Incarto n. 11.2000.00094
Lugano, 28 maggio 2001/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa __.____._____ (misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 19 giugno 2000 da
__________
__________ -__________ __________, nata __________i, __________ (patrocinata dall'avv. dott. __________ ____________________ __________ __________
contro
dott. __________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);
giudicando ora sull'“ordinanza” del 31 agosto 2000 con cui il Pretore ha respinto un'edizione di documenti postulata dall'istante;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 6 settembre 2000 presentato da __________ -__________ __________ contro l'“ordinanza” (decreto) emessa il 31 agosto 2000 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ __________ (1948) e __________ -__________ __________ (1956) si sono sposati a __________, nel __________ __________ __________, il __________ 1994. Il marito, __________ __________ __________, era primario della clinica psichiatrica cantonale a __________. La moglie, __________, lavorava presso il Servizio medico psicologico per minorenni a __________. Il 28 settembre 1994 i coniugi hanno stipulato una convenzione matrimoniale in virtù della quale hanno escluso dai rispettivi acquisti i redditi dei beni propri. Il 31 dicembre 1994 __________ -__________ __________ ha lasciato l'attività a __________ per raggiungere il marito a __________ ____________________ e il __________ 1994 ha avuto un figlio, __________. Essa non ha più ripreso un'attività lucrativa.
B. Poco più di un anno dopo, nel gennaio del 1996, i coniugi si sono trasferiti nel __________, stabilendosi a __________, e a distanza di alcuni mesi il marito ha aperto uno studio __________ a __________. In seguito alla morte del padre, avvenuta il __________ 1996, __________ ha ereditato un cospicuo patrimonio. Ha costruito così una villa ad __________, dove la famiglia ha traslocato nel maggio del 1999. Già nell'agosto successivo, nondimeno, in seguito a difficoltà coniugali egli è andato a vivere per conto proprio, prendendo in locazione un rustico riattato a __________ sopra __________ __________ ____________________ I coniugi non si sono più riconciliati.
C. Il 19 giugno 2000 __________a-__________ __________ ha si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Città con un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale per ottenere – tra l'altro – l'affidamento del figlio __________ (riservato il diritto di visita del padre), l'attribuzione dell'alloggio coniugale, un contributo indicizzato per sé (fr. 10 000.– mensili) e per il figlio (fr. 1355.– mensili fino al settimo compleanno e fr. 1505.– in seguito), come pure l'assegnazione in uso di una vettura Volvo “V40”. In via cautelare essa ha formulato le medesime richieste, postulando inoltre una provvigione ad litem di fr. 30 000.–, il pagamento di talune fatture da parte del marito e il blocco degli averi facenti capo a quest'ultimo presso __________ __________ per l'ammontare complessivo di fr. 3 639 168.-.
D. All'udienza dell'11 agosto 2000, indetta per discutere le domande cautelari e le misure a protezione dell'unione coniugale, __________ __________ ha rivendicato dal 1° ottobre 2000 l'assegnazione della villa a __________ e ha offerto alla moglie un contributo di fr. 4000.– mensili fino al 1° ottobre 2000, di fr. 4037.– mensili fino al 31 dicembre 2000 e di fr. 3000.– mensili in seguito, più la copertura dei costi dell'automobile, il versamento di fr. 2000.– mensili per la locazione di un nuovo alloggio e lo stanziamento di fr. 10 000.– a titolo di provvigione ad litem. Per quanto riguarda il figlio, __________ __________ ha consentito all'affidamento alla madre, chiedendo tuttavia un diritto di visita più esteso rispetto alla disciplina da questa prospettata, e dichiarando la sua disponibilità a versare un contributo alimentare per lui di fr. 1000.– mensili fino al dicembre del 2000 e di fr. 1200.– mensili in seguito.
E. Durante la citata udienza __________ -__________ __________ ha notificato numerosi mezzi di prova, tra cui una perizia “sul reddito reale e virtuale professionale del marito”, come pure l'edizione da __________ __________ di __________, __________, __________ “e da ogni altra succursale ed agenzia in __________ e all'estero della stessa” della documentazione relativa a tutti i depositi di qualsiasi genere, cifrati compresi, dei quali il marito è intestatario o avente diritto economico personalmente o congiuntamente dal 1° gennaio 1997. Il convenuto ha proposto a sua volta svariate prove, compresa l'edizione da __________ __________ di __________ e dalla __________ svizzera degli estratti relativi ai conti correnti della moglie. Per il resto egli ha avversato sia la domanda di edizione verso __________ __________ di __________ sia quella verso ogni altra succursale o agenzia di tale banca in __________ o all'estero.
F. Il Pretore ha statuito sulle prove con ordinanza del 31 agosto 2000, ammettendo tutti i mezzi istruttori, salvo respingere le domande di edizione dell'istante nei confronti di __________ __________ e quella del convenuto in merito ai conti correnti della moglie. Egli si è riservato invece di statuire più tardi sulla menzionata perizia. In luogo e vece delle domande di edizione verso __________ __________, il primo giudice ha fissato a __________ __________ un termine di 30 giorni “per produrre (...) la documentazione completa concernente l'ammontare dei suoi averi patrimoniali, con relativi giustificativi circa le condizioni attuali di investimento di tale patrimonio”.
G. __________ -__________ __________ è insorta il 6 settembre 2000 con un appello contro l'ordinanza predetta, nella misura in cui questa respinge le sue domande di edizione, chiedendone la riforma nel senso di ammettere tali mezzi istruttori. Il Pretore ha conferito effetto sospensivo all'appello il 13 settembre 2000. Nelle sue osservazioni del 9 ottobre 2000 __________ __________ propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Il giudice stabilisce con ordinanza le prove che ammette, fissando l'ordine e la data d'inizio della loro assunzione (art. 182 cpv. 1 CPC). Tale ordinanza è inappellabile (art. 95 cpv. 1 CPC; Rep. 1974 pag. 407). Per quanto riguarda invece eventuali domande di edizione, il giudice statuiva – fino al 31 marzo 2001 – median-te decreto (art. 213bis cpv. 1 CPC, cui rinviava art. 182 cpv. 6), ovvero con decisione appellabile (art. 96 cpv. 2 CPC). L'eccezione si giustificava, a mente del legislatore, perché il giudizio sull'edizione “comporta un preciso accertamento preliminare dei rapporti stabiliti tra le parti o tra una parte ed il terzo che, quali veri e propri presupposti, non dipendono dall'apprezzamento del giudice, ma dalla loro puntuale verifica” (Rep. 1991 pag. 483 consid. 6 con rinvio).
2. L'art. 213bis cpv. 1 CPC è stato sostituito il 1° aprile 2001 dall'art. 213a cpv. 1 CPC (BU 2000 pag. 55), stando al quale su una domanda di edizione verso la controparte il giudice statuisce con ordinanza, mentre continua a decidere con decreto le domande di edizione verso terzi. Il legislatore ha ritenuto di “rendere più semplice e più consona alle esigenze della ricerca della verità la prova dell'edizione di documenti, che non deve più adempiere le condizioni materiali attuali (comunanza del documento), spesso di difficile interpretazione, ma solo apparire rilevante per l'accertamento dei fatti di causa (art. 206 nCPC). Nei confronti delle parti in causa, l'ammissione di questo mezzo di prova assume poi la forma dell'ordinanza (art. 213a nCPC)” (messaggio n. 4857 del 23 febbraio 1999, in via di pubblicazione). Il nuovo art. 213a cpv. 1 CPC è applicabile, tuttavia, alle sole cause introdotte dal 1° aprile 2001 (art. 515 nCPC). In concreto le misure a protezione dell'unione coniugale sono state chieste il 19 giugno 2000. Fa stato quindi il vecchio diritto. Ciò significa che nella misura in cui si riferisce alle domande di edizione, l'ordinanza impugnata configura in realtà un decreto. E siccome il Pretore ha munito l'appello di effetto sospensivo (art. 96 cpv. 4 CPC), nulla osta all'emanazione del giudizio.
3. Il Pretore ha rilevato che nel caso specifico il convenuto medesimo valuta il proprio patrimonio in circa 9 milioni di franchi e che la moglie non contesta tale stima, limitandosi a obiettare che pochi anni addietro il capitale ammontava a circa 12 milioni. Ne ha dedotto, il Pretore, che quanto l'istante intende dimostrare con le domande di edizione nei confronti di __________ __________ è “una circostanza di fatto praticamente già assodata”, il reddito degli averi bancari del marito potendosi calcolare solo sugli attivi ancora esistenti. In ogni modo – ha soggiunto il Pretore – “al fine di consentire l'accertamento del reddito del patrimonio è necessario possedere i dati relativi all'attuale collocazione dei capitali”. Valendosi del principio inquisitorio che governa il diritto di filiazione egli ha sostituito perciò le domande di edizione verso terzi, a suo avviso ingiustificate, “con l'invio da parte del convenuto (...) dell'elenco e della natura, con i relativi giustificativi (per quanto non già agli atti), dei suoi investimenti (azioni, obbligazioni, valuta ecc.)”.
4. L'appellante sottolinea anzitutto che all'udienza dell'11 agosto 2000 il marito non si è opposto a tutte le domande di edizione nei confronti di __________ __________, tant'è che ha rinunciato a contestare quelle verso la succursale di __________ e verso l'agenzia di __________. Ciò posto, essa nega di avere mai riconosciuto che il patrimonio del coniuge fosse di fr. 12 580 669.– il 1° gennaio 1999 o che la rimanenza sia oggi di soli 9 milioni. Sostiene per altro che la documentazione chiesta a __________ __________ è necessaria per dimostrare come il marito abbia dilapidato parte del capitale, circostanza che incombe a lei di provare per ottenere il blocco di averi del coniuge a copertura dei contributi di mantenimento. A tale scopo – essa rileva – l'ingiunzione al convenuto di documentare il proprio patrimonio e il relativo rendimento non basta, poiché non dà garanzie di completezza. Il richiamo diretto dalle banche si giustificherebbe dipoi per economia processuale, “per evitare controlli, nuove istanze, nuove udienze e nuove decisioni”. Infine l'appellante afferma che l'ampiezza della domanda di edizione è giustificata nel caso in esame dall'entità della sostanza coniugale, dal fatto che patrimoni così importanti vengono in genere smembrati in investimenti di vario genere e dal fatto ch'essa tutto ignora sugli averi del marito.
5. Il convenuto ammette di non essersi opposto a tutte quante le domande di edizione verso __________ __________, ma fa valere che tali richieste sono superate “dai documenti prodotti in causa”. Egli ripete che la sua situazione è chiara e comprovata. Spiega che dal capitale di fr. 12 580 669.– posseduto il 1° gennaio 1999 occorre dedurre il costo sopportato per la costruzione della villa a __________ (circa fr. 1 700 000.–) e una perdita dovuta a un cattivo investimento finanziario (fr. 1 148 000.–), oltre alle normali oscillazioni di borsa, onde il saldo documentato di circa 9 milioni (per la precisione fr. 9 061 000.–) il 31 maggio 2000. Per di più, egli aggiunge, il patrimonio è rimasto costante negli anni, salvo l'eredità paterna da egli ricevuta nel 1997, né la moglie ha addotto alcun indizio atto a far presumere ch'egli stia dissipando i propri averi. E in ogni modo – egli epiloga – la domanda di edizione verso __________ __________ di __________ “e da ogni altra succursale e agenzia in __________ e all'estero” è manifestamente sproporzionata e palesemente indagatoria, di modo che in nessun caso potrebbe essere ammessa.
6. Un'edizione di documenti era ammissibile, giusta l'art. 206 vCPC, se l'istante era proprietario o comproprietario dei documenti richiesti, se il detentore era obbligato alla produzione per legge o per contratto (n. 1) oppure se i documenti erano stati redatti per un interesse comune alle parti o attestavano reciproci diritti e obblighi, ritenuto che suscettibile di edizione era anche l'eventuale corrispondenza su un affare comune o quella fra le parti e un intermediario (n. 2). Nella fattispecie la documentazione bancaria cui mira l'istante non adempie necessariamente tali requisiti. Per diritto federale, nondimeno, ogni coniuge può esigere che l'altro lo informi sui suoi redditi, la sua sostanza e i suoi debiti (art. 170 cpv. 1 CC). Il giudice inoltre può obbligare l'altro coniuge o terzi a dare le informazioni occorrenti e a produrre i documenti necessari (art. 170 cpv. 2 CC), fatto salvo il segreto professionale di avvocati, notai, medici, ecclesiastici e dei rispettivi ausiliari (art. 170 cpv. 3 CC). Oggetto d'informazione può essere ogni circostanza correlata direttamente o indirettamente ai rapporti finanziari tra i coniugi. La richiesta è proponibile in ogni momento, ma non deve assumere carattere vessatorio né apparire motivata da semplice curiosità o risultare inutilmente ripetitiva (Rep. 1997 pag. 122 consid. 1 con richiamo). Essa si attua – se è già pendente una procedura di separazione, di divorzio o di protezione dell'unione coniugale – attraverso i mezzi di assunzione probatoria offerti dal diritto cantonale nel quadro della causa pendente (Rep. 1997 pag. 123 consid. 2 con richiami, 1999 pag. 146 consid. 2 = FamPra.ch 1/2000 pag. 141 consid. 2).
7. Nella fattispecie l'istante ha presentato all'udienza dell'11 agosto 2000 tre domande di edizione vertenti tutte sul medesimo oggetto (“la documentazione relativa a tutti i depositi di qualsiasi genere, cifrati compresi, dei quali il __________. __________ __________ è intestatario o avente diritto economico personalmente o congiuntamente a partire dal 1° gennaio 1997 in poi”). La prima era diretta nei confronti di __________ __________ a __________, la seconda nei confronti di __________ __________ a __________ e la terza nei confronti di __________ __________ a __________, rispettivamente – e l'aggiunta figurava su tutte le domande – nei confronti di “ogni altra succursale e agenzia in __________ o all'estero”. Dato che la procedura a protezione dell'unione coniugale era già pendente (promossa dall'istante medesima), a giusto titolo la richiesta – che poteva interpretarsi solo come istanza d'informazione a norma dell'art. 170 CC – è stata formulata per via di edizione e introdotta alla prima udienza (art. 207 cpv. 2 CPC). Da parte sua, il Pretore l'ha accolta nella forma meno incisiva della domanda rivolta al coniuge (e non a terzi). Il problema è di sapere se tale conversione fosse giustificata e, in caso affermativo, se ciò comportasse il rigetto della domanda verso terzi (cioè verso __________ __________).
8. a) Che il marito non si sia opposto a tutte le domande di edizione ancora non significa che il Pretore dovesse ammettere le domande non contestate. Sulle offerte di prova il giudice statuisce invero liberamente, già per il fatto che deve limitare l'istruttoria all'accertamento dei fatti rilevanti (art. 184 cpv. 1 CPC). Trattandosi poi di una richiesta d'informazione a norma dell'art. 170 CC, incombe al giudice verificarne d'ufficio i presupposti, essendo egli tenuto ad applicare d'ufficio il diritto federale (art. 63 cpv. 1 e 3 OG, art. 87 cpv. 1 CPC). Su questo punto l'argomentazione dell'appellante non basta quindi per revocare in dubbio l'operato del Pretore.
b) Più delicata appare la critica dell'appellante circa l'ammontare del patrimonio coniugale che essa avrebbe riconosciuto. È vero che in sede di replica orale essa non ha partitamente contestato le spiegazioni del convenuto, ma nemmeno ha riconosciuto le cifre da quegli allegate (verbale dell'11 agosto 2000, replica “ad 26”). Se da un lato tale atteggiamento non è un esempio di chiarezza, dall'altro non si può ragionevolmente escludere – quanto meno in mancanza di indizi concreti – che l'istante non disponesse di informazioni precise sul patrimonio del coniuge, sicché nel dubbio è difficile intravedere nelle vaghe digressioni di lei (replica, loc. cit.) una vera e propria ammissione. L'interrogativo può nondimeno rimanere irrisolto, dato quanto si vedrà in appresso (consid. d).
c) Poco verosimile riesce ad ogni modo l'asserzione dell'appellante, secondo cui il marito sta dilapidando la propria sostanza. Da un esame sommario degli atti – come quello che presiede all'esame di una domanda a protezione coniugale – non emergono indizi concreti in tal senso. Certo, il convenuto ha speso una somma ragguardevole per costruire la villa di __________ (doc. 2, 6, 7 e doc. E), ma egli non consta avere sperperato somme rilevanti, a prescindere dal fatto ch'egli risulta avere usato beni propri, di cui nel regime della partecipazione agli acquisti è libero di disporre (art. 201 cpv. 1 CC). Quanto alla sua attività lucrativa, essa era deficitaria già nel 1997/98 (doc. 10), allorché non sussistevano ancora dissidi coniugali. Più discutibile è invero il collocamento degli averi bancari, dai quali il convenuto pretende di trarre solo un modesto beneficio (riassunto scritto di risposta, pag. 5). Proprio per chiarire tale aspetto il Pretore ha ingiunto tuttavia al convenuto di produrre tutta la documentazione necessaria per valutare il reddito degli investimenti. Anche al riguardo l'appello manca perciò di consistenza.
d) Il punto decisivo è in realtà quello connesso alla completezza della documentazione che sarà prodotta dal convenuto. Intanto è bene sgombrare il campo dalla tesi dell'appellante, secondo cui un richiamo diretto dalle banche si imporrebbe per economia di giudizio. Il principio della proporzionalità e un mimino di riguardo per la personalità del coniuge richiedono in primo luogo che sia il convenuto medesimo a illustrare la sua situazione finanziaria. L'interpellazione di terzi entra in linea di conto, per principio, solo ove il coniuge in questione appaia renitente, riluttante o nell'impossibilità di fornire indicazioni adeguate (Rep. 1997 pag. 126 consid. 9; Bräm, Zürcher Kommentar, 2a ed., Zurigo 1998 op. cit., n. 25 ad art.170 CC; Hegnauer/Breitschmid, Grundriss des Eherechts, 4a edizione, pag. 199 n. 19.12). Dagli atti non risulta che la moglie abbia sollecitato invano il marito a documentare la sua situazione finanziaria, né che costui abbia tenuto un contegno ambiguo. Anzi, egli ha già prodotto spontaneamente un buon numero di documenti, fra cui gli atti di acquisto degli immobili di sua proprietà (doc. 2, 6 e 8), la liquidazione finale dei costi di costruzione relativi alla villa di __________ (doc. 7), le tassazioni per gli anni 1995 e 1996 (doc. 3 e 4), la dichiarazione d'imposta completa per il biennio 1999/2000 (doc. 10) e gli estratti di due suoi depositi bancari valutati al 31 maggio e al 7 giugno 2000 (doc. 23 e 24).
e) Ciò non significa ancora, con ogni evidenza, che la situazione finanziaria del convenuto sia già adesso del tutto chiara ed esauriente. Già a un sommario esame mancano, per esempio, i dati sui redditi della sostanza. A ragione il Pretore ha impartito dunque all'interessato un termine per documentare adeguatamente, giusta l'art. 170 cpv. 1 CC, l'entità dei suoi averi patrimoniali e le condizioni di investimento. Il che risponde pure al precetto dell'economia processuale, evitando che agli atti si versi una mole di estratti bancari inutilmente copiosa. Rimane da esaminare se l'ingiunzione pretorile giustificasse il rigetto delle domande di edizione verso __________ __________. Allo stadio attuale della procedura è invero praticamente impossibile sapere se il convenuto ottempererà pienamente all'obbligo. Dandosi riluttanze, renitenze o una produzione di atti oggettivamente incompleta, le domande di edizione dell'istante verso la banca potrebbero ancora risultare giustificate. La decisione pretorile di respingere sin d'ora tali domande appare perciò prematura, giacché nell'ipotesi testé accennata l'istante si vedrebbe costretta a introdurre una nuova richiesta d'informazione verso terzi.
f) L'art. 182 CPC non costringe il giudice a statuire simultaneamente su tutte le prove offerte, quanto meno nelle procedure inerenti al diritto di famiglia. Lo stesso Pretore, del resto, si è riservato nella fattispecie di giudicare più tardi sull'ammissibilità di una perizia prospettata dall'istante (sopra, consid. F). Non si vede perché ciò non potesse valere anche per le domande di edizione verso __________ __________. Una volta esaminata la documentazione prodotta dal convenuto, il Pretore potrà ancora decidere, così, se ammettere o respingere le domande di edizione verso l'istituto di credito. Si aggiunga, ad ogni buon conto, che un'eventuale incompletezza delle informazioni rilasciate dal convenuto ancora non giustifica necessariamente l'ampiezza delle edizioni postulate dall'istante. La legittimità di domande di informazione che risalgono fino al 1° gennaio 1997 non appare data per forza. Né appare scontata la proporzionalità di domande estese a tutte le succursali o agenzie di __________ __________ in __________– e addirittura all'estero – solo perché grossi investimenti possono anche essere diversificati o perché a un determinato momento i coniugi si sono trasferiti dal Canton __________ __________ nel Canton __________. Su tali questioni non giova tuttavia pronunciarsi già ora. Competerà al Pretore ponderare la situazione al momento in cui sarà scaduto il termine impartito al convenuto per ottemperare alla produzione dei documenti.
9. Se ne conclude che l'appello merita parziale accoglimento, nel senso che non si giustifica di respingere sin d'ora le domande di edizione formulate dall'istante. L'esito di tali richieste rimane nondimeno aperto, a dipendenza di quanto il convenuto esibirà al Pretore. Si giustifica così di suddividere la tassa di giustizia e le spese fra le parti in ragione di metà ciascuno (art. 148 cpv. 2 CPC), compensando le ripetibili. L'atto impugnato essendo stato emesso senza spese, non si pone il problema di statuire sugli oneri di prima sede.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1 dell'“ordinanza” impugnata è così riformato:
Tutte le prove indicate dalle parti all'udienza dell'11 agosto 2000 sono ammesse, ad eccezione:
– della perizia “sul reddito reale e virtuale professionale del marito”, della perizia sulla cassetta il cui contenuto è stato trascritto sul doc. 28 e sulle domande di edizione presentate dell'istante nei confronti di __________ __________ (lett. C1, C2 e C3 di cui all'elenco prove di __________ -__________ __________), al cui riguardo sarà giudicato più tardi;
– della domanda di edizione formulata dal convenuto in merito agli estratti relativi alle relazioni con __________ __________ __________ e l'Ufficio dei conti correnti postali, che è respinta.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
già anticipati dall'appellante, sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
3. Intimazione a:
– avv. dott. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La segretaria