Incarto n.: 11.2000.00143
Lugano 5 ottobre 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. ___ (fondazioni) del Dipartimento delle istituzioni che oppone il
__________ di __________
alla
Fondazione __________ __________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto il ricorso presentato il 13 novembre 2000 dal __________ di __________ contro la decisione emanata il 9 ottobre 2000 dal Dipartimento delle istituzioni;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con atto pubblico n. __________del notaio __________ __________, il 9 giugno 1990 la Confederazione Svizzera, lo Stato del Cantone Ticino, il Comune di __________, il Comune di __________, il __________ di __________, il __________ di __________ e la Società ticinese per __________ e __________ __________ (__________) hanno costituito la Fondazione __________ __________, con sede a __________, allo scopo di “salvaguardare e proteggere attivamente la __________ __________ nelle sue componenti etnologiche, geografiche, botaniche, faunistiche e paesaggistiche, collaborando con i Comuni di __________ e __________ nell'applicazione del piano regolatore in valle __________ ” (art. 2 dello statuto). Organi della fondazione sono il Consiglio di fondazione, il Gruppo operativo e l'Ispettorato cantonale delle finanze (art. 5 dello statuto). L'art. 11 dello statuto stabiliva:
Diritto di firma: la Fondazione è rappresentata dal Presidente congiuntamente a un altro membro del Consiglio di Fondazione.
La Fondazione __________ __________ è stata iscritta nel registro di commercio il 6 luglio 1990.
B. Il Consiglio di fondazione ha deciso a maggioranza, il 14 aprile 2000, di modificare lo statuto e nella successiva seduta del 12 maggio 2000 ha modificato anche il proprio regolamento, come quello del Gruppo operativo. Il diritto di firma e di rappresentanza della fondazione, in particolare, è stato modificato come segue:
Art. 11 (rappresentanze e diritto di firma)
La Fondazione è rappresentata dal Presidente congiuntamente al Vicepresidente o al segretario-cassiere.
C. Il 25 maggio 2000 la Fondazione __________ __________ ha instato davanti all'Autorità di vigilanza sulle fondazioni per ottenere la ratifica delle modifiche adottate dal proprio Consiglio. Con decisione del 9 ottobre 2000 il Dipartimento delle istituzioni, su proposta della Divisione della giustizia quale autorità di vigilanza sulle fondazioni, ha approvato i cambiamenti dello statuto. La tassa di giudizio di fr. 400.– è stata posta a carico dell'istante.
D. Contro la decisione appena citata il __________ di __________ è insorto con un ricorso del 13 novembre 2000 nel quale chiede che la risoluzione impugnata sia dichiarata nulla per quel che concerne la modifica del diritto di firma prevista dall'art. 11 dello statuto. Nelle sue osservazioni del 5 gennaio 2001 la Fondazione __________ __________ propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate dal Dipartimento delle istituzioni in materia di fondazioni sono impugnabili con ricorso entro 20 giorni alla Camera civile di appello (art. 15 prima frase LAC e 424 cpv. 3 CPC, che utilizzano impropriamente il termine di “appello”). Il ricorso in esame, tempestivo, è dunque ricevibile.
2. L'art. 85 CC stabilisce che l'autorità cantonale competente – nel Cantone Ticino il Dipartimento delle istituzioni (art. 14 cpv. 3 LAC) – può, su proposta dell'autorità di vigilanza e sentito l'organo superiore della fondazione, modificarne l'organismo quando ciò sia urgentemente richiesto per la conservazione del patrimonio o per il mantenimento del fine. Nonostante il tenore della norma, una modifica dell'organizzazione non presuppone necessariamente un caso di urgenza: basta che l'emendamento sia giustificato da irrefutabili motivi per il mantenimento del fine (Grüninger in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 4 ad art. 85/86). Non è invece sufficiente che la soluzione prospettata appaia semplicemente migliore, più utile o opportuna di quella voluta in origine (Riemer in: Berner Kommentar, n. 50 ad art. 85/86 CC). Una modifica dell'organizzazione può essere ammessa, per esempio, ove la nomina dell'organo di gestione incomba a un'autorità in ragione di competenze che sono poi state trasmesse a un altro ufficio, oppure quando l'organizzazione non sia più sufficiente per far fronte a un incremento dell'attività (Riemer, op. cit., n. 51 ad art. 85/86 CC). Essa va negata, per contro, ove siano escluse dall'organo direttivo determinate categorie di persone senza che ciò metta in pericolo lo scopo o il patrimonio della fondazione, o qualora una richiesta sia volta a conferire la gestione dell'ente all'esecutivo comunale in luogo di quello patriziale, sebbene a quest'ultimo non sia stata mossa alcuna critica sulla gestione del patrimonio (cfr. gli esempi citati da Riemer, op. cit., n. 54 ad art. 85/86 CC).
3. Il Dipartimento delle istituzioni ha modificato con la decisione impugnata lo statuto della fondazione, aderendo alle proposte del Consiglio di fondazione, ritenendo che le modifiche in questione avrebbero permesso alla fondazione di perseguire il suo scopo in modo più valido ed efficace, per una gestione dinamica e razionale. In particolare, il Dipartimento ha rilevato che la modifica del diritto di firma e di rappresentanza risponde all'intento di “meglio regolare gli stessi in rapporto a una gestione dinamica e razionale della Fondazione”.
4. Il ricorrente si oppone alla modifica dell'art. 11 dello statuto, sostenendo che il diritto di firma e di rappresentanza compete ai membri del Consiglio di fondazione e non al segretario-cassiere, al quale possono spettare solo competenze limitate, nell'ambito di attività amministrative ausiliarie. La modifica, inoltre, non sarebbe stata adottata nell'intento di assicurare alla fondazione una gestione dinamica e razionale, ma per ratificare l'ampliamento di fatto delle competenze del segretario-cassiere, la cui attività si è dilatata nel tempo. Secondo il ricorrente il lievitamento dei costi di gestione provocati dall'attività del segretario non avrebbe permesso di raggiungere gli intenti dei fondatori nella misura originariamente prevista, di modo che per assicurare la conservazione del patrimonio e il mantenimento del fine della fondazione occorre rispettare gli art. 85 e 86 CC.
5. In concreto la modifica litigiosa tende ad accordare al segretario-cassiere della fondazione, che può essere scelto anche fuori del Consiglio di fondazione (art. 6.3 del nuovo atto statutario), il diritto di firma congiunto con il presidente. Il Consiglio di fondazione ha addotto nell'istanza del 25 maggio 2000 che le modifiche organizzative rispondono all'esigenza di una gestione più razionale ed efficace della fondazione, senza tuttavia fornire spiegazioni particolari al riguardo. Il Dipartimento ha approvato le modifiche proposte dal Consiglio di fondazione, accettando le spiegazioni del Consiglio di fondazione. Ora, la modifica organizzativa relativa al diritto di firma e di rappresentanza non adempie manifestamente i requisiti posti dall'art. 85 CC. Per quanto risulta dagli atti, infatti, la fondazione non ha avuto problemi di funzionamento derivanti dal diritto di firma congiunto del Presidente con un altro membro del Consiglio di fondazione, nemmeno dopo il ritiro dell'attuale segretario-cassiere dall'organo dirigente, di cui in origine era membro (istanza del 25 maggio 2000). La generica spiegazione fornita dal Consiglio di fondazione, secondo cui la modifica consente “una gestione dinamica e razionale della Fondazione” (istanza, pag. 4) non offre spunti concreti per valutare se il cambiamento sia più adeguato alle attuali esigenze di quanto non fosse la normativa originaria, che riserva il diritto di firma e la rappresentanza al Presidente e a un altro membro del Consiglio di fondazione.
6. Nella fattispecie i fondatori della persona giuridica sono sempre rappresentati nel Consiglio di fondazione (art. 6 dell'atto costitutivo). Nella misura in cui il Consiglio di fondazione decide all'unanimità modifiche organizzative, le stesse possono quindi essere considerate conformi alla volontà dei fondatori. Ma ciò non è il caso in concreto, poiché il ricorrente, che è appunto uno dei fondatori (atto costitutivo del 9 giugno 1990), contesta la modifica del diritto di firma e di rappresentanza proposta dalla maggioranza del Consiglio di fondazione. Né il cambiamento dell'art. 11 dell'atto statutario appare imposto da innegabili esigenze per mantenere lo scopo della fondazione, per altro nemmeno addotte dal consiglio di fondazione, ma da semplice convenienza e comodità. In siffatte circostanze, non sono date le condizioni per una modifica dell'organizzazione (Riemer, op. cit., n. 50 ad art. 85/86 CC, pag. 636 in alto).
7. Del resto, la contestata modifica del diritto di firma e di rappresentanza non potrebbe avvenire nemmeno se fosse considerata di poca importanza, ovvero destinata ad assicurare una razionale amministrazione senza cambiamenti essenziali (cfr., per la definizione: DTF 103 Ib 165; Riemer, op. cit., n. 76 ad art. 85/86 CC; Grüninger, op. cit., n. 11 ad art. 85/86 CC). Anche in tale ipotesi, difatti, un cambiamento dell'atto statutario non può dipendere dal semplice desiderio del Consiglio di fondazione, il quale non può disporre a suo piacimento della fondazione (Riemer, op. cit., n. 18 ad art. 85/86 CC). La modifica deve invece essere sorretta da un interesse degno di protezione, nel senso che deve permettere alla fondazione di adempiere i propri compiti in modo più efficace, deve apparire imposta da validi motivi oggettivi e non deve pregiudicare i diritti di terzi (Riemer, op. cit., n. 76 ad art. 85/86 CC, pag. 647 in alto; Grüninger, op. cit., n. 12 ad art. 85/86 CC). Ora, il cambiamento del diritto di firma e di rappresentanza litigioso non è giustificato da motivi oggettivi, il Consiglio di fondazione essendosi limitato – come si è visto – ad allegare generici bisogni di efficacia (sopra, consid. 5), senza evocare alcun episodio concreto. La modifica dell'art. 11, pertanto, non integra affatto le condizioni dell'art. 85 CC. Se ne conclude che il ricorso, fondato, merita accoglimento e la decisione impugnata dev'essere riformata nel senso che l'art. 11 dello statuto rimane invariato.
8. Gli oneri processuali vanno a carico della fondazione, che ha resistito al ricorso (art. 28 cpv. 1 LPAmm) e che rifonderà al ricorrente un'equa indennità per ripetibili, commisurata alla circostanza che il ricorso è stato presentato senza l'assistenza di un patrocinatore. Non si giustifica invece di riformare il dispositivo sugli oneri di primo grado, la tassa di giustizia essendo già stata posta a carico della fondazione istante.
9. L'odierna sentenza dev'essere comunicata anche all'Ufficio federale di giustizia in virtù dell'art. 103 lett. b seconda frase OG, dandosi la possibilità di un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (Grüninger, op. cit., n. 13 ad art. 85/86 con riferimenti).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:
L'atto costitutivo della Fondazione __________ __________, __________, è confermato come segue:
Atto costitutivo della Fondazione __________ __________
Art. 1 a 10: invariati.
Art. 11: La Fondazione è rappresentata dal Presidente congiuntamente a un altro membro del Consiglio di fondazione (versione del 9 giugno 1990).
Art. 12: invariato.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico della Fondazione __________ __________, che rifonderà al __________ di __________ fr. 400.– per ripetibili.
3. Intimazione a:
– Patriziato di __________, __________;
– Fondazione __________ __________, __________.
Comunicazione a:
– Dipartimento delle istituzioni;
– Ufficio federale di giustizia, Berna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale entro 30 giorni dall'intimazione (art. 97 segg. OG).