo esse adiranno nuovamente lo scrivente Pretore per una nuova determinazione delle condizioni.

4.  Gli incanti di cui ai punti 2 e 3 saranno organizzati e diretti da un pubblico notaio nella persona dell'avv. (...), __________.

5.  Accredito del ricavato netto della vendita (dedotti gli oneri ipotecari e le eventuali altre spese, ad esempio IMVI, provvigioni ecc.) a favore di __________ __________ e __________ __________ __________ in ragione di metà ciascuno.

                                         §  La signora __________ __________ __________ è autorizzata ad occupare l'appartamento in questione sino alla vendita, ritenuto che a quel momento dovrà abbandonarlo immediatamente.

                                  B.   Il 21 novembre 2000 __________ __________ ha inviato per raccomandata a __________ __________ risposatasi __________ un precetto esecutivo civile datato 15 novembre 2000, comunicandole di essersi aggiudicato la proprietà per piani n. __________alla licitazione del 29 settembre 2000 e di avere pagato il prezzo d'acquisto il 7 novembre 2000 “assumendo il debito ipotecario come da condizioni d'asta”. Egli ha diffidato pertanto la precettata a liberare subito l'appartamento in conformità al noto dispositivo contenuto nella sentenza di divorzio.

                                  C.   __________ __________ __________ ha presentato opposizione al precetto esecutivo il 1° dicembre 2000 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, che ha indetto il contraddittorio per il 17 gennaio 2001. A tale udienza le parti hanno mantenuto le loro posizioni. Statuendo il 25 gennaio 2001, il Pretore ha respinto l'opposizione e ha addebitato le spese, con una tassa di giustizia di fr. 400.–, a __________ __________ __________, tenuta a rifondere a __________ __________ un'indennità di fr. 600.– per ripetibili.

                                  D.   Contro la decisione appena citata __________ __________ __________ ha introdotto un appello dell'8 febbraio 2001 nel quale chiede che, conferito al ricorso effetto sospensivo, la causa sia stralciata dai ruoli per acquiescenza o quanto meno, in subordine, che la sua opposizione al precetto __________.

Considerando

in diritto:                  1.   La decisione con cui un Pretore statuisce sull'opposizione a un precetto esecutivo civile è emanata mediante procedura di camera di consiglio (art. 493 CPC). Esperito nel termine di 10 giorni dalla notifica della decisione impugnata, l'appello in esame è pertanto ammissibile senza riguardo al valore litigioso (art. 308 cpv. 1 CPC; Rep. 1979 pag. 352 consid. 1).

                                   2.   L'appellante sostiene anzitutto che il Pretore avrebbe dovuto stralciare la procedura dai ruoli perché nel frattempo, il 10 gennaio 2001, l'ex marito le ha inviato un secondo precetto esecutivo di contenuto pressoché identico. Così facendo – essa soggiunge – il precettante ha manifestato l'intenzione di aderire all'opposizione. L'assunto non è serio. Come la stessa appellante ricorda, l'acquiescenza consiste in una dichiarazione unilaterale mediante la quale una parte riconosce senza riserve la pretesa dell'altra (art. 352 cpv. 1 CPC). A prescindere dalla circostanza che in concreto chi avanza pretese non è l'appellante, bensì l'ex marito, il solo fatto di intimare un secondo precetto (sulla cui opposizione il Pretore deve ancora statuire) non basta a configurare desistenza dal primo. Tutt'al più la procedura di opposizione al secondo precetto può divenire senza interesse qualora sia rigettata l'opposizione al primo. In nessun caso tuttavia – come rileva il Pretore – può farsi questione di acquiescenza.

                                   3.   In subordine l'appellante asserisce che nella fattispecie il titolo esecutivo addotto a sostegno del precetto non adempie i requisiti dell'art. 488 CPC. A suo parere il dispositivo n. 5 della sentenza di divorzio che la obbliga ad abbandonare la proprietà per piani “immediatamente” dopo la vendita non può essere interpretato alla lettera, non potendosi ragionevolmente esigere che essa sgomberi l'appartamento senza avere trovato prima un alloggio adeguato. Anche tale asserzione è priva di buon diritto. La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che nell'ambito di una procedura esecutiva non compete al giudice dell'opposizione interpretare il contenuto del titolo (Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 18, pag. 13; Rep. 1984 pag. 168). O l'ordine è chiaro, formale ed esplicito o esso non può essere eseguito (Rep. 1988 pag. 400 a metà). Nel caso in esame l'ultimo lemma del dispositivo n. 5 relativo alla sentenza di divorzio è perfettamente univoco e non lascia spazio a esegesi di sorta. “Immediatamente” significa “senza frapporre tempo in mezzo, senza indugio, subito; istantaneamente, prontamente, sollecitamente” (Battaglia, Grande dizionario della lingua italiana, vol. VII, pag. 355). Come l'appellante medesima ammette, del resto, “di primo acchito (...) sembrerebbe che l'ordine del giudice del divorzio non sollevi alcun dubbio” (memoriale, punto 3). Avesse inteso contestarne la formulazione, essa avrebbe potuto introdurre appello contro la sentenza di divorzio. In sede esecutiva, per contro, non le è più data la possibilità di ridiscutere l'ingiunzione.

                                   4.   Obietta l'appellante che, comunque sia, solo il 7 novembre 2000 l'ex marito ha provveduto ad assumere l'onere ipotecario di

                                         fr. 373 000.– gravante la proprietà per piani (doc. 6), liberandola dal debito, e che il trasferimento nel registro fondiario è stato iscritto solo il 7 (recte: 16) novembre 2000, sicché al momento in cui le è stato intimato il precetto non erano ancora state soddisfatte le condizioni fissate dal giudice del divorzio. Il Pretore ha sottolineato al riguardo che, l'alienazione del fondo essendo avvenuta all'asta, la vendita era perfetta già con l'aggiudicazione (art. 229 cpv. 2 e 3 CO). All'udienza del 17 gennaio 2001 l'opponente non aveva negato per altro di avere ricevuto il verbale della licitazione tenutasi il 29 settembre 2000 (act. II, pag. 11, ad 3.3). Quanto al trapasso di proprietà nel registro fondiario, esso era avvenuto il 16 novembre 2000 (doc. 2), cinque giorni prima che fosse spedito il precetto. Nessuna irregolarità si riscontrava pertanto nell'esecuzione civile.

                                         Invano si cercherebbe di sapere, vagliando l'appello, per quali ragioni la motivazione del Pretore sarebbe censurabile. L'interessata evoca l'art. 235 cpv. 1 CO e insiste nell'opinare che l'alienazione della proprietà per piani poteva ritenersi perfezionata solo con l'iscrizione nel registo fondiario, ma non si confronta affatto con quanto figura nella decisione impugnata e non spiega perché tale condizione non sarebbe stata ossequiata il

                                         21 novembre 2000, quando le è stato spedito il precetto. Su questo punto l'appello si rivela quindi irricevibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5). L'interessata adduce finanche di avere ignorato la licitazione avvenuta il 29 settembre 2000, negando di avere ricevuto copia del verbale, ma in proposito essa allega una contestazione nuova, altrettanto irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Per il resto, il fatto ch'essa si sia rivolta nel frattempo al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, per ottenere la proroga di un preteso “contratto di locazione venuto in essere tra la qui appellante e l'appellato” non è di alcuna pertinenza in sede esecutiva. Ne segue che, destituito di qualsiasi fondatezza, l'appello è manifestamente destinato all'insuccesso.

                                   5.   L'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contestuale al ricorso.

                                   6.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si attribuiscono ripetibili all'appellato, cui l'appello non è nemmeno stato trasmesso e che non ha dunque dovuto sopportare spese di rilievo.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

                                         – lic. iur. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

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