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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.04.2001 11.2000.21

April 10, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,809 words·~9 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 11.2000.00021

Lugano 10 aprile 2001/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.__.______ (divisione ereditaria: contestazione del modo di divisione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 3 maggio 1999 da

__________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________) e __________ (detta __________) __________, __________  

contro  

__________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________) __________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________ -__________, __________) e __________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello dell'11 febbraio 2000 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 31 gennaio 2000 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;

                                         2.   Se dev'essere accolto l'appello dell'11 febbraio 2000 presentato da __________ (detta __________) __________ contro la medesima sentenza;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ __________ __________ (1902), con ultimo domicilio a __________, è deceduto a __________ __________ il __________ 1990, lasciando quali eredi la moglie __________ nata __________ (1904) con le figlie __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ (detta __________) __________ e __________ __________. Il 12 novembre 1990 quest'ultima ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, la divisione dell'eredità. Con decreto del 7 febbraio 1991 il Pretore ha accolto l'istanza e ha designato l'avv. __________ __________ in funzione di notaio divisore. Il 17 settembre 1991 è deceduta pure __________ __________. Le sue eredi (le cinque figlie) hanno incaricato l'avv. __________ __________ di allestire l'inventario anche di tale successione.

                                  B.   Il 13 settembre 1993 il notaio ha dato avvio alla stesura dei due inventari (brevetti n. __________e __________). Talune contestazioni sollevate da __________ __________ e __________ __________ sul contenuto dell'inventario relativo alla successione fu __________ __________ sono state risolte dal Pretore con sentenza del 2 agosto 1995 (inc. /____________________ e __________/__________). In seguito, il 17 marzo 1999, il notaio ha dichiarato chiuso quest'ultimo inventario, accertando nel relativo brevetto (n. __________) che ai fini della divisione __________ __________ e __________ (detta __________) __________ proponevano la vendita di due fondi (le particelle n. __________ e __________RFD di __________), che __________ __________ aderiva alla proposta e che invece __________ __________ e __________ __________ vi si opponevano. Ciò posto egli ha reso attenti “i comparenti (...) del termine di 20 giorni di cui all'art. 480 cpv. 2 CPC che verrà assegnato alle parti opponenti per proporre giudizialmente le loro contestazioni”. Con decreto dell'8 aprile 1999, in effetti, il Pretore ha fissato a tutte e cinque le eredi un termine di 20 giorni per proporre le relative domande mediante procedura di camera di consiglio.

                                  C.   Il 26 aprile 1999 __________ __________ ha adito il Pretore perché fosse accertata la nullità del brevetto n. __________, perché fosse ordinato al notaio di definire un modo di divisione e perché fosse vietata la vendita all'asta pubblica o privata delle particelle n. __________e __________RFD di __________, da inserire nel lotto destinato a __________ __________ (inc. __________.__________.__________). Al contraddittorio del 2 giugno 1999 __________ __________ si è associata all'istanza, avversata invece da __________ __________, __________ (detta __________) __________ e __________ __________. Statuendo il 31 gennaio 2000, il Pretore ha respinto la domanda.

                                  D.   Da parte loro, il 3 maggio 1999, __________ __________ e __________ (detta __________a) __________ si sono rivolte al Pretore perché ordinasse la licitazione dei due noti fondi tra le eredi con un piede d'asta di fr. 80'000.– o perché, in caso di mancanza di offerte, fosse indetta un'asta pubblica. All'udienza del 2 giugno 1999 __________ __________ ha aderito all'istanza, mentre __________ __________ e __________ __________ vi si sono opposte. Con sentenza del 31 gennaio 2000 il Pretore ha dichiarato l'istanza inammissibile. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1'700.–, sono state poste per due terzi a carico delle istanti in solido e per il resto a carico di __________ __________. __________ (detta __________) __________, __________ __________ e __________ __________ sono state tenute a rifondere a __________ __________ e a __________ __________, con vincolo di solidarietà, fr. 4'200.– ciascuna per ripetibili.

                                  E.   Contro la sentenza appena citata sono insorte __________ __________ e __________ (detta __________) __________ con appelli dell'11 febbraio 2000 nei quali chiedono che non si prelevino oneri processuali e non si assegnino ripetibili o quanto meno, in subordine, che la tassa di giustizia e le ripetibili siano ridotte a un importo imprecisato. Nelle sue osservazioni del 10 marzo 2000 __________ __________ propone di respingere l'appello. __________ __________ e __________ __________ sono rimaste silenti.

Considerando

in diritto:                  1.   Gli appelli in esame sono identici e contengono le medesime conclusioni. Si giustifica pertanto di trattarli con una motivazione unica.

                                   2.   Il Pretore ha dichiarato inammissibile l'istanza delle appellanti giudicandola non necessaria. Egli ha rilevato che, di fatto, il notaio aveva fatto propria la proposta __________ __________ e __________ (detta __________) __________, di modo che sarebbe spettato a __________ __________ e __________ __________ promuovere causa. Ciò premesso, egli ha posto gli oneri processuali e le ripetibili, calcolati in base a un valore litigioso di fr. 231'000.–, a carico delle istanti e di __________ __________, la quale aveva – come detto – aderito all'istanza. Le istanti sostengono, nei loro appelli, che gli oneri processuali non potevano essere loro addebitati, poiché esse sono state indotte a promuovere causa dal Pretore medesimo, sulla base di errori e sviste commessi dal notaio.

                                   3.   A norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all'altra parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili. Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice può procedere – in tutto o in parte – a una suddivisione (cpv. 2). Nel primo caso il riparto avviene, di regola, in proporzione al vicendevole grado di soccombenza (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 36 ad art. 148). La giurisprudenza ha già avuto occasione di rilevare, in ogni modo, che nella determinazione degli oneri processuali – e del loro riparto – il Pretore gode di ampia latitudine, sicché la sua valutazione è censurabile solo per eccesso o per abuso del potere di apprezzamento (I CCA, sentenza del 1° febbraio 1992 nella causa A., consid. 3; Rep. 1996 pag. 171).

                                   4.   Nella fattispecie le istanti sono risultate soccombenti, l'istanza essendo stata dichiarata inammissibile. Di massima gli oneri processuali andrebbero di conseguenza a loro carico (art. 148 cpv. 1 CPC). In realtà soccorrono manifestamente “giusti motivi” (nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC) per scostarsi da un esito tanto rigoroso. Intanto lo stesso Pretore ha definito inutile (“non affatto necessaria”) l'istanza non per vana litigiosità delle due coeredi, ma perché il notaio, “con una formulazione certo discutibile”, di fatto aveva già accolto la loro proposta (sentenza impugnata, consid. 4c). Nel brevetto n. __________il pubblico ufficiale aveva invero preso atto della proposta avanzata da __________ __________ e __________ (detta __________) __________, ma mentre aveva registrato l'adesione di __________ __________ e l'opposizione delle altre due coeredi (che avevano presentato loro controproposte: doc. C nell'inc. __________.__________.__________, richiamato), aveva omesso di precisare ch'egli faceva propria – appunto – la prima.

                                         Oltre a ciò, giovi rilevare che l'ordinanza del 9 aprile 1999 con cui il Pretore fissava a tutte le eredi il termine dell'art. 480 cpv. 2 CPC (doc. B allegato agli appelli) non appariva meno equivoca. Visto che il brevetto n. __________non conteneva una chiara proposta sul modo di divisione, in effetti, non era fuori luogo pretendere che il Pretore rinviasse il documento al notaio perché formalizzasse esplicitamente il suo modo di procedere. Del resto, se dal contenuto del brevetto risultava in maniera comprensibile che il notaio aveva accolto la proposta delle istanti, mal si comprende perché il primo giudice abbia assegnato anche a queste ultime il termine dell'art. 480 cpv. 2 CPC, inducendole a promuovere causa. Nelle circostanze descritte soccorrevano palesemente “giusti motivi” per rinunciare al prelievo di tasse e spese. Al proposito la sentenza impugnata denota un eccesso di apprezzamento e va riformata di conseguenza.

                                   5.   Per quanto riguarda le ripetibili, la situazione si rivela diversa. È vero infatti che le istanti sono state indotte in buona fede a piatire, ma è altrettanto vero che in buona fede le convenute si dovute difendere con l'assistenza di un legale. Né esse hanno contribuito in qualche modo all'insorgere del malinteso. Tutt'al più esse avrebbero invero potuto limitarsi a far valere l'inutilità della lite, una di loro avendo del resto promosso causa a sua volta davanti al medesimo Pretore (sopra, consid. C). Nella procedura di camera di consiglio, nondimeno, tutte le obiezioni e le eccezioni vanno sollevate all'udienza (art. 363 cpv. 2 CPC). Quand'anche le convenute si fossero limitate ad agire nel modo testé evocato, pertanto, la procedura non ne sarebbe risultata apprezzabilmente alleggerita. Ne segue che, per quel che è delle ripetibili, non si ravvisano “giusti motivi” per derogare al principio della soccombenza. Su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.

                                         In subordine le appellanti postulano una riduzione delle ripetibili, contestando il valore litigioso fissato dal Pretore e rilevando che le indennità stabilite in prima sede sono eccessive per rapporto alle prestazioni fornite dai legali di controparte. Se non che, esse non indicano di quanto dovrebbero essere ridotte le indennità controverse. Ora, una tale formulazione, del tutto indeterminata, non risponde alle esigenze minime dell'art. 309 cpv. 2 lett. d e e CPC (Rep. 1993 pag. 228 consid. b; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 10 e 11 ad art. 309 CPC). La domanda subordinata di appello va dunque dichiarata irricevibile.

                                   6.   Gli oneri processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Sono posti così in ragione di un terzo ciascuno a carico delle parti che si sono costituite davanti a questa Camera, compensate le ripetibili. Non si assegnano ripetibili, per converso, alle due coeredi che sono rimasti silenti.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato:

                                         Non si riscuotono tasse né spese. __________ __________, __________ __________ e __________ __________ rifonderanno solidalmente a __________ __________ e __________ __________ fr. 4'200.– ciascuna a titolo di ripetibili.

                                   2.   Gli oneri processuali di appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia unica   fr.  400.–

                                         b)  spese                                fr.    50.–

                                                                                         fr.  450.–

                                         da anticipare dalle appellanti, sono posti per un terzo ciascuno a carico di __________ (detta __________) __________, __________ __________ e __________ __________. Le ripetibili sono compensate. Non si assegnano ripetibili a __________ __________ né a __________ __________.

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – __________ (detta __________) __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________ -__________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

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