Incarto n.: 11.2001.00135
Lugano 9 settembre 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __.____._____ (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza dell'11 agosto 2000 da
__________ __________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________ -__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);
premesso che, statuendo il 7 novembre 2001 su un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale con richieste cautelari promossa l'11 agosto 2000 da __________ __________ nei confronti del marito __________ -__________ __________, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha emanato un unico provvedimento, contenente un decreto cautelare e una sentenza;
ricordato che con tali decisioni il Pretore ha, tra l'altro, fatto obbligo al marito di versare alla moglie un contributo di mantenimento mensile di fr. 4'000.–, oltre a un'indennità di fr. 4'000.– per ripetibili, e ha disposto varie restrizioni del diritto di disporre, fra le quali il blocco del fondo n. __________RFD di __________ -__________, il divieto di disporre dell'arredamento dell'esercizio pubblico proprietà del marito e dell'appartamento coniugale e il blocco di un conto bancario e di due polizze assicurative;
accertato che contro il decreto cautelare e la sentenza __________ -__________ __________ ha interposto appello il 22 novembre 2000 (recte: 2001), chiedendo, previa concessione dell'effetto sospensivo, la riforma dei provvedimenti impugnati nel senso di respingere l'istanza della moglie o, in via subordinata, di ridurre il contributo alimentare mensile a un importo imprecisato dal 31 agosto 2000;
considerato che la presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo con decreto del 26 novembre 2001;
constatato che con osservazioni dell'11 gennaio 2002 __________ __________ ha proposto di respingere l'appello e con appello adesivo postula il blocco di altri conti bancari, non concesso dal Pretore;
rilevato che il 13 febbraio 2002 l'appellante ha proposto di respingere l'appello adesivo;
preso atto che il 2 settembre 2002 l'appellante ha comunicato di avere raggiunto un accordo con l'appellata il 29 luglio 2002, nel senso che ogni parte ritira il proprio ricorso e ne sopporta i costi, mentre le ripetibili sono compensate;
appurato che l'appellante adesiva conferma l'intervenuto accordo, dichiarando a sua volta di ritirare il suo ricorso;
stabilito che nelle circostanze descritte la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta per tenere conto che il processo termina senza sentenza (art. 21 LTG);
richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro degli appelli. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Gli oneri dell'appello principale, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell'appellante. Le ripetibili sono compensate.
3. Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 80.–
b) spese fr. 50.–
fr. 130.–
sono posti a carico dell'appellante adesiva. Le ripetibili sono compensate.
4. Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario