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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 01.03.2001 11.2000.74

March 1, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,935 words·~20 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 11.2000.00074 (II)

Lugano 1° marzo 2001/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __.____.______(provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 4 febbraio 1998 dall'

avv. __________. __________ __________, __________  

contro

__________ __________, __________ __________, e __________ __________, __________ (patrocinati dall'avv. __________ __________, __________),  

nella quale sono intervenute accessoriamente, a sostegno dell'istante,

__________ __________, __________

__________ __________, __________, e

__________ __________, __________

(patrocinate dallo stesso avv. dott. __________ __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 31 luglio 2000 presentato da __________ ed __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 21 luglio 2000 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ (1905), con ultimo domicilio ad __________, è deceduto a __________ il __________ 1998. Vedovo, non ha lasciato discendenti. Davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, il notaio dott. __________ __________ ha pubblicato il 29 gennaio 1998 due contratti successori del 20 settembre 1993 e del 13 ottobre 1995, in cui __________ __________ e la moglie __________ nata __________, deceduta il 2 febbraio 1997, si istituivano vicendevolmente – in caso di premorienza – unici eredi universali, determinando in un quarto la quota dovutasi reciprocamente in liquidazione del regime dei beni e gravando la rimanenza con obbligo di sostituzione fedecommissaria in favore di quattro nipoti: __________ __________ (nipote del marito), __________ __________, __________ __________ e __________ __________ (nipoti della moglie). I disponenti assegnavano inoltre diversi legati e designavano il notaio __________ in qualità di esecutore testamentario. Lo stesso 29 gennaio 1998 il Pretore ha rilasciato al dott. __________ __________ un attestato di esecutore testamentario nella successione fu __________ __________i.

                                  B.   L'avvocato __________ si è rivolto il 4 febbraio 1998 al medesimo giudice, nella sua veste di esecutore testamentario di __________ e __________ __________, per ottenere – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – che fosse iscritta a nome della comunione ereditaria fu __________ __________ la particella n. __________RFD di __________, intestata ad __________ __________ o in subordine che fosse annotata una restrizione della facoltà di disporre su tale fondo. Da __________ __________ egli ha preteso inoltre la consegna delle chiavi degli immobili situati sulla citata particella, come pure la restituzione di fr. 80 000.– in contanti, di obbligazioni per fr. 65 000.–, di obbligazioni di cassa al 3% per fr. 400 000.–, di un ulteriore importo di fr. 25 000.– e di tutti i documenti relativi alla sostanza del defunto. Allo stesso __________ __________ e al di lui figlio __________ egli ha chiesto altresì di rimborsare un'ulteriore somma di fr. 650 000.–.

                                  C.   Con decreto cautelare del 9 febbraio 1998 emanato senza contraddittorio il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha ordinato l'iscrizione di una restrizione della facoltà di disporre sulla particella n. __________RFD di __________, ingiungendo ad __________ __________ di consegnare al notaio fr. 80 000.– in contanti, obbligazioni per fr. 65 000.–, obbligazioni di cassa al 3% per

                                         fr. 400 000.–, un ulteriore importo di fr. 25 000.– e tutti i documenti relativi alla sostanza del defunto, sotto comminatoria dell'art. 292 CP. La tassa di giustizia di fr. 300.– è stata posta a carico della successione fu __________ __________.

                                  D.   Il 13 febbraio 1998 il notaio __________ __________ ha pubblicato davanti allo stesso Pretore un testamento olografo dell'11 febbraio 1997 in cui __________ __________ istituiva il nipote __________ __________ “erede unico di tutta la sostanza pervenutami in esclusiva proprietà qua-le liquidazione del regime matrimoniale a seguito del decesso di mia moglie __________ ”, oltre a un “testamento aggiuntivo” dell'8 ottobre 1997 in cui il disponente revocava all'avvocato __________ il mandato di esecutore testamentario.

                                  E.   All'udienza del 18 febbraio 1998, indetta per discutere i provvedimenti cautelari chiesti dall'avvocato __________, le citate nipoti di __________ __________ (____________________, __________ __________ e __________ __________) hanno chiesto di intervenire accessoriamente nella lite a sostegno dell'istante, senza incontrare opposizioni. I convenuti __________ ed __________ __________ hanno contestato da parte loro la legittimazione attiva dell'avvocato __________ e hanno postulato la revoca del decreto emesso inaudita parte il 9 febbraio 1998.

                                  F.   Su istanza di __________ __________, con decreto del 13 marzo 1998 emanato senza contraddittorio il Pretore ha poi ordinato l'amministrazione d'ufficio della successione e ha sospeso i poteri dell'avvocato __________, designando d'ufficio l'avv. __________ __________ quale amministratore della successione. Il 23 marzo 1998 l'avvocato __________ e le intervenienti accessorie hanno sollecitato, previo contraddittorio, la revoca di tale decreto e il 31 marzo 1998 hanno intentato causa – unitamente a vari legatari di __________ __________– contro __________ ed __________ __________ perché fosse accertata la nullità dei due testamenti olografi (quello dell'11 febbraio 1997 e quello “aggiuntivo” dell'8 ottobre seguente), come pure la nullità di talune donazioni del defunto ai convenuti, e fosse accertata l'indegnità a succedere di costoro. Tali cause risultano tuttora pendenti.

                                  G.   Nel frattempo, esperita l'istruttoria, al dibattimento finale del 29 marzo 2000 sui provvedimenti cautelari l'avvocato __________ ha confermato – con l'appoggio delle intervenienti accessorie – le proprie domande, mentre i convenuti hanno ribadito l'eccezione di mancata legittimazione attiva e hanno proposto, comunque fosse, di respingere l'istanza. Statuendo il 21 luglio 2000, il Pretore ha respinto l'istanza per carenza di legittimazione attiva, ha revocato il decreto emesso il 9 febbraio 1998 senza contraddittorio, ha ordinato la cancellazione della restrizione della facoltà di disporre nel registro fondiario e ha confermato l'amministrazione ufficiale dell'eredità. La tassa di giustizia di fr. 1500.– e le spese di fr. 500.– sono state poste a carico dell'istante e delle intervenienti in solido, tenuti a rifondere solidalmente ai convenuti __________ ed __________ __________ fr. 2000.– complessivi per ripetibili.

                                  H.   Un appello del 29 luglio 2000 presentato dall'avvocato __________ e dalle intervenienti accessorie contro il predetto decreto è stato respinto da questa Camera, che ha confermato la mancata legittimazione attiva dell'istante con sentenza del 7 agosto 2000 (nella stessa causa inc. __________.__________.__________).

                                    I.   Contro il decreto del Pretore sono insorti anche __________ ed __________ __________ con un appello del 31 luglio 2000 nel quale chiedono che, in riforma del giudizio impugnato, le ripetibili loro dovute solidalmente dall'istante e dalle intervenienti accessorie siano aumentate a fr. 53 000.–. Nelle loro osservazioni del 21 agosto 2000 il dott. __________ __________ e le intervenienti accessorie propongono di respingere l'appello e di confermare l'indennità per ripetibili fissata dal Pretore.

Considerando

in diritto:                  1.   Giusta l'art. 150 CPC l'indennità per ripetibili è fissata, nella misura in cui è destinata a coprire gli onorari di patrocinio, entro i limiti della tariffa dell'Ordine degli avvocati (RL 3.2.1.1.2). Questa prevede che in ogni pratica avente un valore determinato o determinabile l'onorario dell'avvocato è stabilito in base a percentuali scalari del valore litigioso (art. 9 cpv. 1 TOA). Tra l'aliquota minima e quella massima l'onorario va commisurato caso per caso secondo la complessità, l'importanza e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità (art. 8 TOA). Trattandosi di procedimenti civili speciali di natura contenziosa (come in concreto: libro III del Codice di procedura civile), l'onorario è compreso fra il 30 e l'80% di quello “normale” (art. 15 TOA). Ai fini delle ripetibili, in ogni modo, la tariffa non vincola il giudice civile (Rep. 1985 pag. 96), nel senso che quest'ultimo fruisce di ampio potere di apprezzamento, censurabile solo per eccesso o per abuso (Rep. 1996 pag. 171).

                                   2.   In concreto il Pretore ha commisurato le ripetibili – come la tassa di giustizia – “alla sommatoria degli importi e dei valori chiesti in restituzione”, precisando nondimeno di attenersi a “criteri bassi, e ciò in considerazione del fatto che la (...) causa si è risolta con l'accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva” (consid. 7). Senza altre precisazioni, egli ha fissato così l'indennità in favore dei convenuti a fr. 2000.–.

                                         Gli appellanti sottolineano che il procedimento cautelare è pur sempre durato due anni e mezzo, che esso è stato istruito anche su questioni di merito e che la vertenza si è rivelata particolarmente complessa. Ricordano che la risposta e la duplica sono state laboriose, le udienze difficili, le escussioni testimoniali lunghe, gli atti copiosi, che le edizioni di documenti sono giunte a buon fine solo dopo ripetuti solleciti e che la preparazione al dibattimento finale ha implicato un riesame di tutta la pratica. Dato un valore litigioso di fr. 1 882 000.–, essi soggiungono, l'indennità per ripetibili secondo tariffa poteva variare da un minimo di fr. 16 938.– a un massimo di fr. 90 336.– (art. 9 cpv. 1 combinato con l'art. 15 TOA), sicché il valore medio di fr. 53 000.– (arrotondati) risulta sicuramente adeguato al caso specifico, tanto più che la tariffa prevede maggiorazioni dal 10 al 20% ove la pratica coinvolga più parti o sia condotta per più clienti (art. 12 lett. b TOA).

                                         Gli appellati non negano la complessità della procedura (osservazioni, pag. 3, cifra 4.1), ma fanno valere che il Pretore avrebbe dovuto esaminare la legittimazione attiva già al momento della contestazione (senza aspettare il giudizio finale), che il “testa-mento aggiuntivo” dell'8 ottobre 1997 con cui __________ __________ ha revocato il mandato di esecutore testamentario al notaio __________ è giunto a conoscenza di quest'ultimo solo dopo l'introduzione dell'istanza cautelare, che molte questioni istruite in sede provvisionale servono ad ogni modo per l'azione di merito, che per di più “in presenza di un elevatissimo valore di causa si devono applicare le aliquote tariffarie minime” (osservazioni, pag. 4, cifra 6.1) e che, comunque sia, nella fattispecie il valore litigioso complessivo non eccede fr. 1 684 000.–. Applicando le aliquote del 3% (art. 9 cpv. 1 TOA) e del  30% (art. 15 TOA) a tale importo, si ottiene un onorario di fr. 15 150.–. Donde, essi concludono, la temeraria richiesta di fr. 53 000.–, che “conduce all'arricchimento di una parte, come manifestamente sembra essere il caso per la domanda degli appellanti” (memoriale, pag. 5, cifra 6.3).

                                   3.   Ciò premesso, occorre chiarire anzitutto l'entità del valore litigioso, per la cui determinazione fanno stato le norme della procedura civile (art. 9 cpv. 2 TOA). Ora, l'art. 5 CPC stabilisce che se l'oggetto della lite è valutabile in denaro, come nella fattispecie, il valore litigioso è determinato dalla domanda (art. 5 CPC). In base alla domanda si determina anche il valore delle cause riguardanti beni mobili o immobili (art. 9 cpv. 1 CPC), mentre fa stato la metà del valore dei beni ai quali i diritti si riferiscono se la controversia riguarda l'usufrutto o la nuda proprietà (art. 9 cpv. 2 CPC). Nell'ipotesi di più domande simultanee, per principio il loro valore si somma. Trattandosi di richieste che si escludono a vicenda, di pretese alternative, accessorie o subordinate, oppure in caso di litisconsorzio necessario o di solidarietà, fa stato invece la domanda di maggior valore (art. 6 CPC).

                                         a)   In concreto l'istante ha postulato anzitutto l'iscrizione a nome della comunione ereditaria fu __________ __________ della particella n. __________RFD di __________, intestata all'appellante __________ __________ (richiesta n. 1), o quanto meno l'annotazione di una restrizione della facoltà di disporre sul medesimo fondo (richiesta

                                               n. 2). Inoltre egli ha preteso da __________ __________ la consegna delle chiavi degli immobili situati su tale particella (richiesta

                                               n. 3), come pure la restituzione di fr. 80 000.– in contanti (richiesta n. 4), di obbligazioni per fr. 65 000.– (richiesta n. 5), di obbligazioni di cassa al 3% per fr. 400 000.– (richiesta

                                               n. 7), di un ulteriore importo di fr. 25 000.– (richiesta n. 8) e

                                               di tutti i documenti relativi alla sostanza del defunto (richiesta n. 9). A entrambi i convenuti __________ ed __________ __________ l'istante ha chiesto infine di rimborsare un'ulteriore somma di fr. 650 000.– (richiesta n. 6).

                                         b)   Per quel che riguarda il valore della particella n. __________RFD di __________, gli appellanti si riferiscono al valore di stima ufficiale, che ammonta a fr. 662 000.– (doc. I: valore di stima complessivo di fr. 662 600.–). I convenuti rilevano che tale valore va ridotto del 30%, in conformità agli art. 47 e 48 della legge cantonale sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (RL 10.2.9.1). La giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare in effetti che, mancando dati concreti sul valore venale di uno o più fondi, il giudice può attenersi legittimamente ai valori di stima (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 5 ad art. 9). I quali sono determinati secondo i relativi criteri del diritto amministrativo, che nel caso specifico prevedono una riduzione del 30% “ai fini di tutte le loro utilizzazioni”. Nelle circostanze descritte il valore della particella n. __________RFD va quindi ritenuto di fr. 463 820.–. In tale somma rientrano, senza addizionarsi, tutte le domande inerenti all'immobile (art. 6 cpv. 2 CPC): iscrizione del fondo a nome della comunione ereditaria fu __________ __________ (richiesta n. 1), in subordine restrizione della facoltà di disporre (richiesta n. 2), e consegna delle chiavi (richiesta n. 3).

                                         c)   Quanto al valore dei beni mobili (denaro, cartevalori e documenti), le parti convengono sull'ammontare complessivo di

                                               fr. 1 220 000.–. Non vi è pertanto ragione di scostarsene (I CCA, sentenza del 6 febbraio 1998 in re F. e L., consid. 8). Sommata al valore del noto fondo, tale cifra dà un totale di

                                                fr. 1 683 820.– (che coincide del resto con il valore litigioso della causa di merito introdotta dall'istante il 31 marzo 1998: sopra, consid. E). In concreto occorre pertanto dipartirsi da tale importo.

                                   4.   Per pratiche il cui valore eccede fr. 1 500 000.–, come in concreto, l'art. 9 cpv. 1 TOA prevede un onorario dell'avvocato compreso fra il 3 e il 6% del valore medesimo. Nella fattispecie il procedimento cautelare non appariva di grande complessità giuridica. Piuttosto si è rivelato relativamente impegnativo per quanto attiene all'accertamento dei fatti, ove si consideri che all'istanza di provvedimenti cautelari i convenuti hanno risposto con un “riassunto scritto” (nel senso dell'art. 119a cpv. 1 CPC) di 29 pagine, che la discussione dell'istanza si è protratta sull'arco di quattro udienze (il 18 febbraio 1998, l'8 aprile 1998, il 23 settembre 1998 e il 27 gennaio 1999), che l'istruttoria si è sospinta ben oltre la legittimazione attiva dell'istante, occupando sei udienze tra il 24 febbraio 1999 il 2 febbraio 2000 (escussione di nove testimoni e indizione di un interrogatorio formale), e che al dibattimento finale cautelare del 29 marzo 2000 i convenuti hanno presentato un riassunto scritto di 15 pagine. Per rapporto a una causa di alto valore la difficoltà giuridica della lite rimaneva in ogni modo limitata. Tenuto calcolo dei criteri generali posti dall'art. 8 TOA, appare adeguato applicare quindi la percentuale medio-bassa del 4%. Nell'ipotesi di una causa ordinaria implicante analoghi problemi in fatto e in diritto, l'onorario dell'avvocato a norma dell'art. 9 cpv. 1 TOA sarebbe risultato così di

                                         fr. 67 350.– (4% di fr. 1 683 820.–).

                                   5.   Dandosi in concreto di un procedimento cautelare (“procedimen-to civile speciale” giusta il libro III del Codice di procedura civile), l'onorario “normale” dell'art. 9 cpv. 1 TOA va ridotto al 30–80% (art. 15 TOA). Lo scopo della norma si riconduce alle semplificazioni che la procedura sommaria introduce per rapporto a quella ordinaria. Ora, i provvedimenti cautelari chiesti dall'istante hanno implicato un'istruttoria relativamente onerosa per una procedura sommaria, tuttavia – si ripete – dal profilo giuridico non emergevano difficoltà particolari. Appare quindi legittimo far capo all'aliquota sostanzialmente media del 50%, onde un onorario (arrotondato) di fr. 33 700.– (50% di fr. 67 350.–).

                                         Certo, gli appellati oppongono che il Pretore avrebbe dovuto esaminare la legittimazione attiva già al momento in cui questa era stata contestata, senza aspettare il decreto finale. A parte il fatto però che, contrariamente a quanto dispone l'art. 181 CPC per la procedura ordinaria, nel rito sommario il Pretore risolve contemporaneamente le eccezioni di ordine e di merito (art. 368 cpv. 2 CPC), l'istante non ha chiesto che il giudice statuisse sulla legittimazione attiva nemmeno dopo essere giunto a conoscenza del testamento “aggiuntivo” con cui __________ __________ gli revocava il mandato di esecutore testamentario. L'ipotesi poi che le questioni istruite in sede cautelare servano per l'azione di merito agevola, tutt'al più, l'azione di merito, non il procedimento cautelare. Né può essere lontanamente condivisa l'affermazione che valori litigiosi “elevatissimi” impongano per principio l'applicazione delle aliquote tariffarie minime. Contrariamente a quanto figura in Cocchi/ Trezzini (op. cit., nota 36 ad art. 150, prima frase), il Consiglio di moderazione non ha mai affermato una tesi del genere. Onorari esorbitanti vanno ridotti, in realtà, facendo capo all'art. 11 cpv. 1 TOA, non applicando artatamente aliquote minime.

                                   6.   Accertato nella fattispecie che a norma di tariffa spettava ai convenuti un'indennità per ripetibili di fr. 33 700.–, appare palese l'eccesso di apprezzamento in cui è incorso il Pretore. Del resto, ammesso e non concesso che nel caso in esame si giustificasse l'applicazione delle aliquote minime previste dagli art. 9 cpv. 1 e 15 TOA, ai convenuti sarebbe pur sempre spettata un'indennità di fr. 15 154.– (fr. 1 683 820.– x 3% x 30%), come gli stessi appellati riconoscono (osservazioni, pag. 5, cifra. 6.2). L'importo di

                                         fr. 2000.– fissato dal primo giudice denota perciò tutta la sua palmare inadeguatezza.

                                   7.   Gli appellati sembrano invero sostenere che, comunque sia, un'indennità di fr. 33 700.– appare eccessiva per rapporto all'opera concretamente prestata nel caso precipuo dal patrocinatore dei convenuti. Secondo l'art. 11 cpv. 1 TOA (accennato dianzi), in effetti, nelle pratiche di alto valore che hanno richiesto al legale un impegno limitato, l'onorario “normale” va calcolato non solo in base al valore litigioso (come dispone l'art. 9 cpv. 1 TOA), ma anche sulla scorta del criterio orario. Il Consiglio di moderazione ricorre in tali circostanze – per altro eccezionali – alla combinazione dei due parametri (valore e tempo) attraverso la formula

                                         O = 2 x Ov x Ot

                                                   Ov + Ot                

                                         dove O è l'onorario da determinare, Ov l'onorario secondo il valore e Ot l'onorario a tempo (Bollettino dell'Ordine degli avvocati, n. 1, pag. 15).

                                         L'applicazione della formula presuppone in ogni modo che l'onorario ad valorem appaia obiettivamente esagerato. Nella fattispecie il patrocinatore degli appellanti non indica quanto tempo ha dedicato al patrocinio cautelare. Tenuto conto delle prestazioni necessarie per la stesura dei memoriali (tra cui anche una domanda di edizione e l'elenco dei quesiti per l'interrogatorio formale dell'istante), la partecipazione alle udienze (sopra, consid. 4), la stesura della corrispondenza (una ventina di lettere) e i verosimili colloqui con i clienti, si può ragionevolmente presumere che per svolgere con diligenza un lavoro simile un avvocato coscienzioso avrebbe impiegato complessivamente una novantina d'ore (circa 25 per la redazione degli atti scritti, circa 50 per la partecipazione alle 12 udienze, comprese le trasferte da __________ a __________, circa 15 ore per la corrispondenza e i colloqui). Un'indennità di fr. 33 700.– equivale a una rimunerazione oraria di fr. 374.50, che non può sicuramente definirsi esorbitante. Per di più, all'atto pratico, tale retribuzione risulterà attorno ai fr. 350.– orari, giacché l'indennità per ripetibili di fr. 33 700.– si ritiene comprendere anche le spese di cui il legale chiederà il rimborso ai clienti (art. 3 TOA). Non soccorrono dunque le premesse, nel caso in esame, per far capo all'art. 11 cpv. 1 TOA.

                                   8.   A torto gli appellanti pretendono invece di giustificare l'indennità di fr. 53 000.– invocando (anche) la maggiorazione dal 10 al 20% prevista dall'art. 12 lett. b TOA “se una pratica coinvolge più parti oppure se essa è condotta per più clienti ugualmente e nello stesso modo”. Intanto siffatta maggiorazione si applica unicamente ove il massimo tariffario non basti a rimunerare adeguatamente l'avvocato (cfr. Rep. 1983 pag. 103), ciò che non è il caso nella fattispecie. Inoltre essa si legittima soltanto ove il patrocinio di più parti o di più clienti comporti oggettivamente un maggior lavoro (Rep. 1986 pag. 235, 1983 pag. 1, 1977 pag. 149 e 150). Nemmeno tale requisito – per di più cumulativo – è dato in concreto, ove il patrono dei convenuti non ha dovuto spendere una parola per distinguere la situazione di un cliente da quella dell'altro, mentre per quanto riguarda l'intervento accessorio egli si è limitato a opporsi all'audizione testimoniale delle intervenienti (act. V). Ciò non gli ha cagionato alcun apprezzabile lavoro supplementare.

                                   9.   Il Pretore ha condannato gli istanti e le intervenienti accessorie a rifondere ai convenuti l'indennità per ripetibili – e ad assumere gli oneri processuali – con vincolo di solidarietà. Se non che, un interveniente accessorio non può né vincere né soccombere, a meno che introduca autonomamente atti processuali cui la parte principale ha rinunciato (Rep. 1989 pag. 171). Tale non essendo il caso in concreto, le intervenienti accessorie potevano essere tenute al pagamento di oneri processuali e ripetibili solo in base al principio della causalità (art. 148 cpv. 3 CPC; Rep. 1990 pag. 266). Esse però non hanno compiuto atti processuali autonomi né hanno sostenuto argomenti propri, ma si sono limitate a sottoscrivere l'operato dell'istante. Non possono pertanto essere ritenute responsabili causali dei costi del processo. Dato tuttavia che nei limiti fissati dal Pretore (oneri processuali e indennità per ripetibili di fr. 2000.–) il vincolo di solidarietà non è stato appellato né dall'istante né dalle intervenienti accessorie, fino a concorrenza del giudicato pretorile esso non può essere modificato. Per l'ammontare delle ripetibili che eccede l'importo fissato dal Pretore, invece, l'istante risponde solo. La questione di sapere se e in che misura egli potrà ottenere dalla successione fu __________ o __________ __________ il rimborso delle spese sostenute, avendo agito in qualità di esecutore testamentario (Karrer in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 31 e 33 ad art. 517), non dev'essere decisa in questa sede.

                                10.   Gli oneri processuali del giudizio odierno seguono il principio dell'art. 148 cpv. 2 CPC. La tassa di giustizia tiene conto della portata pecuniaria del litigio. Quanto al grado di soccombenza, gli appellanti risultano vittoriosi per due terzi nei confronti dell'istante, ma soccombono totalmente – come si è appena detto – nei confronti delle intervenienti accessorie. Tutto ben ponderato, nel complesso appare quindi equo compensare le ripetibili di appello. La circostanza che in questa sede i ricorrenti non abbiano postulato indennità alcuna non osta a tale soluzione, l'indirizzo giurisprudenzale più recente essendo quello di attribuire d'ufficio – come sul piano federale – le ripetibili a una parte vittoriosa debitamente patrocinata, salvo tacita rinuncia (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 150 CPC). Nulla induce a ritenere che nella fattispecie gli appellanti intendessero rinunciare a tale indennizzo, tanto meno se si pensa che il ricorso verteva proprio sull'ammontare per le ripetibili di primo grado.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 del decreto impugnato è così riformato:

                                         La tassa di giustizia di fr. 1500.– e le spese di fr. 500.– sono poste a carico dell'istante e delle intervenienti accessorie in solido. L'istante rifonderà ai convenuti fr. 33 700.– per ripetibili con vincolo di solidarietà con le intervenienti accessorie fino a concorrenza di fr. 2000.–.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr. 350.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 400.–

                                         da anticipare dagli appellanti, sono posti per metà a carico di questi ultimi in solido e per l'altra metà a carico dell'istante. Le ripetibili sono compensate.

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________, __________:

                                         – avv. dott. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        La segretaria

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