Incarto n. 11.2000.00037
Lugano, 7 dicembre 2000/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa __.____.______ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 1° settembre 1995 da
__________ __________, nata __________, __________ (patricinata dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);
giudicando ora sul decreto cautelare del 13 marzo 2000, rettificato dal Pretore il 31 mar-zo successivo;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 30 marzo 2000 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 13 marzo 2000 (e rettificato il 31 marzo 2000) dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
2. Se dev'essere accolta la richiesta d'assistenza giudiziaria presentata con l'appello;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1940) e __________ __________ (1944) si sono sposati a __________ il __________ 1965. Dall'unione sono nate __________ (1966) e __________ (1967). A quel tempo il marito lavorava per il fratello __________, che gestiva un negozio di confine con spaccio di sigarette e attività di cambiavaluta. La moglie si attivava sporadicamente come __________ nel salone della madre. Nel 1976 __________ __________ ha fondato insieme con il fratello la società in nome collettivo “__________ __________ __________ __________ __________ ” e nel novembre di quell'anno si è separato dalla moglie, promuovendo il 31 gennaio 1977 azione di divorzio davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud. Dalla sua nuova compagna, __________ __________, egli ha poi avuto un figlio, __________, nel 1981. La causa di divorzio si è estinta per perenzione processuale ed è stata stralciata dai ruoli il 2 novembre 1994. Dal 1994 __________ __________ è alle dipendenze della ditta __________.__________., di cui la sua compagna è amministratrice unica, e lavora in un negozio di strumenti musicali nel centro commerciale “__________ ” di __________ __________.
B. Il 7 dicembre 1994 __________ __________ ha instato per un nuovo tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 20 gennaio 1995. __________ __________, da parte sua, si è rivolta il 3 febbraio 1995 al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud per ottenere in via provvisionale un contributo di mantenimento, che questa Camera ha fissato per finire in fr. 1585.– mensili indicizzati con sentenza del 9 novembre 1998 (inc. __________.__________.__________). Dopo avere intentato causa di divorzio con petizione del 1° settembre 1995, __________ __________ ha adito nuovamente il Pretore il 7 maggio 1999, postulando una trattenuta di fr. 1600.25 mensili (pari al contributo alimentare indicizzato) dallo stipendio del marito. Il Pretore ha accolto l'istanza inaudita parte il 10 maggio 1999, al che __________ __________ ha chiesto il 26 maggio successivo la revoca della misura previo contraddittorio, sollecitando anche la riduzione del contributo provvisionale da fr. 1600.25 a fr. 1100.– mensili. All'udienza dell'11 giugno 1999, indetta dal Pretore per la discussione dei due provvedimenti, __________ __________ ha confermato la domanda di trattenuta e si è opposta a qualsiasi riduzione del contributo provvisionale. Entrambe le parti hanno notificato prove, dichiarando che avrebbero rinunciato al dibattimento finale ove il Pretore avesse rifiutato ogni mezzo istruttorio.
C. Con sentenza del 2 novembre 1999 il Pretore ha statuito sull'azione di divorzio, nel senso che ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio e ha disciplinato le conseguenze accessorie, fissando tra l'altro in favore dell'attrice un contributo alimentare di fr. 1100.– mensili indicizzati (art. 152 vCC) e revocando la trattenuta di stipendio decretata il 10 maggio 1999 senza contraddittorio. La tassa di giustizia di fr. 3000.– e le spese sono state addebitate alle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. __________ __________ è stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Contro tale sentenza hanno ricorso entrambi i coniugi con un appello, tuttora pendente (inc. __________.__________.__________). La richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello di __________ __________ è stata dichiarata priva d'oggetto il 21 dicembre 1999 dalla presidente di questa Camera, le misure provvisionali adottate dal Pretore restando in vigore fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
D. Il 12 gennaio 2000 __________ __________ ha chiesto al Pretore una nuova trattenuta di stipendio a carico del marito per l'ammontare di
fr. 1660.25 mensili da applicare durante la causa di merito. Con decreto del 13 marzo 2000 il Pretore ha dichiarato l'istanza priva d'oggetto, la trattenuta salariale ordinata senza contraddittorio il 10 maggio 1999 rimanendo in vigore anche in pendenza di appello. Nello stesso decreto egli ha statuito altresì sulla riduzione del contributo provvisionale postulata dal marito il 26 maggio 1999, accogliendola parzialmente e riducendo il contributo alimentare a fr. 1225.– mensili (con trattenuta di stipendio per il medesimo importo). La tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese sono state poste per tre quarti a carico di __________ __________ e per il resto a carico della moglie, tenuta a rifondere al marito fr. 150.– per ripetibili. __________ __________ è stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Su richiesta di __________ __________, con ordinanza del 31 marzo 2000 il Pretore ha poi rettificato la suddivisione degli oneri processuali, ponendoli per un quarto a carico di __________ __________ e per il resto a carico di __________ __________, sempre con obbligo per quest'ultima di rifondere al marito fr. 150.– per ripetibili.
E. Insorta con appello del 30 marzo 2000 contro il decreto appena citato, __________ __________ chiede – previa ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria – che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di fissare il contributo provvisionale per sé in fr. 1565.– mensili (come questa Camera ha stabilito il 9 novembre 1998). La conclusione è stata formulata anche in via cautelare. Trattata come domanda di effetto sospensivo, quest'ultima richiesta è stata respinta dalla presidente di questa Camera con decreto del 7 aprile 2000. Quanto a __________ __________, nelle sue osservazioni del 20 aprile 2000 egli propone di respingere l'appello e di rifiutare all'appellante il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Considerando
in diritto: 1. Ai processi di divorzio che all'entrata in vigore del nuovo diritto (1° gennaio 2000) devono ancora essere giudicati da un'autorità cantonale, anche solo di ricorso, si applica la legge nuova (art. 7b cpv. 1 tit. fin. CC). Ora, le misure provvisionali decretate dal giudice durante una causa di stato sono disciplinate, nel nuovo diritto, dall'art. 137 cpv. 2 CC. Misure del genere possono essere adottate anche dopo la pronuncia del divorzio, ove questa non sia ancora – in tutto o in parte – passata in giudicato. Ciò si verifica nella fattispecie, dato che l'appello introdotto da entrambi i coniugi contro la sentenza di divorzio è tuttora pendente (art. 148 cpv. 1 CC; Sutter/Friburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 44 ad art. 137 CC). Per il resto, le misure provvisionali possono sempre essere modificate qualora siano mutate in maniera rilevante e relativamente duratura le circostanze considerate al momento della decisione, oppure quando le previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte (Leuenberger in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 16 ad art. 137 CC).
2. In concreto il Pretore ha ravvisato una rilevante modifica delle circostanze una volta ritenuto verosimile che dal gennaio del 1999 il guadagno del marito risulta essersi ridotto da fr. 4300.– a fr. 3891.– netti mensili. Ciò posto, egli ha rifatto il calcolo figurante nella sentenza emessa il 9 novembre 1998 da questa Camera (consid. 9), senza modificare altri fattori, ottenendo un ammanco di fr. 294.70 mensili. Ricordato che l'obbligato non poteva essere costretto a vivere con una disponibilità mensile inferiore al proprio fabbisogno minimo (fr. 2666.60 mensili), egli ha ricondotto il contributo provvisionale per la moglie a fr. 1225.– mensili, corrispondenti all'ammontare della somma eccedente il fabbisogno minimo del marito. La trattenuta di stipendio ordinata a suo tempo alla __________.__________. di __________ __________, datrice di lavoro del marito, è stata adattata di conseguenza.
3. L'appellante contesta che la diminuzione di guadagno fatta valere dal marito sia stata resa verosimile, svariati indizi dimostrando che il tenore di vita di lui è incompatibile con la situazione finanziaria allegata. Essa chiede pertanto che questa Camera ordini l'assunzione delle prove da lei notificate all'udienza dell'11 giugno 1999. L'interessata censura inoltre una “violazione del ne bis in idem e dell'onere della prova”, affermando che il Pretore avrebbe giudicato due volte sul contributo di mantenimento (in sede cautelare e in sede di merito), ciò che imporrebbe in ogni modo l'annullamento del decreto impugnato e il ripristino del contributo alimentare fissato da questa Camera il 9 novembre 1998.
4. La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che, in linea di principio, una parte ha diritto all'assunzione delle prove offerte, tanto in una causa civile quanto in un procedimento penale o amministrativo, ma che l'autorità può rinunciare ad assumere quei mezzi istruttori il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo (sulla nozione di “apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 124 I 211 consid. 4, 122 V 162 consid. 1d, 121 I 306 consid. 1b, 106 Ia 162 consid. 2b). L'autorità non è tenuta perciò a esperire tutte le prove notificate dalle parti, ma qualora intenda rifiutarle (tutte o anche solo alcune) essa deve indicare perché queste risulterebbero superflue o inidonee a recare chiarimenti di rilievo (DTF 119 Ib 492 consid. 5b/bb con rinvii). È vero che in sede cautelare il giudizio è di semplice verosimiglianza, sicché sul piano provvisionale non può farsi questione di “prova” in senso stretto (DTF 118 II 377 consid. 3). Ciò non toglie che le predette esigenze di motivazione si applichino, quanto meno, per analogia.
5. All'udienza dell'11 giugno 1999, indetta dal Pretore per il contraddittorio sull'istanza di ritenuta salariale postulata dall'appellante e sulla riduzione del contributo provvisionale sollecitata dal marito, l'appellante ha prodotto cinque documenti e ha chiesto l'escussione di tre testimoni (____________________, __________ __________ e __________ __________ __________), oltre l'interrogatorio formale della controparte, l'edizione dalla __________ __________ a __________ di eventuali conti o averi facenti capo al marito (art. 170 CC) e il richiamo dal Ministero pubblico di un incarto risalente al 1982 in esito a una denuncia sporta dal marito nei confronti di un terzo (act. XXVI). L'appellato si è opposto all'assunzione di tali mezzi istruttori, salvo associarsi all'audizione di __________ __________. Ogni parte ha poi mantenuto il proprio punto di vista. Quanto al Pretore, egli ha precisato in calce al verbale (pag. 2 in fondo) che
giudicherà sull'ammissibilità dei mezzi di prova, ritenuto che in caso di reiezione degli stessi le parti dichiarano di rinunciare di essere convocati per una discussione finale autorizzando il giudice a decidere anche sulla domanda.
In realtà sulle prove il Pretore non ha mai statuito. Nemmeno nel decreto impugnato, del resto, figura un qualsiasi cenno alle prove offerte o ai motivi per cui esse non sono state esperite. L'appellante chiede di conseguenza che “il Tribunale d'appello intervenga ordinando l'assunzione delle prove” in luogo e vece del Pretore. Come si vedrà oltre, simile deduzione non può essere condivisa.
6. Il giudice che rifiuta una prova “deve motivare il diniego al più tardi con la sentenza” (art. 182 cpv. 2 CPC). Tale motivazione è indispensabile sia perché occorre conoscere quali ragioni hanno indotto il magistrato a respingere la richiesta, sia perché l'appellante deve spiegare poi nel ricorso i motivi per cui l'apprezzamento anticipato del Pretore non resiste alla critica. Competerà infine alla Camera civile di appello giudicare se tali censure siano provviste di buon diritto. Nel caso in esame il Pretore ha ritenuto verosimile il guadagno del marito (fr. 3900.– mensili netti) fondandosi sul “medesimo titolo riconosciuto dalla corte cantonale quale attestazione del suo reddito” nella sentenza del 9 novembre 1998 (decreto impugnato, consid. 5). Quel titolo però era un certificato di salario, che aveva per lo meno valenza fiscale (sentenza della Camera, consid. 6). Nessun attestato del genere risulta agli atti, invece, per quanto riguarda il periodo successivo al 1° gennaio 1999. Tra i documenti prodotti dal marito figura solo una scheda contabile della __________ __________.__________. (doc. 7) e una lettera raccomandata del 7 dicembre 1998 con cui gli si annunciava la ragguardevole decurtazione di stipendio (fr. 430.– mensili lordi: doc. 6). Ora, a prescindere dal fatto che stando alla citata scheda contabile lo stipendio netto è di fr. 4074.70 netti mensili (più l'eventuale gratifica di fine anno: doc. 6), e non di
fr. 3900.–, la produzione dei doc. 6 e 7 da parte del marito ancora non permette di capire perché tutte le prove offerte dall'appellante siano state disattese.
7. Si è già detto, per vero, che amministratrice unica della __________ __________.__________. è __________ __________, da oltre vent'anni compagna del marito e madre del suo terzo figlio. Quanto alla drastica riduzione di stipendio, essa è avvenuta in modo repentino e senza nemmeno rispettare i termini di legge. Certo, non tutte le prove notificate dall'appellante l'11 giugno 1999 sembrano di grande pertinenza ai fini del giudizio, tuttavia non è dato di comprendere perché sarebbe stato inutile o superfluo chiamare a deporre __________ __________, la cui escussione è stata chiesta anche dall'appellato. Si aggiunga che, stando al doc. 8 (prodotto dal marito all'udienza dell'11 giugno 1999), la __________ __________.__________. avrebbe ridotto i salari dei dipendenti su invito dell'ufficio di revisione. Invano si cercherebbe di sapere, nelle circostanze descritte, perché sarebbe stato inutile o superfluo sentire __________ __________, che lavora per __________ __________ (ufficio di revisione della __________ __________). Certo, il Pretore avrà senz'altro avuto i suoi motivi per rinunciare a simili prove. Questa Camera non può tuttavia arguire, in mancanza di ogni elemento, quali siano tali motivi, onde l'impossibilità di esaminare se essi siano fondati. Non a caso l'art. 322 lett. b CPC autorizza questa Camera ad assumere le prove rifiutate – e non semplicemente ignorate – dal Pretore. In caso contrario essa si sostituirebbe al primo giudice senza neppure che questi abbia avuto modo di pronunciarsi.
8. È vero che nel caso precipuo l'appellante non evoca in modo esplicito un difetto di motivazione, limitandosi a chiedere che questa Camera esperisca essa medesima le prove trascurate dal Pretore. Come si è appena visto, tuttavia, non spetta a questa Camera sostituirsi al Pretore ove questi non abbia statuito. Per di più l'art. 285 cpv. 1 lett. e CPC dispone che le sentenze e i decreti devono contenere, “a pena di nullità”, l'esposizione dei motivi. E qualora la carenza di requisiti formali comporti la nullità dell'atto, come nella fattispecie, il vizio va rilevato d'ufficio (art. 142 cpv. 2 CPC). Ne segue che in concreto il decreto impugnato va dichiarato nullo e gli atti rinviati al Pretore perché statuisca sulle prove offerte (art. 326 lett. a CPC). Dovesse assumere una o più prove, il giudice indirà anche il dibattimento finale (verbale dell' 11 giugno 1998, pag. 2 in fondo), salvo espressa rinuncia delle parti. Nel frattempo continuerà a vigere – salvo modifica da parte del Pretore – l'assetto provvisionale stabilito da questa Camera il 9 novembre 1998, la sentenza di merito non essendo ancora passata in giudicato (DTF 120 II 1).
9. Gli oneri processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC): l'appellante esce vittoriosa sul principio, giacché ottiene l'annullamento del decreto impugnato. D'altro lato non è ancora detto che, per finire, il contributo provvisionale di
fr. 1565.– mensili vada confermato. Si giustifica pertanto di suddividere la tassa di giustizia e le spese in ragione di metà ciascuno, compensando le ripetibili. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria introdotta dall'appellante, essa merita accoglimento (come del resto era già avvenuto nell'ambito della sentenza emessa il 9 novembre 1998 da questa Camera), sia perché l'interessata versa in grave ristrettezza (art. 155 CPC), sia perché l'appello si rivela parzialmente provvisto di buon esito (art. 157 CPC). Non si può dire per altro che l'appellato sia in grado di erogare una provvigione ad litem; anzi, nella sentenza di merito (appellata, ma non su quel punto) il Pretore ha accertato proprio il contrario (consid. 8.3).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il decreto impugnato è dichiarato nullo e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
3. __________ __________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________.
4. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La segretaria