Incarto n.: 11.2000.00028 (Rinvio TF)
Lugano 18 luglio 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __.__.______ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 26 aprile 1990 da
__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________ __________, __________)
Contro
__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti in questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello presentato il 12 agosto 1998 da __________ __________ contro la sentenza emessa il 19 giugno 1998 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante il 13 agosto 1998;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (__________1941) e __________ __________ (__________1943) si sono sposati a __________ il __________ 1966. Dal matrimonio sono nati i figli __________ (1967) e __________ (1971). Il marito è impiegato di commercio, la moglie durante il matrimonio si è dedicata all'economia domestica e all'educazione dei figli, aiutando il marito nella riattazione di alcuni immobili di sua proprietà e lavorando a tempo parziale come operaia e ausiliaria di pulizia. I coniugi vivono separati dal settembre 1989: il marito è rimasto con i figli nell'abitazione coniugale, la moglie si è trasferita in un appartamento proprio.
B. Il 31 agosto 1989 __________ __________ ha instato davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud per il tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso il 5 ottobre 1989. Lo stesso giorno il Pretore, statuendo su un'istanza presentata dalla moglie il 27 settembre 1989, ha regolato l'assetto provvisionale affidando il figlio __________ al padre, riservato alla madre il più ampio diritto di visita, e stabilendo un contributo alimentare per la moglie di fr. 1700.– mensili dal 1° ottobre 1989. Successivamente, in esito a un'istanza della moglie, con decreto cautelare del 15 novembre 1989 emanato senza contraddittorio il Pretore ha ordinato al datore di lavoro del marito di trattenere mensilmente dal salario l'importo di fr. 1700.–. La misura è stata revocata il 28 novembre 1989, __________ __________ essendosi impegnato a versare puntualmente il contributo alimentare a suo carico.
C. Il 26 aprile 1990 __________ __________ ha promosso azione di divorzio, chiedendo l'affidamento del figlio __________. In via cautelare egli ha postulato la soppressione del contributo alimentare per la moglie. A sua volta __________ __________ ha postulato il 27 aprile 1990 la separazione per tempo indeterminato, chiedendo di regolare le conseguenze accessorie con l'affidamento di __________ al padre, il riconoscimento di un contributo alimentare indicizzato di fr. 2300.– mensili vita natural durante e il versamento di una somma imprecisata in liquidazione del regime dei beni. Nel frattempo, conclusa l'istruttoria cautelare, il Pretore ha emanato il 31 maggio 1991 un decreto con il quale ha stabilito in fr. 1665.– mensili il contributo alimentare dovuto pendente causa ad __________ __________ dal 1° ottobre 1989.
D. Con risposta del 3 dicembre 1991 __________ __________ si è opposta alla petizione e in via subordinata ha aderito alla pronuncia del divorzio, rivendicando un contributo alimentare indicizzato di fr. 2300.– mensili e chiedendo il versamento di una cifra da determinare in liquidazione del regime matrimoniale. Nella replica del 20 gennaio 1992 e nella duplica del 17 marzo 1992 ogni parte ha ribadito le proprie domande. Con risposta del 9 marzo 1992 __________ __________ si è opposto all'azione di separazione avviata dalla moglie. Nei successivi allegati scritti ogni parte ha confermato le rispettive domande di giudizio. Questa Camera, statuendo il 9 marzo 1992 su un appello presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare del 31 maggio 1991, ha fissato il contributo alimentare dovuto alla moglie pendente causa in fr. 1745.– mensili (inc. __________/__________).
E. All'udienza preliminare del 14 settembre 1992 le due cause sono state congiunte. Il 18 marzo 1993 __________ __________ ha chiesto di essere ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria. L'11 marzo 1996 essa ha presentato una domanda di mutazione dell'azione intesa a ottenere dal marito la metà dell'avere di vecchiaia. Il Pretore ha accolto la domanda con decreto del 1° luglio 1996. Esperita l'istruttoria, nel suo memoriale conclusivo del 10 ottobre 1996 __________ __________ ha aderito alla pronuncia del divorzio, rivendicando un contributo alimentare indicizzato di fr. 2300.– mensili, il versamento di fr. 149 161.65 in liquidazione del regime dei beni e di almeno fr. 76 007.75 come spettanza sul capitale di vecchiaia accumulato dal marito. Nel suo allegato del 17 ottobre 1996 __________ __________ ha ribadito le sue richieste. Al dibattimento finale dello stesso giorno ha preso parte solo il marito, il quale si è confermato nella sua comparsa scritta.
F. Con sentenza del 19 giugno 1998, il Pretore ha sciolto il matrimonio per divorzio e ha imposto al marito di versare alla moglie fr. 76 558.20 in liquidazione del regime dei beni, respingendo le altre domande. La tassa di giustizia e le spese di fr. 3000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dalla moglie è stata respinta.
G. __________ __________ è insorta contro la sentenza predetta con un appello del 12 agosto 1998 in cui ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di riconoscerle un contributo indicizzato di fr. 2300.– mensili vita natural durante o quanto meno, in subordine, una rendita d'indigenza di fr. 1745.– mensili, oltre al versamento della metà dell'avere di vecchiaia accumulato dal marito, ma almeno di fr. 76 007.75, e la corresponsione di fr. 149 161.65 in liquidazione del regime dei beni. Il 13 agosto 1998 l'appellante ha chiesto di essere ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Nelle sue osservazioni del 26 agosto 1998 __________ __________ ha proposto di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata, opponendosi alla concessione dell'assistenza giudiziaria. Statuendo il 14 settembre 1999, questa Camera ha respinto l'appello e ha confermato la sentenza impugnata, ponendo gli oneri processuali di fr. 1550.– a carico dell'appellante, tenuta a rifondere al marito fr. 1200.– per ripetibili. La richiesta di assistenza giudiziaria è stata respinta.
H. Contro tale sentenza __________ __________ ha introdotto il 18 ottobre 1999 un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, in cui ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, e con un ricorso per riforma, nel quale ha rivendicato un contributo indicizzato di fr. 2300.– mensili vita natural durante, oltre alla metà dell'avere di vecchiaia del marito. Statuendo il 23 novembre 1999, il Tribunale federale ha respinto il ricorso di diritto pubblico, mentre ha accolto parzialmente il ricorso per riforma, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa a questa Camera per nuovo giudizio. Esso ha considerato, in sostanza, che la moglie non appare come coniuge colpevole nel senso della giurisprudenza e deve quindi beneficiare, dandosi il caso, delle prestazioni di cui agli art. 151 cpv. 1 e 152 vCC.
I. Il 19 aprile 2000 __________ Liro__________i ha instato davanti a questa Camera per ottenere dal marito, in via provvisionale, un contributo alimentare di fr. 3139.70 mensili. L'istanza è stata ritirata il 21 aprile 2000, prima di essere intimata a __________ __________. La giudice delegata ha poi sentito le parti a un'udienza del 10 maggio 2000 volta a chiarire gli elementi di reddito e di sostanza decisivi per il giudizio. Con ordinanze del 25 aprile (recte: 17 luglio) e del 1° settembre 2000 essa ha acquisito agli atti un certificato sull'avere di vecchiaia di __________ __________ aggiornato al 1° gennaio 1999 e due lettere di spiegazioni della cassa pensioni, sui quali le parti hanno avuto modo di esprimersi. Completata l'istruttoria, i coniugi hanno rinunciato al dibattimento finale e a presentare conclusioni scritte.
L. Con ordinanza del 5 gennaio 2001 la giudice delegata ha assegnato alle parti un nuovo termine di 20 giorni per formulare eventuali osservazioni sui temi toccati dal nuovo diritto. Con scritto del 24 gennaio 2001 l'appellante ha postulato un contributo indicizzato giusta l'art. 125 CC di fr. 2300.– mensili vita natural durante, oltre al versamento della metà dell'avere di vecchiaia accumulato dal marito durante il matrimonio, ma almeno di fr. 97 265.15. Il marito ha ribadito il suo punto di vista in un memoriale del 5 febbraio 2001. La giudice delegata ha aggiornato i dati relativi alla situazione finanziaria delle parti, alle quali è stato dato modo di esprimersi all'udienza del 27 febbraio 2001 e con ordinanza del 29 maggio 2001.
Considerando
in diritto: 1. L'art. 7b cpv. 3 seconda frase tit. fin. CC prevede che in caso di rinvio della causa dal Tribunale federale all'autorità cantonale, quest'ultima applica la legge anteriore allorché la decisione impugnata davanti al Tribunale federale è stata emessa prima dell'entrata in vigore della modifica legislativa del 26 giugno 1998 (cfr. anche Leuenberger in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 14 ad art. 7a/b tit. fin. CC). Ciò vale sia per il diritto sostanziale, sia per la procedura (Spühler, Neues Scheidungsverfahren, Zurigo 1999, pag. 100 in alto). Nondimeno, qualora il Tribunale federale abbia emanato la sentenza di rinvio prima del 1° gennaio 2000, l'autorità cantonale applica al divorzio la legge nuova (DTF 126 III 451 consid. 2b/bb). In concreto la sentenza con la quale il Tribunale federale ha rinviato la causa a questa Camera per nuovo giudizio è del 23 novembre 1999, sicché la causa soggiace al nuovo diritto. Lo scioglimento del matrimonio pronunciato dal Pretore a norma dell'art. 142 cpv. 1 vCC non è stato invece impugnato ed è passato in giudicato.
2. L'appellante postula anzitutto un contributo indicizzato di fr. 2300.– mensili. Per l'art. 125 cpv. 1 CC, se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo di mantenimento. Tale disposizione pone il principio secondo cui ogni coniuge, dopo il divorzio, deve provvedere al proprio sostentamento in modo autonomo (Hausheer/Spycher, Unterhalt nach neuem Scheidungsrecht, Ergänzungsband zum Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 2001, pag. 57 n. 05.76; Sutter/ Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 12 ad art. 125 CC). Per valutare se ciò possa essere ragionevolmente preteso, il giudice deve ponderare gli elementi oggettivi enunciati dall'art. 125 cpv. 2 CC, i quali corrispondono in sostanza ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza in applicazione del vecchio diritto (Werro in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, Berna 1999, pag. 41 nel mezzo). Il giudice deve considerare – in particolare – la ripartizione dei compiti durante il matrimonio, la durata del medesimo, il tenore di vita dei coniugi durante l'unione coniugale, l'età e la salute, così come il reddito e il patrimonio di costoro, la portata e la durata delle cure ancora dovute ai figli, la formazione professionale e le prospettive di reddito dei coniugi, il presumibile costo del reinserimento professionale del beneficiario, le aspettative di vecchiaia e previdenziali dei coniugi, incluso il risultato prevedibile della divisione delle prestazioni d'uscita (art. 125 cpv. 2 CC). La colpa non entra per converso in linea di conto (Schwenzer in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, op. cit., n. 39 ad art. 125 CC).
3. Nella fattispecie il Pretore non ha accertato le entrate e i fabbisogni delle parti. Il problema è pertanto di sapere se la situazione finanziaria di costoro giustifichi un contributo alimentare. L'appellante stima il suo fabbisogno minimo, aumentato del 20%, in fr. 2392.90 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, canone di locazione fr. 500.–, premio della cassa malati fr. 286.80, onere fiscale fr. 107.30). Quanto alle entrate, essa dichiara di non svolgere alcuna attività lucrativa, ma ritiene di potersi attivare professionalmente e conseguire un reddito ipotetico di fr. 500.– mensili. Onde un ammanco di fr. 1892.90 mensili, che il marito è in grado di coprire – a parere dell'appellante – con le sue entrate di fr. 6485.– mensili (stipendio fr. 4335.–, reddito della sostanza fr. 750.–, valore locativo fr. 600.–, contributo dei figli fr. 800.–), una volta dedotto il fabbisogno minimo di costui, aumentato del 20%, di fr. 2967.70 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, premio della cassa malati fr. 263.60.–, trasferte fr. 200.–, pasti fuori casa fr. 120.–, oneri ipotecari fr. 303.–, assicurazioni incendio e acqua fr. 52.75, luce e riscaldamento fr. 42.75, altri costi immobiliari fr. 51.–, onere fiscale fr. 340.–). L'appellato, dal canto suo, stima le proprie entrate in fr. 4750.– mensili (stipendio fr. 4000.–, reddito della sostanza fr. 750.–) e il suo fabbisogno in fr. 2995.40 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, oneri ipotecari e spese per l'abitazione fr. 888.–, premio della cassa malati fr. 263.60, spese per riscaldamento, acqua, telefono, elettricità e tassa rifiuti fr. 423.78, trasferte professionali fr. 200.–, pasti fuori casa fr. 120.–). Egli contesta inoltre che la moglie versi in una situazione d'indigenza, potendo essa contare sul sostegno finanziario del suo “amico convivente”, oltre che sui fr. 76 558.20 a lei assegnati dal Pretore in liquidazione del regime dei beni e, una volta raggiunta l'età di pensionamento, su una rendita di vecchiaia. Adduce per finire che la controparte, dando prova di buona volontà, potrebbe conseguire un reddito ben superiore ai fr. 500.– dichiarati.
a) La convivenza del coniuge creditore degli alimenti con un terzo non giustifica, da sé sola, il rifiuto di qualsiasi contributo dopo il divorzio. È necessario bensì che il beneficiario viva in un'unione stabile, suscettibile di procurare vantaggi analoghi al matrimonio (DTF 124 III 54 consid. 2a/aa con riferimenti; Rep. 1987 pag. 198 consid. 4.2). Occorre cioè una vera e propria comunione di vita, duratura e di carattere esclusivo, che presenti una componente spirituale, fisica ed economica, ovvero una comunione “di tetto, di tavola e di letto” (DTF inedita del 9 maggio 2001 in re B., inc. __________.____________________, consid. 4b). In concreto non risulta che tra l'appellante e il convivente si sia instaurata una comunione di vita tale da far apparire quest'ultimo disposto ad assicurare al partner la fedeltà e l'assistenza che l'art. 159 cpv. 3 CC impone alle persone sposate. Invano si cercherebbe inoltre nel fascicolo processuale qualsiasi riscontro in merito a eventuali vantaggi economici derivanti alla moglie dalla relazione, ancorché l'incidenza di siffatta componente sia stata assai relativizzata dal Tribunale federale nella sentenza appena citata (loc. cit.). In simili circostanze le censure sollevate riguardo alla convivenza dell'appellante con un terzo risultano prive di consistenza.
b) Per quel che è delle entrate del marito, egli quantifica il suo stipendio netto in fr. 4000.– mensili, fondandosi sul conteggio per il mese di novembre 2000 (doc. 3 esibito in appello). Dal certificato di salario dell'11 gennaio 2001 (doc. 2 esibito in appello) risulta tuttavia che nel 2000 egli ha percepito uno stipendio netto di fr. 56 272.–, pari a fr. 4689.30 mensili. Il quale risulta finanche superiore allo stipendio di fr. 4335.– mensili prospettato dall'appellante all'udienza del 27 febbraio 2001 (act. XI, riassunto scritto allegato, pag. 2 verso il basso). Nelle entrate del marito dev'essere inserito perciò quest'ultimo importo. La richiesta dell'appellante volta a conteggiare nel reddito di lui il valore locativo della propria abitazione (fr. 600.– mensili) non merita invece accoglimento, trattandosi di un valore puramente fiscale, dal quale il proprietario non trae alcun vantaggio effettivo. Diversa sarebbe la soluzione qualora il marito occupasse per sua comodità un alloggio con un valore locativo di gran lunga superiore agli oneri ipotecari (Spycher, Unterhaltsleistungen bei Scheidung: Grundlagen und Bemessungsmethoden, Berna 1996, pag. 86 con rinvii), ciò che però neppure l'appellante pretende. Non destinata a miglior sorte è la domanda volta a imputare al marito fr. 800.– mensili quale partecipazione dei figli maggiorenni alle spese dell'economia domestica. Tale contributo, in effetti, costituisce solo un rimborso delle spese cagionate al genitore o, tutt'al più, una liberalità discrezionale del figlio e non può essere considerato come un reddito del genitore. Ciò posto, le entrate del marito si attestano a fr. 5085.– netti mensili (salario fr. 4335.–, reddito della sostanza fr. 750.–).
c) Riguardo al reddito ipotetico dell'appellante, nella già citata sentenza del 9 marzo 1992 fra le stesse parti questa Camera ha ritenuto che la moglie – la quale aveva sempre lavorato a tempo parziale durante la vita in comune – fosse in grado di riattivarsi professionalmente e di guadagnare almeno fr. 800.– mensili (consid. 2). L'appellante invoca una perizia 22 novembre 1993 del dott. __________ __________ che fa stato di un grado di invalidità pari al 60%, sicché il suo reddito potenziale si ridurrebbe a fr. 500.– mensili. Se non che, il perito ha accertato bensì una parziale inabilità lavorativa della moglie, ma solo per attività che comportino “frazioni di lavoro pesante” (act. XXVIII, pag. 2 in basso). Per lavori leggeri, come per esempio la confezione di orologi, il perito non ha riscontrato alcuna invalidità (pag. 3 in alto). Ora, il reddito ipotetico imputato alla moglie nella sentenza appena citata, di per sé non contestato da quest'ultima, è stato valutato prendendo in considerazione unicamente l'eventualità per costei di svolgere “un lavoro leggero a tempo parziale” (consid. 2, pag. 7 a metà). Ne discende che il grado d'invalidità rilevato dal __________ __________ non influisce apprezzabilmente sul reddito ipotetico a lei imputabile, che va dunque confermato in fr. 800.– mensili. Contrariamente a quel che sostiene l'appellato, non si giustifica per converso di aumentare tale importo. Non si può infatti ragionevolmente pretendere che la moglie, prossima ai 58 anni d'età e parzialmente invalida, sia in grado di aumentare l'attività svolta durante l'unione coniugale e di guadagnare una cifra superiore ai fr. 800.– stabiliti nella sentenza provvisionale (cfr. anche DTF 127 III 140 consid. 2c, 115 II 6 consid. 5; Rep. 1997 pag. 57).
d) Nel giudizio impugnato il Pretore ha riconosciuto alla moglie fr. 76 558.20 in liquidazione del regime dei beni. Nel calcolo dei contributi alimentari a norma dell'art. 125 CC – come per altro nel diritto previgente (DTF 115 II 314 consid. 3a) – occorre considerare anche il reddito della sostanza (Hausheer/ Spycher, op. cit., pag. 88 n. 05.139). Tenuto conto del fatto che, come si vedrà in appresso (consid. 7), l'appello sull'ammontare della liquidazione dev'essere respinto, ben si può pretendere che la moglie metta a profitto almeno i due terzi di tale somma, ossia fr. 50 000.–. Considerati i tassi d'interesse notoriamente praticati dagli istituti bancari per un investimento sicuro a medio termine, come pure la loro presumibile evoluzione futura, si giustifica di applicare al capitale predetto un saggio annuo del 3%. Appare equo perciò imputare alla moglie un reddito annuo della sostanza di fr. 1500.–, pari a fr. 125.– mensili. Complessivamente, le entrate dell'appellante ammontano pertanto a fr. 925.– netti mensili (reddito ipotetico fr. 800.–, reddito della sostanza fr. 125.–).
e) Riguardo al fabbisogno del marito, dalle spese vanno stralciati anzitutto i costi relativi al telefono, alla fornitura di acqua potabile e alla raccolta dei rifiuti, poiché tali oneri sono già compresi nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (Rep. 1995 pag. 141, 1994 pag. 298 consid. 5). Quanto alle spese per l'elettricità, dalla documentazione prodotta non è possibile distinguere la quota destinata alla luce, compresa nel minimo esistenziale, da quella destinata al riscaldamento, da conteggiare separatamente. Dato però che l'appellante riconosce espressamente un onere per “luce e riscaldamento” di fr. 42.75 mensili (riassunto scritto allegato al verbale del 27 febbraio 2001, pag. 3 nel mezzo) e che il consumo di energia destinato al riscaldamento è notoriamente superiore a quello necessario all'illuminazione, si giustifica di inserire nel fabbisogno del marito un costo per il riscaldamento di presumibili fr. 35.– mensili.
f) Sempre per quel che concerne il fabbisogno minimo, il marito fa valere oneri ipotecari e non meglio precisate spese di abitazione per complessivi fr. 888.– mensili. Dalla documentazione prodotta risulta un onere ipotecario per il 2000 di fr. 3638.60 (doc. 4 e 5 esibiti in appello), pari a fr. 303.20 mensili, come pure un premio per l'assicurazione incendio e acqua di fr. 52.75 mensili (doc. 7 esibito in appello). Per il resto, agli atti figura unicamente una scrittura privata con la quale egli dichiara costi di manutenzione per fr. 5000.– l'anno (doc. 6 esibito in appello). Se non che, l'onere di alloggio di un proprietario non si identifica con i soli interessi ipotecari, perché si deve tenere conto anche delle spese di manutenzione ordinaria dell'immobile (I CCA, sentenza del 4 dicembre 2000 nella causa L. c. L.; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, n. 2.33 pag. 79). In mancanza di dati oggettivi, tale onere può ragionevolmente essere stimato in fr. 150.– mensili. Nel fabbisogno del marito deve perciò essere conteggiata una spesa di alloggio complessiva di fr. 505.95, che comprende l'onere ipotecario di fr. 303.20 mensili e il premio assicurativo di fr. 52.75 mensili, costi per altro riconosciuti dall'appellante medesima all'udienza del 27 febbraio 2001 (riassunto scritto, loc. cit.), oltre a fr. 150.– per la manutenzione ordinaria. Tale importo corrisponde sostanzialmente a quello dell'appellante e non è eccessivo per una persona sola, situandosi finanche ai limiti inferiori delle locazioni nella zona.
g) Quanto all'onere fiscale del marito, dall'ultima tassazione agli atti, relativa al biennio 1999/2000, risulta un'imposta cantonale e un'imposta federale diretta per il 2000 di fr. 2333.50 (doc. 1 esibito in appello), cui occorre aggiungere l'imposta comunale – con un moltiplicatore per il Comune di __________ nel 2000 dell'85% – di fr. 1880.70 e l'imposta personale di fr. 20.–. Donde un onere fiscale annuo di fr. 4234.20, pari a fr. 352.85 mensili.
h) L'appellante conclude perché il fabbisogno del marito sia aumentato del 20%. Se non che, tale maggiorazione si applicava, nel diritto anteriore, solo ove un coniuge dovesse versare una rendita d'indigenza a norma dell'art. 152 vCC destinata a coprire il fabbisogno minimo del beneficiario. Ciò non è più il caso – salvo circostanze particolari – per il contributo basato sul nuovo diritto del divorzio, che tende per principio a garantire il tenore di vita avuto durante la comunione domestica (art. 125 cpv. 2 n. 3 CC; Hausheer/Spycher, op. cit., pag. 65 n. 05.92 e pag. 81 n. 05.116; Schwenzer, op. cit. n. 4 e 5 ad art. 125 CC). In concreto, come si vedrà in appresso (consid. 4), il contributo alimentare destinato all'appellante non copre solo il suo fabbisogno, ma le garantisce anche – almeno in parte – il mantenimento del tenore di vita anteriore, sicché non vi sono ragioni per aumentare il fabbisogno dell'appellato del 20%. Il fabbisogno del marito, in definitiva, risulta pertanto di fr. 2577.40 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, premio della cassa malati fr. 263.60, oneri ipotecari fr. 303.20, spese di riscaldamento fr. 35.–, oneri assicurativi fr. 52.75, spese di manutenzione stimate fr. 150.–, spese di trasferta e per pasti fuori casa fr. 320.–, onere fiscale fr. 352.85).
i) Quanto al fabbisogno della moglie, le cifre da essa avanzate all'udienza del 27 febbraio 2001 non sono di per sé contestate. Dalla somma indicata di fr. 2392.90 occorre nondimeno stralciare d'ufficio l'aumento del 20%, conformemente a quanto rilevato poc'anzi in merito al fabbisogno del marito (consid. 3h). Il fabbisogno minimo dell'appellante deve perciò essere corretto in fr. 1994.10 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, spese di locazione fr. 500.–, premio della cassa malati fr. 286.80, onere fiscale fr. 107.30).
4. Da quanto precede discende che la moglie, con le sue entrate mensili di fr. 925.–, deve far fronte a un fabbisogno minimo di fr. 1994.10 mensili. Onde un ammanco di fr. 1069.10 mensili, che il marito è senz'altro in grado di coprire con il proprio agio mensile di fr. 2507.60 (entrate fr. 5085.– ./. fabbisogno fr. 2577.40). Ciò posto, l'art. 125 CC tende a garantire per quanto possibile, come detto (consid. 3h), il tenore di vita dei coniugi durante la comunione domestica. Al riguardo questa Camera, nel già citato giudizio cautelare del 9 marzo 1992 (inc. n. __________/__________), aveva accertato un reddito familiare complessivo subito dopo la separazione di fr. 5500.– netti mensili, un fabbisogno del marito di fr. 2080.– mensili e uno della moglie di fr. 1665.– mensili. La famiglia poteva dunque contare su un'eccedenza di fr. 1755.– mensili, di cui la metà (fr. 880.– arrotondati) di spettanza della moglie. In mancanza di dati più precisi sul tenore di vita dei coniugi durante l'unione coniugale, gli accertamenti esperiti da questa Camera in via cautelare – ancorché limitati a un esame di verosimiglianza – possono essere considerati un punto di riferimento per stabilire la situazione finanziaria delle parti all'epoca della separazione (I CCA, sentenza del 27 dicembre 1999 in re B., consid. 2a). Occorre nondimeno tener conto del fatto che nel calcolo del fabbisogno di allora erano stati considerati gli oneri di due economie domestiche separate. Per risalire al fabbisogno familiare durante l'unione coniugale è necessario perciò dedurre dal fabbisogno della famiglia le spese d'alloggio di fr. 500.– mensili sopportate dalla moglie dopo aver lasciato l'abitazione coniugale nel settembre 1989. Ne discende un'eccedenza complessiva di fr. 2255.– mensili prima della separazione, di cui la metà (fr. 1127.50) in favore della moglie.
In ultima analisi, per conservare un tenore di vita analogo a quello goduto durante l'unione coniugale, alla moglie dovrebbe essere riconosciuto un contributo alimentare di fr. 2196.60 mensili (fabbisogno minimo fr. 1994.10 ./. reddito ipotetico fr. 925.– + metà dell'eccedenza al momento della separazione fr. 1127.50). Dato però che il coniuge creditore degli alimenti non dev'essere posto in una situazione finanziaria migliore di quella del coniuge debitore, il marito non può essere tenuto a erogare oltre la metà delle attuali eccedenze di fr. 1438.50 mensili (agio del marito fr. 2507.60 ./. ammanco della moglie fr. 1069.10), ossia fr. 719.25. Il contributo alimentare per l'appellante è pertanto di fr. 1788.35 mensili (fabbisogno minimo fr. 1994.10 ./. reddito ipotetico fr. 925.– + metà dell'eccedenza attuale fr. 719.25). L'appello deve pertanto essere accolto in tale misura e il giudizio impugnato riformato nel senso che alla moglie è riconosciuto un contributo alimentare (arrotondato) di fr. 1790.– mensili. Non si giustifica invece di ancorare il contributo all'indice dei prezzi al consumo, non essendo dimostrato che il salario del marito venga adeguato al rincaro (cfr. Hausheer/Spycher, op. cit., pag. 97 n. 05.153 con richiamo di giurisprudenza). Conformemente all'art. 143 n. 1 CC, il dispositivo della sentenza deve menzionare pure gli elementi del reddito e della sostanza che sono stati presi in considerazione per il calcolo del contributo (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 4 in fine e n. 9 segg. ad art. 143 CC).
5. L'appellante asserisce di non essere in grado di crearsi in futuro una situazione suscettibile di metterla al riparo dall'indigenza e chiede pertanto che il contributo alimentare le sia dovuto per tutta la vita. Il contributo alimentare a norma dell'art. 125 CC è per principio limitato nel tempo, a meno che non si possa esigere dal coniuge creditore che riacquisti la propria indipendenza economica (Hausheer/Spycher, op. cit., pag. 100 n. 05.163). Il sistema dello splitting introdotto con la decima revisione dell'AVS (in vigore dal 1°gennaio 1997) e la divisione dell'avere di vecchiaia prevista dagli art. 122 segg. CC hanno inoltre notevolmente migliorato la capacità del coniuge creditore di provvedere da sé solo al proprio sostentamento, ragion per cui il contributo alimentare è dovuto di regola fino all'età di pensionamento (Hausheer/Spycher, op. cit., pag. 41 n. 05.37). In concreto, come si vedrà in appresso (consid. 6), alla moglie è riconosciuto il diritto alla metà dell'avere di vecchiaia accumulato dal marito dal 1° gennaio 1985 – data di inizio delle contribuzioni (lettera 10 luglio 2000 della fondazione collettiva “__________r-__________ ”) – allo scioglimento del matrimonio. Un'analoga ripartizione, come si è appena accennato, avviene inoltre per l'assicurazione vecchiaia. Ciò premesso, l'appellante potrà contare all'incirca sulle medesime aspettative pensionistiche del marito, ossia su una rendita di vecchiaia di almeno fr. 1576.– mensili (lettera 29 maggio 2000 della Cassa di compensazione dell'Industria svizzera metalmeccanica) e su una rendita della cassa pensione di circa fr. 1250.– mensili (lettera 11 maggio 2001 di “__________ -__________ ”), cui occorre aggiungere il noto reddito della sostanza di fr. 125.– mensili (consid. 3d). Ne risulta un'entrata verosimile della moglie dopo il pensionamento di fr. 2951.– mensili, con cui essa potrà senz'altro far fronte al suo fabbisogno di fr. 1994.10 mensili, conservando per di più un agio di oltre fr. 950.– mensili. Dato quanto precede, si giustifica di mantenere il contributo alimentare solo fino all'età ordinaria di pensionamento di lei, dopo di che essa dovrà far fronte autonomamente al proprio sostentamento.
Occorre d'altra parte considerare che, dopo il pensionamento del marito, anch'egli potrà contare solo sulle predette rendite di vecchiaia e di cassa pensione (fr. 2826.– mensili) e sul canone di locazione di fr. 750.– mensili, per un'entrata prevedibile di fr. 3576.– mensili. Dal suo fabbisogno andranno però stralciate le spese per le trasferte e i pasti fuori casa (fr. 320.– mensili), non più necessari, come pure una parte dell'onere fiscale, prudenzialmente stimata in fr. 100.– mensili, sicché il fabbisogno di lui dovrà essere ridotto a fr. 2157.40 mensili. Il suo agio di fr. 1418.60 mensili gli consentirà invero di sopperire all'ammanco della moglie di fr. 1069.10 mensili, ma potrà garantire il mantenimento del tenore di vita anteriore di entrambi i coniugi – suddividendo l'eccedenza di fr. 349.50 tra le parti in ragione di metà ciascuno – solo nella misura di fr. 174.75 mensili. Nelle circostanze descritte, tra il pensionamento del marito (1° marzo 2006: art. 21 cpv. 2 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, RS __________.__________) e quello della moglie (1° novembre 2007) si giustifica di stabilire il contributo alimentare di costei in fr. 1240.– arrotondati (fabbisogno minimo fr. 1994.10 ./. reddito ipotetico fr. 925.– + metà dell'eccedenza fr. 174.75).
6. L'appellante rivendica il versamento di metà dell'avere di vecchiaia maturato dal coniuge in costanza di matrimonio, ma almeno di fr. 97 265.15. Il marito si oppone da parte sua a qualsiasi suddivisione della pensione. Ora, se un coniuge o ambedue i coniugi sono affiliati a un istituto di previdenza professionale e se non è sopraggiunto alcun caso d'assicurazione, ogni coniuge ha diritto alla metà della prestazione d'uscita dell'altro calcolata per la durata del matrimonio secondo le disposizioni della legge sul libero passaggio (art. 122 cpv. 1 CC). Se i coniugi hanno crediti reciproci, deve essere divisa soltanto la differenza fra questi due crediti (art. 122 cpv. 2 CC). Il giudice può nondimeno rifiutare la divisione, in tutto o in parte, ove essa appaia manifestamente iniqua dal profilo della liquidazione del regime dei beni o della situazione economica dei coniugi dopo il divorzio (art. 123 cpv. 2 CC).
a) In concreto il marito è affiliato presso la fondazione collettiva “__________ -__________ ”. L'avere di vecchiaia accumulato fino al 31 agosto 1998 – ossia in sostanza fino al passaggio in giudicato del divorzio, avvenuto il 10 settembre successivo – è di fr. 194 530.30 (lettera 10 luglio 2000 dell'istituto di previdenza citato). Dagli atti non risulta che sia sopraggiunto alcun caso di previdenza, né si intravedono motivi per cui la postulata suddivisione dell'avere di vecchiaia dovrebbe essere considerata manifestamente iniqua. Ciò posto, l'appellante deve poter beneficiare di metà del capitale di previdenza professionale accumulato dal marito durante il matrimonio. Dal fascicolo processuale non risulta per converso che la moglie abbia a sua volta accumulato averi di vecchiaia durante il matrimonio, circostanza del resto neppure sostenuta dal coniuge.
b) Per quel che riguarda l'ammontare del credito dell'appellante, l'art. 142 CC prevede che, in caso di mancata intesa, il giudice fissa le proporzioni (cpv. 1) e, non appena la decisione sulle quote è passata in giudicato, rimette d'ufficio la causa al giudice competente secondo la legge sul libero passaggio (cpv. 2), ossia – nel Ticino – al Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 25a cpv. 1 LFLP con rinvio all'art. 73 cpv. 1 LPP, art. 8 cpv. 1 LALPP). Nell'attuale giudizio occorre dunque limitarsi a sancire la suddivisione a metà degli averi di vecchiaia maturati dal marito durante il matrimonio, il tribunale civile non avendo la competenza di determinare l'importo spettante a ogni coniuge. L'appello, sotto questo profilo, appare quindi provvisto di buon diritto solo nella misura in cui chiede la metà della prestazione di libero passaggio, il cui ammontare dovrà essere stabilito, qualora vi fossero contestazioni, dal Tribunale cantonale delle assicurazioni.
7. Nel suo appello la moglie contestava anche i calcoli eseguiti dal Pretore per procedere allo scioglimento del regime matrimoniale. Questa Camera aveva respinto l'appello su tal punto con motivazione particolareggiata (consid. 6–12, pag. 8–14 della sentenza 14 settembre 1999, inc. __________.__________.__________). L'appellante ha ricorso per riforma al Tribunale federale, chiedendo la modifica della sentenza impugnata nel senso di riconoscerle una pensione alimentare mensile di fr. 2300.– e il versamento della metà dell'avere di vecchiaia dell'ex marito. Con sentenza del 23 novembre 1999 il Tribunale federale ha accolto il ricorso, nella misura in cui era ricevibile, e ha annullato la sentenza del 14 settembre 1999, rinviando la causa a questa Camera per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Visto il tenore della sentenza del Tribunale federale, il dispositivo n. 3 della sentenza pretorile, relativo allo scioglimento del regime matrimoniale, non è più in discussione (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 2.2 ad art. 54, pag. 409). Si può quindi prescindere dal riprendere la diffusa motivazione della sentenza 14 settembre 1999 su questo punto, alla quale si rinvia.
8. Gli oneri processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante esce in parte vittoriosa sulla divisione dell'avere di vecchiaia e sulla pretesa di contributo alimentare, ma soccombe sullo scioglimento del regime matrimoniale. Si giustifica pertanto di suddividere gli oneri processuali fra le parti in ragione di metà ciascuno e di compensare le ripetibili. L'esito del giudizio odierno impone anche una modifica del dispositivo sugli oneri processuali di prima sede, che vanno addebitati per quattro quinti al marito e per il resto alla moglie. Per quel che concerne le ripetibili, il Pretore le ha compensate, senza esprimersi sulla loro entità. Con l'appello la moglie protesta bensì spese e ripetibili, ma omette di indicare la cifra richiesta. Tale formulazione, del tutto indeterminata, non risponde alle esigenze poste dall'art. 309 cpv. 2 lett. e CPC (Rep. 1993 pag. 228 consid. b). Al riguardo l'appello si rivela pertanto irricevibile.
La domanda di assistenza giudiziaria presentata dalla moglie dev'essere respinta. La richiedente si vede infatti riconoscere, oltre al contributo alimentare, fr. 76 558.20 in liquidazione del regime dei beni. Pur considerando che essa dovrà investire almeno fr. 50 000.– per coprire una parte del proprio fabbisogno (consid. 4d), con l'importo residuo essa potrà senz'altro far fronte alle spese di causa. Se ne conclude che, a prescindere dalla parvenza di buon esito del gravame (art. 157 CPC), l'appellante non può essere considerata indigente (art. 155 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
3.1 Dal passaggio in giudicato del divorzio __________ __________ verserà ad __________ __________, entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare non indicizzato di fr. 1790.– mensili fino al 28 febbraio 2006 e di fr. 1240.– mensili fino al 31 ottobre 2007.
Il contributo è fondato su un reddito netto di __________ __________ di fr. 5085.– mensili (fr. 3576.– mensili dopo il pensionamento) e su un reddito netto di __________ __________ di fr. 925.– mensili.
3.2 __________ __________ ha diritto alla metà dell'avere di vecchiaia maturato da __________ __________ durante il matrimonio, ossia dal 21 maggio 1966 al 10 settembre 1998.
È fatto obbligo alla fondazione collettiva “__________ -__________ ”, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, di versare la quota predetta su un conto vincolato in favore di __________ __________.
6. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 3000.–, sono poste per quattro quinti a carico di __________ __________ e per un quinto a carico di __________ __________. Le ripetibili sono compensate.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1500.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1550.–
sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
III. La richiesta di assistenza giudiziaria formulata da __________ __________ è respinta.
IV. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ __________, __________.
Comunicazione:
– Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud;
– Fondazione collettiva “__________ -__________ ”, __________ (in estratto, dopo il passaggio in giudicato della sentenza).
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario