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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 06.09.2001 11.2001.21

September 6, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,134 words·~16 min·6

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 11.2001.00021

Lugano 6 settembre 2001/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.____._____ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 9 settembre 1999 da

__________ __________, __________

(patrocinato dall'avv. __________ __________, __________  

contro

__________ __________, nata __________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________ -__________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 30 gennaio 2001 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 9 gennaio 2001 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

                                          2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con l'appello;

                                          3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                           A.  __________ __________ (1945) ed __________ __________ __________ (1957) si sono sposati a __________ il ____________________ 1974. Dall'unione sono nate __________ (1977) e __________ (1979). Il marito è impiegato delle __________ __________ __________, la moglie ha lavorato fino al 1976 alla Casa per anziani __________ di __________. Dopo avere interrotto l'attività alla nascita delle figlie, essa l'ha poi ripresa nel 1985 fino al 1990 come ausiliaria a ore alla scuola cantonale di commercio e, dal 1° aprile 1991, a tempo pieno all'Ospedale __________ __________ di __________. Con sentenza del 18 ottobre 1991 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato la separazione dei coniugi per tempo indeterminato, omologando la convenzione sugli effetti accessori che, in particolare, fissava in fr. 360.– mensili indicizzati il contributo alimentare per la moglie. In seguito a un incidente della circolazione del 29 dicembre 1995, __________ __________ è stata dichiarata invalida al 50% ed è al beneficio di una rendita d'invalidità, come pure di una rendita erogata dall'assicurazione contro gli infortuni.

                                          B.  Il 13 luglio 1999 __________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 7 settembre successivo, e il 9 settembre 1999 ha promosso azione di divorzio. Nella sua risposta del 15 novembre 1999 __________ __________ si è opposta al divorzio e in subordine, nell'ipotesi in cui l'azione fosse stata accolta, ha postulato un contributo alimentare di fr. 1'500.– mensili e l'accredito di metà della prestazione d'uscita maturata dal coniuge presso il relativo istituto di previdenza. Nella replica del 16 dicembre 1999 il marito si è opposto al contributo alimentare e ha chiesto il versamento di 10'000.– in restituzione di un mutuo, domanda alla quale la convenuta si è opposta il 13 gennaio 2000. All'udienza preliminare del 10 febbraio 2000 la moglie, preso atto dell'entrata in vigore del nuovo diritto sul divorzio, ha aderito allo scioglimento del matrimonio e il Pretore ha deciso di trattare la causa come azione di divorzio con accordo parziale. All'udienza del 3 maggio 2000 i coniugi hanno confermato la loro volontà di divorziare e di demandare al giudice la decisione sulle conseguenze accessorie (contributo alimentare e divisione della prestazione d'uscita) sulle quali non vi era accordo. Chiusa l'istruttoria, nelle rispettive conclusioni del 6 novembre 2000 le parti hanno mantenuto le proprie domande, rinunciando al dibattimento finale.

                                          C.  Con sentenza del 9 gennaio 2001 il Pretore ha sciolto il matrimonio, ha negato alla moglie un contributo di mantenimento e ha ordinato all'istituto di previdenza del marito di accreditare a quello della moglie la differenza tra la metà della prestazione d'uscita del marito e della moglie. Le altre domande sono state respinte. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1'000.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. La convenuta è stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

                                          D.  Contro la predetta sentenza è insorta __________ __________ con un appello del 30 gennaio 2001 nel quale chiede – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – che in riforma del giudizio impugnato il marito sia tenuto a versarle un contributo di mantenimento di                        fr. 1'500.– mensili indicizzati. Nelle sue osservazioni del 20 febbraio 2001 __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare il giudizio del Pretore.

Considerando

in diritto:                         1.   I nuovi documenti prodotti dall'appellante in questa sede sono ammissibili in virtù dell'art. 138 cpv. 1 CC (art. 423b cpv. 2 CPC). Come si vedrà in appresso, nondimeno, essi risultano ininfluenti per l'esito del giudizio. L'appellato, a sua volta, postula l'interrogatorio formale della controparte e l'edizione dall'Istituto cantonale assicurazione malattia dell'incarto riguardante la moglie. Nemmeno tali mezzi istruttori appaiono di rilievo. L'appello, in effetti, si rivela destinato all'insuccesso anche senza le prove offerte.

                                          2.   Litigioso rimane, in questa sede, il contributo di mantenimento per la moglie. Accertato che la convenuta è invalida al 50% e percepisce rendite per complessivi fr. 2'152.– mensili (LAINF fr. 1'597.– e AI fr. 555.–), il Pretore ha rilevato che dal dicembre 1998 al dicembre 2000 essa ha ricevuto dall'assicurazione disoccupazione indennità giornaliere di fr. 75.75 calcolate sulla base di uno stipendio mensile di fr. 4'109.40. Egli ha poi appurato che durante l'unione coniugale la moglie ha lavorato prima a tempo parziale e poi, dal 1° aprile 1991, a tempo pieno come ausiliaria di cucina all'Ospedale __________ __________ fino all'incidente del 29 dicembre 1995. Il primo giudice, fondandosi sullo stipendio assicurato di fr. 4'109.40, le ha imputato così un reddito potenziale di fr. 1'000.– mensili, tenendo conto che essa è stata giudicata idonea al collocamento, non deve più occuparsi delle figlie, e – pur senza esito – ha tentato a più riprese di ricominciare a lavorare, come pure della situazione del mercato del lavoro, dell'età di lei, del grado di invalidità e della carente formazione professionale, fattori che riducono la sua possibilità di reinserimento professionale.

                                          3.   L'appellante contesta tali conclusioni, sostenendo che nel suo caso non è possibile imputarle un reddito ipotetico poiché essa si è sposata giovanissima, ciò che le ha precluso la possibilità di conseguire un'adeguata formazione, e durante il matrimonio – di lunga durata – si è occupata della famiglia. A suo dire, il mancato contributo riduce il suo tenore di vita avuto in costanza di matrimonio, anche perché durante la separazione il marito le versava fr. 400.– mensili. Essa sottolinea di avere 44 anni, età prossima a quella che secondo la giurisprudenza non impone più alla donna di trovare un'occupazione, di essere invalida al 50%, di non poter sopportare lavori pesanti, di essere ancora in cura medica e di assumere farmaci che provocano una modifica della pigmentazione su tutto il corpo, ciò che aggrava il suo quadro generale. L'appellante rileva inoltre di non lavorare dal 1997 e ritiene errato fondarsi sulla decisione dell'autorità amministrativa di considerarla idonea al collocamento, già per il fatto che i criteri cui il giudice civile deve riferirsi sono diversi.

                                          4.   Secondo l'art. 125 cpv. 1 CC, se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo di mantenimento. Tale norma pone il principio per cui ogni coniuge, dopo il divorzio, deve provvedere per quanto possibile al proprio sostentamento in modo autonomo (clean break; Hausheer/Spycher, Unterhalt nach neuem Scheidungsrecht, Ergänzungsband zum Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 2001, pag. 57 n. 05.76; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 12 ad art. 125 CC). Per consentirgli di raggiungere tale autonomia, che può essere stata compromessa dal matrimonio, l'altro coniuge può essere tenuto a prestare un contributo alimentare (principio della solidarietà). L'obbligo di mantenimento dipende allora dai bisogni del coniuge beneficiario, in particolare dal grado di autonomia che ci si può attendere da lui, ovvero della sua capacità di iniziare o riprendere un'attività lucrativa interrotta in seguito al matrimonio (DTF 127 III 138 consid. 2a con riferimenti).

                                                Per valutare se il coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, il giudice deve ponderare gli elementi oggettivi elencati all'art. 125 cpv. 2 CC. Tali criteri corrispondono, in larga misura, a quelli stabiliti dalla giurisprudenza in applicazione del vecchio diritto (Werro in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, Berna 1999, pag. 41). Il giudice deve considerare – in specie – la ripartizione dei compiti durante il matrimonio, la durata del medesimo, il tenore di vita dei coniugi durante l'unione coniugale, l'età e la salute, così come il reddito e il patrimonio di costoro, la portata e la durata delle cure ancora dovute ai figli, la formazione professionale e le prospettive di reddito, il presumibile costo del reinserimento professionale del beneficiario, come pure le aspettative di vecchiaia e previdenziali, incluso il risultato prevedibile della divisione delle prestazioni d'uscita (art. 125 cpv. 2 CC). La colpa non entra per converso in linea di conto (Schwenzer in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, op. cit., n. 39 ad art. 125 CC).

                                          5.   Contrariamente a quanto si pretende nell'appello, dagli atti non risulta che l'interessata si sia vista precludere un'adeguata formazione professionale a causa del matrimonio. Nata in Italia, essa ha frequentato solo le 5 classi elementari e la prima media per poi aiutare in casa per due anni; giunta in Svizzera nel 1971, è rimasta alle dipendenze della Casa per anziani __________ come donna delle pulizie e ausiliaria fino al 1976, quando ha interrotto l'attività per la gravidanza, riprendendo in seguito a lavorare come portinaia nel 1977 per 5 o 6 anni (referto 8 giugno 1998 del servizio accertamento medico dell'AI, pag. 2, nel fascicolo “richiami”). Dal 1985 al 1990 essa ha lavorato a ore come donna delle pulizie alla Scuola cantonale di commercio e dal 1° aprile 1991 a tempo pieno come ausiliaria di cucina all'Ospedale __________ __________ di __________ (formulario per la domanda d'indennità di disoccupazione nel fascicolo “richiami”). L'ultimo datore di lavoro le ha versato uno stipendio mensile netto di fr. 3'547.60.– mensili (doc. 13 e attestato del datore di lavoro per l'assicurazione disoccupazione, nel fascicolo “richiami”). Dal 1° dicembre 1996 l'appellante è stata riconosciuta invalida al 50% in seguito a un incidente della circolazione (doc. B). Nel dicembre 1998 essa ha sollecitato indennità di disoccupazione, indicando di essere disposta e capace a lavorare per 24 ore settimanali, rispettivamente con un grado di occupazione al 50%, e di poter lavorare anche fuori casa (formulario per la domanda d'indennità di disoccupazione, nel fascicolo “richiami”). La cassa disoccupazione ha fissato il termine quadro per la riscossione della prestazione dal dicembre 1998 al dicembre 2000, calcolando un'indennità giornaliera all'80% di fr. 75.75 su un guadagno assicurato di fr. 2'054.70, ovvero il 50% di fr. 4'109.40 (foglio di rilevamento dei dati/conteggio, nel fascicolo “richiami”). Dagli estratti della cassa disoccupazione risulta che l'interessata ha percepito indennità da un minimo di fr. 805.– (nel dicembre del 1998) a un massimo di fr. 1'693.– (nel maggio del 2000). Attualmente essa riscuote mensilmente una rendita AI di fr. 555.– e una rendita LAINF di fr. 1'597.– (doc. 22).

                                          6.   Dall'incarto dell'assicurazione invalidità si evince che in seguito a un incidente della circolazione del 29 dicembre 1995 l'interessata accusa cefalee e cervicalgie, dolori in sede lombare di probabile origine muscolo-tendinea, sordità a un orecchio, stati subfebbrili di origine incerta e uno stato ansioso-depressivo. Essa è risultata inabile al lavoro al 100% dal 23 dicembre 1995 al 6 gennaio 1997 e al 50% in seguito (rapporto medico del 3 febbraio 1997, doc. 8). Il servizio accertamento medico dell'assicurazione invalidità ha concluso per una capacità lavorativa ridotta al 50%, intesa come lavoro a resa totale della durata di mezza giornata o lavoro a resa al 50% lungo l'intera giornata. Per i medici, dal 1° settembre 1997 l'assicurata potrebbe riprendere il lavoro precedente, ma deve evitare attività in posizioni non ergonomiche e non deve ripetutamente alzare pesi importanti (referto dell'8 giugno 1998, doc. 25). Con decisione del 25 giugno 1998 l'Ufficio assicurazione invalidità ha fissato il grado d'invalidità al 50%, con diritto a mezza rendita AI dal 1° dicembre 1996 (deliberazione, doc. 38). Dal febbraio del 2000 si è verificato un peggioramento della situazione, soprattutto dello stato psichico (rapporto del dott. __________ __________).

                                          7.   L'appellante afferma di essere totalmente inabile al lavoro, ma per quanto eccede il 50% non constano impedimenti all'esercizio di un'attività lucrativa, tanto meno in assenza di un qualsivoglia referto peritale. È vero che essa è inattiva dal 29 dicembre 1995, ma essa non ha una formazione specialistica, il cui mancato esercizio comporti pregiudizio irrimediabile per il reinserimento professionale. Certo, il suo stato di salute non le consente di svolgere ogni attività lucrativa, ma in base agli atti medici un'occupazione al 50% quale ausiliaria di cucina, che non richiede lavori pesanti, è senz'altro prospettabile. È possibile che l'appellante sia sempre in cura medica e che i medicamenti assunti le provochino una modifica della pigmentazione. Dagli atti, tuttavia, si desume che essa soffre di vitiligine dall'età di 25 anni e che già nel 1994 l'estensione di tale alterazione della pigmentazione era importante (rapporto dott. __________ __________ del 9 settembre 1997, allegato al doc. 25 nell'incarto __________).

                                               Nonostante lo stato di salute, l'appellante ha inoltre dimostrato di poter esercitare almeno un'attività a tempo parziale, tant'è che nel dicembre del 1998 si è annunciata all'assicurazione per la disoccupazione, dichiarando di poter assumere un'occupazione al 50%. Certo, l'assicurazione contro la disoccupazione e il diritto di famiglia perseguono scopi diversi, e valutazioni della capacità lavorativa della Cassa disoccupazione non sono da sole decisive né vincolano il giudice civile. Non si può ignorare tuttavia che l'interessata ha riscosso prestazioni per tutto il periodo, a dimostrazione che fino al dicembre del 2000 essa era considerata collocabile, salvo poi affermare, al termine del periodo di riscossione, di essere totalmente inabile al lavoro. Essa peraltro neppure pretende che il suo stato di salute sia peggiorato dopo tale periodo.

                                          8.   Nelle circostanze descritte, pur tenendo conto che il matrimonio è durato 27 anni (ancorché i coniugi vivano separati da 10 anni), si può ragionevolmente esigere che la convenuta riprenda un lavoro, senza disconoscere ch'essa ha 44 anni, è invalida al 50% e che le capacità di reddito di una donna senza particolari qualifiche in tali circostanze sono notoriamente limitate. È vero che la giurisprudenza relativa al vecchio diritto del divorzio aveva posto il principio per cui, dandosi un matrimonio di lunga durata, il coniuge che durante la vita in comune aveva smesso di lavorare – o non aveva lavorato – per dedicarsi all'economia domestica non poteva più essere tenuto a intraprendere – o a riprendere – un'attività lucrativa se al momento del divorzio aveva compiuto 45 anni (DTF 115 II 11 consid. 5a con rinvii). Se non che, durante l'unione coniugale l'interessata ha sempre esercitato un lavoro retribuito, tranne nel periodo dal 1977 al 1984. Inoltre in una recente sentenza il Tribunale federale ha relativizzato il limite di 45 anni, sottolineando che l'offerta di determinati posti di lavoro fissa il limite d'assunzione a 50 anni (DTF 127 III 140 consid. 2c). Per di più, l'appellante non deve più prestare cura e educazione alle figlie. Sebbene priva di formazione specifica, si può ragionevolmente pretendere quindi che l'interessata metta a frutto almeno 16 ore settimanali (ai fini dell'indennità di disoccupazione essa aveva finanche dichiarato di essere disposta a lavorare 24 ore la settimana: domanda d'indennità di disoccupazione, risposta n. 3 nel fascicolo “richiami”) e guadagnare, pur con un'attività lucrativa non qualificata (ad esempio come ausiliaria), fr. 1'000.– mensili (fr. 15.– l'ora). Ne discende che l'appello, su questo punto, è destinato all'insuccesso.

                                         9.   Il Pretore ha calcolato il fabbisogno minimo della convenuta in fr. 2'448.20 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1'100.–, costo dell'alloggio fr. 700.–, premio della cassa malati fr. 254.30, assicurazione della mobilia fr. 19.25, imposte fr. 374.65), non riconoscendo oneri relativi all'uso di un'autovettura (tasse, assicurazioni, leasing). L'appellante afferma che nel suo fabbisogno minimo vanno inseriti il costo totale della locazione di fr. 1'200.–, l'onere per il posteggio di fr. 30.– e spese di automobile per complessivi fr. 313.65, chiedendo altresì di aumentare a fr. 277.40 il premio della cassa malati.

                                               a)  L'appellante ha prodotto un nuovo contratto di locazione dal quale risulta che dal 1° dicembre 2000 essa si è trasferita a __________ in un appartamento di 4 locali e mezzo per il quale versa una pigione di fr. 1'100.– mensili, oltre a fr. 120.– di spese accessorie e a fr. 30.– per il posteggio (doc. B e C prodotti in appello). Non è dato a dividere però, né l'appellante spiega, per quale motivo essa abbia appigionato un alloggio di tali dimensioni senza necessità oggettive, le figlie essendo ormai da tempo maggiorenni. Inoltre il contratto è stato stipulato nell'ottobre del 2000, durante la procedura di divorzio, combattuta proprio sulla questione del contributo di mantenimento che il marito non voleva versare. La situazione economica della moglie non poteva allora dirsi chiara e definita. Quanto all'onere di fr. 700.–, esso è quello presumibile che essa avrebbe se vivesse da sé sola. L'apprezzamento del Pretore resiste pertanto alla critica. Né sussistono ragioni per ammettere nel fabbisogno di lei l'importo di fr. 30.– versato mensilmente al locatore per il posteggio dell'autoveicolo, non scorgendosi ragioni per cui vada riconosciuta all'interessata – come si vedrà ancora oltre – la necessità oggettiva di utilizzare un'autovettura.

                                                b)  Per quel che concerne il premio cassa malati, di fr. 277.40 mensili per il 2001 (doc. D prodotto in appello), l'interessata beneficia di un sussidio cantonale (doc. 17), sicché andrebbe considerato unicamente l'importo da lei pagato. Ne segue che la cifra riconosciuta dal Pretore le risulta finanche favorevole. In merito alle spese di trasporto, esse possono essere inserite nel fabbisogno personale solo se indispensabili per scopi professionali o per esercitare il diritto di visita (Rep. 1994 pag. 145, 1993 pag. 266). L'interessata non esercita attività lucrativa, né ha dimostrato la necessità di usare un veicolo privato per altre esigenze documentate (come ad esempio visite mediche). Certo, essa è costretta a trovare un lavoro, ma ciò non significa che essa debba far capo per forza a un veicolo a scopo professionale. Anche tale pretesa deve pertanto essere respinta.

                                      10.    Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà altresì alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata con il ricorso non può essere accolta, poiché – quand'anche fosse dato il requisito dell'indigenza – nel caso in rassegna difettava sin dall'inizio al gravame il requisito cumulativo della parvenza di buon esito (art. 157 CPC). Della situazione dell'appellante si tiene conto, in ogni modo, riducendo adeguatamente la tassa di giustizia.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:                     1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                          2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                               a) tassa di giustizia         fr.      250.–

                                               b) spese                           fr.        50.–

                                                                                          fr.      300.–

                                               sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1'000.– per ripetibili.

                                          3.   La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

                                          4.   Intimazione a:

                                               – avv. __________ __________ -__________, __________;

                                               – avv. __________ __________, __________.

                                               Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                Il segretario

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