Incarto n.: 11.2000.00018
Lugano 13 aprile 2000/ld
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __.__._______ (diritto di prelazione) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione del 29 dicembre 1999 da
__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________
contro
__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. dott. __________ __________, __________);
giudicando ora sul decreto del 26 gennaio 2000 con cui il Pretore ha respinto un'istanza di misure cautelari presentata dall'attore contestualmente alla petizione;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 7 febbraio 2000 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il
26 gennaio 2000 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ è proprietario della particella n. __________RFD di __________, acquistata il 14 novembre 1997 da __________ __________ e __________ __________ per fr. 117 728.–. Il fondo, che è parte di una masseria, è gestito da __________ __________ in virtù di un contratto di fitto agricolo concluso da suo padre __________ __________, al quale egli è subentrato nel gennaio del 1993.
B. Il 29 dicembre 1999 __________ __________ ha convenuto __________ __________ davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord, chiedendo di essere iscritto nel registro fondiario quale proprietario della particella n. __________“previa cancellazione dell'iscrizione a nome di __________ __________, __________, e dimostrazione dell'avvenuto pagamento a quest'ultimo del prezzo di fr. 117 728.–”. In via cautelare egli ha instato perché fosse annotata una restrizione della facoltà di alienare il fondo e perché egli fosse autorizzato a “permanere come affittuario sul terreno”.
C. Alla discussione cautelare del 18 gennaio 2000 __________ __________ ha mantenuto le sue domande. __________ __________ ha postulato il rigetto dell'istanza o quanto meno, in via subordinata, la prestazione di adeguate garanzie per i danni derivanti da provvedimenti cautelari ingiustificati, da egli valutati in fr. 86 620.– annui. Le parti hanno notificato alcuni mezzi di prova, fra cui l'audizione di due testimoni.
D. Statuendo il 26 gennaio 2000, il Pretore ha respinto l'istanza cautelare. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 500.–, sono state poste a carico dell'istante, tenuto a rifondere al convenuto fr. 600.– per ripetibili.
E. Contro il decreto appena citato __________ __________ è insorto con un appello del 7 febbraio 2000 nel quale chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di porre gli oneri processuali a carico delle parti in ragione di metà ciascuno e di compensare le ripetibili. Nelle sue osservazioni del 6 marzo 2000 __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare il decreto del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. Il convenuto chiede preliminarmente che l'appello sia dichiarato irricevibile poiché non menziona la parte appellata. Ora, l'atto di appello deve contenere tra l'altro – sotto pena di nullità (art. 309 cpv. 5 CPC) – l'indicazione esatta delle parti (art. 309 cpv. 2 lett. b CPC). La sanzione della nullità va nondimeno applicata con cautela: la giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare che, quand'anche nel memoriale manchi l'indicazione della controparte, l'atto non è nullo se l'appellato ha avuto modo di difendersi e non ha subìto alcun pregiudizio (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 4 ad art. 309 con rinvii). In concreto non è dato a divedere quale pregiudizio avrebbe patito il convenuto per il fatto che il suo nome non figura esplicitamente nell'appello. Il memoriale di ricorso gli è stato regolarmente intimato il 29 febbraio 2000 ed egli ha potuto inoltrare le sue osservazioni nel termine prescritto dall'art. 314 CPC. Ciò premesso, il gravame appare dunque ricevibile.
2. L'appellante insorge contro il dispositivo sugli oneri processuali di prima sede poiché, a suo dire, “la soccombenza del ricorrente non è dovuta ad alcuna deficienza di motivazione o di prova a lui rimproverabile ma esclusivamente ad una circostanza assolutamente estranea al suo comportamento processuale. L'istanza è stata respinta in quanto, in corso di causa, in seguito alla sentenza 25 gennaio 2000 (doc. B), uno dei requisiti fondamentali necessari per l'adozione di un provvedimento cautelare, ovvero l'urgenza, è venuto a mancare, togliendo all'istanza stessa la propria ragione di essere” (appello, punto 6.2, pag. 3 in basso).
3. Per l'art. 376 cpv. 1 CPC il giudice ordina, su istanza di parte, provvedimenti cautelari idonei quando vi è fondato motivo di temere che dal ritardo a procedere nelle vie ordinarie potrebbe derivare un danno considerevole. Nel caso in cui il giudice accolga la domanda senza contraddittorio, le parti hanno diritto di chiedere entro dieci giorni con istanza scritta che le misure ordinate siano revocate o modificate (art. 379 cpv. 2 CPC). Soltanto i provvedimenti emanati previo contraddittorio sono appellabili (art. 382 cpv. 1 CPC). E per contraddittorio non va intesa ogni discussione preliminare o interlocutoria fra le parti, bensì la discussione finale, indetta dopo l'eventuale assunzione delle prove (I CCA, sentenza del 29 maggio 1998 nella causa C., pag. 3 nel mezzo; Rep. 1983 pag. 280 consid. 1; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 382 CPC).
4. Nella fattispecie, all'udienza del 18 gennaio 2000 le parti hanno chiesto che fossero esperite alcune prove, sulla cui ammissibilità il Pretore non si è pronunciato. Il primo giudice si è limitato a menzionare nel decreto impugnato che l'audizione dei testi indicati dall'istante era divenuta superflua (consid. 3), manifestando così, di fatto, il rifiuto di assumere le prove notificate. Il diniego di compiere atti istruttori, tuttavia, non precludeva alle parti la possibilità di esprimersi un'ultima volta sulla cautelare, almeno per indicare se – nonostante il rigetto delle prove offerte – esse mantenevano le loro conclusioni (I CCA, sentenza del 19 luglio 1995 nella causa R., pag. 4 in alto). Dal verbale della predetta udienza 18 gennaio 2000 non risulta che costoro abbiano rinunciato al dibattimento finale, né tale rinuncia può essere presunta: anzi, l'omissione del dibattimento finale costituisce in linea di principio una violazione del diritto di essere sentito (I CCA, sentenza del 29 maggio 1998 nella causa C., pag. 4 in alto). Ne segue che in concreto il Pretore dovrà ancora citare le parti per la discussione finale cautelare. In quella sede l'istante potrà far valere tutte le sue argomentazioni. Ciò non toglie, ad ogni modo, che il decreto impugnato è stato emanato senza contraddittorio. L'appello in rassegna sfugge pertanto a un esame di merito.
5. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla controparte un'equa indennità per ripetibili d'appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è irricevibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili d'appello.
3. Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. dott. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario