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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.05.2001 11.2000.42

May 22, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,192 words·~11 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 11.2000.00042

Lugano 22 maggio 2001/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n.__.____/_.___.___.(protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa il 1° dicembre 1999 dalla

__________ tutoria di __________  

nei confronti di  

__________ __________ __________, __________

(patrocinata dall'avv. dott. __________ __________, __________)  

riguardo alla custodia parentale e alle relazioni personali con la figlia __________ __________ (1984);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se deve essere accolto l'appello presentato l'11 aprile 2000 da __________ __________ __________ contro la decisione emanata il 22 marzo 2000 dalla Divisione degli interni;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Dal matrimonio fra __________ __________ e __________ nata __________ (1958) sono nati i figli __________ (1979) e __________ (__________1984). __________ __________ è madre anche di __________ (1974), nata da un precedente matrimonio. Dopo il decesso del marito (1985), nel 1989 __________ __________ __________ è giunta con i figli in Svizzera, andando prima ad abitare a __________ e poi, nel 1999, a __________. In seguito a una segnalazione della __________ dei minorenni, con risoluzione del 1° dicembre 1999 la Delegazione tutoria di __________ ha – fra l'altro – privato la madre della custodia parentale, collocando __________ presso l'istituto __________ di __________, senza diritto di visita per la madre.

                                  B.   Il 16 dicembre 1999 __________ __________ __________ ha chiesto l'annullamento della predetta decisione. La Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, ha sentito la madre, la figlia e un assistente sociale. Dopo di che, con decisione del 22 marzo 2000 ha respinto il ricorso e ha istituito una curatela in favore della figlia sulla base dell'art. 308 cpv. 2 CC. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 200.–, sono state poste a carico della ricorrente.

                                  C.   Contro la citata decisione __________ __________ __________ è insorta l'11 aprile 2000 con un appello nel quale chiede, previa concessione dell'assistenza giudiziaria, la concessione di un diritto di visita alla figlia almeno una volta il mese. La Delegazione tutoria di __________ ha designato il 19 aprile 2000 __________ __________ quale curatrice e ha comunicato il 26 agosto 1998 di ritenere impossibile stabilire un diritto di visita.

Considerando

in diritto:                  1.   Il 1° gennaio 2001 è entrata in vigore la legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, con il relativo regolamento di applicazione. L'art. 52 di tale legge prevede che le procedure pendenti al momento della sua entrata in vigore sono decise dall'autorità competente in base alle norme previgenti. Nella fattispecie è perciò applicabile il regolamento sulle tutele e curatele del 18 gennaio 1951 (RTC, testo in vigore fino al 31 dicembre 2000). Ora, le decisioni dell'autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili entro venti giorni alla Camera civile del Tribunale di appello (art. 54a LAC, in vigore fino al 31 dicembre 2000 e art. 424 cpv. 3 CPC). Ciò vale anche per le misure di protezione del figlio, la cui competenza incombe alla autorità tutorie (si vedano anche gli art. 20 lett. b, v e 22 lett. e RTC in vigore fino al 31 dicembre 2000). Tempestivo, l'appello è pertanto ricevibile.

                                   2.   Litigioso è unicamente il diritto di visita della madre, la quale non contesta più la privazione della custodia né l'istituzione della curatela. L'autorità di vigilanza, preso atto che la figlia non intende assolutamente vedere la madre per avere “subito e sofferto troppo da lei in passato”, ha accertato che i rapporti appaiono attualmente compromessi. Essa ha rilevato che la madre respinge ogni responsabilità, attribuendo il disagio a una sorta di doppia personalità della figlia e, soprattutto, all'influenza negativa della sorellastra __________, mentre __________ si lamenta del totale disinteresse, della sfiducia e dell'insofferenza che la madre ha sempre manifestato nei suoi confronti. E siccome per lei, oggi, un dialogo risulterebbe impossibile e fonte di sofferenza, l'autorità ha ritenuto non potersi imporre a una ragazza di quasi 16 anni relazioni personali rifiutate con tanta determinazione.

                                   3.   L'appellante non nega che l'opinione della figlia vada presa in considerazione, ma reputa che tale atteggiamento ostile non basti per impedirle ogni diritto di visita. Essa contesta le asserzioni della figlia su presunti maltrattamenti e violenze. Afferma che nemmeno il dott. __________ __________ ha espresso parere negativo sull'esercizio di un eventuale diritto di visita, seppure sorvegliato. Sostiene dipoi che ciò non è pregiudizievole per la figlia e assevera che visite graduali alla presenza di un mediatore possono rivelarsi adeguate e finanche benefiche per entrambe. L'appellante auspica in definitiva un diritto di visita di almeno un giorno al mese.

                                   4.   Il genitore che non ha l'autorità parentale o la custodia del figlio, nonché il figlio minorenne, hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze (art. 273 cpv. 1 CC). Nella fissazione del diritto di visita non importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto disciplinare le relazioni tra genitori e figlio nell'interesse di quest'ultimo. Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze, mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (DTF 123 III 451 consid. 3b). Tra le circostanze da tenere in considerazione per fissare la durata e la frequenza degli incontri si annoverano ad esempio l'età del figlio, lo stato di salute di quest'ultimo e del genitore titolare del diritto alle relazioni personali, la distanza dai rispettivi domicili, le esigenze del figlio (frequentazione della scuola, di corsi ecc.), i desideri espressi dal figlio capace di discernimento e così via (Hegnauer in: RDT 1998 pag. 174 e Berner Kommentar, note 65 segg. ad art. 273 CC). L'opinione del figlio è viepiù importante nella misura in cui, vista l'età e lo sviluppo del minorenne, tale desiderio appaia come una decisione consolidata (DTF 124 III 93 consid. 2b con riferimenti). Tale diritto può essere limitato, negato o finanche revocato (art. 274 cpv. 2 CC) se il bene del figlio appare concretamente esposto a pericolo, in particolare in caso di negligenze o di violenze fisiche o psichiche (cfr. DTF 122 III 407 consid. 3b).

                                   5.   Quanto al diritto di esprimersi del figlio, l'art. 314 n. 1 CC – nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000 – dispone che prima di statuire l'autorità tutoria o il terzo incaricato devono sentire in modo appropriato il minorenne, a meno che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano. L'autorità tutoria ha ampia facoltà di apprezzamento nella scelta dei modi di audizione, che deve adeguare alle circostanze del caso (cfr. anche RDAT 2000-I pag. 184 nel mezzo). Nella fattispecie la ragazza è stata sentita dal dott. __________ __________, incaricato dalla Delegazione tutoria di allestire un rapporto su __________, e dall'autorità di vigilanza medesima (verbale del 9 febbraio 2000). Il diritto di essere sentito della figlia è quindi stato rispettato.   

                                   6.   Dagli atti risulta che già nel 1998 __________ è stata collocata presso la “__________ __________ ” di __________ poiché tra madre e figlia era sorta un'ostilità che impediva una serena convivenza (lettera 15 ottobre 1998 del Servizio sociale di __________ alla Delegazione tutoria di __________ nell'incarto trasmesso dalla DT). Già a quel momento la ragazza, in una lettera indirizzata al sindaco di __________, respingeva “l'idea di tornare definitivamente a casa” (lettera 11 dicembre 1998 nell'incarto trasmesso dalla DT). Successivamente, dopo un soggiorno dalla nonna paterna in __________ durato dalla fine del 1998 all'estate del 1999, nel novembre del 1999 __________ ha abbandonato l'abitazione della madre e si è trasferita dalla sorellastra __________. Sentita il 9 novembre 1999 dall'autorità tutoria di __________, la giovane ha espresso l'intenzione di non avere contatti con la madre perché “con lei non si può parlare, mi urla in faccia, reagisce in modo isterico, è un continuo dissidio” (allegato 4 al doc. 2).

                                         Dal rapporto del dott. __________ __________, del Servizio medico-psicologico di __________, emerge che per la ragazza “la conflittualità con la madre persiste da parecchio tempo, anzi sin dalla nascita (‘io sono nata e le ho dato fastidio’)”. Allo specialista __________ ha riferito che per problemi di alcolismo la madre era incapace di accudire i figli, i quali anzi si occupavano essi medesimi della genitrice e della casa, il tutto senza un minimo di riconoscenza. Costei le diceva solo cose cattive, tali da farla soffrire enormemente e da indurla ad andarsene. Il perito ha rilevato che la ragazza chiede di essere preservata da ogni contatto con la madre, almeno fin quando non avrà raggiunto una buona maturità e solidità, e rifiuta categoricamente di incontrare la genitrice anche solo durante visite sorvegliate poiché teme “al massimo grado” che dopo le visite la si obbligherà a ritornare a casa, come è accaduto nel passato. Per il dott. __________, __________ denota un'angoscia estrema al pensiero di confrontarsi con la madre. Nelle sue conclusioni egli ha evidenziato che oggi non sussistono le premesse per un riavvicinamento, suggerendo un intervento di mediazione per tentare almeno di ristabilire qualche forma di vicendevole comunicazione (rapporto del 2 marzo 2000, doc. 12).

                                         __________ __________, incaricata dalla Delegazione tutoria di seguire il caso, e diventata il punto di riferimento della ragazza (con la quale si incontra una volta la settimana), ha affermato che quest'ultima le ha raccontato di non voler più vedere o sentire la madre, né tanto meno di voler rientrare al domicilio. Essa ha rilevato di avvertire un disagio nella minorenne “quando si parla di un contatto possibile con sua madre” (verbale 24 febbraio 2000, doc. 5).

                                   7.   Sentita personalmente dall'autorità di vigilanza, __________ ha dichiarato di non volerne più sapere di tornare a casa poiché “la sola idea mi fa star male”, di opporsi fermamente a qualsiasi diritto di visita, avendo subìto e sofferto troppo, di non voler nessun rapporto con la madre e di non riconoscerla come tale. Essa ha raccontato che sin da piccola è stata fisicamente e psicologicamente maltrattata, che la madre l'ha privata di tutto, di ogni forma di affetto, che le capitava di andare a scuola con segni di maltrattamenti e di essere convinta che la madre non può darle alcuna educazione positiva (verbale 9 febbraio 2000, doc. 4).

                                   8.   Visto quanto precede, nel caso specifico risulterebbe fuori luogo imporre alla figlia contatti con la madre. È possibile – come afferma l'appellante – che le violenze fisiche e psichiche lamentate dalla figlia non siano state tali. Resta il fatto però che determinati episodi sono stati vissuti dalla ragazza come un'insoffribile forma di sopraffazione. Nelle condizioni descritte, e allo stato attuale delle cose, non è dato a divedere in che misura la ripresa dei contatti tra madre e figlia servirebbe al bene di quest'ultima. Tanto meno se si pensa che __________ ha dato l'impressione di essere sincera e spontanea, lontana da intenti manipolatori (doc. 5).

                                         Si aggiunga che il sostanziale positivo rendimento scolastico della ragazza (doc. 9) esclude ipotesi di un malessere generale o adolescenziale e conforta proprio l'ipotesi di un disagio mirato, riconducibile al tormentato rapporto con la madre. Una simile determinazione appare senz'altro il frutto di una decisione consolidata, anzi cristallizzata se si pensa che è rimasta tale anche dopo essere stata messa sotto pressione dallo psicologo (__________“non si smuove”: doc. 12, pag. 2). Se ne conclude, nelle contingenze illustrate, che il categorico rifiuto della figlia – ormai sedicenne – di intrattenere relazioni con l'appellante va rispettato. Certo, il dott. __________ ha adombrato visite sorvegliate alla presenza di mediatori, al momento però in cui la minorenne sarà pronta a cominciare gli incontri (doc. 12, pag. 3). Tentare già adesso, contro la volontà dell'interessata, di forzare tale situazione potrebbe risultare dannoso, se non controproducente. Un intervento di mediazione ha senso solo se entrambe le parti sono disposte al dialogo. Per ora la figlia non dimostra alcuno spiraglio di apertura. A lei sola incombe pertanto di valutare e di assumere, approssimandosi l'età adulta, la responsabilità del suo atteggiamento, giusto o sbagliato che sia (cfr. DTF 126 III 221 consid. 2b con riferimenti).

                                   9.   Dato l'esito dell'appello, gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). In considerazione tuttavia della particolarità del caso e della circostanza che, dal profilo umano, la domanda dell'appellante appare soggettivamente comprensibile, si può eccezionalmente rinunciare al prelievo di tasse o spese. Non si assegnano ripetibili alla Delegazione tutoria, che ha agito come pubblico organismo nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali (v. l'art. 159 cpv. 2 OG per analogia). Quanto alla domanda di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante, essa non può essere accolta, poiché, foss'anche dato il requisito dell'indigenza, oggettivamente difettava sin dall'inizio, nel caso in rassegna, il requisito cumulativo della parvenza di buon esito (art. 157 CPC).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si accordano ripetibili.

                                   3.   La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

                                   4.   Intimazione:

                                         – avv. dott. __________ __________, __________;

                                         – Delegazione tutoria di __________.

                                         Comunicazione:

                                         – Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         – __________ __________, __________, __________.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

11.2000.42 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.05.2001 11.2000.42 — Swissrulings