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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.04.2002 11.2001.16

April 25, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,321 words·~17 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 11.2001.00016 (rinvio TF)

Lugano, 25 aprile 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.____._____ (rapporti di vicinato: accertamento di confine e di servitù) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con petizione del 21 novembre 1983 da

__________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________ __________, __________)  

contro

__________ __________, __________ (ora patrocinata dall'avv. __________ __________ -__________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 3 maggio 1999 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 9 aprile 1999 dal Pretore del Distretto di Leventina;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ è proprietaria della particella n. __________RFD di __________ (n. 986 della vecchia mappa), situata nella frazione di __________, particella che confina a nord e a ovest con la n. __________

                                         (n. __________/__________della vecchia mappa), appartenente alla sorella __________ __________ __________Sui due fondi sorgono case d'abitazione contigue. Con petizione del 21 novembre 1983 __________ __________ si è rivolta al Pretore del Distretto di Leventina perché accertasse il confine tra le due particelle in conformità a una planimetria da lei prodot­ta e le attribuisse, sul fondo della sorella, un diritto di sporgenza comprendente taluni locali (una cucina, un bagno e un wc a pianterreno, così come la cantina sottostante). Essa ha chiesto inoltre che fosse ordinato alla sorella di “adottare i provvedimenti, indicati nella perizia, atti a ridurre convenientemente le immissioni foniche, nonché polvere e sudiciume dal pavimento del primo piano” nei locali oggetto del diritto di sporgenza, sotto comminatoria dell'art. 292 CP e dell'esecuzione effettiva qualora i lavori non fossero stati ultimati entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Nella sua risposta del 13 novembre 1983 __________ __________ ha proposto di respingere la petizione, postulando in ordine la sospensione del processo (limitatamente all'accertamento del confine e del diritto di sporgenza) finché il perito unico cantonale non avesse statuito sui reclami presentati dalle parti contro la nuova misurazione catastale nel Comune di __________. Nel successivo scambio di allegati __________ __________ e __________ __________ hanno mantenuto le loro posizioni, l'attrice opponendosi alla sospensione del processo.

                                  B.   Chiusa l'udienza preliminare il 10 settembre 1986, con ordinanza del 19 febbraio 1987 il Pretore ha deciso di sospendere l'intera causa, rinviando al merito il giudizio sulle spese e le ripetibili del provvedimento. Il 19 febbraio 1991 __________ __________ ha poi dichiarato di aderire alle richieste di giudizio sull'accertamento del confine e sul diritto di sporgenza, sicché con decreto del 24 giugno 1991 il Pretore ha disgiunto tali domande da quella riguardante la cessazione della turbativa, ha stralciato la causa dai ruoli per i primi due oggetti e l'ha riattivata per il terzo, commissionando al geometra revisore un piano di mutazione che definisse il diritto di sporgenza e il confine tra i fondi. Alla convenuta il primo giudice ha addebitato le spese per l'allestimento del piano, per l'aggiornamento della mappa e per l'iscrizione del registro fondiario, come pure gli oneri del decreto, con obbligo di rifondere all'attrice fr. 1250.– per ripetibili. A carico di quest'ultima egli ha posto invece gli oneri dell'ordinanza 19 febbraio 1987, con obbligo di rifondere alla controparte fr. 250.– per ripetibili. Un appello presentato da __________ __________ contro il predetto giudizio è stato parzialmente accolto il 13 ottobre 1994 da questa Camera, che ha annullato il dispositivo sulle spese per il piano di mutazione, l'aggiornamento della mappa e l'iscrizione a registro fondiario (inc. 86/91). Esperita l'istruttoria, le parti non hanno presentato conclusioni e hanno rinunciato al dibattimento finale.

                                  C.   Statuendo il 9 aprile 1999, il Pretore ha accolto parzialmente la petizione, ha ordinato a __________ __________ di adottare d'intesa con l'attrice – entro otto mesi dal passaggio in giudicato della sentenza – i provvedimenti indicati dal perito giudiziario e ha suddiviso i costi di tali provvedimenti fra le parti in ragione di metà ciascuno. La tassa di giustizia di fr. 750.– e le spese di fr. 9050.– sono state poste per un terzo a carico dell'attrice e per il resto a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte fr. 1600.– per ripetibili ridotte.

                                  D.   __________ __________ è insorta contro la sentenza appena citata con un appello del 3 maggio 1999 nel quale ha chiesto il rigetto della petizione o, quanto meno, l'annullamento del giudizio impugnato e il rinvio degli atti al Pretore perché indicasse con precisione i lavori da eseguire e “quali costi necessari [andassero] ripartiti fra le parti in ragione di ½ ciascuno”. Nelle sue osservazioni del 14 giugno 1999 __________ __________ ha proposto di respingere l'appello. Con sentenza del 3 maggio 2000 questa Camera ha accolto l'ap­pello e ha respinto la petizione, riformando di conseguenza il giudizio impugnato; gli oneri di entrambi i gradi di giurisdizione sono stati addebitati all'attrice (inc. __________.__________.__________).

                                  E.   Contro la sentenza di appello __________ __________ ha introdotto il

                                         7 giugno 2000 un ricorso per riforma al Tribunale federale volto all'annullamento del giudizio impugnato e al rinvio degli atti a questa Camera per nuova decisione o, in subordine, alla conferma della sentenza del Pretore. Il Tribunale federale ha statuito il 3 ottobre 2000 accogliendo il ricorso, annullando il giudizio impugnato e rinviando la causa all'autorità cantonale per nuova decisione. Esso ha invitato questa Camera ad accertare, in sostanza, se il soffitto litigioso abbia subìto modifiche dopo la costituzione della servitù di sporgenza, se la caduta di polvere possa essere eliminata con interventi che permettano di conservare il soffitto esistente, se invece il pavimento di legno sia ormai usurato e vada sostituito con una struttura più moderna, sempre che ciò sia concretamente fattibile, e se in tal caso sia possibile determinare in che misura tali lavori comprendano anche una quota delle spese di manutenzione.

                                  F.   Con ordinanza del 3 settembre 2001 il giudice delegato di questa Camera ha dato alle parti la possibilità di esprimersi in un memoriale complementare sul tema formante oggetto del rinvio. __________ __________ ha presentato un esposto del 4 ottobre 2001 nel quale chiede che sia ingiunto all'attrice di eseguire a sue spese “gli interventi necessari, che permettono di conservare il soffitto di legno esistente, atti ad eliminare gli inconvenienti nel locale di sua proprietà” o – se non altro – di adottare a sue spese, con l'accordo della convenuta, “i provvedimenti meno incisivi, che arrechino il minor disagio possibile”. __________ __________ ha confermato il suo punto di vista in un memoriale del 19 novembre 2001, chiedendo che l'appello sia respinto.

Considerando

in diritto:                  1.   Nella sentenza del 3 maggio 2000 questa Camera si era interrogata sulla liceità di un diritto di sporgenza come quello costituito nel 1991 in favore dell'attrice, servitù che riguarda opere non indipendenti, bensì incorporate nell'edificio sul quale sporgono. Per finire essa aveva lasciato la questione irrisolta. Fosse stata valida una simile servitù (come ammetteva una corrente di dottrina minoritaria), l'attrice sarebbe risultata infatti proprietaria del­la “soletta” litigiosa e avrebbe quindi dovuto assumerne i costi di risanamen­to. Fosse stata inefficace la servitù, l'attrice nemmeno avrebbe potuto vantare diritti sui locali sporgenti e non avrebbe potuto pretendere che la convenuta intraprendesse lavori di sor­ta. La Camera ne aveva dedotto in sintesi che, comunque si opinasse, l'attrice non poteva esigere che la convenuta eseguisse gli interventi richiesti. Onde l'accoglimen­to dell'appello, il rigetto della petizione e la conseguente riforma del giudizio impugnato.

                                   2.   Il Tribunale federale si è fondato sulla premessa che questa Ca­mera avesse negato la validità della servitù e, da parte sua, ne ha accertato l'efficacia, anche se i locali dell'attrice hanno parti comuni (in specie la “soletta”) con l'edificio situato sul fondo serviente. Ciò posto, esso ha stabilito che i rapporti tra l'attrice e la convenuta non dipendono dalla proprietà della “soletta” o da norme di vicinato, ma dalle disposizioni che reggono le servitù prediali. E, secondo l'art. 741 CC, la manutenzione di strutture destinate all'eser­cizio di una servitù va a carico dell'avente diritto (cpv. 1) o, se le opere servono anche gli interessi del fondo ser­viente, a carico di entrambi i proprietari “in proporzione dei rispettivi van­taggi” (cpv. 2). In concreto – ha proseguito il Tribunale federale – i rumori lamentati dall'attrice sono dovuti verosimilmente al tipo di pavimento, rimasto in apparenza immutato dalla costituzione della servitù, sicché l'eliminazione della molestia “non pare rientrare nella manutenzione” (consid. 4b/aa). Per quanto riguarda invece la caduta di polvere, il Tribunale federale ha ricondotto l'inconveniente alla probabile usura del manufatto e in tali circostanze ha rinviato gli atti a questa Camera perché accer­ti quali lavori siano indispensabili per rimediare al disturbo. Fosse possibile conservare il soffitto di legno esisten­te – esso ha sog­giunto – “tali lavori incombono alla sola attrice, essendone l'unica beneficiaria. Se invece dovesse risultare indispensabile sostituire il pavimento in questione con un nuovo pavimento moderno – e questa operazione risulti pos­sibile – occorrerà accertare in che misura questi lavori comprendano una parte di manutenzione, che dovrà essere ripartita fra le parti in virtù dell'art. 741 cpv. 2 CC; i costi della parte eccedente la manutenzione dovranno invece essere sopportati dall'attrice, venendo intrapresi nel suo interesse” (consid. 4b/bb).

                                   3.   Dalla sentenza del Tribunale federale risulta, in definitiva, che il nuovo giudizio di questa Camera presuppone cinque accertamenti: sapere se il soffitto abbia subìto modifiche dopo la costituzione della servitù (consid. 4b/aa), se la caduta di polvere possa essere eliminata con interventi che permettano di conservare il soffitto esistente (consid. 4b/bb), se il pavimento di legno sia ormai usurato e vada sostituito con una struttura più moderna, se ciò sia concretamente fattibile e sia possibile determinare in che misura tali lavori comprendano anche una quota delle spese di manutenzione (loc. cit.). Giovi subito premettere che tali accer­tamenti non possono essere oggetto di nuova istruttoria. Intanto perché le parti vanno reintegrate nella stessa situazione in cui si trovavano prima che questa Camera statuisse (Cocchi/Trezzini, CPC mas­simato e com­men­tato, Lugano 2000, n. 23 ad art. 322). Inoltre perché nella fattispecie questa Camera non ha respinto l'assunzione di prove rifiutate dal Pre­tore (art. 322 lett. b CPC), né il Pretore ha istruito la causa in funzione di un erroneo convincimento sull'onere probatorio, precludendo a una parte l'offer­ta di mezzi istruttori (Rep. 1985 pag. 148, menzionato anche da Poudret in: Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, pag. 595 verso il basso). Nemmeno le parti del resto, che hanno avuto modo di esprimersi per scritto dopo la motivazione del Tribunale federale (cfr. DTF 103 Ia 139 consid. 2d), lamentano una violazione del loro diritto alla prova (art. 8 CC e 183 CPC). Ne segue che gli accertamenti imposti dal Tribunale federale devono essere eseguiti in base al medesimo fascicolo del processo sulla scorta del quale è stata emanata la prima sentenza.

                                   4.   Per quanto si riferisce anzitutto ai rumori di cui si duole l'attrice, dagli atti non risulta che il manufatto abbia subìto una qualsivoglia modifica dopo la costituzione della servitù di sporgenza, disposta con decreto pretorile del 24 giugno 1991. Al contrario: la caduta di polvere dovuta al deterioramen­to dell'assito (perizia dell'arch. __________ __________, risposta A.3) – su cui si tornerà oltre – conferma se mai che la struttura in legno è ancora quella del 1991. Né è possibile, contrariamente all'opinione espressa dall'attrice nel memoriale complemen­tare del 19 novembre 2001, ascrivere la sonorità del soffitto all'usura. Il perito ha avuto modo di appurare che l'inconveniente non è “un difetto causato dalla vetustà”, bensì un incomodo “comune in tutti gli edifici coevi a quel­lo in que­stione” (referto, loc. cit.). Il fastidio denunciato dall'attrice è inerente perciò al tipo di pavimen­to (travi di legno che sorreggono assi, anziché struttura in cemento armato) e non dipende da problemi di manutenzione (indipendentemente dalla questione di sapere a chi questa incomba). Come ha già avuto modo di rilevare il Tribunale federale, l'attrice non può esigere dunque che la convenuta intraprenda opere a sue spese per ovviare ai rumori.

                                   5.   Quanto alla caduta di polvere, l'istruttoria conferma – come si è anticipato – che ciò “è dovuto al deterioramento dell'assito del pavimento del piano superiore (…) manifestatosi in seguito all'invecchiamento delle strutture dell'edificio” (perizia, risposta A.3; delucidazione scritta dell'11 marzo 1997, risposta 1.1). Certo, il perito non è stato interpellato specificamente sui rimedi idonei a togliere il pulviscolo. Interrogato sulle misure auspicabili per eliminare ambedue i disagi (rumori e polvere), egli ha dichiarato che “la soluzione più adeguata per risolvere entrambi gli inconvenienti (…) consiste nella sostituzione della soletta con una nuova strut­tura massiccia e isolata” (perizia, risposta A.4, con rinvio al referto allestito dall'ing. __________ __________ il 28 luglio 1989, pag. 2 nel mezzo). L'ing. __________ __________, che era stato chiama­to dal Pretore a dare indicazioni prima che si esperisse la perizia giudiziaria, reputava addirittura “necessaria” la sostituzione del manufatto, altre misure non potendo “dare garanzie soddisfacen­ti” (delucidazione orale del 9 ottobre 1989, pag. 2 in fondo). Ma che per rimediare alla sola caduta di polvere bastino provvedimenti meno radicali si desume dalla già citata perizia giudiziaria. Nella sua delucidazione scritta dell'11 marzo 1997 l'arch. __________ __________ ha precisato in effetti – di sua iniziativa – che la sostituzione dell'assito “comporterebbe automaticamen­te l'eliminazione” del fastidio (risposta 2.1). In simili circostanze non è dato a divedere perché occorrerebbe rifare l'intera “solet­ta”.

                                   6.   Nel segno della proporzionalità ci si potrebbe domandare invero se alla caduta di polvere non possa ovviarsi con provvedimenti ancor meno onerosi, come il semplice rivestimento dell'assito o il rinnovo dell'attuale isolazione a soffitto, la quale, “te­nuto conto della modalità di esecuzione, risulta assolutamente inefficace” (perizia, risposta B.1). Misure del genere potrebbero fors'anche evitare la sostituzione dell'assito come tale, tuttora “sostan­zial­mente in buo­no stato” (perizia, loc. cit.). L'appellan­te medesima parrebbe am­met­tere che il rinnovo del solo materiale isolante è “la soluzione meno incisiva nei confronti dell'esistente edificio” (memoriale com­plementare, pag. 5 in basso e pag. 6 in alto; appello, pag. 15 in alto). Gli atti però non danno ragguagli concreti sul costo effettivo di tale operazione, né lasciano trasparire elementi che consentano di valutarne l'affidabilità. Nelle circostanze descritte l'unico intervento di cui sia accertata dal profilo tecnico l'idoneità a eliminare la caduta di polvere – oltre al rifacimento dell'intero soffitto – deve ritenersi perciò la sostituzione dell'assito evocata dall'arch. __________ __________ nella sua delucidazione scritta del­l'11 marzo 1997.

                                   7.   Rimangono da esaminare le conseguenze legate alla soluzione predetta, che consente di mantenere quanto meno le travi esistenti. Il Tribunale federale ha stabilito – come si è visto – che, dandosi la possibilità di conservare il soffitto odierno, l'intervento di manutenzione per eliminare la caduta di polvere incombe all'attrice giusta l'art. 741 cpv. 1 CC “come unica beneficiaria” (sopra, consid. 2). Ove si debba invece sostituire il manufatto “con un nuovo pavimento moderno”, occorre accertare “in che misura questi lavori comprendano una parte di manutenzione”, che va suddivisa fra le parti a norma dell'art. 741 cpv. 2 CC (sopra, loc. cit.). L'unica pretesa che l'attrice potrebbe avanzare verso l'appellante consiste dunque in una partecipazione di quest'ultima alle spese di manutenzione, sempre che si impongano opere di rifacimen­to, le quali restano a carico dell'attrice stessa come beneficiaria della servitù (Liver in: Zürcher Kommentar, Zurigo 1980, n. 28 ad art. 741 CC). Invero questa Camera non si pregia di capire perché, potendosi conservare il soffitto, l'attrice debba assumere tutte le spese di manutenzione “come unica beneficiaria” della servitù, mentre dovendosi sostituire il manufatto essa possa esigere una partecipazione della convenuta alle spese medesime. La citazione nella sentenza del Tribunale federale non è di sussidio, Liver non prospettando una siffatta distinzione (op. cit., n. 30 ad art. 741 CC). Ma tant'è. Ci si volesse anche dipartire dall'ipotesi più favorevole all'attrice, nel senso di riconoscere a quest'ultima il diritto di chiedere una partecipazione della convenuta alle spese di manutenzione per il rifacimento dell'assito, la petizione sarebbe ad ogni modo destinata all'insuccesso per le ragioni che seguono.

                                   8.   Nella petizione l'attrice chiedeva, per quanto riguardava il soffitto, che fosse ordinato alla sorella di “adot­tare i provvedimenti, indicati nella perizia, atti a ridurre convenien­temente le immissioni foniche, nonché polvere e sudiciume dal pavimento del primo piano” nei locali oggetto del diritto di sporgenza. Il Pretore ha accolto parzialmente l'azione e ha ingiunto alla convenuta di adottare d'intesa con l'attrice – entro otto mesi dal passaggio in giudicato della sua sentenza – i provvedimenti indicati dal perito giudiziario. Davanti a questa Camera l'attrice postula, di fatto, la conferma della sentenza del Pretore (nel suo memoriale complementare del 19 novembre 2001 essa rinvia alle “domande formulate con le osservazioni 14 giugno 1999 all'appello”, ove proponeva il rigetto puro e semplice del ricorso). Se non che, come si è visto, alla convenuta non incombe di adottare provvedimento alcuno. Tutt'al più essa può essere tenuta a concorrere alle spese di manutenzione che gravano l'attrice, ma una domanda in tal senso non è mai stata formulata né davanti al Pretore né – ammesso e non concesso che ciò fosse possibile – dinanzi a questa Came­ra. Tanto meno il problema della manutenzione è stato istrui­to, in un modo o nell'altro. Non può quindi essere giudicato nell'ambito dell'attuale causa, in esito alla quale ci si deve limitare a respingere le domande litigiose.

                                   9.   La convenuta da parte sua non chiede più, nel memoriale complementare del 4 ottobre 2001, che questa Camera respinga la petizione o rimandi gli atti al Pretore per nuovo giudizio (come postulava nell'appello del 3 maggio 1999), ma propone che sia ordinato all'attrice di eseguire a proprie spese “gli interventi necessari, che permettono di conservare il soffitto di legno esisten­te, atti ad eliminare gli inconvenienti nel locale di sua proprietà” o quanto meno – in subordine – di adottare a proprie spese, con l'accordo dell'appellante, “i provvedimenti meno incisivi, che arrechino il minor disagio possibile”. Ora, domande del genere sono doppiamente irricevibili. In primo luogo perché, come si è già rilevato, nel caso specifico le parti devono essere reintegrate nel­la condizione in cui si trovavano prima che questa Camera giudicasse (sopra, consid. 3). E la procedura ticinese, da cui dipende la possibilità di modificare le richieste in appello (DTF 116 II 222 consid. 4a), esclude tale facoltà (art. 321 cpv. 1 lett. a CPC). In secondo luogo perché, foss'anche possibile formulare nuove do­mande in sede di rinvio, le conclusioni in rassegna avrebbero dovuto formare oggetto di azione riconvenzionale già davanti al Pretore. Trattandosi di obbligare l'attrice a intraprendere essa medesima prestazioni, la convenuta non poteva in effetti limitarsi allora – con tutta evidenza – a postulare il rigetto dell'azione.

                                10.   Se ne conclude che, pur seguendo altre vie, l'appello della convenuta va giudicato nello stesso modo in cui questa Camera l'aveva deciso il 3 maggio 2000. Con una lieve differenza: che le nuove domande enunciate dall'appellante nel memoriale complementare del 4 ottobre 2001, inammissibili, fanno lievitare di qualche poco la tassa di giustizia, ma alleviano nella stessa proporzione la soccombenza dell'attrice. Esse non influiscono invece sull'entità delle ripetibili, i memoriali in questione essendo vicendevolmente intimati alle parti solo con la presente sentenza. L'esito dell'attuale giudizio impone di riformare anche il dispositivo sulle spese e le ripetibili di primo grado, che vanno addebitate all'attice.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:               I.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

                                         1. La petizione è respinta.

                                         2. La tassa di giustizia di fr. 750.– e le spese di fr. 9050.– sono poste a carico dell'attrice, che rifonderà alla convenuta fr. 4800.– per ripetibili.

                                   II.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 350.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 400.–

                                         da anticipare dall'appellante, sono posti per un ottavo a carico di quest'ultima e per il resto a carico di __________ __________, che rifonderà all'appellante fr. 2000.– per ripetibili.

                                   III.   Intimazione:

                                         – avv. __________ __________ -__________, __________;

                                         – avv. __________ __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

11.2001.16 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.04.2002 11.2001.16 — Swissrulings