Incarto n. 11.2000.00153
Lugano 24 gennaio 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __.____._____ (esecuzione civile) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con opposizione del 21 settembre 2000 dall'
avv. __________ __________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)
al precetto esecutivo intimatogli il 12 settembre 2000 da
__________ __________, __________, e dalla Comunione ereditaria fu __________ __________, già in __________, composta della stessa __________ __________, e da __________ __________, __________ (rappresentate dall'avv. __________ __________, __________);
giudicando ora sull'istanza di ricusazione presentata il 26 ottobre 2000 dal precettato nei confronti del Pretore;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di ricusazione;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 28 febbraio 2000 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, ha accolto una petizione introdotta da __________ e __________ __________, condannando __________ __________ __________ “a rimuovere la sostra edificata sul mappale n. __________di __________ a confine con la particella n. __________di proprietà delle attrici”. Un appello introdotto da __________ __________ __________ contro tale sentenza è stato dichiarato irricevibile da questa Camera il 27 marzo 2000 (__________.__________.__________), mentre un parallelo ricorso per cassazione è stato respinto dalla Camera di cassazione civile il 4 luglio 2000 (__________.__________.__________).
B. Il 12 settembre 2000 __________ e __________ __________ hanno intimato a __________ __________ __________ un precetto esecutivo civile inteso al rispetto dell'ordine. L'escusso ha presentato opposizione il 21 settembre successivo al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, che ha indetto il contraddittorio per il 19 ottobre 2000. Su istanza del precettato, l'udienza è stata rinviata al 26 ottobre successivo.
C. Il 26 ottobre 2000 __________ __________ __________ ha presentato un'istanza di ricusazione nei confronti del Pretore. Nelle loro osservazioni del 31 ottobre 2000 __________ e __________ __________ propongono di respingere la domanda. Il Pretore ha trasmesso gli atti il 13 dicembre 2000 al Tribunale di appello, senza formulare osservazioni. Convocate all'udienza del 18 gennaio 2001 davanti a questa Camera, le parti hanno mantenuto i loro punti di vista, ma i precettanti hanno dichiarato per finire di rimettersi al giudizio del Tribunale di appello.
Considerando
in diritto: 1. L'art. 27 CPC dispone che le parti possono ricusare il giudice o il segretario ove questi siano esclusi (nel senso dell'art. 26 CPC), come pure se vi è grave inimicizia tra il giudice o il segretario e alcuna delle parti (lett. a), rispettivamente “in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni” (lett. b). Il giudizio sulla ricusazione del Pretore incombe alla Camera civile di appello, mentre sulla ricusazione del Segretario assessore statuisce il giudice da cui egli dipende (art. 30 cpv. 1 CPC). La decisione è pronunciata con decreto in camera di consiglio e non può essere impugnata (art. 30 cpv. 3 CPC).
2. L'istante afferma, in sintesi, che dopo avere statuito il 28 febbraio 2000 sull'azione di merito lo stesso Pretore si trova a giudicare l'esecutività della sentenza. E ciò proprio in un caso in cui – egli asserisce – il dispositivo che gli impone di “rimuovere” il manufatto litigioso non è chiaro e necessita di esegesi. Il Pretore dovrà pertanto interpretare nel merito una sentenza da egli medesimo emanata, ciò che in sede esecutiva non è ammissibile. Sussisterebbe dunque il timore di un giudizio parziale. Ora, l'art. 27 lett. b CPC abilita le parti a ricusare il giudice nel caso in cui esistano “gravi ragioni”, ossia fattori oggettivi che mettano in dubbio l'imparzialità del magistrato agli occhi di qualsiasi persona ragionevole posta nelle medesime condizioni (Rep. 1988 pag. 369; Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 31 ad art. 27). La questione è di sapere se in concreto si ravvisino estremi del genere.
3. Il diritto a un giudice indipendente e imparziale è espressamente regolato dall'art. 30 Cost. Analogo principio scaturiva già dall'art. 58 vCost., sostanzialmente identico alla disciplina attuale, motivo per cui si giustifica di far capo alla relativa giurisprudenza (FF 1997 I 171; DTF 126 I 170 consid. 2b). Tale garanzia vieta l'influsso sulla decisione di circostanze esterne al processo che potrebbero privare il magistrato della necessaria oggettività, a favore o a pregiudizio di una parte; al magistrato sottoposto a simili influenze verrebbe meno, in effetti, la qualità di “giusto mediatore” (DTF 125 I 209 consid. 8a, 124 I 255 consid. 4, 117 Ia 170 consid. 3a).
a) Sul piano cantonale la garanzia di un giudice indipendente e imparziale è concretata anzitutto dalle norme sulla ricusazione e l'esclusione, le quali sono concepite, come quelle sull'organizzazione dei tribunali, in modo tale da assicurare l'equanimità e la neutralità dei magistrati, conformemente alle esigenze dell'art. 6 n. 1 CEDU (DTF 125 I 209 consid. 8a, 119 consid. 3a). Oltre ai precetti del diritto cantonale, la Costituzione federale e la CEDU assicurano a ciascuno il diritto di sottoporre la propria causa a giudici non prevenuti, ossia in grado di garantire un apprezzamento libero e imparziale. Un semplice rimprovero di parzialità fondato sui sentimenti soggettivi e personali di una parte non è sufficiente per giustificare un'astensione. D'altro lato, per confortare dubbi legittimi non occorre che un giudice sia effettivamente prevenuto: circostanze concrete idonee a suscitare l'apparenza di prevenzione e atte a denotare un rischio di parzialità sono sufficienti (DTF 126 I 169 consid. 2a, 125 II 541 consid. 4a e b, 125 I 119 consid. 3a, 116 Ia 14 consid. 4; Kölz in: Kommentar BV, nota 57 ad art. 58 con riferimenti).
b) La ricusazione ha carattere eccezionale (DTF 116 Ia 14 consid. 4, 115 Ia 172 consid. 3). Quanto alla possibile parzialità del giudice, essa dev'essere valutata secondo un processo oggettivo e soggettivo. Il primo tende a chiarire se il giudice offra le necessarie garanzie per escludere ogni dubbio di favoritismo e impone di considerare anche aspetti di carattere funzionale o organizzativo, con particolare accento sull'importanza che possono denotare le apparenze. L'esame soggettivo mira invece a determinare il pensiero interiore del magistrato in una specifica situazione (DTF 120 Ia 184 consid. 2b, 117 Ia 408 consid. 2a, 116 Ia 14 consid. 4 e rinvii). Per tale ragione il giudice può ricusarsi anche spontaneamente.
4. Nelle osservazioni all'istanza le interessate propongono di dichiarare la domanda tardiva. Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare, infatti, che una ricusazione va chiesta senza indugio e che un ritardo può configurare un atto di malafede processuale (DTF 119 Ia 228 in fondo). In concreto ci si può interrogare se, tenuto conto dei motivi addotti, l'istanza non sia effettivamente intempestiva, ove si consideri che l'escusso ha presentato opposizione al Pretore e ha finanche chiesto un rinvio del contraddittorio senza nulla eccepire. La questione può nondimeno rimanere aperta poiché, come si vedrà in seguito, la ricusazione è comunque destinata all’insuccesso.
5. Le convenute hanno chiesto la rimozione forzata della sostra posta sul mappale n. __________ dell'istante, indicando come titolo esecutivo la sentenza emessa il 28 febbraio 2000 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2. Ora, che lo stesso giudice sia chiamato a statuire nell'ambito di un procedimento volto all'esecuzione di una propria sentenza ancora non costituisce, per ciò solo, motivo di ricusazione. Il Codice di procedura civile non ne fa cenno. Anzi, l'eventualità che un determinato giudice abbia già statuito in una causa vertente fra le stesse parti e sul medesimo oggetto ancora non basta a legittimare una ricusazione se al giudice incombe di decidere con un diverso potere cognitivo (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 34 ad art. 27 CPC). Con l'opposizione al precetto esecutivo, certo, il debitore può contestare l'esecutività del titolo (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 3 ad art. 493 CPC), come pure l'identità fra la prestazione imposta dal titolo e quella richiesta dal precetto (Rep. 1991 pag. 489 nel mezzo; Bollettino dell'Ordine degli avvocati, n. 18, pag. 13; I CCA, sentenza del 16 giugno 2000 in re I. contro B., consid. 3). Contrariamente all'opinione dell'istante, tuttavia, ciò non significa che si possa rimettere in discussione il merito della lite. Al contrario: il giudice dell'esecuzione non può interpretare né integrare il dispositivo della sentenza alla base del precetto, dispositivo che deve contenere un obbligo formale, chiaro ed esplicito (DTF 78 II 293, 84 II 458; Rep. 1988 pag. 400, 1991 pag. 489).
6. Ne discende che in concreto il Pretore dovrà limitarsi esaminare l'identità della prestazione richiesta con quella figurante nel titolo esecutivo e il passaggio in giudicato del titolo stesso. In nessun caso gli incomberà di interpretare il dispositivo della sentenza di merito. Non risulta del resto – né l'appellante pretende – che il giudice abbia annunciato o lasciato intendere un simile proposito. Se, poi, il Pretore si inoltrerà in esegesi del dispositivo, l'istante potrà impugnare la sentenza. Allo stato attuale delle cose i timori dell'istante, del tutto generici e invero al limite del pretesto, non sono idonei a corroborare sospetti di parzialità, né sono avvalorati da elementi oggettivi. Nella fattispecie non emergono quindi lontanamente “gravi motivi” che mettano in dubbio l'equanimità del magistrato.
7. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Le controparti, che si sono rimesse al giudizio di questa Camera, non possono essere considerate vincenti e non possono dunque vedersi assegnare indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza è respinta.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 500.–
sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario