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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.10.2001 11.2001.108

October 29, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·363 words·~2 min·6

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 11.2001.00108

Lugano, 29 ottobre 2001/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (misure provvisionali in pendenza di divorzio: provvigione ad litem) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 2 giugno 2000 da

__________ __________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________ __________, __________)   

contro

__________ __________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);  

visto l'appello del 27 agosto 2001 presentato da __________ __________ __________ contro il decreto cautelare del 6 agosto 2001 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, gli ha imposto di versare alla moglie, pendente causa di divorzio, una provvigione ad litem di fr. 5000.–;

ricordato che il 12 settembre 2001 l'appellante è stato invitato a depositare entro lunedì 1° ottobre 2001, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 250.– sul conto corrente postale 69-10370-9 del Tribunale di appello, introiti __________, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'appello adesivo non sarebbe stato trattato (art. 312 cpv. 2 CPC);

accertato che nella fattispecie il versamento risulta essere intervenuto il 3 ottobre 2001, senza che l'interessato abbia postulato un'eventuale restituzione del termine (art. 137 CPC);

ritenuto che nelle circostanze descritte il deposito si rivela tardivo, sicché l'appello non può essere esaminato nel merito;

considerato che gli oneri processuali vanno a carico di chi li ha provocati, ma che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la procedura di appello terminando senza sentenza (art. 21 LTG);

stabilito che non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è nemmeno stato intimato;

richiamato l'art. 12 cpv. 1 e 2 LTG,

decreta:                   1.   L'appello è stralciato dai ruoli per tardivo versamento dell'anticipo.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.   50.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 100.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________ __________i, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

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