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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.04.2001 11.2000.145

April 12, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,320 words·~12 min·6

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 11.2000.00145

Lugano 12 aprile 2001/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, vicepresidente, Giani e Chiesa

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __.____._____ (protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 30 maggio 2000 dalla

Società Cooperativa __________ __________, __________ ____________________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)  

contro

__________ __________ __________ e __________, Sede regionale per il __________ e la __________, __________ __________ __________, __________, e __________ __________, __________ (patrocinati dall'avv. __________ __________, __________);   

giudicando ora sul decreto del 13 novembre 2000 con cui il Pretore ha accolto un'istanza cautelare presentata dall'attrice con la petizione;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'appellazione del 23 novembre 2000 presentata dal __________ __________ e __________, da __________ __________ e da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 13 novembre 2000 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Nel maggio del 2000 attivisti del __________ __________ e __________ (__________) hanno manifestato quattro volte davanti e dentro il centro commerciale __________ di __________. __________, protestando contro la decisione con cui la Società Cooperativa __________ __________ aveva deciso di prolungare temporaneamente di un'ora l'orario d'apertura dei negozi il sabato, dalle 17.00 alle 18.00. Il 30 maggio 2000 la __________ __________ si è rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona perché accertasse l'illiceità delle azioni compiute dal __________, e in particolare da __________ __________ e __________ __________, i quali erano entrati nella proprietà senza autorizzazione, avevano invitato i clienti a non accedere al centro commerciale, si erano rifiutati di lasciare il luogo nonostante l'ingiunzione dei responsabili, avevano ingiuriato rappresentanti della cooperativa, avevano scandito a lungo motti ostili con un megafono all'interno del centro, avevano chiuso l'entrata principale con una rete metallica ed erano finanche passati a vie di fatto contro il personale che intendeva liberare l'entrata. La Società Cooperativa __________ __________ ha chiesto inoltre al Pretore che i convenuti fossero tenuti a versarle l'importo simbolico di fr. 1.– per torto morale.

                                  B.   In via cautelare l'attrice ha instato, contestualmente alla petizione, perché ai convenuti fosse vietato l'accesso al centro commerciale di __________. __________ e a qualsiasi altra area per svolgere manifestazioni senza il suo permesso. Con decreto emanato senza contraddittorio il 31 maggio 2000 il Pretore ha accolto l'istanza, ordinando “al __________, e in particolare a __________ __________ e a __________ __________i” – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di non accedere al centro __________ di __________. __________ e a qualsiasi altra area di proprietà dell'attrice per svolgere manifestazioni non autorizzate. I convenuti hanno chiesto la revoca del decreto, previo contraddittorio, sicché il Pretore ha citato le parti alla discussione del 14 giugno 2000.

                                  C.   All'udienza del 14 giugno 2000 la Società Cooperativa __________ __________ ha confermato la propria domanda, soggiungendo che nel frattempo i convenuti avevano violato il decreto supercautelare a due riprese, reiterando nelle manifestazioni a __________ e al centro __________ di __________ __________. I convenuti hanno riaffermato la loro opposizione all'istanza, insistendo per la revoca del provvedimento. Esperita l'istruttoria, le parti hanno presentato un memoriale conclusivo in cui hanno riaffermato le loro domande. I convenuti hanno chiesto inoltre che fosse accertata la caducità della misura cautelare, l'attrice non avendo fatto seguire a quest'ultima nessuna azione di merito intesa a far cessare le pretese lesioni della sua personalità. Le parti hanno rinunciato alla discussione finale. Statuendo il 13 novembre 2000, il Pretore ha confermato l'ordine impartito senza contraddittorio. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 400.–, sono state poste a carico dei convenuti in solido, tenuti a rifondere all'attrice fr. 3'500.– per ripetibili.

                                  D.   Contro il citato decreto il Sindacato __________ e __________, __________ __________ e __________ __________ sono insorti con un appello del 23 novembre 2000 in cui chiedono di constatare la caducità delle misure supercautelari (per non avere la Società Cooperativa __________ __________ introdotto la causa intesa a convalidare le misure stesse) o quanto meno, in subordine, di revocare con effetto immediato il decreto supercautelare del 31 maggio 2000. Nelle sue osservazioni del 15 dicembre 2000 l'attrice propone di respingere l'appello.

Considerando

in diritto:                  1.   I documenti prodotti dall'istante per la prima volta con le osservazioni all'appello non sono ricevibili. L'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta di addurre nuovi mezzi di prova in seconda sede e il diritto federale non impone una disciplina diversa, salvo per quanto riguarda le procedure rette dal principio inquisitorio illimitato (DTF 120 III 231 consid. 1c) e le cause di stato (art. 138 cpv. 1 CC), ciò che non è manifestamente il caso in concreto. L'istante sollecita inoltre la riassunzione in appello del testimone __________ __________. La richiesta è di per sé proponibile (art. 322 lett. a, che rinvia all'art. 88 lett. b CPC), ma non si giustifica. __________ __________ dovrebbe essere escusso invero su circostanze successive all'emanazione del decreto impugnato (osservazioni all'appello, pag. 9 in fine). Dato che – come detto – fatti nuovi non sono ricevibili in questa sede, riconvocare il testimone a tal fine non avrebbe senso.

                                   2.   Il Pretore ha escluso la caducità del decreto emesso senza contraddittorio il 31 maggio 2000, constatando che il provvedimento cautelare è stato chiesto dopo l'introduzione della causa di merito, promossa il 30 maggio 2000. Egli ha poi accertato l'illiceità delle azioni dimostrative dei convenuti, rilevando in particolare che l'intralcio alla normale attività del centro commerciale configura un “atto illecito” e che “del pari illecito” era l'uso di un megafono all'interno degli edifici. Verificata l'imminenza e l'attualità della lesione, egli ha ritenuto che simili manifestazioni potevano causare un danno non più riparabile all'immagine della società cooperativa, onde l'accoglimento dell'istanza cautelare.

                                   3.   Gli appellanti ribadiscono che la misura adottata dal Pretore senza contraddittorio il 31 maggio 2000 è decaduta, l'istante non avendo intentato alcuna azione ordinaria nei trenta giorni successivi. Quanto alla petizione del 30 maggio 2000, essa ha natura e scopi diversi rispetto alla domanda cautelare, giacché sottende a un'azione di accertamento, mentre la cautelare mirava a prevenire una lesione. Essa non sarebbe quindi atta a convalidare il provvedimento urgente, il quale sarebbe decaduto per legge una volta decorsi trenta giorni dalla notifica del decreto emesso il 31 maggio 2000 (art. 28e cpv. 2 CC).

                                   4.   Davanti al Pretore la società cooperativa ha chiesto, con la petizione del 30 maggio 2000, che sia accertata l'illiceità delle azioni compiute dai convenuti (“azione di accertamento dell'illiceità”: art. 28a cpv. 1 n. 3 CC) e a titolo cautelare ha instato perché fosse vietato ai convenuti, giusta l'art. 28c cpv. 1 e cpv. 2 n. 1 CC, di accedere al centro commerciale di __________. __________ o a qualsiasi altra area della cooperativa per svolgere manifestazioni senza il di lei permesso. Ora, contrariamente a quanto asseriscono gli appellanti, l'oggetto della cautelare non esula da quello dell'azione principale. La persona che si ritiene lesa nella sua personalità e che si rivolge al giudice affinché accerti l'illiceità dell'agire avversario, suscettibile di continuare a produrre effetti molesti, può senz'altro chiedere in via cautelare che – pendente causa – il giudice impedisca lesioni ulteriori, senza per ciò dover promuovere un'altra azione di merito intesa a proibire tali lesioni (“azione di prevenzione del pregiudizio”: art. 28a cpv. 1 n. 1 CC). L'adozione di misure provvisionali è possibile, in effetti, anche nell'ambito di un'azione di accertamento (Deschenaux/Stei-nauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 218 n. 642a) e non deve necessariamente consistere in una sorta di “accertamento cautelare” (del resto difficilmente immaginabile). In concreto non può dirsi quindi che il Pretore abbia decretato provvedimenti cautelari prima dell'introduzione della causa. Su questo punto l'appello è manifestamente destinato all'insuccesso.

                                   5.   Gli appellanti asseverano che, seppure il decreto emanato dal Pretore senza contraddittorio il 31 maggio 2000 non fosse decaduto a norma dell'art. 28e cpv. 2 CC, nel caso in esame non erano più dati i presupposti per confermare tale decreto previo contraddittorio, non essendo più verosimile l'attualità né l'imminenza di una lesione illecita. Se al momento in cui l'istante ha presentato la domanda cautelare – essi soggiungono – la misura d'urgenza poteva anche apparire giustificata, tale non era più il caso al momento del giudizio, poiché nel frattempo la situazione era cambiata e non erano più previste altre manifestazioni sindacali.

                                         a)  Secondo l'art. 28c cpv. 1 CC chi rende verosimile l'esistenza di una lesione illecita alla sua personalità, imminente o attuale e tale da potergli causare un pregiudizio difficilmente riparabile, può chiedere al giudice di ordinare provvedimenti cautelari. Lo scopo è di proibire all'autore un determinato comportamento allo scopo di evitare lesioni future. All'istante incombe di rendere verosimile – senza cioè che il giudice ponga esigenze troppo severe – che il convenuto lede in quel momento o sta per ledere la sua personalità con un comportamento illecito. Il convenuto, da parte sua, è tenuto a addurre – ove non neghi le proprie intenzioni – una giustificazione che renda verosimile la legittimità del suo comportamento (Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 3ª edizione, nota 623 pag. 165; Riklin, Schweizerisches Presserecht, Berna 1996, note 75 segg. pag. 219; Tercier, Les mesures provisionnelles en droit des médias, in: Media Lex 1/95 pag. 29 segg.).

                                         b)  L'art. 28c cpv. 1 CC presuppone in ogni modo che, al momento del giudizio cautelare, la lesione appaia ancora imminente, cioè concreta e attuale (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., pag. 218 n. 642). Se a quel momento il rischio più non sussiste oppure la lesione si è già prodotta, il provvedimento cautelare più non si legittima (art. 28a cpv. 1 n. 1 CC per analogia: Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurigo 1984, pag. 150 n. 1116 con rinvio alla pag. 126 n. 921; Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag. 203 n. 598b). Il requisito dell'imminenza non va apprezzato senza rigore: l'istante deve rendere verosimile che la lesione può prodursi o ripetersi in un futuro immediato (Tercier, op. cit., pag. 150 n. 1119).

                                         c)  Nel caso specifico gli appellanti non contestano che al momento in cui il Pretore ha statuito senza contraddittorio, il 31 maggio 2000, il provvedimento cautelare si giustificava poiché essi medesimi avevano espresso l'intenzione di manifestare il 3 giugno successivo (memoriale, pag. 7). Rimane ancora da esaminare, nondimeno, se il rischio di simili manifestazioni fosse ancora verosimile al momento in cui il Pretore ha statuito dopo contraddittorio, il 13 novembre 2000. Ora, dal fascicolo processuale non risulta – né l'istante ha reso verosimile – che a quel momento sussistesse ancora un pericolo di lesione imminente. Davanti al Pretore i sindacalisti assunti come testimoni hanno dichiarato che non erano previste altre manifestazioni presso i centri __________ del Cantone (deposizioni __________ __________: verbali, pag. 9; __________ __________: verbali, pag. 13; __________ __________: verbali, pag. 22). Certo, essi non hanno escluso altre azioni dimostrative ove ne fosse stata ravvisata la necessità (deposizioni __________ __________ e __________ __________), ammettendo che il problema era “ancora aperto poiché i dipendenti continuano a lavorare al sabato fino alle 18.00” (deposizione __________ __________), ma ciò non basta per ritenere verosimili lesioni imminenti. Tanto meno se si pensa che l'apertura prolungata dei negozi era limitata al periodo turistico, tra il Sabato Santo e la seconda domenica del mese di ottobre.

                                         d)  È vero che, come sostiene l'istante, manifestazioni analoghe si erano verificate nel centro di __________ prima della domanda cautelare ed è altrettanto vero che i convenuti hanno poi ignorato il decreto del 31 maggio 2000. Tali elementi non erano sufficienti tuttavia per rendere verosimile l'imminenza di ulteriori manifestazioni il 13 novembre 2000. Il fatto che nel novembre del 2000 un sindacalista sia entrato ancora nel centro commerciale per un'azione di volantinaggio è una circostanza nuova, fatta valere per la prima volta in appello, e non può essere considerata ai fini del giudizio (sopra, consid. 1). Ne segue che, per concludere, l'appello dev'essere accolto e il decreto del Pretore riformato. Il che non impedisce all'istante, con ogni evidenza, di postulare provvedimenti analoghi sulla base di altre circostanze qualora dovesse risultare verosimile il reiterarsi di situazioni consimili. L'eventualità trascende in ogni modo i limiti del giudizio odierno.

                                   6.   Le spese e le ripetibili di appello seguono il principio della soccombenza (art. 148 CPC): l'istante ha postulato a torto la reiezione del ricorso; d'altro lato però – come si vedrà in appresso – sugli oneri di prima sede il dispositivo del Pretore merita conferma, nonostante la riforma del decreto impugnato. Nelle condizioni descritte si giustifica così di addebitare tre quarti dei costi dell'appello all'istante, con obbligo di rifondere agli appellanti un'indennità per ripetibili ridotte. Quanto agli oneri di prima sede, i convenuti ammettono che al momento in cui il Pretore ha statuito senza contraddittorio l'adozione di misure cautelari si giustificava (sopra, consid. 5c). L'istante è quindi stata indotta in buona fede a piatire (v. l'art. 159 cpv. 3 OG per analogia), sicché nel suo risultato il dispositivo del Pretore sulle spese e le ripetibili sfugge alla critica (cfr. Tercier, op. cit., pag. 126 n. 921 e pag. 139 n. 1031; Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag. 203 n. 598b).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1 del decreto impugnato è così riformato:

                                         L'istanza di provvedimenti cautelari è respinta e il decreto emesso senza contraddittorio il 31 maggio 2000 è revocato.

                                         Per il resto il ricorso è respinto e il decreto impugnato è confermato.

                                   2.   Gli oneri processuali di appello, consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia     fr. 200.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         da anticipare dagli appellanti, sono posti per un quarto a carico di questi ultimi e per tre quarti a carico della Società Cooperativa __________ __________, che rifonderà agli appellanti fr. 1'000.– complessivi per ripetibili ridotte.

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                    La segretaria

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