Incarto n.: 11.2000.00132
Lugano 7 marzo 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Bottinelli Raveglia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa __.____._____ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione del 24 febbraio 2000 da
__________ __________, __________
e
__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________i, __________);
premesso che 16 ottobre 2000 __________ __________ ha interposto appello contro un decreto cautelare del 5 ottobre 2000 con cui il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha posto a suo carico un contributo alimentare di fr. 370.– mensili per il figlio __________, divenuto maggiorenne in pendenza di causa, fino a due mesi dopo il conseguimento dell'attestato federale di maturità;
accertato che nelle osservazioni del 16 novembre 2000 __________ e __________ __________ hanno proposto di respingere l'appello;
preso atto che il 6 marzo 2001 l'appellante ha comunicato di ritirare il gravame, il Pretore avendo soppresso con un decreto del 14 febbraio 2001 il contributo alimentare litigioso dal 1° marzo 2001;
ricordato che il ritiro di un appello equivale per principio a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, di regola, l'addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili;
rilevato che nella fattispecie non vi sono motivi per scostarsi da tali principi;
considerato che nella commisurazione delle ripetibili si deve tenere conto dell'impegno profuso dal legale della parte appellata per la preparazione e la redazione delle osservazioni all'appello (art. 17 TOA);
ritenuto in ogni modo che la tassa di giustizia deve essere adeguatamente ridotta, la causa non terminando con un giudizio di merito (art. 21 LTG);
richiamato l'art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. L'appello è stralciato dai ruoli per desistenza.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà ad __________ __________ fr. 750.– per ripetibili di appello.
3. Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La segretaria