Incarto n.: 11.2000.00128 (rinvio TF)
Lugano 18 gennaio 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __.____._____ (nullità di testamento olografo) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 16 ottobre 1992 da
__________, __________, __________ e __________ __________, __________ (patrocinati dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________ (ora patrocinata dall'avv. __________ __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 20 aprile 1997 presentato da __________, __________, __________ e __________ __________ contro la sentenza emanata il 7 aprile 1997 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1901), nata __________, cittadina svizzera domiciliata a __________, è deceduta il ____________________ 1992 – senza lasciare discendenti – all'ospedale “__________ __________ ” di __________. Essa era proprietaria di un ingente patrimonio mobiliare e immobiliare, a __________ e in __________, di cui ha disposto in sei testamenti olografi redatti il 23 settembre 1982, il 10 aprile 1986, il 19 marzo 1988, il 30 giugno 1988 e il 7 aprile 1990. Durante un ricovero all'ospedale “__________ __________ ” di __________ per complicazioni dovute all'asportazione (eseguita nel 1989) di un adenocarcinoma all'intestino, __________ __________ ha disposto della sua sostanza in un testamento pubblico del 20 luglio 1990, nel quale, oltre a confermare il contenuto delle sue precedenti disposizioni, ha nominato __________ __________– amministratore del suo patrimonio in Italia – suo esecutore testamentario e ha istituito eredi del suo patrimonio, in parti uguali, quest'ultimo con il pronipote __________ __________. Inoltre essa ha disposto vari legati a favore dei pronipoti __________, __________ ed __________ __________, come pure a favore della famiglia dell'amico __________ __________. Con successivo testamento pubblico del 9 agosto 1990, rogato dal notaio __________ __________, __________ __________ ha revocato ogni precedente disposizione, ha nominato esecutore testamentario __________ __________ e ha istituito suoi eredi quest'ultimo con il pronipote __________ __________, disponendo legati per lo stesso __________ __________ e i suoi figli __________, __________ e __________, per il suo commercialista __________ __________ e il di lui figlio __________ e, infine, per i tre pronipoti __________. Il 10 settembre 1990 __________ __________ è stata ritrasferita all'ospedale “__________ __________ ” di __________, dove è rimasta fino al 6 ottobre 1990, quando è tornata a __________ in compagnia di __________ __________.
B. In Italia __________ __________ è stata ospite della famiglia di __________ __________. Il 3 novembre 1990 __________ __________ ha tentato invano, con l'ausilio delle forze dell'ordine e dei suoi legali, di riportare la prozia in Svizzera. Il 13 novembre 1990 quest'ultima è stata ricoverata nella casa di cura “__________ ” di __________. Durante il soggiorno __________, il 5 e il 25 novembre 1990, essa ha incontrato tra l'altro il notaio __________ __________ di __________– chiamato da __________ __________– il quale ha rifiutato di ricevere atti dispositivi, giudicando l'anziana incapace di disporre. A un secondo incontro ha partecipato anche il notaio __________ __________. All'inizio di dicembre 1990 __________ __________ si è trasferita a __________, da __________ __________, e il 24 dicembre 1990 è stata ricoverata nuovamente all'ospedale “__________ __________ ”. Con testamento pubblico rogato dal notaio __________ __________ il 10 gennaio 1991, durante la degenza, essa ha revocato ogni precedente disposizione testamentaria e ha nominato esecutore testamentario __________ __________, istituito erede universale; limitatamente ai legati, essa ha sostanzialmente mantenuto quanto disposto il 9 agosto 1990. In quella stessa circostanza __________ __________ ha rilasciato al pronipote __________ una procura generale, revocando quelle precedenti a __________ __________, al quale ha chiesto la restituzione di tutti i suoi beni. Con successivo testamento olografo del 21 gennaio 1991 __________ __________ ha poi revocato ogni disposizione a favore dei membri della famiglia __________, destinando i relativi beni a __________ __________, moglie di __________. Dimessa dall'istituto di cura, essa ha vissuto a __________ con la famiglia del pronipote.
C. Il 5 aprile 1991 __________ __________ ha segnalato alla Delegazione tutoria di __________ la situazione di __________ __________, che a suo avviso denotava una circonvenzione di incapace. Il 15 aprile 1991 l'autorità tutoria ha sospeso provvisoriamente __________ __________ dai diritti civili, designando quale suo rappresentante __________ __________. Nel contempo essa ha inoltrato un'istanza di interdizione al Consiglio di Stato. Il 2 luglio 1991 l'autorità di vigilanza ha deciso in via provvisoria l'inabilitazione di __________ __________ e ha confermato in qualità di suo assistente __________ __________. __________ __________ è stata ricoverata il 20 settembre 1991 un'ultima volta all'ospedale “__________ __________ ” di Intragna, dove è deceduta il __________ __________ 1992.
D. Il 2 aprile 1992 il notaio __________ __________ ha pubblicato il testamento pubblico del 9 agosto 1990 e il 6 aprile 1992 il notaio __________ __________ ha fatto altrettanto per i testamenti del 10 e del 21 gennaio 1991. __________ __________ si è opposto il 14 aprile 1992 al rilascio del certificato ereditario e ha instato davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per la nomina di un amministratore giudiziario, richiesta cui si sono opposti gli altri eredi. Il 15 aprile 1992 il Pretore ha nominato __________ __________ amministratore giudiziario. Il notaio __________ __________ ha pubblicato il 21 aprile 1992 i sei testamenti olografi redatti dalla disponente tra il 1982 e il 1990. Il 21 settembre 1992 __________ __________ ha denunciato il notaio __________ __________ per falsità in atti pubblici.
E. __________ __________ con i figli __________, __________ e __________ ha promosso il 16 ottobre 1992 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città un'azione di annullamento del testamento olografo 21 gennaio 1991, convenendo __________ __________. L'11 dicembre 1992 il notaio __________ __________ ha denunciato la scomparsa, in seguito a un furto con scasso nel suo ufficio, dell'atto di pubblicazione originale dei testamenti 10 e 21 gennaio 1991. Quello stesso giorno, su richiesta degli attori, il Pretore ha sospeso la causa civile in attesa dell'esito del procedimento penale avviato nei confronti del notaio. Nella sua risposta del 14 dicembre 1992 la convenuta si è opposta alla petizione. Il 27 aprile 1993 il Pretore, adito da __________ __________, ha nominato amministratore giudiziario __________ __________ e con ordinanza del 1° luglio 1994 ha confermato la sospensione della causa. Il 23 dicembre 1994 il Procuratore pubblico ha decretato l'abbandono del procedimento penale a carico del notaio __________ (ABB __________/__________), sicché il 26 gennaio 1995 il Pretore ha riattivato la causa. Il 27 febbraio 1995, in replica, gli attori hanno confermato la loro proposta di giudizio. Con duplica del 2 maggio 1995 __________ __________, a sua volta, ha ribadito le sue allegazioni e domande. L'udienza preliminare ha avuto luogo il 7 luglio 1995. Esperita l'istruttoria, il 9 settembre 1996 la convenuta ha prodotto un memoriale conclusivo nel quale ha riaffermato le proprie domande. Alla stessa stregua, nelle loro conclusioni del 10 settembre 1996 gli attori hanno perorato l'accoglimento dell'azione.
F. Statuendo il 7 aprile 1997, il Pretore ha respinto la petizione. La tassa di giustizia di fr. 15'000.– e le spese sono state poste a carico degli attori in solido, con obbligo di rifondere alla controparte fr. 55'000.– di ripetibili.
G. Contro la sentenza appena citata __________, __________, __________ e __________ __________ sono insorti con un appello del 20 aprile 1997 nel quale hanno chiesto, in riforma del giudizio impugnato, l'accoglimento della petizione. Nelle sue osservazioni del 9 giugno 1997 __________ __________ ha proposto di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata. Con sentenza del 1° febbraio 2000 questa Camera ha respinto l'appello e ha confermato la sentenza del Pretore (inc. __________.__________.__________). __________, __________, __________ e __________ __________ sono insorti il 6 marzo 2000 al Tribunale federale con un ricorso per riforma, in cui hanno concluso per l'annullamento della sentenza di appello e per la sua riforma nel senso di accogliere la petizione e di annullare il testamento olografo. Statuendo il 17 luglio 2000, il Tribunale federale ha accolto il ricorso, ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa a questa Camera per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
H. L'avv. __________ __________, patrocinatore della convenuta, ha rinunciato all'esercizio della professione l'8 settembre 2000 in seguito a vicissitudini penali estranee alla causa. Il mandato di patrocinio è stato assunto dall'avv. __________ __________ __________. Nel frattempo, l'avv. __________ __________ ha segnalato al Procuratore pubblico di avere ritrovato, durante il trasloco del suo ufficio, il rogito relativo alla pubblicazione dei due noti testamenti, del 10 e del 21 gennaio 1991.
Considerando
in diritto: 1. Il Tribunale federale ha ritenuto che nella sentenza del 1° febbraio 2000 questa Camera aveva stabilito l'onere della prova circa l'autenticità del testamento in base al diritto federale anziché alla procedura cantonale, onde il rinvio degli atti per nuovo giudizio. Ora, l'autorità cui è rimandata una causa può tenere conto di nuove allegazioni in quanto ciò sia consentito dalla procedura cantonale, ma deve porre a fondamento del nuovo giudizio i considerandi di diritto contenuti nella sentenza del Tribunale federale (art. 66 cpv. 1 OG). Le censure già disattese dal Tribunale federale nella sentenza di rinvio sono definitivamente risolte e non possono più essere discusse (DTF 116 II 222 consid. 4e, 112 Ia 354 consid. 3c/bb). Dal profilo processuale il rinvio ha per effetto di ripristinare la causa nello stato in cui questa si trovava immediatamente prima che l'autorità cantonale statuisse (Poudret, in: Commentaire de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, pag. 594 n. 1.2 ad art. 66 con numerosi richiami di giurisprudenza).
In caso di rinvio per nuova decisione la giurisprudenza ticinese non permette l'assunzione di nuove prove, a meno che il procedimento di prima sede “sia stato istruito in funzione di un'erronea convinzione sull'onere probatorio, per cui, con simile premessa, una parte non ha avuto alcuna occasione di proporre mezzi di prova” (Rep. 1985 pag. 148, riportato anche da Poudret, op. cit., pag. 595 verso il basso). La causa in esame non denota estremi del genere. Tanto il Pretore quanto la Camera civile di appello hanno posto l'onere della prova in merito all'autenticità del testamento a carico della convenuta, seppure in applicazione del diritto federale invece di quello cantonale. Dopo l'emananazione della sentenza annullata dal Tribunale federale, del resto, nessuno ha chiesto alla Camera di acquisire altri documenti (tanto meno il testamento olografo originale, rinvenuto nell'estate del 2001), ammesso e non concesso che ciò fosse possibile. Il giudizio odierno deve quindi essere pronunciato in base al medesimo fascicolo processuale sulla scorta del quale era stata emessa la sentenza precedente.
2. In concreto è litigiosa la validità del testamento olografo, datato 21 gennaio 1991, aggiuntivo al testamento pubblico del 10 gennaio 1991 (oggetto della parallela causa __________.__________.__________) con il quale la testatrice aveva revocato le disposizioni di ultima volontà riguardanti gli attori, attribuendo alla convenuta i beni in precedenza assegnati agli appellanti. Il Pretore ha ritenuto che la fotocopia del testamento olografo 21 gennaio 1991 (doc. AF) è sufficiente per dimostrare l'esistenza di un valido testamento a norma dell'art. 505 CC, tanto più che gli attori non hanno contestato la conformità della fotocopia al testamento originale, che essi sostengono essere falso. Accertato che incombeva alla convenuta dimostrare l'esistenza e il contenuto del testamento originale, il Pretore ha ritenuto – vista la perizia giudiziaria e i pareri tecnici di parte – che le disposizioni di ultime volontà litigiose fossero state redatte di proprio pugno dalla testatrice e che una falsificazione era improbabile. Analizzando le risultanze istruttorie, egli è poi giunto alla conclusione che la data figurante sul testamento corrispondeva al giorno della sua stesura e non all'ottobre del 1991, come pretendevano gli attori. Infine il Pretore ha constatato che non sussistono atti clinici da cui si possa desumere un'incapacità di discernimento della testatrice il 21 gennaio 1991, i referti agli atti riferendosi al giugno del 1991. Egli ha quindi respinto la petizione e ha posto a carico degli attori gli oneri processuali, dipartendosi da un valore litigioso di fr. 2'000'000.–.
3. Il Tribunale federale ha precisato nella sentenza di rinvio (inc. __________.__________/__________, consid. 3b) che alla convenuta incombe l'onere di provare l'esistenza e il contenuto della disposizione a causa di morte di cui si prevale; gli attori devono provare invece che la disposizione è inefficace, qualora ne siano dati i presupposti. Nell'appello gli attori riconoscono al Pretore di avere correttamente impostato le questioni di diritto, ma gli rimproverano di avere sovvertito l'onere della prova, avendo egli fatto riferimento solo a quanto addotto da loro stessi, senza considerare che era compito della convenuta dimostrare l'autenticità del testamento originale, in particolare la sua integrità. Ora, gli attori hanno prodotto una fotocopia del rogito n. 139 del notaio __________ __________, comprensiva del testamento pubblico del 10 gennaio 1991 (oggetto della causa __________.__________.__________) e del testamento olografo del 21 gennaio 1991 (doc. AF). La presunzione di fatto circa l'esistenza di una disposizione di ultima volontà (sentenza di rinvio, consid. 3b/bb) è quindi data e questa Camera deve esaminare l'autenticità del testamento 21 gennaio 1991 alla luce del diritto processuale cantonale, conformemente alle indicazioni del Tribunale federale.
a) Nella petizione del 20 ottobre 1992 gli attori, dopo aver ripercorso con dovizia di particolari gli ultimi travagliati mesi di vita della testatrice, hanno addotto che il testamento olografo datato 21 gennaio 1991 è nullo per l'incapacità di intendere e di volere di costei (pag. 22), chiedendo una perizia calligrafica, “vista la facilità con cui __________ __________ e i suoi famigliari producono documenti con date di comodo”. Nella replica del 27 febbraio 1995, venuti nel frattempo a conoscenza della scomparsa del testamento originale, essi hanno affermato che il “documento è un falso” (pag. 28), precisando che in base a pareri di specialisti da loro consultati lo stesso è un fotomontaggio per ricalco (pag. 27) o un testo scritto sotto dettatura parecchi mesi dopo l'interdizione della testatrice (replica, pag. 28). All'udienza preliminare del 7 luglio 1995, infine, gli attori hanno offerto svariati mezzi di prova, tra i quali l'escussione di testimoni, l'interrogatorio formale della convenuta, una perizia medico-psichiatrica della testatrice e una perizia calligrafica sulla copia autentica del testamento prodotto agli atti come doc. AF, oltre al richiamo di diversi incarti (verbale di udienza, fascicolo verde, pag. 1).
b) Nel diritto processuale ticinese l'eccezione di falso va sollevata al più tardi con la replica (art. 78 cpv. 2 in relazione con il cpv. 1 seconda frase CPC). Essa va trattata poi in conformità a una procedura apposita (art. 216 segg. CPC), istruita nelle forme delle domande processuali (art. 220 cpv. 1 CPC). In concreto gli attori si sono limitati a sostenere nella replica che il documento è falso (pag. 27 e 28), ma non hanno sollevato l'eccezione nelle forme previste. A tal fine, infatti, essi avrebbero dovuto presentare una domanda processuale, verbalmente in udienza oppure mediante atto scritto diretto al giudice (art. 92 cpv. 1 CPC, cui rinvia l'art. 220 cpv. 1 CPC). Trattandosi di documenti privati, in tale procedura gli eccipienti avrebbero poi avuto qualità di convenuti (art. 220 cpv. 2 CPC) e la convenuta quella di attrice. Il giudice avrebbe istruito l'eccezione facendo capo a scritture di confronto (art. 223 CPC), testimonianze (art. 224 CPC) e a perizia sugli elementi a disposizione (art. 225 CPC), statuendo infine con decreto sull'autenticità della scrittura contestata.
c) Invano si cercherebbe nel ponderoso fascicolo una domanda processuale scritta sull'eccezione di falso, né gli attori l'hanno formulata a verbale in occasione dell'udienza preliminare (cfr. verbale del 7 luglio 1995). La lunga e particolareggiata replica si diffonde nella cronistoria e nelle accuse (anche pesanti) alla famiglia della controparte, ma non contiene il benché minimo riferimento a un'eccezione formale di falso. Vista la procedura speciale prevista dal diritto processuale ticinese, infatti, non bastava affermare genericamente che il “documento è falso”. E siccome nella fattispecie non è stata sollevata alcuna eccezione formale, il documento agli atti (doc. AF, fotocopia del testamento olografo del 21 gennaio 1991) deve essere considerato autentico.
4. Ne discende che la convenuta, beneficiaria del testamento aggiuntivo 21 gennaio 1991, ha provato l'esistenza di una valida disposizione testamentaria e ha fatto fronte all'onere della prova che le incombeva. Rimane da verificare se essa abbia provato anche il contenuto del testamento e la sua conformità alle disposizioni di legge. Agli atti figura una fotocopia del testamento aggiuntivo 21 gennaio 1991, la cui conformità al documento originale non è seriamente contestata neppure dagli attori. La fotocopia, conforme all'originale (art. 201 cpv. 2 CPC) e non formalmente eccepita di falso, attesta esistenza e contenuto del testamento 21 gennaio 1991. Dalla copia agli atti (doc. AF) traspare inoltre che il testamento è stato interamente scritto a mano, firmato dalla testatrice con luogo (__________) e data (21 gennaio 1991), conformemente a quanto prescrive l'art. 505 cpv. 1 CC per il testamento olografo.
5. Gli appellanti partono dal presupposto che il furto di un testamento dallo studio di un notaio crei una fortissima presunzione di irregolarità del testamento scomparso, tanto più che in prima sede gli attori avevano esplicitamente annunciato la loro intenzione di far allestire una perizia calligrafica del documento (appello, pag. 16). La sparizione del testamento, quindi, dimostrerebbe che vi era “qualcosa da nascondere”. Essi rilevano che era nel loro interesse disporre dell'originale del testamento, contrariamente a quanto accertato dal Pretore, per il quale “entrambe le parti avevano interesse ad occultare l'atto”. L'argomentazione è vana. Né giova agli appellanti muovere aspre critiche all'operato del Procuratore pubblico incaricato dell'inchiesta e sollevare fieri dubbi sulle responsabilità della controparte nel furto con scasso, con chiare accuse al notaio. Come si è visto, nel diritto processuale ticinese la falsità di un documento va eccepita rispettando regole precise, che in concreto non sono state seguite. Ogni altra considerazione è inutile.
6. Provata l'esistenza del testamento, incombeva agli attori dimostrare che nella fattispecie erano adempiuti i requisiti degli art. 519 e 520 CC (Forni/Piatti, loc. cit.; Tuor/Picenoni in: Berner Kommentar, n. 13 ad art. 519 CC). Gli attori ribadiscono che tutte le prove da loro recate, in particolare il parere del prof. __________, denotano irregolarità nel testamento del 21 gennaio 1991. Fondandosi sulle opinioni raccolte in tale esposizione di parte (Expertenbericht, doc. AV), essi argomentano che non è stata provata l'autenticità del testamento, impossibile in mancanza del documento originale. Ciò porterebbe a concludere che la beneficiaria delle disposizioni di ultima volontà non ha fatto fronte all'onere della prova che le incombeva, onde la necessità di accogliere la petizione.
a) Come si è visto (consid. 5), la convenuta ha dimostrato a norma del diritto processuale ticinese l'esistenza di una disposizione di ultima volontà in suo favore, come pure il contenuto del testamento, nel rispetto apparente dei requisiti di forma prescritti dall'art. 505 cpv. 1 CC. Spettava agli attori, che tacciano di falsità il testamento, dimostrare che l'atto presenta vizi di forma tali da inficiarne la validità. Al riguardo il Pretore ha esposto in modo approfondito le risultanze della perizia giudiziaria e le opinioni di parte espresse dagli specialisti, spiegando per quali motivi aderiva alle conclusioni della prima e non seguiva il parere dei secondi (sentenza, pag. 8 a 10).
b) Gli appellanti non si confrontano con le argomentazioni del primo giudice, tanto che al riguardo ci si potrebbe finanche interrogare sulla ricevibilità dell'appello. Essi – una volta ancora – ribadiscono che incombeva alla convenuta dimostrare l'autenticità del testamento, rilevando che tale prova sarebbe impossibile sulla base di una fotocopia. Se non che, la prova è stata portata conformemente alla procedura ticinese e l'argomentazione degli appellanti cade quindi nel vuoto. Del resto, essi si fondano sul citato parere del prof. __________, il quale ha esposto nel suo referto varie tesi di professori universitari sul valore probatorio dei documenti fotocopiati, senza prendere posizione sul documento contestato (Exposé del 5 settembre 1994, doc. AT), ma giungendo alla conclusione che le fotocopie non consentono accertamenti sull'autenticità o sulla falsità dell'originale. In concreto nemmeno gli appellanti pretendono che la fotocopia agli atti (annesso C al rogito n. 139, doc. AF) sia difforme dall'originale, in particolare che essa sia stata manipolata. Il parere sul valore probatorio delle fotocopie è pertanto inconferente ai fini del giudizio, anche volendo ammettere che si possa ancora discutere sull'autenticità del documento in assenza di un'eccezione di falso, come in concreto.
c) Ad ogni buon conto, nel rapporto specialistico di parte redatto il 5 settembre 1994 (doc. AV), il prof. __________ ha esaminato il documento litigioso, che ha ritenuto essere stato scritto dalla testatrice di suo pugno (pag. 11 e 13), senza poter escludere falsificazioni (fotomontaggio), con la precisazione che sia la data sia il testo dovevano essere stati scritti non il 21 gennaio 1991, ma in un periodo in cui la calligrafia della testatrice era limitata dall'età e dalla malattia (pag. 14). A prescindere dal fatto che il 21 gennaio 1991 la testatrice, allora ormai novantenne, era sofferente da due anni, motivo per cui la sua calligrafia poteva essere alterata dalla malattia e dall'età, i referti di parte prodotti dagli attori – come rileva con pertinenza il Pretore – si contraddicono l'un l'altro. Il consulente tecnico __________, estensore del parere 7 luglio 1994 (doc. AT), ha infatti dichiarato che l'indicazione del luogo figurante sul testamento (__________) è falsa, poiché non redatta dalla testatrice ma ottenuta con tracopiatura. Il perito giudiziario, esaminata la fotocopia del testamento olografo e la procura firmata lo stesso giorno dalla testatrice, ha spiegato nel suo referto del 22 dicembre 1995 che il testamento è coevo alla procura e che non vi sono indizi per ritenere che la data e il luogo fossero stati ottenuti per ricalco, usando come modello la data della lettera indirizzata al legale della testatrice (perizia del
22 dicembre 1995, act. VI, fascicolo giallo, pag. 5, 7 e 8). Ciò posto, non sussistono ragioni per scostarsi dall'opinione del Pretore, sorretta dalle risultanze di una perizia neutra. L'appello si rivela pertanto infondato anche su questo punto.
7. A detta degli attori, il testamento impugnato sarebbe in ogni modo viziato, poiché dall'insieme delle circostanze risulterebbe evidente una predatazione. Il Pretore, come si è visto, ha escluso tale ipotesi, in particolare sulla base della perizia giudiziaria. Gli appellanti pretendono tuttavia che numerosi indizi concorrerebbero a dimostrare che il testamento è stato redatto dopo il
21 gennaio 1991 e sarebbe stato antedatato. In primo luogo essi citano la testimonianza del dott. __________, ritenuta indizio troppo labile dal Pretore, affermando che essa è corroborata da altri concordanti indizi. Tra questi essi annoverano un'incongruenza contenuta nell'appello 27 aprile 1992 della controparte (doc. AV, pag. 10), dalla quale risulterebbe evidente che la testatrice non poteva avere redatto un testamento datato 21 gennaio 1991 dopo aver preso visione di un documento datato 7 marzo 1991. Il passo da essi citato, tuttavia, non è un'ammissione della testatrice, ma un'affermazione di una parte nell'ambito di un processo civile. Non si vede quindi come potrebbe provare un'asserita irregolarità del testamento.
Secondo gli attori la lettera del 20 gennaio 1991 (doc. AZ) inviata dalla testatrice a __________ __________ sarebbe finanche di tono affettuoso e mal si concilierebbe con il testamento olografo, che pertanto sarebbe stato redatto in seguito. Gli appellanti citano nel gravame i passi della missiva che confermano l'amicizia fra la testatrice e il destinatario, ma non riportano il testo integrale, che contiene un ordine perentorio e un avvertimento più o meno velato al destinatario. La lettera è infatti la seguente:
Consegna a mia nipote __________ __________ in presenza dell'avv. __________ __________ di __________ tutti i miei documenti, testamento olografo, certificati di deposito nel tuo segreto privato, nella vetrina del tuo salone, unitamente a tutti i gioielli di mia spettanza. Faccio questo metodo per evitare eventuali sospetti che diano agio a malizia. Io non vengo meno all'amicizia e tu sai che non vengo meno, e ognuno avrà il suo merito. E con questo tu mi puoi capire perché ho preso questa decisione e con un forte abbraccio spero di presto rivederti. Ciao, __________ __________
Il tono è fors'anche affettuoso, ma il contenuto è ingiuntivo. Il fatto quindi che la testatrice abbia revocato nel testamento litigioso le disposizioni precedenti a favore degli appellanti motivando la decisione con “il comportamento tenuto nei miei confronti e privo di riconoscenza per l'immeritata fiducia tenuta da me per tanti anni” (doc. AF, allegato C) ha una sua logica, visto l'ordine di riconsegna di tutti i documenti e dei gioielli. Anche in proposito l'appello si rivela perciò inconsistente.
8. Gli appellanti ravvisano ancora in un passaggio del testamento, che accenna a un periodo di malattia e di solitudine, la prova che l'atto sia stato redatto ben dopo il 21 gennaio 1991, data alla quale la testatrice, che era stata dimessa dall'ospedale e risiedeva presso i pronipoti, non poteva soffrire di malattia o solitudine. L'argomentazione non può essere condivisa. La testatrice è stata ricoverata in nosocomio almeno cinque volte dopo l'asportazione del carcinoma (1989) e l'accenno alla malattia è pertanto comprensibile, così come quello alla solitudine, considerati i lunghi periodi di degenza anteriori alla stesura del testamento litigioso. Nel gennaio del 1991 la testatrice non era affatto guarita, tant'è che è poi stata nuovamente ricoverata nel settembre successivo. Non sorprende dunque che essa abbia alluso il 21 gennaio 1991 alla malattia e alla solitudine. Gli appellanti, ancora una volta, non si confrontano con la motivata argomentazione del Pretore e tentano di sollevare dubbi, senza però portare elementi concreti a sostegno delle proprie illazioni e dei sospetti che essi adombrano sulla controparte.
9. A comprova dell'irregolarità del testamento litigioso gli attori sottolineano le ambigue circostanze in cui l'atto sarebbe stato consegnato al notaio che l'ha preso in deposito. Il Pretore non ha disconosciuto tale episodio, ma non l'ha ritenuto decisivo per inficiare la data figurante nel testamento (sentenza impugnata, pag. 13). Egli ha valutato le risultanze istruttorie nel loro complesso, fra cui le deposizioni del notaio (verbali del 6 novembre 1995, pag. 7, fascicolo verde), della convenuta al suo interrogatorio formale (verbali del 6 novembre 1995, pag. 9 e 10) e della testimone __________ -__________, alla quale la testatrice aveva detto nel gennaio 1991 di non fidarsi più __________ e di essere intenzionata a cambiare il proprio testamento (verbali del 6 marzo 1996, pag. 4). Gli attori ribadiscono la loro argomentazione, rinviando al memoriale conclusivo, ma non spendono una parola per criticare l'apprezzamento delle prove motivato dal primo giudice. Come si è visto, quest'ultimo non si è limitato alle affermazioni puramente soggettive dell'una o dell'altra parte, ma ha soppesato criticamente tutti gli elementi, dandone ragione. Non vi è quindi motivo per scostarsi da tale ponderazione, gli attori limitandosi a contrapporre la loro percezione soggettiva dei fatti, senza portare alcun riscontro oggettivo a comprova delle loro asserzioni.
10. Né è destinato a miglior sorte l'accenno degli appellanti alla denuncia sporta dalla Delegazione tutoria di __________ e alle risultanze peritali sul testo portato a giustificazione dell'appropriazione, ciò che avrebbe, a loro modo di vedere, perlomeno la portata di un indizio sul quale il Pretore avrebbe sorvolato (memoriale, pag. 26 in alto). Il rimprovero al primo giudice è invero vago e può essere compreso solo risalendo alle conclusioni della parte attrice (pag. 38), ciò che è di per sé contrario a quanto prevede l'art. 309 cpv. 2 lett. d CPC. Sia come sia, il fatto che in una procedura avviata dalla Delegazione tutoria di __________ sia stata messa in dubbio la datazione (21 luglio 1990) di un atto di donazione sottoscritto dalla testatrice (doc. AC) non basta per trarre conclusioni sulla data del testamento litigioso. Gli appellanti sostengono che anche quest'ultimo elemento costituirebbe un indizio, ma nemmeno si danno cura di spiegare in modo chiaro a che cosa esso dovrebbe riferirsi, ciò che non è ammissibile.
11. Infine gli appellanti assumono che la testatrice non poteva esprimersi senza condizionamenti al momento di redigere il testamento litigioso. In prima sede essi hanno esplicitamente affermato che la testatrice era stata “isolata e suggestionata al punto da non essere più in grado di comprendere quale fosse la realtà delle cose. Non dev'essere stato infatti oltremodo difficile per i signori __________, una volta braccata l'anziana zia, convincerla per mesi delle più mostruose nefandezze del __________, raccontando che questi la voleva derubare del suo intero patrimonio e che essa avrebbe terminato i suoi giorni in un ricovero e senza soldi, senza il loro provvidenziale intervento” (conclusioni, act. VIII, pag. 30). Se non che, l'istruttoria non ha confermato che il 21 gennaio 1991, data del testamento – e sola determinante per il giudizio – la testatrice fosse in balìa dei pronipoti. La già citata teste __________ -__________, che ha visitato l'anziana nel gennaio del 1991 anche in casa dei pronipoti a __________, l'ha trovata aggressiva ed energica, anche più del solito e non ha constatato una situazione di dipendenza (verbale del 6 marzo 1996, pag. 4). Il teste __________ non ha percepito, dal canto suo, tentativi di isolare la testatrice durante la sua permanenza a __________ (verbale del 6 marzo 1996, pag. 2).
Né giova agli appellanti ricordare le audizioni eseguite dalla Delegazione tutoria di __________ e dall'avv. __________ __________, dell'autorità di vigilanza sulle tutele, che lascerebbero supporre il contrario. Tali colloqui sono avvenuti infatti dopo la redazione del testamento e sono quindi inidonei a valutare la situazione personale della testatrice il 21 gennaio 1991. In effetti, la Delegazione tutoria di __________ ha proceduto all'audizione il 12 aprile 1991 (doc. V), l'avv. __________ __________ ha visto la testatrice il 7 giugno 1991 (doc. Z) e il dott. __________ __________ l'ha visitata, per allestire la perizia sulla capacità di intendere e di volere, il 22 giugno 1991 (doc. AAA). Le constatazioni eseguite in tali circostanze non sono quindi di alcun ausilio per valutare se il 21 gennaio 1991 la testatrice fosse libera di esprimere la sua volontà senza essere condizionata da terzi. Gli attori non sono di conseguenza riusciti a provare le loro affermazioni al riguardo, di modo che nella fattispecie non si ravvisano i requisiti posti dall'art. 519 cpv. 1 n. 2 CC. A giusta ragione, pertanto, il Pretore ha respinto la petizione, non essendo stati provati motivi di nullità del testamento o vizi di forma. L'appello, infondato in ogni suo punto, deve dunque essere respinto.
12. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Gli appellanti rifonderanno inoltre alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 7'500.–
b) spese fr. 50.–
fr. 7'550.–
sono posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alla convenuta, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 8'000.– per ripetibili di appello.
3. Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario