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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.03.2001 11.2000.132

March 7, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·368 words·~2 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n.: 11.2000.00132

Lugano 7 marzo 2001/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Bottinelli Raveglia, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __.____._____ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione del 24 febbraio 2000 da

__________ __________, __________  

e    

__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________i, __________);    

premesso che 16 ottobre 2000 __________ __________ ha interposto appello contro un decreto cautelare del 5 ottobre 2000 con cui il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha posto a suo carico un contributo alimentare di fr. 370.– mensili per il figlio __________, divenuto maggiorenne in pendenza di causa, fino a due mesi dopo il conseguimento dell'attestato federale di maturità;

accertato che nelle osservazioni del 16 novembre 2000 __________ e __________ __________ hanno proposto di respingere l'appello;

preso atto che il 6 marzo 2001 l'appellante ha comunicato di ritirare il gravame, il Pretore avendo soppresso con un decreto del 14 febbraio 2001 il contributo alimentare litigioso dal 1° marzo 2001;

ricordato che il ritiro di un appello equivale per principio a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, di regola, l'addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili;

rilevato che nella fattispecie non vi sono motivi per scostarsi da tali principi;

considerato che nella commisurazione delle ripetibili si deve tenere conto dell'impegno profuso dal legale della parte appellata per la preparazione e la redazione delle osservazioni all'appello (art. 17 TOA);

ritenuto in ogni modo che la tassa di giustizia deve essere adeguatamente ridotta, la causa non terminando con un giudizio di merito (art. 21 LTG);

richiamato l'art. 352 cpv. 1 CPC,

decreta:                   1.   L'appello è stralciato dai ruoli per desistenza.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 100.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 150.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà ad __________ __________ fr. 750.– per ripetibili di appello.

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        La segretaria

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