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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 05.02.2001 11.2001.1

February 5, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,381 words·~7 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 11.2001.00001

Lugano, 5 febbraio 2001/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __________.__________._____ (divisione ereditaria: sospensione del processo) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del

14 settembre 1999 da

__________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)  

contro  

__________ __________, __________, e __________ __________, già in __________ (patrocinati dagli avvocati __________ __________ e dott. __________ __________ __________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 28 dicembre 2000 presentato da __________ __________ contro la “sentenza” emessa il 14 dicembre 2000 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ (1939), cittadino italo-svizzero con ultimo domicilio a __________, è deceduto a __________ il __________ 1998, lasciando quali eredi la moglie __________ nata __________ (1943), la madre __________ __________ (1910) e il fratello __________ __________ (1933). Il 14 settembre 1999 __________ __________ ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, la divisione dell'eredità. Con “sentenza” del 14 dicembre 2000 il Pretore ha dichiarato la causa sospesa e ha posto la tassa di giustizia di fr. 1200.– con le spese di fr. 300.– per metà a carico dell'attrice e per l'altra metà a carico dei convenuti in solido, compensate le ripetibili.

                                  B.   Contro la “sentenza” appena citata è insorta __________ __________ con un appello del 28 dicembre 2000 per ottenere che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di ordinare la divisione dell'eredità, di nominare un notaio divisore e di addebitare gli oneri processuali a carico della successione, con un'adeguata indennità per ripetibili a sé medesima. Nelle loro osservazioni del 23 gennaio 2001 __________ __________ e __________ __________, patrocinati dagli avvocati __________ __________ e __________ __________ __________, propongono di respingere l'appello.

                                  C.   Il 20 gennaio 2001 l'avv. __________ __________ __________ ha comunicato a questa Camera che __________ __________ è deceduto a __________ __________ 2000 e ha chiesto “l'interruzione del processo”. L'avv. __________ __________ ha confermato tale circostanza con lettera del 24 gennaio 2001 e ha postulato la sospensione della causa in applicazione analogica dell'art. 104 CPC, precisando di avere introdotto le osservazioni del 23 gennaio 2001 “a puro titolo precauzionale”, nell'attesa di sapere se gli eredi di __________ __________ gli confermino il mandato di patrocinio.

Considerando

in diritto:                  1.   L'art. 104 CPC stabilisce che “in caso di morte di una parte, il processo resta sospeso sino alla scadenza del termine per la rinuncia alla successione (art. 567 segg. CC)”. Scopo della norma è quello di chiarire chi subentri nominalmente nella causa in sostituzione del defunto (art. 102 CPC; cfr. SJ 118/1996 pag. 117 consid. 2). In concreto la successione di __________ __________, cittadino italiano con ultimo domicilio a __________, è disciplinata dal diritto italiano (art. 91 cpv. 1 LDIP). Ora, l'ordinamento italiano – diversamente da quello svizzero – non presume l'accettazione ex lege della successione da parte degli eredi, né fissa a questi ultimi un termine per la rinuncia. Si limita a prevedere che gli eredi, legittimi o istituiti, hanno il diritto di accettare l'eredità entro dieci anni dall'apertura della successione (art. 480 del Codice civile italiano). Fino a quel momento i beni relitti possono anche rimanere senza proprietario (“eredità giacente”: art. 528 segg. del Codice civile italiano; cfr. Stadler in: Ferid/Firsching/Dörner/Hausmann, Internationales Erbrecht, Monaco, 42° aggiornamento, vol. III, rubrica “Italia”, pag. 72 n. 199). Ciò premesso, non avrebbe senso in concreto sospendere il processo, come prescrive l'art. 104 CPC, per dare tempo agli eredi di rinunciare alla successione. Quanto al fatto di sapere chi accetti la successione, l'attesa può durare anche dieci anni.

                                   2.   Il diritto italiano dispone di conseguenza che, ove una parte munita di patrocinatore muoia in pendenza di causa, la lite continua nei confronti del defunto, il quale è considerato ancora in vita per finzione giuridica (Picardi, Codice di procedura civile, 2ª edizio-ne, Milano 2000, n. 3 ad art. 300, pag. 1052). La causa “si interrompe” tuttavia qualora il legale comunichi la morte del suo assistito in udienza o notifichi la circostanza alle parti (art. 300 commi 1 e 2 del Codice di procedura civile). In tal caso l'interruzione ha effetto ex nunc, nel senso che decorre dalla comunicazione e non dal momento della morte; la decisione con cui il giudice interrompe il processo è, in altri termini, puramente dichiarativa (Picardi, loc. cit. e n. 1 ad art. 302, pag. 1057). La causa può poi essere riattivata sia dagli eredi del defunto (“prosecuzione”: art. 302 del Codice di procedura civile), sia dalla controparte (“rias-sunzione”: art. 303).

                                         Se, in quest'ultima ipotesi, gli eredi chiamati a succedere non hanno ancora accettato l'eredità, la controparte può agire – a sua scelta – nei confronti degli “eredi impersonalmente e collettivamente” entro un anno dalla morte (art. 303 comma 2 del Codice di procedura civile; Picardi, op. cit., n. 2 ad art. 300, pag. 1059 in fondo), nei confronti del curatore dell'eredità giacente – se esiste – o nei confronti degli eredi chiamati, purché costoro siano in possesso dei beni ereditari (Picardi, op. cit., n. 2 ad art. 110, pag. 530 verso l'alto, e n. 2 in fine ad art. 303, pag. 1060 a metà). Il processo va riattivato ad ogni modo entro sei mesi dall'interruzione, ossia “dal momento in cui il difensore effettua la dichiarazione” della morte (Picardi, op. cit., n. 1 in fine ad art. 305, pag. 1063 nel mezzo), in mancanza di che la procedura si estingue (art. 305 del Codice di procedura civile).

                                   3.   Nelle circostanze descritte ci si può pertanto domandare se in concreto, vista l'inapplicabilità pratica dell'art. 104 CPC, non sia il caso di sospendere la procedura di appello e di fissare all'attrice un termine perentorio di sei mesi entro cui indicare – ove a quel momento gli eredi di __________ __________ non avessero ancora accettato la successione – nei confronti di chi essa intenda continuare la causa: se verso gli eredi “impersonalmente e collettivamente”, verso l'eventuale curatore dell'eredità giacente o verso gli eredi chiamati a succedere (ove siano in possesso dei beni), con l'avvertenza che – decorso infruttuoso il termine – la lite sarà stralciata dai ruoli. In realtà il quesito può rimanere indeciso, una sospensione del processo rivelandosi superflua per le considerazioni in appresso.

__________

                                   5.   È vero che nei motivi dell'ordinanza il Pretore definisce i convenuti, ai fini del giudizio sulle spese e le ripetibili, “vincenti sull'eccezione di litispendenza” (consid. 6). Alla discussione in Pretura del 15 marzo 2000, in effetti, essi hanno sollevato eccezione di litispendenza proprio con riferimento alla causa in corso davanti al Tribunale di Roma. Su tale eccezione però il Pretore non ha formalmente statuito. Per tacere del fatto che una decisione su presupposti ed eccezioni processuali deve intervenire mediante decreto (art. 100 cpv. 1 CPC), il dispositivo appellato – unica parte del giudizio suscettibile di passare in giudicato (DTF 125 III 13 consid. 3b, 121 III 477 consid. 4a, 120 IV 12 consid. 2b) – non fa alcuna allusione all'eccezione di litispendenza. Per di più, avesse accolto l'eccezione dei convenuti, il Pretore avrebbe dovuto respingere l'istanza in ordine (art. 99 cpv. 2 CPC), il diritto ticinese non prevedendo la possibilità di sospendere il processo in casi del genere. Ne segue che, comunque si esamini la fattispecie, l'atto impugnato si rivela essere un'ordinanza. Il che osta alla ricevibilità dell'appello.

                                   6.   Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148

                                         cpv. 1 CPC). Dato però che l'appellante è stata indotta a piatire dall'equivoca designazione dell'atto impugnato, si giustifica – per equità – di soprassedere a ogni prelievo. Si giustifica altresì, sempre per equità, di rinunciare all'assegnazione di ripetibili, ove appena si pensi che, avessero i patrocinatori dei convenuti comunicato tempestivamente il decesso di __________ __________ a questa Camera (che sapevano essere stata adita: comunicazione 29 dicembre 2000 della Pretura, act. IX), l'appello non sarebbe nemmeno stato loro intimato.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avvocati __________ __________ e dott. __________ __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

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