Incarto n. 11.2000.00137
Lugano, 9 novembre 2000/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, vicepresidente, Giani e Pellegrini
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire sull'“istanza di petizione” del 7 novembre 2000 presentata da
__________ __________ __________, __________
contro il decreto del 26 ottobre 2000 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha rifiutato all'istante il beneficio dell'assistenza giudiziaria;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'“istanza di petizione” introdotta da __________ __________ __________ contro il decreto del Pretore;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che il 20 ottobre 2000 __________ __________ __________ si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, perché le designasse un patrocinatore d'ufficio ai fini di promuovere causa contro l'ex marito __________ __________ __________ e rimettere in discussione la sentenza di divorzio;
che con decreto del 26 ottobre 2000 il Pretore ha respinto l'istanza, la nomina di un patrocinatore d'ufficio potendo “avvenire solo in seguito alla promozione di una causa ordinaria”;
che contro tale atto __________ __________ __________ è insorta con un'“istanza di petizione” del 7 novembre 2000 nella quale chiede di nominarle un patrocinatore d'ufficio e di riformare in tal senso il decreto impugnato;
che la richiesta non è stata oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che il decreto con cui un Pretore rifiuta a una parte il beneficio dell'assistenza giudiziaria è appellabile (art. 158 cpv. 2 CPC), sicché da questo profilo l'“istanza di petizione” può essere trattata come appello;
che un appello deve contenere nondimeno – sotto pena di nullità – l'indicazione dei motivi sui quali esso si fonda (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC);
che nella fattispecie l'interessata si duole di pretese sopraffazioni e di asserite truffe subìte al momento del divorzio, ma non spiega per quali ragioni la motivazione in base alla quale il Pretore ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria sarebbe erronea;
che di conseguenza, seppure trattata come appello, l'“istanza di petizione” appare già di primo acchito inammissibile;
che del resto, si volesse anche prescindere da insufficienze formali, il beneficio dell'assistenza giudiziaria può essere conferito al più presto – come ha rilevato il Pretore – contestualmente all'atto introduttivo della lite (Rep. 1995 pag. 231 n. 58);
che nella misura in cui insiste per ottenere l'assistenza giudiziaria prima ancora di avere intentato causa, l'interessata reitera una domanda ingiustificata;
che pertanto, foss'anche ricevibile, l'appello andrebbe in ogni modo respinto;
che gli oneri dell'attuale sentenza andrebbero a carico dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), ma che le particolarità del caso inducono – eccezionalmente – a rinunciare a ogni prelievo;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. Trattata come appello, l'“istanza di petizione” è respinta nella misura in cui è ricevibile.
2. Non si riscuotono tasse né spese.
3. Intimazione a __________ __________ __________, __________.
Comunicazione al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente Il segretario