Incarto n. 11.2001.00109
Lugano, 21 agosto 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __.____.______ (azione di separazione con riconvenzione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 7 gennaio 1998 da
__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 4 settembre 2001 presentato da __________ __________ contro il giudizio unico (decreto cautelare e sentenza) emesso il 3 agosto 2001 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Se dev'essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria formulata da __________ __________ con le osservazioni all'appello;
4. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (____________________1943), cittadino italiano, e __________ __________ (____________________1944) si sono sposati a __________ (FL) il ____________________ 1963. Dal matrimonio sono nati __________ (1965), __________ (1971) e __________ (1976). Il marito, di formazione muratore, è da anni __________ indipendente e inoltre svolge mansioni di portineria nello stabile in cui abita. La moglie, che ha esercitato varie attività sporadiche durante la comunione domestica, lavora attualmente come aiuto cucina alla Scuola __________ di __________. Nel 1969 __________ __________ aveva intentato davanti al Pretore della giurisdizione di Lugano Ceresio una causa di separazione, ritirata quello stesso anno (inc. __________). In esito a una seconda azione da lei promossa il 1° febbraio 1977, con sentenza del 31 dicembre 1980 il medesimo Pretore ha pronunciato la separazione per tempo indeterminato e ha obbligato il marito a versare un contributo indicizzato di complessivi fr. 1500.– mensili per moglie e figli (inc. __________). Nel 1984 i coniugi si sono riconciliati e nel 1985 sono tornati a vivere insieme. Con atto pubblico del 24 novembre 1989 essi hanno adottato poi il regime della separazione dei beni. La comunione domestica è durata fino all'ottobre del 1996, quando il marito ha lasciato definitivamente l'abitazione coniugale.
B. Il 14 marzo 1997 __________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 7 maggio successivo. Con decreto cautelare del 22 dicembre 1997 il Pretore ha imposto al marito un contributo alimentare per la moglie di fr. 1358.– mensili dal 14 marzo 1997. Un appello del 2 gennaio 1998 presentato da __________ __________ contro il tale giudizio è stato respinto da questa Camera l'11 febbraio 1999 (inc. __________.__________.__________). Nel frattempo, con petizione del 7 gennaio 1998 __________ __________ ha chiesto nuovamente la separazione per tempo indeterminato, sollecitando un contributo indicizzato in suo favore di fr. 1300.– mensili e lo scioglimento del regime dei beni, previa concessione dell'assistenza giudiziaria. Nella sua risposta del 9 marzo 1998 __________ __________ si è opposto alla separazione e in via riconvenzionale ha postulato il divorzio, senza offrire alla moglie alcun contributo e prospettando lo scioglimento del regime dei beni mediante attribuzione delle particelle n. __________RFD di __________ __________, __________e __________RFD di __________, intestate alla moglie, alla moglie stessa e ai figli in ragione di un quarto ognuno. Il convenuto ha sollecitato a sua volta il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
C. Nel suo allegato di replica e risposta riconvenzionale del 24 aprile 1998 __________ __________ ha avversato lo scioglimento del matrimonio, rivendicando in subordine, nel caso in cui fosse stato pronunciato il divorzio, un contributo (giusta l'art. 151 cpv. 1 o 152 vCC) di fr. 1300.– mensili indicizzati. Con duplica e replica riconvenzionale del 28 maggio 1998 __________ __________ ha ribadito il suo punto di vista, salvo chiedere che le note particelle intestate all'attrice fossero vendute e che il ricavo fosse suddiviso fra i coniugi in ragione di metà ciascuno. La moglie ha rinunciato alla duplica riconvenzionale e il 15 ottobre 1998 ha donato i predetti fondi al figlio __________. In una lettera del 9 aprile 1999 essa ha poi dichiarato di aderire al divorzio. Esperita l'istruttoria, nel suo memoriale conclusivo del 20 settembre 1999 __________ __________ ha postulato una riduzione del contributo provvisionale riscosso dalla moglie pendente causa (di fr. 1358.– mensili) a fr. 300.– mensili dal 14 marzo al 31 dicembre 1997 e a fr. 160.– mensili dal 1° gennaio 1998 al 1° gennaio 1999, con totale soppressione in seguito; riguardo ai citati immobili di __________ __________ e __________, egli ha rinunciato a pretese. __________ __________ ha confermato le sue domande al dibattimento finale del 27 settembre 1999.
D. In seguito all'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio, il Pretore ha assegnato alle parti il 2 febbraio 2000 un termine per presentare nuove conclusioni sui temi toccati dalla modifica legislativa e per formulare nuove richieste di prova. In un memoriale del 3 marzo 2000 __________ __________ ha precisato la domanda di scioglimento del regime dei beni nel senso che il marito fosse condannato a versarle un'indennità di fr. 100 000.– (riservate eventuali modifiche in dipendenza delle risultanze istruttorie), ha chiesto l'attribuzione di metà dell'avere di vecchiaia accumulato dal convenuto durante il matrimonio e ha offerto nuove prove volte ad accertare la situazione finanziaria e previdenziale di quest'ultimo. All'udienza del 22 novembre 2000, indetta per discutere le prove notificate dall'attrice, __________ __________ ha sollecitato a sua volta l'accertamento dell'avere di vecchiaia maturato dalla moglie. Completata l'istruttoria, le parti hanno riaffermato le loro posizioni al dibattimento finale del 24 aprile 2001.
E. Statuendo con giudizio unico del 3 agosto 2001 sulla divisata modifica dell'assetto cautelare e sul merito, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha imposto a __________ __________ un contributo indicizzato per la moglie di fr. 1370.– mensili, ha sciolto il regime dei beni nel senso che “nulla è dovuto dell'uno(a) in favore dell'altro(a)” e ha attribuito alla moglie metà (fr. 945.–) dell'avere di vecchiaia accumulato dal marito durante il matrimonio. Quanto all'assetto cautelare, egli ha ridotto il contributo mensile per la moglie a fr. 981.50 dal 14 marzo al 31 dicembre 1997, a fr. 807.50 dal 1° gennaio al 31 dicembre 1998 e a fr. 834.– dal
1° gennaio al 31 marzo 1999, mantenendolo invariato per il seguito. Gli oneri della causa di merito, di complessivi fr. 2000.–, sono stati posti per un quarto a carico dell'attrice e per il resto a carico del convenuto; quelli della cautelare, di fr. 200.–, sono stati addebitati alla moglie. Non sono state attribuite ripetibili. I coniugi sono stati ammessi entrambi al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
F. __________ __________ è insorto contro il giudizio appena citato con un appello del 4 settembre 2001 nel quale chiede che il pronunciato in questione sia riformato nel senso di sopprimere ogni contributo per la moglie dopo il divorzio e di ridurre il contributo provvisionale a fr. 545.– mensili dal 14 marzo al 31 dicembre 1997, a fr. 197.– mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 1998 e a fr. 250.– dal 1° gennaio 1999 in poi. Nelle sue osservazioni del 2 ottobre 2001 __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare il giudizio del Pretore. Entrambe le parti hanno offerto nuove prove in appello, postulando altresì il beneficio dell'assistenza giudiziaria. __________ __________ ha formulato dipoi, il 12 luglio 2002, un'istanza di restituzione in intero per essere ammesso a produrre le sue tassazioni, emanate su reclamo il 17 giugno 2002 dall'Ufficio circondariale di Lugano Città, relative ai bienni 1999/2000 e 2001/2002. L'istanza non è stata oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Ai processi di divorzio o di separazione che all'entrata in vigore del nuovo diritto (1° gennaio 2000) dovevano ancora essere giudicati da un'autorità cantonale, si applica la legge nuova (art. 7b cpv. 1 tit. fin. CC). Le parti e il Pretore si fondano, a ragione, sul medesimo principio. In questa sede è ancora litigioso – come detto – il contributo alimentare per la moglie, provvisionale e di merito. La pronuncia del divorzio e le altre conseguenze, in specie lo scioglimento del regime dei beni e il riparto degli averi di vecchiaia maturati dai coniugi durante il matrimonio non sono invece appellati e hanno assunto così carattere definitivo (art. 148 cpv. 1 CC; Fankhauser in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 9 ad art. 148 CC).
2. Il Pretore ha statuito con giudizio unico sulla postulata modifica dell'assetto cautelare e sul merito. Nella misura in cui riguarda il divorzio e le sue conseguenze (dispositivi n. 1a4e n. 6), il pronunciato in questione è una “sentenza”, appellabile entro 20 giorni (art. 423b cpv. 1 CPC), sicché in proposito l'appello è tempestivo. Nella misura per contro in cui riguarda la modifica del contributo provvisionale per la moglie (dispositivi n. 7 e 8), il giudizio impugnato è un “decreto cautelare” (nel senso dell'art. 290 lett. b seconda frase CPC), appellabile entro 10 giorni (art. 308 cpv. 1 e 419c cpv. 3 CPC) non sospesi dalle ferie (art. 384bis e 419c cpv. 3 CPC). Questa Camera ha già avuto occasione di rilevare che l'emanazione di un giudizio unico, provvisionale e di merito, è fuorviante sotto il profilo della sicurezza giuridica (I CCA, sentenza del 13 dicembre 1999 in re B., consid. 7 con riferimenti). Ciò non toglie che nel caso specifico i dispositivi n. 7 e 8 della decisione impugnata mantengano natura cautelare, né sarebbe sostenibile che le parti ottenessero termini di ricorso più lunghi in sede provvisionale per il solo fatto che il Pretore emani con lo stesso atto anche il giudizio di merito. In concreto il giudizio del Pretore, intimato il 14 agosto 2001, è giunto al convenuto l'indomani (appello, pag. 2 a metà). Introdotta il 4 settembre 2001, l'impugnazione del decreto cautelare si rivela dunque tardiva.
3. Le parti producono in questa sede nuovi documenti e postulano l'assunzione di ulteriori prove intese ad accertare la rispettiva situazione finanziaria. Ora, fatti nuovi, nuovi mezzi di prova e nuove conclusioni sono ammissibili, alle condizioni previste dall'art. 138 cpv. 1 CC, “al più tardi con la presentazione dell'appello, rispettivamente della risposta” (art. 423b cpv. 2 CPC). I nuovi documenti acclusi all'appello e alle osservazioni all'appello, non privi di rilevanza ai fini del giudizio, meritano di essere versati agli atti. Non sussistono ragioni invece per ammettere ulteriori mezzi istruttori, quelli prospettati in concreto non essendo suscettibili – come si vedrà oltre con riferimento alle singole poste – di recare chiarimenti di rilievo. Quanto alle due tassazioni su reclamo prodotte dall'appellante il 12 luglio 2002 con l'istanza di restituzione in intero, esse non risultano di alcun pregiudizio alla controparte (anzi, le giovano qualche poco: sotto, consid. 13d e 14b). Nulla osta pertanto all'acquisizione dei due documenti.
4. Il Pretore ha stabilito in favore dell'attrice un contributo alimentare a vita dopo il divorzio di fr. 1370.– mensili, ritenendo che la beneficiaria – per età, formazione ed esperienza professionale – non sia in grado di provvedere in modo autonomo al proprio debito mantenimento. Da un lato essa ha lavorato solo sporadicamente in costanza di matrimonio, dall'altro essa ha trovato unicamente, dopo la separazione, un lavoro a orario parziale che non le consente nemmeno di sopperire al fabbisogno minimo. E ciò pur circostanziando l'impegno profuso in vista di un'estensione dell'attività lucrativa. Ne ha dedotto, il primo giudice, che la situazione personale dell'attrice giustifica un contributo alimentare a norma dell'art. 125 CC senza limiti di tempo. Ciò posto, egli ha calcolato il reddito netto di lei in fr. 960.– mensili e il relativo fabbisogno minimo in fr. 2574.– mensili, onde uno scoperto di
fr. 1614.– mensili. Accertato che il convenuto ha un reddito netto di fr. 3500.– mensili (stimati) per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 2130.–, con una disponibilità dunque di fr. 1370.– mensili, il Pretore ha reputato equo che tale disponibilità vada riversata all'attrice, a parziale copertura del disavanzo. Ha fissato perciò l'ammontare del contributo in fr. 1370.– mensili.
5. L'appellante sostiene che durante il matrimonio l'attrice, con un diploma di sarta e una patente di __________, ha sempre lavorato. Sebbene sia ora prossima ai sessant'anni, essa gode di buona salute. Né ha dimostrato di essersi seriamente impegnata nella ricerca di un'attività lucrativa che le permetta di sovvenire in modo autonomo al proprio debito mantenimento. Le va imputato pertanto – secondo l'appellante – un reddito ipotetico pari almeno al suo fabbisogno minimo, il che non giustifica alcuna solidarietà fra coniugi dopo il divorzio. Comunque sia, l'appellante soggiunge che le proprie entrate personali non gli consentono l'erogazione di alcun contributo di mantenimento. Anzi, contrariamente all'opinione del Pretore, egli non consegue introiti sufficienti neppure per vedersi garantito il fabbisogno minimo, il che esclude d'acchito qualsiasi possibilità di versamento all'ex moglie.
6. Secondo l'art. 125 cpv. 1 CC, se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo di mantenimento. Tale norma pone il principio per cui ogni coniuge, dopo il divorzio, deve provvedere – per quanto possibile – al proprio sostentamento in modo autonomo (clean break: Hausheer/Spycher, Unterhalt nach neuem Scheidungsrecht, Ergänzungsband zum Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 2001, pag. 57 n. 05.76; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 12 ad art. 125 CC). Per consentirgli di raggiungere tale autonomia, che può essere stata compromessa dal matrimonio, l'altro coniuge può essere tenuto a versare un contributo alimentare (principio della solidarietà). L'obbligo di mantenimento dipende allora dai bisogni del coniuge beneficiario, in particolare dal grado di autonomia che ci si può attendere da lui, ovvero dalla sua capacità di cominciare o di riprendere un'attività lucrativa interrotta in seguito al matrimonio (DTF 127 III 138 consid. 2a con riferimenti).
Per valutare se si giustifichi un contributo di mantenimento il giudice deve ponderare gli elementi oggettivi elencati dall'art. 125 cpv. 2 CC. Tali criteri corrispondono, in larga misura, a quelli stabiliti dalla giurisprudenza in applicazione del vecchio diritto (Werro in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, Berna 1999, pag. 41). Il giudice deve considerare – in specie – il riparto dei compiti assunto durante il matrimonio, la durata del medesimo, il tenore di vita dei coniugi durante l'unione, l'età e la salute di loro, così come il rispettivo reddito e patrimonio, la portata e la durata delle cure ancora dovute ai figli, la formazione professionale e le prospettive di reddito, il presumibile costo del reinserimento professionale del beneficiario, come pure le aspettative di vecchiaia e di previdenza, incluso il risultato prevedibile della divisione delle prestazioni d'uscita (art. 125 cpv. 2 CC). La colpa non entra per converso in linea di conto (Schwenzer in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, op. cit., n. 39 ad art. 125 CC).
7. In concreto le parti, sposatesi il 16 febbraio 1963, si sono separate a tre riprese: nel 1969, nel 1975 e nel 1976 (petizione del
1° febbraio 1977, pag. 2 verso il basso, pag. 4 nel mezzo e pag. 6 a metà, nell'inc. __________ richiamato). Sono poi tornate a vivere insieme nel 1985 (act. III, pag. 2 verso l'alto), salvo dividersi di nuovo nell'ottobre del 1996, allorché il marito ha lasciato l'abitazione coniugale (act. I, pag. 3 nel mezzo; act. XIII, pag. 2 in alto). L'ultimo periodo di vita in comune è durato, da sé solo, più di dieci anni, onde l'esistenza di un matrimonio di lunga durata (Schwenzer, op. cit., n. 48 ad art. 125 CC con riferimenti). Ciò significa che l'attrice ha diritto di conservare, nella misura del possibile, il tenore di vita avuto a suo tempo durante la comunione domestica (DTF del 29 giugno 2001 in re X, 5C.111/2001, consid. 2c, e del 29 ottobre 2001 in re K., 5C.205/2001, consid. 4c).
8. Quanto al ruolo assunto dai coniugi durante la vita in comune, il Pretore ha accertato che la moglie ha svolto principalmente l'attività di casalinga, limitandosi per il resto a condurre sporadicamente il __________ (in sostituzione del figlio __________) o ad allestire bancarelle al mercato. L'appellante afferma invece che l'interessata ha esercitato lavori rimunerati, come quello di cassiera per la ditta __________ __________ __________ o quello per un edicolante a __________, tant'è che continua a qualificarsi nell'elenco telefonico come “impiegata d'ufficio” (doc. 25 prodotto in appello). Offre pertanto nuove prove intese ad appurare le occupazioni di lei durante la comunione domestica.
a) Sentito come testimone, il figlio __________ ha dichiarato che “quando i miei genitori vivevano assieme, mia madre faceva la casalinga” e “mio padre sopportava tutte le spese di famiglia” (act. VII, pag. 2 verso l'alto, act. IV, pag. 6 verso l'alto, nell'inc. __________.__________.__________richiamato). Ciò risulta anche dalla deposizione del figlio __________, secondo cui “tutto il carico economico della famiglia era sopportato da mio padre”, che “guadagnava e mia madre amministrava il ménage familiare” (act. IV, pag. 3 nel mezzo, nell'incarto citato). I figli hanno confermato altresì che la madre ha svolto taluni lavori occasionali, nel 1995 come cassiera per la ditta di alimentari __________ e in un'edicola a __________, eseguendo anche corse di __________ e vendendo oggetti usati nei “mercatini” di __________, __________ e __________, oltre che sulla rivista __________ (act. VII, pag. 2 in basso e pag. 3 in alto, act. IV, pag. 4 nel mezzo, nell'incarto citato). Si trattava nondimeno di lavori saltuari, che duravano tutt'al più qualche mese, la madre rimanendo per l'essenziale una casalinga (act. VII, pag. 5 in fine; act. IV, pag. 6 verso il basso, nell'incarto citato). La maggior parte di tali attività è stata svolta per di più dopo la separazione dell'ottobre 1996 (act. IX, pag. 2 in basso, nell'incarto citato; deposizione testimoniale di __________ __________, act. XII, pag. 2 a metà; lettera del 2 giugno 1997 della polizia comunale di Locarno, nell'incarto citato). Neppure l'appellante del resto pretende il contrario. A più riprese anzi egli ha sottolineato di avere provveduto da sé solo, con il proprio reddito, al sostentamento della famiglia, la moglie occupandosi dell'economia domestica (act. II, pag. 2 a metà, act. IX, pag. 2 risposte n. 5, 6 e 7, act. XIII, pag. 2 a metà e pag. 5 verso il basso; riassunto scritto allegato all'act. VI, pag. 2 verso il basso, act. IX, pag. 2 a metà, nell'incarto citato).
b) Dagli atti si desume in definitiva che l'attrice ha lavorato solo occasionalmente durante la vita in comune, attendendo per l'essenziale alla cura della casa e all'educazione dei figli. Le ulteriori indagini prospettate dall'appellante per accertare le attività da lei svolte non sono dunque suscettibili di recare chiarimenti di rilievo. Determinante ai fini del giudizio rimane il fatto che in costanza di matrimonio la moglie ha conservato anzitutto il ruolo di casalinga, con qualche disparata attività accessoria esercitata temporaneamente a scadenze irregolari. Di ciò va tenuto calcolo, tant'è che già in prima sede l'interessata si è vista imputare un reddito proprio. Resta il fatto che, essendosi dovuta dedicare primariamente alla casa e ai figli, l'attrice non ha potuto crearsi una posizione professionale idonea a permetterle di provvedere al proprio sosten-tamento dopo il divorzio in modo autonomo. Quanto all'attività accessoria, essa non le ha consentito nemmeno di crearsi un'adeguata previdenza professionale (dichiarazione 3 gennaio 2001 dell'avv. __________ __________, nel fascicolo “corrispondenza diversa”).
9. Per quanto attiene alle prospettive di reddito della moglie, essa dichiara in questa sede di avere iniziato il 1° settembre 2001 un'attività a tempo parziale come aiuto cucina presso la Scuola __________ di __________, con uno stipendio netto di fr. 1200.– mensili. Dal “contratto di lavoro personale ausiliario” (doc. B allegato alle osservazioni all'appello) risulta un'occupazione di 22 ore e 40 minuti settimanali, retribuite fr. 19.70 l'ora. Ciò dà modo all'attrice di guadagnare circa fr. 1785.– mensili lordi che, dedotti gli oneri sociali, corrispondono approssimativamente a fr. 1650.– netti. Nella rimunerazione oraria sono comprese tuttavia le indennità per vacanze, sicché quando è in ferie la dipendente non riceve nulla. L'interessata fa valere inoltre di non lavorare durante “i periodi di vacanze scolastiche, in particolare del 1° novembre, Natale, carnevale e Pasqua” (osservazioni all'appello, pag. 4 in alto). In simili circostanze le entrate di lei possono equamente essere valutate in fr. 1300.– netti mensili. Il contratto di lavoro ha invero una durata limitata fino al 21 giugno 2002, ma l'appellata non nega che il rapporto d'impiego possa essere prolungato, né pretende di non essere in grado di conseguire dopo di allora una retribuzione analoga. Lei stessa si diparte anzi dal nuovo salario per la valutazione della propria situazione finanziaria (osservazioni all'appello, pag. 4 verso l'alto).
10. L'appellante reputa che la moglie, dando prova di buona volontà, potrebbe coprire da sé sola le proprie necessità. Ora, è fuori dubbio che in una causa di separazione o di divorzio il giudice non è tenuto a fondarsi sul reddito effettivamente conseguito da una parte ove quest'ultima abbia la concreta e ragionevole possibilità di maggiori entrate. La questione è di sapere, nel caso in esame, se il guadagno effettivo dell'interessata sia adeguato oppure se, tenuto conto dell'età, della formazione e dello stato di salute, oltre che della situazione in cui versa il mercato del lavoro, essa abbia la ragionevole possibilità di conseguire un maggior reddito estendendo la sua attività o assumendo lavori meglio rimunerati (DTF 128 III 5 consid. 4a con rinvii).
a) In concreto risulta, come si è visto (consid. 8), che durante la comunione domestica l'attrice ha svolto attività occasionali. Dopo la separazione in particolare, alla fine del 1996, essa ha trovato lavoro come ausiliaria di pulizia a tempo parziale per l'Istituto tecnico sperimentale di __________ (giudizio impugnato, pag. 3 in alto) e dal 1° settembre 2001 è impiegata praticamente a metà tempo come aiuto cucina presso la Scuola __________ di __________ (doc. B esibito in appello). Essa non consta soffrire di affezioni che limitino la sua capacità lucrativa ed è libera dalla cura e dall'educazione dei figli, tutti maggiorenni. Sotto questo profilo essa sarebbe tenuta, in linea di principio, ad assumere un'attività a orario completo (DTF 128 III 69 consid. 4c). Il fatto è ch'essa ha ormai 58 anni, un'età in cui molto difficilmente potrà inserirsi appieno nel mondo del lavoro (cfr. anche DTF 127 III 140 consid. 2c). Ne sono la dimostrazione le dodici lettere di infruttuosa ricerca d'impiego, spedite fra il 7 ottobre 1999 e il 27 novembre 2000, e le dieci risposte negative di datori di lavoro prodotte in questa sede (fascicolo A allegato alle osservazioni all'appello). Che l'interessata riesca ancora a estendere la sua attività lucrativa risulta di conseguenza improbabile.
b) L'appellante sostiene che la moglie ha un diploma di sarta – di cui chiede l'edizione in appello – e conserva pertanto buone prospettive di riciclarsi in tale mestiere. L'asserto è puramente teorico. L'interessato non pretende infatti che durante la vita in comune l'attrice abbia mai esercitato simile attività, né spiega come essa potrebbe concretamente integrarsi professionalmente in un comparto di sartoria con un diploma vecchio di quasi quarant'anni. Lo stesso appellante, di formazione muratore, afferma di non essere più in grado di svolgere tale mestiere dopo tredici anni di assenza dal settore dell'edilizia (verbale d'interrogatorio penale del 12 luglio 2001, pag. 2 in basso, allegato alla lettera 13 luglio 2001 della patrocinatrice, nel fascicolo “corrispondenza diversa”). Ne discende che sulla formazione dell'attrice come sarta non si può più fare serio assegnamento, né le ulteriori indagini proposte dall'appellante apporterebbero elementi d'interesse. Non soccorrono dunque i requisiti per imputare alla moglie una potenzialità concreta di reddito superiore a quella effettiva, che le consente come detto di guadagnare attorno ai
fr. 1300.– netti mensili.
11. L'appellante ritiene che alla moglie vada imputato, comunque sia, un reddito supplementare di fr. 500.– mensili per tenere conto del fatto che il figlio maggiorenne Patrizio vive con lei. La tesi è infondata. Nessuna norma impone a un genitore di lucrare sulla coabitazione di un figlio maggiorenne. Tutt'al più questi può essere tenuto a coprire i costi supplementari dell'economia domestica causati da tale convivenza, ma ciò equivarrebbe a un rimborso delle spese e non potrebbe considerarsi un reddito del genitore (I CCA, sentenza del 12 febbraio 1999 in re T., pubblicata in: FamPra.ch 1/2000 pag. 138, consid. 3). Su questo punto l'appello non merita quindi altra disamina.
12. Il Pretore ha calcolato il fabbisogno minimo della moglie in fr. 2574.– mensili (arrotondati), così composti: minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 1066.55, premio della cassa malati fr. 270.60, assicurazione dell'economia domestica fr. 37.–, imposte fr. 100.– stimati. L'appellante chiede che il premio della cassa malati sia ridotto a fr. 100.– mensili, dovendosi dedurre il sussidio cantonale, e che l'onere fiscale sia stralciato. L'interessata non solo avversa tali decurtazioni, ma rivendica un'indennità supplementare di fr. 100.– mensili per l'uso dell'automobile, necessaria per il trasporto della refezione alla scuola in cui lavora.
a) Per quel che attiene alla cassa malati, il premio mensile figurante nella polizza del 17 gennaio 1997 (doc. G, nell'inc. __________.__________.__________richiamato) va effettivamente ridotto, anche se non a fr. 100.–. Dal certificato municipale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria presentato dall'attrice il 16 ottobre 2001 risulta in effetti che nel 2001 il premio a suo carico si attestava a fr. 140.60 mensili (doc. C, pag. 2 in alto). Nel fabbisogno minimo dell'interessata deve perciò essere incluso tale importo.
b) Riguardo all'onere fiscale, in difetto di tassazioni aggiornate il Pretore ha stimato l'aggravio della moglie in fr. 100.– mensili. L'appellante riformula il calcolo del fabbisogno minimo dell'attrice senza tenere conto del carico d'imposta, ma non spiega perché la valutazione del primo giudice sarebbe errata. Né le parti si trovano in ristrettezze finanziarie tali da indurre il giudice a ignorare l'obbligo tributario (DTF 126 III 356 consid. 1a/aa, confermato in DTF 127 III 70 consid. 2b). Sprovvisto di qualsiasi motivazione, su questo punto l'appello riesce finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5).
c) Quanto al canone di locazione di fr. 1066.55 mensili (doc. F, nel noto inc. __________.__________.__________richiamato), esso comprende anche la quota concernente il figlio maggiorenne __________, che abita con la madre. L'appellante non muove particolari contestazioni in proposito, ma ciò non toglie che i criteri per la definizione dei contributi alimentari vadano applicati d'ufficio (DTF 114 II 31 consid. 7). E al fabbisogno minimo dell'interessata è del tutto estranea la spesa per l'alloggio del figlio. All'attrice va pertanto riconosciuto il canone ch'essa dovrebbe presumibilmente pagare qualora abitasse da sé sola, per conto proprio (I CCA, sentenza del 12 febbraio 1999 in re T., pubblicata in: FamPra.ch 1/2000 pag. 138 consid. 3). Valutato il costo degli alloggi nell'area urbana di Lugano, tale pigione va equamente stimata in fr. 800.– mensili.
d) Per converso si giustifica di inserire nel fabbisogno minimo della moglie l'indennità di fr. 100.– mensili da quest'ultima postulata per l'uso dell'automobile (osservazioni all'appello, pag. 4 a metà). La necessità di far capo a un veicolo privato per scopi professionali legittima in effetti la richiesta (Rep. 1994 pag. 145, 1993 pag. 266). Ne discende che il fabbisogno minimo dell'attrice va ridotto dai fr. 2574.– mensili fissati dal Pretore a fr. 2277.60 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, alloggio fr. 800.–, premio della cassa malati fr. 140.60, assicurazione dell'economia domestica fr. 37.–, indennità di trasferta fr. 100.–, imposte fr. 100.– stimati).
13. Le entrate del marito sono state accertate dal Pretore in complessivi fr. 3500.– netti mensili: fr. 2975.– dall'attività di tassista indipendente, fr. 550.– dalla mansione accessoria di custode,
Lit. 60 000 (pari a circa fr. 50.–: doc. 22, fogli 1 e 2 in basso) dalla pensione riscossa dallo Stato italiano. Il primo giudice si è fondato in sostanza su quanto aveva dichiarato lo stesso convenuto all'interrogatorio formale del 30 gennaio 2001, quando ha affermato che come tassista guadagna “circa fr. 3000.–/3500.– lordi dai quali vanno dedotti circa il 15-20% per giungere al netto” (act. XIX, risposta 2, pag. 1 in fondo), mentre l'attività di custode gli rende “fr. 550.– netti al mese per 12 mesi l'anno” (risposta n. 2, pag. 2 in alto) e la pensione italiana “Lit. 60 000 al mese dal
1° gennaio 1999” (risposta n. 6, pag. 2 verso il basso).
L'appellante non smentisce di per sé le entrate da egli dichiarate all'interrogatorio formale, riconoscendo anzi un reddito lordo dall'attività principale di fr. 3530.– mensili (appello, pag. 7 in basso e pag. 8 in alto). Sostiene tuttavia che la sua risposta alla domanda circa le spese professionali era “lacunosa e poco realistica sulla base dei costi effettivi” (appello, pag. 8 in alto), soggiungendo di dover far fronte in realtà a oneri di fr. 2030.– mensili (premio dell'assicurazione perdita di guadagno fr. 328.–, contributi AVS fr. 166.–, spese telefoniche fr. 142.–, spese di posteggio
fr. 42.–, premio assicurativo del veicolo fr. 176.–, “tassa di circolazione, Touring Club e Assista, collaudi e lavaggi auto” fr. 176.–, costi generali del veicolo fr. 1000.–), che ridurrebbero l'introito dell'attività principale da fr. 3530.– lordi a fr. 1500.– netti. L'appellante evoca inoltre problemi di salute che inciderebbero sulla sua capacità lavorativa, si duole che il Pretore gli abbia imputato il guadagno occasionale derivante da un'attività di giardiniere e critica per finire le considerazioni del primo giudice inerente alla stima del proprio reddito secondo il tenore di vita durante la comunione domestica.
a) In merito all'assicurazione perdita di guadagno, giovi rilevare che il relativo premio è già stato inserito dal Pretore nel fabbisogno personale dell'interessato e non può dunque essere conteggiato in doppio. Sull'entità della spesa si dirà in appresso (consid. 14a). Relativamente ai contributi AVS, dalla documentazione esibita in appello risulta un onere di fr. 160.– mensili (doc. 31 e tassazione 2001/2002), anziché di fr. 166.– come adduce l'interessato. L'esborso va rettificato di conseguenza. Quanto alle spese telefoniche, nulla dimostra che il cellulare privato dell'appellante (doc. 33) sia usato per scopi aziendali (tanto meno nella misura di fr. 100.– mensili), mentre sulla “quota parte telefono del Comune di __________ diviso con altri __________ ” (fr. 42.– mensili) manca qualsiasi giustificativo. Per quel che è infine delle asserite spese di posteggio
(fr. 42.– mensili), l'appellante si limita a esibire una ricevuta di fr. 500.– per “tasse diverse” pagate al Comune di __________ (doc. 34). La dicitura “telefono e posteggio” aggiunta a mano sul documento non basta però a comprovare la causale del versamento, men che meno per fr. 42.– mensili.
b) Riguardo alle spese per “tassa di circolazione, Touring Club e Assista, collaudi e lavaggi auto”, l'appellante produce due ricevute di pagamento alla Sezione della circolazione di complessivi fr. 120.–, una ricevuta di pagamento alla Sezione medesima di fr. 469.– e una ricevuta di pagamento al Touring Club Svizzero di fr. 79.– (l'altra risalendo all'11 luglio 2000: doc. 29 allegato all'appello). Invano si cercherebbe nel fascicolo processuale tuttavia un documento qualunque che comprovi i costi del lavaggio auto. All'interessato possono dunque essere riconosciute solo le spese risultanti dai giustificativi agli atti, di complessivi fr. 668.– (doc. 29), pari a fr. 55.– mensili (arrotondati).
c) Circa l'importo di fr. 1000.– per spese generali del veicolo, l'appellante allega un grafico dei costi chilometrici elaborato dal Touring Club Svizzero (doc. 28). A parte il fatto però che i valori su cui esso si fonda già comprendono i premi assicurativi e l'imposta di circolazione, nel caso in esame calcolati a parte (appello, pag. 7 in basso), una tabella statistica non è – da sé sola – un mezzo di prova. In mancanza di elementi concreti sui costi generali del mezzo, all'appellante possono essere riconosciuti tutt'al più esborsi fino a concorrenza degli oneri professionali complessivi da egli dichiarati all'interrogatorio formale del 30 gennaio 2001 (act. XIX, risposta n. 2, pag. 1 in fondo), ossia il 15-20% delle entrate lorde ammesse in questa sede (fr. 3530.– mensili), per un costo medio di fr. 620.– mensili compreso il contributo AVS (fr. 160.– mensili: sopra, consid. a), l'imposta di circolazione, i collaudi, la tassa del TCS (fr. 55.–: sopra, consid. b) e l'assicurazione dell'automobile fr. 176.– (doc. 35), ossia fr. 230.– mensili.
d) Se ne conclude che il reddito netto dall'attività principale dell'appellante si attesta a fr. 2910.– mensili (fr. 3530.– lordi ammessi in appello, meno spese professionali per complessivi
fr. 620.–). Le tassazioni su reclamo 1999/2000 e 2001/2002 prodotte il 12 luglio 2002 con l'istanza di restituzione in intero nulla mutano, sia perché da esse non risulta né quali introiti né quali spese l'autorità tributaria abbia riconosciuto per giungere al reddito aziendale di fr. 28 450.–, rispettivamente di fr. 24 458.– annui, sia perché il periodo di computo è quello del biennio precedente, mentre i dati decisivi ai fini del giudizio (entrate e fabbisogno di entrambi i coniugi) sono quelli del 2001.
e) L'appellante adombra problemi di salute che, a suo dire, “non gli permettono tutti i giorni di lavorare” (appello, pag. 8 in fondo). Egli produce un certificato medico allestito il 24 agosto 2001 dal dott. __________ __________, da cui risulta che egli è in cura sin dal 1994 per ipertensione arteriosa e “stato ansiodepressivo reattivo” (doc. 36). In un secondo certificato medico, del 31 agosto 2001, lo stesso medico dichiara che l'appellante è stato totalmente inabile al lavoro dal 9 al 26 settembre e dal 1° al 5 ottobre 1999, così come dal 22 marzo al 15 aprile 2001 e – nella misura del 50% – dal 16 aprile al 17 giugno 2001 (doc. 37). Dagli atti non risulta tuttavia che dopo di allora l'interessato sia stato impedito di lavorare, né ch'egli non sia più in grado di svolgere l'attuale occupazione. Neppure l'appellante pretende del resto di non poter conseguire il reddito lordo da egli riconosciuto in questa sede di fr. 3530.– mensili. La questione è perciò superata.
f) Il marito lamenta dipoi che il Pretore gli ha imputato il guadagno occasionale derivante dalla manutenzione del giardino appartenuto al defunto prof. __________ __________ (doc. L, nell'inc. __________.__________.__________richiamato). Se non che, contrariamente al parere dell'appellante, il primo giudice non ha tenuto calcolo di tale entrata, bensì del reddito accessorio di fr. 550.– mensili conseguito dall'interessato grazie alla sua attività di custode nello stabile in cui abita (giudizio impugnato, pag. 5 a metà). Tale introito non è per altro contestato dall'appellante (si veda anzi l'act. XIII, pag. 4 in basso e l'act. XIX, risposta n. 2, pag. 2 in alto) e risulta dagli atti (doc. 1, foglio 2, punto 10). Nei conti economici del 1999 e del 2000 l'interessato ha esposto proprio per siffatto lavoro un'entrata annua di fr. 6693.– (doc. 22, fogli 1 e 2 in alto), pari a fr. 557.75 mensili.
g) Ne discende che il reddito netto dell'appellante assomma a
fr. 3510.– mensili (fr. 2910.– dall'attività principale, fr. 550.– dall'attività accessoria, fr. 50.– dalla pensione italiana). La valutazione del Pretore riguardo alle entrate del marito (fr. 3500.– mensili), non contestata dalla moglie, merita pertanto conferma. L'appellante critica invero le argomentazioni del primo giudice in merito alla stima del proprio reddito secondo il tenore di vita anteriore. La censura risulta tuttavia priva d'oggetto, ove si consideri che – comunque sia – il reddito fissato dal Pretore risulta dal conteggio appena esposto. Su questo punto l'appello si rivela sprovvisto di buon diritto.
14. Il primo giudice ha stimato il fabbisogno minimo del convenuto in fr. 2130.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, canone di locazione fr. 650.–, premio della cassa malati fr. 243.–, assicurazione perdita di guadagno fr. 37.–, imposte fr. 100.– stimati). L'appellante chiede che il premio della cassa malati sia portato a fr. 263.– mensili, l'assicurazione perdita di guadagno a fr. 328.– mensili e le imposte a fr. 200.– mensili. Egli evoca inoltre debiti personali e procedure esecutive per oltre
fr. 200 000.–.
a) Per quel che riguarda il premio della cassa malati, l'appellante produce dodici ricevute attestanti il pagamento nel 2001 di complessivi fr. 3156.–, pari a fr. 263.– mensili (doc. 32). Nel fabbisogno minimo dell'interessato va perciò inserita tale cifra. Quanto al premio dell'assicurazione perdita di guadagno, dagli atti risulta un onere mensile di fr. 328.– (doc. 27 e 30 prodotti in appello), anziché di fr. 37.– come ritenuto dal primo giudice. Il fabbisogno minimo del marito va adeguato di conseguenza.
b) Sull'onere fiscale, dalla tassazione 2001/2002 esibita in appello risulta un aggravio per il marito di circa fr. 92.– mensili (imposta federale diretta fr. 67.75, imposta cantonale fr. 548.15, imposta comunale [con un moltiplicatore per il Comune di __________ del 75%] fr. 466.–, imposta personale fr. 20.–, il tutto riportato su dodici mesi). L'esborso a carico dell'interessato deve perciò essere ridotto in tale misura.
c) L'appellante evoca l'esistenza di debiti personali che hanno dato luogo a procedure esecutive terminate con 91 atti di carenza beni, per complessivi fr. 246 104.80 (doc. A e doc. 2, nell'incarto della Pretura). Egli non rivendica tuttavia l'inserimento di tali oneri nel proprio fabbisogno, né fa valere che i debiti siano stati accesi per esigenze familiari o con l'accordo della moglie. Tali spese non possono dunque essere riconosciute (cfr. DTF 127 III 292 consid. 2a/bb con riferimenti). Ciò premesso, Il fabbisogno minimo del marito si attesta in definitiva a fr. 2433.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, canone di locazione fr. 650.–, premio della cassa malati fr. 263.–, premio dell'assicurazione perdita di guadagno fr. 328.–, onere fiscale fr. 92.–).
15. Il quadro complessivo della situazione va riassunto, in ultima analisi, come segue: l'appellante ha redditi mensili per complessivi fr. 3500.– netti e un fabbisogno minimo di fr. 2433.–, con una disponibilità pertanto di fr. 1067.– mensili. La moglie consegue un reddito netto di fr. 1300.– mensili e ha un fabbisogno minimo di fr. 2277.60 mensili. La sua disponibilità finanziaria è quindi nulla: anzi, essa abbisogna di fr. 980.– mensili (arrotondati) per sopperire a sé medesima, importo cui l'appellante è in grado di far fronte con il proprio agio di fr. 1067.– mensili. Ora, il “debito mantenimento” cui si riferisce l'art. 125 CC va apprezzato di caso in caso. Verso il basso, esso non può situarsi sotto la copertura del fabbisogno minimo; verso l'alto, esso non può situarsi sopra il livello del tenore di vita avuto dai coniugi durante la comunione domestica (art. 125 cpv. 2 n. 3 CC; cfr. Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berna 2000, pag. 147 n. 673 segg.), fermo restando che al debitore del contributo va lasciato almeno il fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con richiami di giurisprudenza). Nella fattispecie il reddito delle parti basta appena – come si è detto – a sopperire alle loro necessità, ragion per cui non v'è spazio per il versamento di un contributo che garantisca alla moglie entrate superiori al fabbisogno minimo. Del resto entrambi i coniugi hanno riconosciuto che anche durante la comunione domestica la famiglia viveva ai limiti del minimo esistenziale (act. I, pag. 3 verso l'alto; act. III, pag. 2 verso il basso; act. XIII, pag. 5 verso il basso). Nelle condizioni descritte si giustifica quindi che l'appellante versi all'attrice un contributo di mantenimento di fr. 980.– mensili.
16. Per l'art. 125 cpv. 3 CC un contributo può eccezionalmente essere rifiutato o ridotto ove sia manifestamente iniquo, soprattutto ove l'avente diritto abbia gravemente contravvenuto al suo obbligo di contribuire al mantenimento della famiglia (n. 1), oppure abbia deliberatamente provocato la situazione di necessità nella quale versa (n. 2) o abbia commesso un grave reato contro l'obbligato o una persona a lui intimamente legata (n. 3). In concreto, per tacere del fatto che il diniego o la riduzione di un contributo vanno ammessi con riserbo (DTF 127 III 66 consid. 2a), non si scorgono estremi del genere, né il marito pretende che la moglie abbia commesso una colpa grave o che la pretesa di lei costituisca un abuso di diritto.
17. Per quel che concerne la durata della rendita, il Pretore ha considerato che l'attrice non è in grado di crearsi in futuro una situazione suscettibile di metterla al riparo dall'indigenza e ha fissato perciò un contributo alimentare vitalizio. Non si può disconoscere tuttavia che, dopo il pensionamento, il marito potrà contare in pratica solo su una rendita di vecchiaia AVS, l'avere di cassa pensione (fr. 945.– dopo l'attribuzione di metà del capitale alla moglie) non bastando con ogni evidenza a garantirgli prestazioni di rilievo. Egli non sarà dunque più in grado di contribuire al mantenimento dell'ex moglie, giacché la rendita di vecchiaia (non superiore a fr. 2060.– mensili: art. 34 cpv. 3 LAVS e art. 1 cpv. 1 dell'Ordinanza 01 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI: __________ __________.__________), non sarà neppure sufficiente a coprire il suo fabbisogno minimo di fr. 2433.– mensili. Si aggiunga che il sistema dello splitting introdotto con la decima revisione dell'AVS (in vigore dal 1° gennaio 1997) e la divisione dell'avere di vecchiaia sancita dal Pretore in base all'art. 122 CC pongono le parti – dai fabbisogni analoghi (sopra, consid. 15) – in una situazione economica sostanzialmente equivalente. Ciò posto, si giustifica di mantenere il contributo alimentare per l'attrice fino all'età ordinaria di pensionamento dell'appellante (il
1° dicembre 2008: art. 21 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LAVS), quest'ultimo avendo il diritto in ogni modo di conservare almeno – come detto (consid. 15) – il proprio fabbisogno minimo.
È vero che l'attrice, nata il 13 marzo 1944, potrà contare sulla rendita AVS già dal 1° aprile 2008 (il mese successivo al compimento dei 64 anni: art. 21 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LAVS), otto mesi prima del marito. Dato il lasso di tempo limitato che intercorre fra il pensionamento di lei e quello di lui, non è il caso tuttavia di indagare d'ufficio sull'ammontare prevedibile della rendita AVS a favore dell'ex moglie, potendosi ragionevolmente presumere che esso non si scosterà apprezzabilmente dal reddito attuale computato all'interessata (fr. 1300.– mensili). Si ricordi del resto che in materia di pretese patrimoniali fra i coniugi vige la massima dispositiva e il principio attitatorio (I CCA, sentenza del 28 giugno 2000 in re K.P., pubblicata in: FamPra.ch 1/2001 pag. 127; Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 419b CPC). In mancanza di specifiche domande delle parti, non spetta a questa Camera promuovere inchieste di propria iniziativa. Ne deriva che il contributo di mantenimento per l'attrice può rimanere invariato fino al 30 novembre 2008.
18. Dato che le rendite AVS non saranno verosimilmente sufficienti – come si è visto – per coprire il rispettivo fabbisogno minimo, le parti potrebbero avere diritto di per sé alle prestazioni complementari (art. 2 cpv. 1 e 2 lett. a della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [LPC]: RS 831.30). Contrariamente alla rendita di vecchiaia come tale, le prestazioni complementari sono però sussidiarie, stanziate cioè nella misura in cui il reddito determinante sia inferiore alle spese riconosciute all'assicurato (art. 2 cpv. 1 e 3a cpv. 1 LPC). E per calcolare il reddito determinante l'autorità amministrativa deve tener conto, fra l'altro, delle “pensioni alimentari del diritto di famiglia” (art. 3c cpv. 1 lett. h LPC), salvo le “prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti del Codice civile” (cpv. 2 lett. a). Prima, quindi, il giudice fissa il contributo di mantenimento a norma dell'art. 125 CC e poi l'autorità amministrativa decide se erogare prestazioni complementari. Queste non incidono dunque sull'obbligo contributivo dell'appellante, non rientrando nei redditi delle parti (v. anche DTF inedite del 29 maggio 2002 in re A., 5P.173/2002, consid. 4b e dell'11 giugno 2002 in re K., 5C.6/2002, consid. 2c con riferimenti).
19. Ne discende, in ultima analisi, che all'attrice dev'essere riconosciuto un contributo di mantenimento dopo il divorzio di fr. 980.– mensili fino al 30 novembre 2008. Il principio dell'indicizzazione (art. 128 CC) non essendo litigioso, la somma sarà ancorata ogni anno al rincaro, come ha stabilito il Pretore. L'adeguamento interverrà quindi il 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'indice dei prezzi al consumo del novembre precedente, la prima volta nel gennaio 2003.
20. Gli oneri del sindacato odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante nulla ottiene per quanto attiene al contributo provvisionale, ma vede ridurre l'ammontare e – soprattutto – la durata di quello di merito. Ponderata l'entità degli interessi in gioco, si giustifica di addebitare gli oneri dell'attuale sentenza per un terzo all'appellante e per il resto all'attrice, con obbligo per quest'ultima di rifondere al primo un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. L'esito dell'attuale giudizio impone di riformare anche il dispositivo sugli oneri processuali di primo grado (nella misura in cui riguardano il merito), da suddividere in ragione di metà ciascuno, compensando le ripetibili. Le richieste di assistenza giudiziaria presentate dalle parti, di comprovate ristrettezze finanziarie (sopra, consid. 15), meritano accoglimento (art. 155 CPC), le rispettive pretese non potendo dirsi sprovviste sin dall'inizio di buon diritto e le ripetibili concesse all'appellante risultando di difficile – se non impossibile – incasso.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e il giudizio impugnato è così riformato:
2. __________ __________ è tenuto a versare a __________ __________, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 980.– mensili fino al 30 novembre 2008.
Il contributo è ancorato all'indice nazionale dei prezzi al consumo dell'agosto 2002 e sarà adeguato il 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'indice del novembre precedente, la prima volta nel gennaio del 2003.
6. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 2000.–, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
Per il resto l'appello è respinto e il giudizio impugnato è confermato.
II. Gli oneri processuali di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 550.–
b) spese fr. 50.–
fr. 600.–
sono posti per un terzo a carico dell'appellante e per il resto a carico di __________ __________, che rifonderà all'appellante fr. 1000.– per ripetibili ridotte.
III. __________ __________ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________.
IV. __________ __________ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________.
V. Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario