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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 06.09.2000 11.2000.78

September 6, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·952 words·~5 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n.: 11.2000.00078

Lugano 6 settembre 2000/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.__._______ (misure provvisionali in causa di modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 1° aprile 1999 da

__________ __________, __________ (patrocinato dalla dott. __________ , rispettivamente dal lic. iur. __________ __________, studio avv. __________ __________, __________)  

Contro  

__________ __________, ora __________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se deve essere accolto l'appello del 7 agosto 2000 presentato da __________ __________ contro il decreto di stralcio emesso il 27 luglio 2000 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che con decreto del 27 luglio 2000 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha stralciato dai ruoli, su richiesta dell'istante, una domanda cautelare del 1° aprile 1999 con cui __________ __________ chiedeva la soppressione immediata con effetto retroattivo all'ottobre 1998 di un contributo alimentare di fr. 3'000.– mensili da egli dovuto fino al 30 aprile 1999 all'ex moglie __________ __________ in virtù di una sentenza di divorzio passata in giudicato;

                                         che la tassa di giustizia di fr. 500.– è stata posta a carico dell'istante, tenuto a rifondere all'ex moglie un'indennità di fr. 1'000.– per ripetibili (dispositivo n. 2);

                                         che contro quest'ultimo dispositivo __________ 66 è insorto con un appello del 7 agosto 2000 nel quale postula la suddivisione della tassa di giustizia fra le parti in ragione di metà ciascuno, senza concessione di ripetibili o quanto meno, in subordine, il rinvio del giudizio sugli oneri processuali della procedura cautelare alla causa di merito;

                                         che nelle osservazioni del 28 agosto 2000 l'appellata propone di respingere l'appello e di confermare il dispositivo del Pretore;

e considerando

in diritto:                        che in materia di spese e ripetibili un decreto di stralcio è appellabile indipendentemente dal valore litigioso (Rep. 1985 pag. 145 in fondo);

                                         che in concreto l'istante ha dichiarato il 6 giugno 2000 di ritirare l'istanza cautelare, divenuta a suo dire priva di oggetto;

                                         che, ritenendo l'istante soccombente a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC, il Pretore ha addebitato la tassa di giustizia di fr. 500.– a quest'ultimo, con obbligo di rifondere alla convenuta un'indennità per ripetibili di fr. 1'000.–;

                                         che l'appellante postula il riparto della tassa di giustizia, sostenendo che la sua desistenza non può assimilarsi a soccombenza, poiché il protrarsi della procedura cautelare per un anno e due mesi senza l'emanazione di una qualsiasi decisione rasenta il diniego di giustizia ed è pertanto arbitrario porre a suo carico gli oneri processuali;

                                         che la critica è al limite della temerarietà, il Pretore essendosi pronunciato sull'istanza supercautelare dapprima con la citazione del 6 aprile 1999, nella quale ha indicato che un provvedimento emanato senza contraddittorio non si giustificava prima di aver chiarito se esisteva nella fattispecie un concubinato qualificato, e poi con il decreto del 12 agosto 1999;

                                         che in quest'ultimo provvedimento il primo giudice ha deciso di non emettere misure cautelari nelle more istruttorie poiché l'istanza si riferiva in gran parte ai contributi alimentari dovuti dall'ottobre 1998 al febbraio 1999, mentre l'art. 153 vCC non consentiva la soppressione della rendita con effetto retroattivo alla data della domanda;

                                         che prima di sospendere la procedura cautelare in attesa della conclusione della procedura penale in corso contro la convenuta per falsa dichiarazione in giudizio, il primo giudice ha sentito le parti per la discussione della cautelare nel corso di due lunghe udienze tenutesi il 12 maggio e il 23 giugno 1999, statuendo sulle numerose prove offerte dalle parti con ordinanze del 12 agosto 1999 e del 9 maggio 2000;

                                         che nella fattispecie non è ravvisabile alcun diniego di giustizia nell'evasione della procedura cautelare, il Pretore avendo a più riprese emanato ordinanze e decreti;

                                         che, come questa Camera ha già avuto modo di precisare nella sua sentenza del 2 giugno 2000 (inc. __________.__________.__________) relativa al decreto di stralcio del 9 maggio 2000 nell'analoga causa __________.__________.__________, l'istante non avrebbe potuto dimostrare un concubinato suscettibile di giustificare la soppressione del contributo alimentare (DTF 124 III 52, 118 II 235, 116 II 394), neppure ove la convenuta avesse ammesso la vera frequenza dei suoi incontri con il nuovo amico;

                                         che non soccorrono dunque nella fattispecie “giusti motivi” nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC per derogare al principio della soccombenza e alla costante prassi per cui chi recede dalla lite deve sopportare gli oneri processuali (Rep. 1985 pag. 146, 1978 pag. 376, 1960 pag. 307);

                                         che il giudizio sulle spese e le ripetibili della procedura cautelare non può essere rinviato alla causa di merito (Rep. 1996 pag. 171; 1981 pag. 204), di modo che anche la domanda subordinata di appello si rivela sprovvista di buon diritto;

                                         che l'appello, infondato in ogni suo punto, deve di conseguenza essere respinto e il dispositivo impugnato confermato;

                                         che gli oneri del pronunciato odierno, commisurati all'entità del litigio, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e vanno pertanto a carico dell'appellante, il quale rifonderà all'appellata una congrua indennità per ripetibili;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e il dispositivo n. 2 del decreto impugnato è confermato.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 250.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 300.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1'000.– per ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

                                         – lic. iur. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

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