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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 08.02.2001 11.2001.20

February 8, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,085 words·~5 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 11.2001.00020

Lugano 8 febbraio 2001/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.____._____ (annullamento di servitù) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 9 settembre 2000 da

__________ __________, , ed __________ __________, __________ (patrocinate dall'avv. __________ __________, __________)  

contro  

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________),  

giudicando ora sul decreto dell'11 gennaio 2001 con cui il Pretore ha respinto un'istanza di misure cautelari presentata dalle attrici con la petizione;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'appellazione del 25 gennaio 2001 presentata da __________ __________ ed __________ __________ contro il decreto cautelare emesso l'11 gennaio 2001 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che __________ __________ è proprietario della particella n. __________RFD di __________, confinante con la particella n. __________appartenente per metà ad __________ __________ e per l'altra metà alla comunione ereditaria fu __________ __________l, composta della stessa __________ __________ e di __________ __________;

                                         che con atto pubblico del 23 agosto 1999 i proprietari dei fondi predetti hanno costituito una servitù, iscritta a registro fondiario il 24 agosto 1999, dal tenore seguente:

                                         servitù prediale reciproca di costruzione in deroga alle distanze legali a carico rispettivamente a favore dei part. n. __________ (…) e __________ (…) RFD di __________, nel senso che i subalterni A dei due mappali (…) potranno essere sopraelevati alle distanze da confine e tra edifici attualmente in essere per i due fabbricati;                                         

                                         che, preso atto di tale servitù, il 13 settembre 1999 il Municipio di __________ ha rilasciato a __________ __________ una licenza per la sopraelevazione, in deroga alle distanze da confine previste dal piano regolatore, di un rustico situato sul fondo n. __________;

                                         che un ricorso inoltrato da __________ __________ ed __________ __________ contro tale decisione è stato dapprima dichiarato irricevibile dal Consiglio di Stato il 29 marzo 2000 e successivamente respinto dal Tribunale cantonale amministrativo il 17 agosto 2000, sicché la licenza edilizia è passata in giudicato;

                                         che il 9 settembre 2000 __________ __________ ed __________ __________ hanno chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna di accertare la nullità o, in subordine, di annullare l'atto costitutivo della servitù per vizio della volontà e di ordinare la cancellazione del diritto dal registro fondiario;

                                         che, in via cautelare, le attrici hanno concluso perché fosse vietato a __________ __________, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di iniziare i lavori, compresi quelli preparatori, previsti nella licenza edilizia;

                                         che all'udienza dell'11 dicembre 2000, indetta per discutere la cautelare, __________ __________ ed __________ __________ hanno confermato la loro domanda, cui __________ __________ si è opposto, sollecitando in caso di accoglimento dell'istanza il deposito di almeno fr. 35 000.– a titolo di garanzia;

                                         che statuendo l'11 gennaio 2001 il Pretore ha respinto l'istanza, ponendo la tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese a carico delle istanti in solido, tenute a rifondere al convenuto, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 300.– per ripetibili;

                                         che contro il decreto appena citato __________ __________ ed __________ __________ sono insorte con un appello del 25 gennaio 2001 nel quale chiedono – previa concessione dell'effetto sospensivo – l'accoglimento della loro istanza e la conseguente riforma del giudizio impugnato;

                                         che in via cautelare le appellanti chiedono di vietare a __________ __________ l'inizio dei menzionati lavori;

                                         che l'appello non è stato intimato alla controparte;

e considerando

in diritto:                        che i decreti cautelari soggiacciono alla procedura sommaria e possono essere impugnati mediante appello entro 10 giorni (art. 308 cpv. 1 CPC), non sospesi dalle ferie giudiziarie (art. 384bis CPC);

                                         che il decreto impugnato, stando al timbro postale figurante sul retro della busta d'intimazione, risulta essere stato notificato alle appellanti il 12 gennaio 2001 e non il 15 gennaio, come sostengono queste ultime, sicché ci si potrebbe seriamente interrogare sulla tempestività del gravame, presentato il 25 gennaio 2001;

                                         che la questione può nondimeno rimanere indecisa, l'appello dovendo in ogni modo essere respinto per i motivi in appresso;

                                         che il Pretore ha rigettato la domanda di misure cautelari non ravvisando alcun rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, nemmeno ove il convenuto cominciasse i lavori di costruzione, le istanti potendo sempre chiedere il ripristino della situazione anteriore con la rimozione dell'opera;

                                         che per le appellanti non vi è invece alcuna certezza sul fatto che, foss'anche annullata la servitù, l'autorità amministrativa ordini e faccia eseguire la demolizione dell'opera costruita in deroga alle distanze legali previste dal piano regolatore;

                                         che nondimeno, a prescindere dalle asserite difficoltà di repressione sul piano amministrativo, la violazione di norme sulle distanze contenute in un piano regolatore può anche essere censurata dinanzi al giudice civile, nell'ambito di un'azione intesa alla protezione della proprietà o del possesso (Rep. 1997 pag. 145 consid. 7, 1996 pag. 181 consid. 1 con rinvii);

                                         che, ciò posto, non è dato a divedere – né le appellanti spiegano – quali impedimenti possano ostare alla demolizione dell'opera in via di esecuzione effettiva a norma degli art. 497 segg. CPC qualora l'azione civile dovesse rivelarsi fondata nel merito;

                                         che in siffatta evenienza il convenuto non potrebbe, in effetti, invocare la garanzia di una situazione acquisita, non potendo egli ignorare in buona fede il rischio legato a un eventuale accoglimento della petizione;

                                         che a ragione il Pretore ha negato dunque l'esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile, sicché la domanda di misure cautelari appare già per questo motivo destinata all'insuccesso, senza che occorra esaminare gli altri requisiti cumulativi previsti dall'art. 376 CPC;

                                         che l'appello, manifestamente infondato, può di conseguenza essere respinto con la procedura dell'art. 313bis CPC;

                                         che l'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto le richieste di effetto sospensivo e di misure cautelari contenute nell'appello;

                                         che gli oneri processuali seguono la soccombenza delle appellanti (art. 148 cpv. 1 CPC);

                                         che non si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte, la quale non si è nemmeno vista notificare il gravame e non ha quindi sopportato costi apprezzabili;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 250.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 300.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

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