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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.12.2000 11.2000.146

December 20, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,230 words·~11 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 11.2000.00146

Lugano 20 dicembre 2000/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, vicepresidente, Giani e Chiesa

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.____._____ (protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 30 maggio 2000 dalla

Società cooperativa __________ __________, __________. __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)  

contro  

__________ __________ __________ e __________, Sede regionale per il __________ e la __________, __________ __________ __________, __________, e __________ __________, __________ (patrocinati dall'avv. __________ __________, __________),

giudicando ora sull'istanza di ricusazione presentata il 16 novembre 2000 dai convenuti nei confronti del Pretore;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'istanza di ricusazione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Nel maggio del 2000 attivisti del Sindacato __________ e __________ (__________) hanno manifestato quattro volte davanti e dentro il centro commerciale __________ di __________. __________, protestando contro la decisione con cui la Società cooperativa __________ __________ aveva deciso di prolungare temporaneamente di un'ora l'apertura dei suoi negozi il sabato, dalle 17 alle 18. Il 30 maggio 2000 la __________ __________ si è rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona perché accertasse l'illiceità delle azioni compiute dal __________, in particolare da __________ __________ e __________ __________, i quali erano entrati nella proprietà per dimostrazioni di protesta senza autorizzazione, avevano invitato i clienti a non accedere al centro commerciale, si erano rifiutati di lasciare il luogo nonostante l'ingiunzione dei responsabili, avevano ingiuriato rappresentanti della cooperativa, avevano scandito a lungo motti ostili all'interno del centro commerciale con un megafono, avevano chiuso l'entrata principale con una rete metallica ed erano finanche passati a vie di fatto contro il personale che intendeva liberare l'entrata. La Società cooperativa __________ __________ ha chiesto inoltre al Pretore che i convenuti fossero tenuti a versarle l'importo simbolico di fr. 1.– per torto morale.

                                  B.   In via cautelare l'attrice ha instato, contestualmente alla petizione, perché ai convenuti fosse vietato l'accesso al centro commerciale di __________. __________ e/o a qualsiasi altra area per svolgere manifestazioni senza la sua autorizzazione. Con decreto emesso senza contraddittorio il 31 maggio 2000 il Pretore ha accolto l'istanza, ordinando “al __________I, e in particolare a __________ __________ e a __________ __________ ” – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di non accedere al centro __________ di __________. __________ e/o a qualsiasi altra area di proprietà dell'attrice per svolgere manifestazioni non autorizzate. I convenuti hanno chiesto la revoca del decreto, previo contraddittorio, sicché il Pretore ha citato le parti alla discussione del 14 giugno 2000.

                                  C.   All'udienza del 14 giugno 2000 la Società cooperativa __________ __________ ha confermato la propria domanda, soggiungendo che nel frattempo i convenuti avevano violato il decreto supercautelare a due riprese, reiterando nelle manifestazioni a __________. __________ e al centro “__________ ” di __________ __________. I convenuti hanno riaffermato la loro opposizione all'istanza, insistendo per la revoca del provvedimento. Esperita l'istruttoria, le parti hanno presentato un memoriale conclusivo in cui hanno riaffermato le loro domande. I convenuti hanno chiesto inoltre che fosse accertata la caducità della misura cautelare, l'attrice non avendo fatto seguire alcuna azione di merito intesa a far cessare lesioni della sua personalità. Le parti hanno rinunciato alla discussione finale. Statuendo il 13 novembre 2000, il Pretore ha confermato l'ordine impartito senza contraddittorio. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 400.–, sono state poste a carico dei convenuti in solido, tenuti a rifondere all'attrice fr. 3'500.– per ripetibili. Un appello introdotto dai convenuti contro tale decreto è tuttora pendente (inc. __________.__________.__________). Quanto alla causa di merito, essa non è ancora giunta allo stadio dell'udienza preliminare.

                                  D.   Nel frattempo, il 16 novembre 2000, i convenuti hanno presentato un'istanza di ricusazione nei confronti del Pretore. Questi ha trasmesso gli atti il 24 novembre 2000 alla Camera civile di appello, rilevando che i motivi addotti non giustificano alcuna astensione. Nelle sue osservazioni del 23 novembre 2000 la Società cooperativa __________ __________ propone a sua volta di respingere la domanda. Convocate all'udienza del 19 dicembre 2000 davanti a questa Camera, le parti hanno mantenuto i loro punti di vista.

Considerando

in diritto:                  1.   L'art. 27 CPC dispone che le parti possono ricusare il giudice o il segretario ove questi siano esclusi (nel senso dell'art. 26 CPC), come pure se vi è grave inimicizia tra il giudice o il segretario e alcuna delle parti (lett. a), rispettivamente “in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni" (lett. b). Il giudizio sulla ricusazione del Pretore incombe alla Camera civile di appello, mentre sulla ricusazione del Segretario assessore statuisce il giudice da cui egli dipende (art. 30 cpv. 1 CPC). La decisione è pronunciata con decreto in camera di consiglio e non può essere impugnata (art. 30 cpv. 3 CPC).

                                   2.   Gli istanti affermano in sintesi che, accertando nel decreto cautelare l'illiceità delle loro azioni dimostrative, il Pretore ha precorso il merito della lite, anticipando l'esito dell'azione di merito. Essi sostengono che in sede cautelare il Pretore doveva limitarsi a esaminare se si giustificasse o no la conferma del decreto supercautelare, senza pronunciarsi sulla liceità o l'illiceità delle azioni dimostrative. Ciò premesso, la ricusazione deve reputarsi ancorata all'art. 27 lett. b CPC. Tale norma abilita le parti a ricusare il giudice nel caso in cui esistano “gravi ragioni”, ossia fattori oggettivi che mettano in dubbio l'imparzialità del magistrato agli occhi di qualsiasi persona ragionevole posta nelle medesime condizioni (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 31 ad art. 27; Rep. 1988 pag. 369).

                                   3.   Il diritto a un giudice indipendente e imparziale è espressamente regolato dall'art. 30 Cost. Analoga garanzia scaturiva già dall'art. 58 vCost., sostanzialmente identico alla disciplina attuale, motivo per cui si giustifica di far capo alla relativa giurisprudenza (FF 1997 I 171; DTF 126 I 170 consid. 2b). Ora, la garanzia di un giudice imparziale vieta l'influsso sulla decisione di circostanze esterne al processo, che potrebbero privare il magistrato della necessaria oggettività, a favore o a pregiudizio di una parte; al magistrato sottoposto a simili influenze verrebbe meno, in effetti, la qualità di “giusto mediatore” (DTF 125 I 209 consid. 8a, 124 I 255 consid. 4, 117 Ia 170 consid. 3a).

                                         a)  Sul piano cantonale la garanzia di un giudice indipendente e imparziale è concretata anzitutto dalle norme sulla ricusazione e l'esclusione, le quali che devono essere concepite, come  quelle sull'organizzazione dei tribunali, in modo tale da assicurare l'equanimità e la neutralità dei magistrati, conformemente alle esigenze dell'art. 6 n. 1 CEDU (DTF 125 I 209 consid. 8a, 119 consid. 3a). Oltre ai precetti del diritto cantonale, la Costituzione federale e la CEDU assicurano a ciascuno il diritto di sottoporre la propria causa a giudici non prevenuti, ossia in grado di garantire un apprezzamento libero e imparziale. Un semplice rimprovero di parzialità fondato sui sentimenti soggettivi e personali di una parte non è sufficiente per giustificare un'astensione. D'altro lato, per confortare dubbi legittimi non occorre che un giudice sia effettivamente prevenuto: circostanze concrete idonee a suscitare l'apparenza di prevenzione e atte a denotare un rischio di parzialità sono sufficienti (DTF 126 I 169 consid. 2a, 125 II 541 consid. 4a e b, 125 I 119 consid. 3a, 116 Ia 14 consid. 4; Kölz in: Kommentar BV, nota 57 ad art. 58 con riferimenti).

                                         b)  La ricusazione ha carattere eccezionale (DTF 116 Ia 14 consid. 4, 115 Ia 172 consid. 3). Per converso, la possibile parzialità del giudice dev'essere valutata secondo un processo oggettivo e soggettivo. Il primo tende a chiarire se il giudice offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità e impone di considerare anche aspetti di carattere funzionale e organizzativo, con particolare accento sull'importanza che possono denotare le apparenze. L'esame soggettivo mira invece a determinare il pensiero interiore del magistrato in una specifica situazione (DTF 120 Ia 184 consid. 2b, 117 Ia 408 consid. 2a, 116 Ia 14 consid. 4 e rinvii). Per tale ragione il giudice può ricusarsi spontaneamente o su istanza di una parte.

                                   4.   Nel decreto cautelare emanato dopo contraddittorio il Pretore si è così espresso: “La chiusura dell'entrata principale del centro commerciale attuata il giorno di sabato 13 maggio 2000, con la posa di una rete metallica che impediva il transito, costituisce un intralcio inammissibile all'attività commerciale e configura pertanto atto illecito nel senso dell'art. 28 cpv. 1 CC. Del pari è illecito, poiché fonte di inammissibile disturbo per gli utenti, l'uso di megafono, specie quando questo avviene all'interno dove il disturbo risulta accresciuto e pertanto particolarmente grave. Il __________ è all'origine di entrambi gli episodi descritti, avvenuti nei giorni di giovedì 11 e sabato 13 maggio 2000. __________ __________ era presente in ambedue i casi mentre __________ __________ lo era in quello del 13 maggio” (consid. 9). Si tratta in concreto di esaminare se con tali frasi il Pretore abbia espresso un pregiudizio sull'azione di merito, suscitando apparenza di prevenzione e di parzialità.

                                         a)   In concreto il magistrato era chiamato a statuire su un'istanza cautelare presentata dall'attrice giusta l'art. 28c cpv. 1 CC. In base a tale disposizione chi rende verosimile una lesione illecita della sua personalità, imminente o attuale tale da potergli causare un pregiudizio difficilmente riparabile, può chiedere al giudice di ordinare provvedimenti cautelari, in particolare proibire o far cessare la lesione a titolo cautelare (cpv. 2 n. 1). All'istante incombe di rendere verosimile – senza cioè che il giudice ponga esigenze troppo severe – che il convenuto lede in quel momento o sta per ledere la sua personalità con un comportamento illecito. Il convenuto, da parte sua, è tenuto ad addurre – ove non neghi le proprie intenzioni – una giustificazione che renda verosimile la legittimità del suo comportamento (Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, Basilea 1995, pag. 165 nota 623; Riklin, Schweizerisches Presserecht, Berna 1996, pag. 219 note 75 segg.; Tercier in: Media Lex 1/95, pag. 29 seg.).

                                         b)   Secondo giurisprudenza non adombra prevenzione un giudice che esprime un parere non definitivo sulla scorta di un apprezzamento anticipato e sommario dell'incarto e dei mezzi di prova invocati dalle parti (Kölz, op. cit., n. 60 ad art. 58 Cost.; Poudret, COJ, vol. I, n. 5.3 ad art. 22, pag. 124 e 125; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano, 1997, pag. 88 e 166). Nonostante l'apparenza che potrebbe destare nel pubblico, l'adozione di misure cautelari non costituisce, per ciò solo, un motivo di ricusazione, un sindacato provvisionale non identificandosi giuridicamente con un giudizio di merito (cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 34 ad art. 27; Poudret, op. cit., n. 5.3 ad art. 23; DTF 113 Ia 407 consid. 2b). Un decreto cautelare si riconduce a un giudizio interlocutorio di mera verosimiglianza, rispettivamente di apparenza; una sentenza di merito è un giudizio finale, emanato con pieno potere cognitivo.

                                   5.   Nella fattispecie il Pretore doveva statuire sull'adozione di un provvedimento cautelare e doveva attenersi perciò a un giudizio sommario, esaminando in termini di semplice apparenza l'illiceità della lesione. Certo, per valutare il rischio di lesioni future, attuali e imminenti, come pure per formulare una prognosi ragionevole egli doveva considerare anche il comportamento pregresso dei convenuti. Doveva attenersi però a un pronunciato di verosimiglianza, senza anticipare opinioni di merito. Egli si è invero dipartito da tale giusta premessa: correttamente ha esordito rammentando che l'adozione di misure cautelari dipende dall'attendibilità delle lesioni prospettate (decreto impugnato, consid. 7). Se non che, più oltre egli ha perduto di vista siffatto limite, giungendo ad accertare senza alcuna riserva che l'intralcio alla normale attività del centro commerciale per opera dei convenuti “configura un atto illecito” e che “del pari illecito” era l'uso di un megafono all'interno degli edifici (consid. 9). È possibile che con tali affermazioni assolute il Pretore intendesse, comunque sia, riferirsi al solo ambito cautelare. Tale non è però l'impressione che si ricava leggendo il decreto. Così come sono espresse, le affermazioni predette sono idonee a suscitare anche in un osservatore estraneo e spassionato l'impressione che il primo giudice abbia ormai maturato la sua idea sul carattere delle lesioni e che, per finire, l'esito della causa di merito sia irrimediabilmente segnato.

                                   6.   Se ne conclude in ultima analisi, valutando l'insieme delle circostanze descritte, che per quanto nel suo intimo il Pretore possa fors'anche essere libero ed equanime, la categorica formulazione del decreto impugnato (consid. 9), senza alcun accenno né alla sommarietà né alla verosimiglianza, crea un'oggettiva parvenza di parzialità. Non rimane pertanto che pronunciare la ricusazione del magistrato. Non riscontrandosi atti da annullare (art. 30 cpv. 4 CPC), il Pretore sarà sostituito dal Segretario assessore, che continuerà nella causa (art. 11 cpv. 1 LOG).

                                   7.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La convenuta rifonderà alla controparte, inoltre, una congrua indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'istanza è accolta e il Pretore del Distretto di Bellinzona è ricusato nella causa __________.__________.__________promossa dalla Società cooperativa __________ __________ contro il Sindacato __________ e __________ (__________), __________ __________ e __________ __________.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 250.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 300.–

                                         sono posti a carico della Società cooperativa __________ __________, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente                                                    Il segretario

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