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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.11.2000 11.2000.137

November 9, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·502 words·~3 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 11.2000.00137

Lugano, 9 novembre 2000/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, vicepresidente, Giani e Pellegrini

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire sull'“istanza di petizione” del 7 novembre 2000 presentata da

__________ __________ __________, __________  

contro il decreto del 26 ottobre 2000 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha rifiutato all'istante il beneficio dell'assistenza giudiziaria;  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'“istanza di petizione” introdotta da __________ __________ __________ contro il decreto del Pretore;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che il 20 ottobre 2000 __________ __________ __________ si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, perché le designasse un patrocinatore d'ufficio ai fini di promuovere causa contro l'ex marito __________ __________ __________ e rimettere in discussione la sentenza di divorzio;

                                         che con decreto del 26 ottobre 2000 il Pretore ha respinto l'istanza, la nomina di un patrocinatore d'ufficio potendo “avvenire solo in seguito alla promozione di una causa ordinaria”;

                                         che contro tale atto __________ __________ __________ è insorta con un'“istanza di petizione” del 7 novembre 2000 nella quale chiede di nominarle un patrocinatore d'ufficio e di riformare in tal senso il decreto impugnato;

                                         che la richiesta non è stata oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto:                        che il decreto con cui un Pretore rifiuta a una parte il beneficio dell'assistenza giudiziaria è appellabile (art. 158 cpv. 2 CPC), sicché da questo profilo l'“istanza di petizione” può essere trattata come appello;

                                         che un appello deve contenere nondimeno – sotto pena di nullità – l'indicazione dei motivi sui quali esso si fonda (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC);

                                         che nella fattispecie l'interessata si duole di pretese sopraffazioni e di asserite truffe subìte al momento del divorzio, ma non spiega per quali ragioni la motivazione in base alla quale il Pretore ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria sarebbe erronea;

                                         che di conseguenza, seppure trattata come appello, l'“istanza di petizione” appare già di primo acchito inammissibile;

                                         che del resto, si volesse anche prescindere da insufficienze formali, il beneficio dell'assistenza giudiziaria può essere conferito al più presto – come ha rilevato il Pretore – contestualmente all'atto introduttivo della lite (Rep. 1995 pag. 231 n. 58);

                                         che nella misura in cui insiste per ottenere l'assistenza giudiziaria prima ancora di avere intentato causa, l'interessata reitera una domanda ingiustificata;

                                         che pertanto, foss'anche ricevibile, l'appello andrebbe in ogni modo respinto;

                                         che gli oneri dell'attuale sentenza andrebbero a carico dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), ma che le particolarità del caso inducono – eccezionalmente – a rinunciare a ogni prelievo;

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia:              1.   Trattata come appello, l'“istanza di petizione” è respinta nella misura in cui è ricevibile.

                                   2.   Non si riscuotono tasse né spese.

                                   3.   Intimazione a __________ __________ __________, __________.

                                         Comunicazione al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                    Il segretario

11.2000.137 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.11.2000 11.2000.137 — Swissrulings