Incarto n. 11.2000.00138
Lugano, 21 giugno 2001/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. __________.__________/__________.__________.__________ (protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone la
Delegazione tutoria di __________ (ora Commissione tutoria regionale 3, __________)
a
__________ e __________ __________, __________
riguardo ai figli __________ (1995) e __________ (1996);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello (“ricorso”) del 17 ottobre 2000 presentato da __________ e __________ __________ contro la decisione emessa il 5 ottobre 2000 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 20 febbraio 1998 la Delegazione tutoria di __________ ha invitato il Servizio sociale cantonale a esaminare la situazione in cui si trovavano i ragazzi __________ __________ (nato il ____________________ 1993), __________ __________ (nata il ____________________ 1995) e __________ __________ (nato il __________ __________ 1996), figli dei coniugi __________ __________ (1960), cittadino zairota, e __________ nata __________ (1956), verificando se occorrevano misure di protezione. Il Servizio sociale ha presentato alla Delegazione tutoria un rapporto del 6 marzo 1998 in cui proponeva che fosse affidata al Servizio stesso una sorveglianza educativa e che il Servizio medico-psicologico di __________ fosse incaricato di eseguire una valutazione psicodiagnostica sulle capacità parentali dei genitori. Sentiti questi ultimi, con decisione del 23 marzo 1998 la Delegazione tutoria si è limitata a conferire al Servizio sociale un mandato di sorveglianza.
B. Parallelamente, nell'ambito di un procedimento a protezione dell'unione coniugale introdotto il 9 marzo 1998 da __________ __________, con decreto del 25 agosto 1998 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha commissionato al Servizio medico-psicologico un'indagine sull'idoneità parentale dei coniugi. Nel suo rapporto del 28 settembre 1998 il Servizio medico-psicologico ha definito __________ __________ “più idonea come eventuale futuro genitore affidatario”, precisando però che essa andava aiutata per garantire ai figli un adeguato sviluppo psicofisico e per consentire a lei medesima di inserirsi, almeno parzialmente, nel mondo del lavoro. Con sentenza del 9 ottobre 1998 il Pretore ha invitato la Delegazione tutoria di __________ a nominare un curatore (art. 308 CC) che assicurasse un adeguato sostegno allo sviluppo psicofisico dei figli e aiutasse la madre nel suo ruolo di genitrice; alternativamente egli ha sollecitato la Delegazione tutoria ad attuare con i mezzi ritenuti più idonei le raccomandazioni formulate dal Servizio sociale e dal Servizio medico-psicologico nel procedimento a tutela dell'unione coniugale.
C. Con decisione del 27 ottobre 1998 la Delegazione tutoria di __________, accertato che __________ frequentava la scuola per l'infanzia con l'ausilio del sostegno pedagogico, che __________ aveva cominciato a orario continuato la scuola materna e che Ivo era stato collocato alla “__________ __________ ” di __________, ha confermato unicamente al Servizio sociale di __________ il mandato di sorveglianza. In un rapporto allestito da tale Servizio il 13 gennaio 2000 è poi risultato che a scuola i ragazzi si erano inseriti bene, ma che __________ e __________ denotavano ancora seri problemi di comportamento, onde l'opportunità non solo di continuare la sorveglianza educativa, ma anche di conferire “un mandato” al Servizio medico-psicologico di __________. Preso atto di ciò, la Delegazione tutoria ha deciso il 18 gennaio 2000 di proseguire la sorveglianza e di affidare al Servizio medico-psicologico un mandato “per una osservazione a favore dei minori __________ e __________ __________ ”.
D. __________ e __________ __________ sono insorti il 20 marzo 2000 alla Delegazione tutoria, chiedendo l'annullamento della decisione predetta. La Delegazione tutoria ha trasmesso lo scritto alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, per essere trattato come ricorso. Chiamato a esprimersi, il Servizio sociale di __________ ha ribadito l'utilità della sorveglianza. Da parte sua, il Servizio medico-psicologico ha inviato alla Delegazione tutoria un rapporto del 27 luglio 2000 in cui segnalava “uno sviluppo psicofisico compromesso e molto preoccupante per i due bambini”, precisando che un mandato di sostegno sarebbe stato possibile solo “con la collaborazione dei genitori ad un inserimento al CPE”. Il 5 settembre 2000 il Servizio sociale ha comunicato alla Delegazione tutoria che i genitori – e in prima linea il padre – avevano tolto il figlio __________ dalla “__________ __________ ” e l'avevano iscritto a una scuola per l'infanzia di __________ in quanto “bambino come tutti gli altri”.
E. Il 12 settembre 2000 l'autorità di vigilanza ha sentito personalmente i genitori, la funzionaria responsabile del Servizio sociale e il segretario della Delegazione tutoria. Chiusa l'audizione, essa ha fissato alle parti un termine di 15 giorni per formulare eventuali osservazioni conclusive. __________ e __________ __________ hanno ribadito il 19 settembre 2000 di opporsi a qualsiasi sorveglianza o mandato di osservazione. La Delegazione tutoria, che durante l'audizione aveva riaffermato il suo punto di vista, ha rinunciato ad altri memoriali. Statuendo il 5 ottobre 2000, l'autorità di vigilanza ha respinto il ricorso. Confermata la sorveglianza educativa affidata al Servizio sociale, essa ha invitato quest'ultimo ad assistere e consigliare per quanto possibile i genitori, ha ordinato il collocamento di __________ al Centro psico-educativo (CPE) di __________ per cinque giorni la settimana, quello di Ivo allo stesso Centro per due giorni la settimana e per tre giorni alla “__________ __________ ”, ha abilitato il Servizio sociale a modificare la disciplina di tale collocamento “d'intesa con la Delegazione tutoria” e ha posto la tassa di giustizia con le spese di complessivi fr. 100.– a carico dei genitori.
F. __________ e __________ __________ hanno scritto il 17 ottobre 2000 all'autorità di vigilanza per ottenere l'annullamento della decisione citata, chiedendo di “essere lasciati tranquilli” e di poter gestire autonomamente “con l'aiuto del CPE” l'educazione dei figli. L'autorità di vigilanza, premesso che nulla ostava al trasferimento di __________ dalla “__________ __________ ” in un altro istituto (purché ciò avvenisse con l'accordo del Servizio sociale e della Delegazione tutoria), ha domandato loro se lo scritto fosse da interpretare come appello. Il 27 ottobre 2000 __________ e __________ __________ hanno risposto affermativamente, al che l'autorità di vigilanza ha trasmesso gli atti a questa Camera. L'appello non è stato intimato alla Delegazione tutoria.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione del figlio previste dagli art. 307 segg. CC competono all'autorità tutoria, eccettuata la privazione dell'autorità parentale (estranea al caso in esame), che può essere pronunciata solo dall'autorità di vigilanza (art. 311 CC). Quanto alle decisioni emanate dalle autorità tutorie, esse sono impugnabili entro dieci giorni all'autorità di vigilanza (art. 420 cpv. 2 CC). Le decisioni emanate dall'autorità di vigilanza sono impugnabili a loro volta, entro venti giorni, alla Camera civile di appello (art. 54a LAC, transitoriamente applicabile alla fattispecie in virtù dell'art. 52 LTC, combinato con l'art. 424 cpv. 3 nCPC). Tempestivo, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. L'autorità tutoria ordina le misure opportune per la protezione del figlio se il bene di lui è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi (art. 307 cpv. 1 CC). Essa può – in particolare – ammonire i genitori, impartire loro istruzioni per la cura, l'educazione o l'istruzione e designare una persona o un ufficio idoneo che abbia diritto di controllo e informazione (art. 307 cpv. 3 CC). Tra le direttive vincolanti che l'autorità tutoria può imporre ai genitori rientra, dandosi il caso, quella di far frequentare al figlio un determinato istituto, foss'anche in internato. Il ricovero del figlio in uno stabilimento pedagogico o terapeutico non è invece una semplice misura di protezione, ma una privazione della libertà a scopo d'assistenza (art. 314a CC; sulla distinzione: Breitschmid in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 12 a 14 e 19 seg. ad art. 310, n. 8 e 9 ad art. 314/314a). Nel Cantone Ticino esso è disciplinato, per analogia, dalla legge sull'assistenza sociopsichiatrica (art. 36 LTC).
3. In concreto l'autorità di vigilanza ha accertato che __________ e __________ accusano seri disturbi di comportamento e momenti di ritiro autistico, oltre a notevoli ritardi nel linguaggio, nel disegno e nel gioco. La bambina per di più ha un aspetto triste e palesa fenomeni regressivi. La madre si rende conto – almeno in parte – della gravità del problema, ma non sa porvi rimedio da sé sola. Il padre, oltre che poco coinvolto, non sembra consapevole e assume finanche atteggiamenti ambigui. Non potendosi semplicemente assistere a tale stato di cose, l'autorità di vigilanza ha combinato la sorveglianza educativa già disposta dall'autorità tutoria con la frequentazione obbligatoria, da parte dei due bambini, di un Centro psico-educativo, come auspicava il Servizio medico-psicologico (sopra, consid. D). Entrambi i provvedimenti rientrano nel quadro del noto art. 307 cpv. 3 CC. Per quanto il dispositivo n. 3 lett. a e b della decisione impugnata circa il collocamento dei ragazzi presso il Centro psico-educativo possa apparire come una privazione della libertà a scopo d'assistenza (“È ordinato il collocamento presso il CPE”), esso costituisce in realtà una misura a protezione dei figli, giacché il centro di __________ è meramente diurno e non dispone nemmeno di internato.
4. Gli appellanti si dichiarano consci delle necessità dei figli, sostenendo di poter gestire autonomamente l'educazione di loro “con l'aiuto del CPE”. Per tale ragione contestano l'utilità della sorveglianza da parte del Servizio sociale. Inoltre essi si dolgono del fatto che il figlio __________ debba trascorrere tre giorni settimanali presso la “__________ __________i”, i relativi tragitti risultando inutilmente gravosi per Nina e la madre. Infine censurano l'addebito della tassa di giustizia e delle spese, definito inaccettabile.
a) Per quanto riguarda l'opportunità della sorveglianza educativa, essa non fa dubbio. È vero che gli appellanti si dicono d'accordo di condurre __________ e Ivo giornalmente presso il Centro psico-educativo (anzi, ritengono di poter affrontare le difficoltà dei figli proprio con l'ausilio di tale istituto). Nulla garantisce tuttavia che tale impegno sia rispettato con adeguatezza e perseveranza. Se la madre risulta capacitarsi – almeno per sommi capi – della gravità della situazione, scarso affidamento dà la figura del padre, che non riesce a capire le sofferenze di __________ e minimizza i problemi di __________, negando addirittura le cose più ovvie (rapporto 27 luglio 2000 del Servizio medico-psicologico, pag. 4 in alto). Quanto accaduto alla fine di agosto 2000, allorché il figlio Ivo non è più stato riportato alla “__________ __________ ” dopo la pausa estiva, ma è stato iscritto a un'ordinaria scuola materna (perché – secondo il padre – è “un bambino come tutti gli altri”: rapporto
5 settembre 2000 del Servizio sociale, primo foglio) è significativo e non lascia spazio a prognosi particolarmente favorevoli. Del resto la sorveglianza educativa è una misura di mero controllo, che non limita né menoma i diritti o le prerogative dei genitori (Breitschmid, op. cit., n. 23 ad art. 307 CC). Nelle circostanze descritte essa non risulta quindi sproporzionata o esagerata.
b) La direttiva intesa a far frequentare la “__________ __________ ” a __________ dal figlio __________ per tre giorni la settimana è ritenuta scomoda dagli appellanti – come detto – a causa delle trasferte. A parte il fatto però che in primo tempo essi si lamentavano per gli stessi motivi di dover portare i due figli al Centro medico-psicologico (ricorso del 19 settembre 2000 all'autorità di vigilanza), nell'appello essi non prospettano alcuna soluzione alternativa. L'autorità di vigilanza ha già avuto modo di spiegare agli appellanti che la “__________ __________ ” può anche essere sostituita da un'altra struttura equivalente (lettera del 23 ottobre 2000, agli atti). Tutto quanto gli appellanti sono stati in grado di proporre a tale riguardo è la scuola materna comunale nel quartiere di __________, che non è destinata però ad accogliere bambini con problemi psicofisici e che nemmeno aveva posti a sufficienza (lettera del 19 settembre 2000). La sola scomodità della “__________ __________ ” non è quindi un motivo per transigere sul bene del figlio __________. Qualora reperissero un istituto più vicino assimilabile alla “__________ __________ ”, gli appellanti potranno sempre rivolgersi alla Delegazione tutoria per una modifica dell'assetto stabilito nella decisione impugnata. Con una precisazione: che tale modifica compete esclusivamente alla Delegazione tutoria e non – come figura nel dispositivo n. 3 lett. c della decisione impugnata – al Servizio sociale, seppure d'intesa con la Delegazione tutoria (cfr. Breitschmid, op. cit., n. 23 in fine ad art. 307 CC).
c) L'addebito della tassa di giustizia e delle spese (fr. 100.– complessivi) deciso dall'autorità di vigilanza è criticato come “inaccettabile” dagli appellanti. Questi non spiegano tuttavia perché sarebbe ingiusto o iniquo porre a loro carico tali oneri. L'art. 28 LPAmm, applicabile in concreto per la norma transitoria dell'art. 52 LTC (l'attuale art. 29 LTC contempla disposizioni analoghe), prevede in cause di carattere non pecuniario una tassa di giustizia da fr. 10.– a fr. 2000.– (cpv. 1 lett. a). Anche prescindendo dalle spese e tenendo conto delle condizioni economiche verosimilmente modeste in cui versano gli appellanti, il prelievo di fr. 100.– non appare sicuramente il risultato di un abuso o di un eccesso di apprezzamento. D'altro lato anche gli appellanti devono rendersi conto che le autorità di ricorso non vanno adite con leggerezza e senza ragioni pertinenti. Anche su quest'ultimo punto il gravame degli appellanti si dimostra perciò destinato all'insuccesso.
5. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC e 12 LTG). Non si attribuiscono ripetibili all'autorità tutoria, cui l'appello non è nemmeno stato intimato.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico degli appellanti in solido.
3. Intimazione:
– __________ e __________ __________, __________;
– Commissione tutoria regionale 3, __________.
Comunicazione:
– Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
– Servizio sociale, __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario