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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.09.2000 11.2000.65

September 14, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,742 words·~9 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 11.2000.00065

Lugano 11 agosto 2000/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.__.______ (modifica di misure provvisionali) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 25 gennaio 1999 da

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)  

Contro  

__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________ ____________________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'appellazione del 23 giugno 2000 presentata da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 9 giugno 2000 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nell'appello;

                                         3.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria formulata il 7 luglio 2000 da __________ __________;

                                         4.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ (1960) e __________ __________ (1967), cittadini __________, si sono sposati a __________ (__________) il __________ 1986. Dall'unione sono nati __________, il __________ 1986, e __________, il __________ ____________________ 1989. Il marito, già __________ e ausiliario presso la __________ di __________, lavora come aiuto __________ alle dipendenze della __________ __________, che gestisce l'osteria “__________ __________ __________ ” di __________o; la moglie è ausiliaria presso la clinica __________ __________ di __________. Il 5 dicembre 1997 __________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 2 febbraio 1998, e il 14 luglio 1998 ha postulato l'adozione di misure provvisionali. Con decreto cautelare emanato senza contraddittorio il giorno stesso, il Pretore ha obbligato il marito a versare un contributo alimentare di fr. 500.– mensili per ognuno dei figli, assegnati alla madre (inc. __________.__________.__________). Il 1° ottobre 1998 __________ __________ ha promosso causa di divorzio, tuttora in fase istruttoria.

                                  B.   Il 25 gennaio 1999 __________ __________ ha chiesto al Pretore di ridurre a fr. 110.– mensili i contributi provvisionali dovuti ai figli, facendo valere una contrazione del salario. Alla discussione dell'11 marzo 1999 egli ha confermato l'istanza, alla quale si è opposta la moglie. Esperita l'istruttoria, le parti hanno confermato le loro domande nel rispettivo memoriale scritto, rinunciando alla discussione finale. Con decreto cautelare del 9 giugno 2000 il Segretario assessore ha parzialmente accolto in luogo e vece del Pretore l'istanza del marito, riducendo il contributo mensile a fr. 350.– per ogni figlio, oltre all'assegno familiare. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 400.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

                                  C.   Contro il decreto appena citato __________ __________ è insorto con un appello del 23 giugno 2000 nel quale chiede che, previa concessione dell'assistenza giudiziaria, la sua istanza di modifica sia accolta. Con osservazioni del 7 luglio 2000 __________ __________ propone che, conferitole il beneficio dell'assistenza giudiziaria, il gravame sia respinto.

Considerando

in diritto:                  1.   L'art. 137 cpv. 2 prima frase CC prevede che, pendente causa, il giudice decreta le necessarie misure provvisionali. Fra queste rientrano i contributi alimentari per i figli minorenni e il coniuge (Leuenberger in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 13, 19 e 29 ad art. 137 CC). Come nel vecchio diritto, le misure provvisionali adottate durante una causa di separazione o di divorzio possono sempre essere modificate, in particolare ove siano mutate in maniera rilevante e duratura le circostanze considerate al momento della decisione (Leuenberger, op. cit., n. 15 e 16 ad art. 137 CC). Trattandosi di contributi alimentari destinati ai figli minorenni, poi, sono applicabili il principio inquisitorio illimitato e la massima ufficiale (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 20 ad art. 137 CC; Wullschleger in: Scheidungsrecht Praxiskommentar, op. cit., n. 18 e 20 delle osservazioni generali agli art. 176–293 CC). Il giudice di ogni grado non è vincolato di conseguenza né alle allegazioni, né alle prove offerte, né alle richieste di giudizio e chiarisce la fattispecie di propria iniziativa (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 294; Rep. 1995 pag. 146). Il principio inquisitorio, in ogni modo, è destinato a salvaguardare anche nel nuovo diritto gli interessi del minorenne, non quelli del genitore (Rep. 1994 pag. 237 consid. 2b).

                                   2.   In concreto il primo giudice, rilevato che l'istante aveva lasciato l'impiego presso la __________ __________ valide ragioni, ha imputato al medesimo un reddito di fr. 2'700.– mensili, pari allo stipendio percepito da tale datore di lavoro. Calcolato il fabbisogno minimo dell'istante in fr. 1'998.80 mensili, egli ha constatato che, una volta coperte le proprie necessità, costui disponeva ancora di fr. 700.– mensili. Ciò posto, egli ha ridotto a fr. 350.– mensili il contributo per ogni figlio. L'appellante contesta il citato reddito ipotetico di fr. 2'700.– mensili e ribadisce che il suo reddito effettivo è di fr. 2'169.70 mensili. Chiede inoltre che il suo fabbisogno minimo sia aumentato di fr. 100.– mensili per tenere debito conto del carico fiscale.

                                   3.   Dagli atti risulta che dal 1983 al 1992 l'istante ha lavorato quale portiere-aiuto cuoco presso __________ __________ di Lug__________no (deposizione __________ __________ del 22 settembre 1999) e dal 1° gennaio 1993 al 31 luglio 1994 presso __________ __________ __________ __________, ove percepiva uno stipendio mensile netto di fr. 3'275.– nel 1993 e di fr. 3'458.– nel 1994 (certificato di salario nell'incarto fiscale richiamato). Dopo un periodo di disoccupazione dal 1995 al 1996 (certificati dell'assicurazione contro la disoccupazione nell'incarto fiscale richiamato), nel 1997 egli è passato alle dipendenze della __________ come ausiliario, fino al maggio del 1998. In seguito, fino all'agosto 1998 ha soggiornato in __________ e poi è rientrato in __________, lavorando per due mesi __________ __________ di __________ con uno stipendio mensile netto di fr. 2'600.– mensili (doc. 2). Infine egli è stato assunto, nell'ottobre del 1998, come aiuto cuoco presso l'osteria “__________ __________ __________ ” di __________ con uno stipendio di fr. 1300.– mensili per un'attività al 50% (doc. 5). Dal maggio 1999 egli lavora presso il medesimo esercizio pubblico a tempo pieno, con un salario mensile di fr. 2'169.73 netti (doc. 14).

                                   4.   Nell'ottobre del 1997 l'istante ha percepito dalla __________ uno stipendio di fr. 2'710.45 mensili (doc. L nell'inc. __________.__________.__________richiamato). Trattandosi di un'attività retribuita a ore, il guadagno conseguito in un solo mese non è tuttavia determinante. Ora, dalla documentazione richiamata dal datore di lavoro emerge che nel 1997 l'appellante ha conseguito un reddito mensile medio di fr. 2'428.– netti, sceso nel 1998 a fr. 887.– mensili (v. richiamo dalla __________). Dopo il rientro dalla __________ egli ha dimostrato però di poter ritrarre un reddito superiore. Alle dipendenze __________ __________ l'appellante guadagnava infatti fr. 2'600.– mensili netti (doc. 2 e deposizione __________ __________ del 22 settembre 1999). Certo, l'occupazione era stagionale (loc. cit.), sicché alla chiusura dell'esercizio pubblico l'appellante avrebbe dovuto annunciarsi alla cassa disoccupazione. L'interessato non ha però reso verosimile di avere fatto quanto si poteva ragionevolmente esigere da lui per sfruttare appieno le sue possibilità. Dal fascicolo processuale non è dato di sapere quali ricerche egli abbia intrapreso dopo di allora per trovare un'attività, né egli adduce alcunché nell'appello o illustra i motivi per i quali non si potessero pretendere da lui ulteriori sforzi nella ricerca di un'occupazione, in un settore economico che negli ultimi tempi mostra segni di ripresa. Ne segue che, a un giudizio puramente sommario come quello che disciplina l'emanazione di misure provvisionali (art. 376 cpv. 2 lett. d CPC), l'appellante ha reso attendibile una riduzione del reddito, ma non nella misura da lui pretesa. E siccome per il proprietario __________ __________ l'appellante sarebbe stato riassunto nel 1999 alle medesime condizioni salariali (deposizione __________ __________ del 22 settembre 1999), non vi sono ragioni per imputare all'istante un reddito ipotetico inferiore a fr. 2'600.– mensili.

                                   5.   L'appellante chiede di inserire nel suo fabbisogno minimo una spesa di fr. 100.– per le imposte. L'argomentazione è in parte fondata. L'onere fiscale corrente rientra per giurisprudenza, già in sede cautelare, nel fabbisogno minimo (DTF 114 II 394 consid. 4b, 118 II 99 in basso). Nel caso in esame l’autorità tributaria non ha ancora proceduto alla tassazione intermedia dei coniugi a norma dell’art. 55 lett. a LT (Rep. 1994 pag. 298). Dagli atti risulta nondimeno che nell'ultima dichiarazione d'imposta riferita al biennio 1997/98 l'onere a carico dell'intera famiglia ammontava a complessivi fr. 80.– mensili (v. incarto fiscale richiamato). Nel quadro di un giudizio meramente provvisionale e in mancanza di dati più affidabili, l'onere fiscale può di conseguenza essere stimato in fr. 50.– mensili, ciò che porta il fabbisogno minimo mensile a fr. 2'050.–.

                                   6.   Tenuto conto di quanto precede, l'appellante è in grado di versare per i figli, senza intaccare il fabbisogno minimo al quale ha diritto (DTF 123 III 1), un contributo di complessivi fr. 550.– mensili. L'appello va accolto di conseguenza accolto in questi limiti.

                                   7.   Gli oneri processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Sono posti dunque a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Le domande di assistenza giudiziaria presentate dalle parti possono essere accolte, le rispettive posizioni processuali non essendo d'acchito sprovviste di probabilità di esito favorevole e la loro indigenza risultando pacifica alla luce dei documenti prodotti.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è accolto e il dispositivo n. 1 del decreto impugnato è così riformato:

                                         Il decreto cautelare emanato senza contraddittorio il 16 luglio 1997 (inc. __________.__________.__________) è modificato come segue:

                                         __________ __________ è tenuto a versare dal 1° febbraio 1999 alla moglie __________ __________, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, un contributo di mantenimento per i figli __________ e __________ di fr. 275.– ciascuno, più gli assegni familiari.

                                         Per il resto l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia              fr. 150.–

                                         b)  spese                                fr.   50.–

                                                                                         fr. 200.–

                                         sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                   3.   __________ __________ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________.

                                   4.   __________ __________ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________.

                                   5.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario