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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.12.2000 11.2000.110

December 12, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,408 words·~7 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 11.2000.00110

Lugano 12 dicembre 2000/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __.__.______ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura della giurisdizione di __________ Città promossa con istanza del 17 maggio 1999 da

__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________ __________, __________)   

contro

__________ __________, __________ (______________________________) (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);   

giudicando ora sul decreto del 18 settembre 2000 (diffida ai debitori);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 2 ottobre 2000 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 18 settembre 2000 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di cauzione processuale presentata il 24 novembre 2000 da __________ __________;

                                         3.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata il 24 novembre 2000 da __________ __________;

                                         4.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ (1955) e __________ nata __________ (1966) si sono sposati a __________ il ____________________ 1996. Dal matrimonio è nata __________, il ____________________ 1997. Il marito è __________ __________ presso la __________. Dopo la nascita della figlia la moglie, già __________ della medesima compagnia, non ha più esercitato attività lucrativa. Da  quel momento i coniugi si sono stabiliti a __________, dove la moglie vive tuttora con la figlia. Nel novembre 1998 il marito si è trasferito dapprima in Germania e poi negli Emirati Arabi Uniti.

                                  B.   Il 16 novembre 1998 __________ __________ ha instato davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 1° febbraio 1999. Il 17 maggio 1999 essa ha postulato l'adozione di misure provvisionali per ottenere l'attribuzione dell'appartamento coniugale, la custodia della figlia __________, il versamento di un contributo di mantenimento di fr. 2'650.– mensili per sé e di fr. 800.– mensili per la figlia e una provvigione ad litem di fr. 5'000.–. Con decreto del 25 maggio 1999 emanato senza contraddittorio il Pretore ha obbligato il marito, fra l'altro, a versare un contributo provvisionale mensile di fr. 2'500.– per la moglie e di fr. 700.– per la figlia. 

                                  C.   All'udienza del 12 luglio 1999, indetta per la discussione delle misure provvisionali, __________ __________ ha offerto unicamente un contributo mensile di DM 500.– per la figlia, opponendosi alle altre domande. Con la replica __________ __________ ha instato allora perché fosse ordinato al datore di lavoro del marito di versare in suo favore il contributo alimentare. Il convenuto si è opposto al provvedimento. Il 23 luglio 1999 la moglie ha sollecitato la decisione sull'istanza di trattenuta, alla quale __________ __________ ha ribadito la sua opposizione il 5 agosto 1999. Con decreto del 10 febbraio 2000 il Pretore ha accolto la richiesta, ordinando alla __________ __________ __________ __________Amburgo, di trattenere l'importo di fr. 3'200.– mensili dallo stipendio del marito. Un appello presentato da __________ __________ contro il citato decreto è stato dichiarato irricevibile per tardività da questa Camera con sentenza del 2 giugno 2000 (__________.__________.__________).

                                  D.   Esperita l'istruttoria provvisionale, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, presentando memoriali conclusivi nei quali hanno ribadito le loro domande. Statuendo in luogo e vece del Pretore, con decreto cautelare del 12 luglio 2000 il Segretario assessore ha ingiunto al marito di versare un contributo provvisionale mensile di fr. 2'250.– per la moglie e uno di fr. 1'310.– per la figlia. Tale giudizio non è stato impugnato.

                                  E.   L'11 agosto 2000 __________ __________ ha chiesto al Pretore di  aggiornare la trattenuta di salario sulla scorta della decisione cautelare, ribadendo la sua domanda l'8 settembre 2000. Il 18 settembre successivo il Pretore ha emanato un “decreto trattenuta di salario (modifica)” con il quale ha impartito alla __________ __________ __________, Francoforte, l'ordine di trattenere l'importo mensile di fr. 3'560.– (pari a DM 4'475.–) dallo stipendio percepito da __________ __________ e di versarlo nelle mani della moglie.

                                  F.   Contro il decreto predetto è insorto __________ __________ con un appello del 4 ottobre 2000 nel quale postula – previa concessione dell'effetto sospensivo – l'annullamento del giudizio impugnato. La richiesta di effetto sospensivo è stata respinta il 25 ottobre 2000 dalla presidente di questa Camera. Nelle sue osservazioni del 24 novembre 2000 __________ __________ conclude perché l'appello sia respinto, perché l'appellante sia tenuto a fornire una cauzione processuale e perché le sia concesso il beneficio dell'assistenza giudiziaria. __________ __________ ha proposto il 4 dicembre 2000 di respingere l'istanza di cauzione.

Considerando

in diritto:                  1.   Per l'art. 177 CC il giudice può ordinare ai debitori di un coniuge dimentico dei propri obblighi di mantenimento che facciano i pagamenti, in tutto o in parte, nelle mani dell'altro. Per esplicito rinvio dell'art. 137 cpv. 2 CC tale norma è applicabile in via analogica come misura provvisionale durante una causa di stato (Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berna 2000, pag. 184, n. 849 e pag. 186 n. 861). Ora, le misure provvisionali chieste da un coniuge in pendenza di divorzio o di separazione sono trattate con la procedura sommaria degli art. 376 segg. CPC (art. 376 cpv. 2 lett. d CPC) e possono essere appellate solo “dopo contraddittorio” (art. 382 cpv. 1 CPC). Per contraddittorio non va intesa ogni discussione preliminare o interlocutoria fra le parti, bensì la discussione finale (cfr. l'art. 395 CPC), tenuta dopo l'istruzione della causa o dopo che il giudice ha rifiutato le prove offerte (Rep. 1983 pag. 280 consid. 1 con rinvii; Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 382; da ultimo: I CCA, sentenza del 26 settembre 2000 in re F.).

                                   2.   Dal fascicolo processuale emerge che dopo l'emanazione del primo decreto in materia di trattenuta salariale, del 10 febbraio 2000, la moglie ha chiesto l'11 agosto successivo l'aggiornamento della trattenuta sulla base del decreto cautelare emesso il 12 luglio 2000. Tale richiesta, intesa alla modifica del decreto originario, non è stata intimata alla controparte (come precisato del resto dal Pretore stesso). Non essendosi tenuta discussione, il decreto in questione è stato emesso senza contraddittorio (art. 379 CPC), onde la manifesta improponibilità dell'appello. Quest'ultimo può nondimeno essere trattato come istanza di revoca e come tale rinviato al Pretore per l'indizione del contraddittorio (art. 126 combinato con l'art. 379 cpv. 3 CPC). In tale occasione l'appellante potrà fare valere tutte le sue obiezioni e contestare anche la competenza del giudice svizzero a ordinare a un datore di lavoro con sede all'estero la trattenuta dallo stipendio percepito da un lavoratore domiciliato all'estero.

                                   3.   __________ __________ chiede che in virtù dell'art. 153 cpv. 1

                                         lett. a CPC l'appellante presti cauzione processuale per le spese e le ripetibili di appello. Se non che, l'art. 154 CPC esclude per legge un simile deposito nelle cause di stato o in quelle per alimenti. La domanda deve quindi essere dichiarata inammissibile.

                                   4.   Gli oneri processuali seguono la rispettiva soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante esce perdente su tutta la linea, mentre la moglie, si vede respingere la richiesta di cauzione processuale. Appare giustificato perciò porre a carico dell'appellante quattro quinti delle spese, con obbligo di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili ridotte. Quanto all'assistenza giudiziaria postulata dalla moglie, l'attribuzione di ripetibili renderebbe di per sé la domanda priva d'oggetto. Nella misura in cui l'incasso delle ripetibili dovesse risultare insufficiente, difficile o addirittura impossibile, si giustifica nondimeno, vista la sua situazione di indigenza, di concederle sin d'ora il gratuito patrocinio limitatamente alle osservazioni all'appello (art. 155 CPC).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   La richiesta di cauzione processuale è irricevibile.

                                   3.   Gli atti sono rinviati al Pretore della giurisdizione di Locarno Città perché tratti l'appello come istanza di revoca.

                                   4.   Gli oneri processuali consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 150.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 200.–

                                         già anticipati dall'appellante, sono posti per un quinto a carico di __________ __________ e per il resto a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili ridotte.

                                   5.   Nella misura in cui l'indennità per ripetibili risultasse di impossibile o difficile incasso, __________ __________ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria, per le osservazioni all'appello, con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________ __________.

                                   6.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        La segretaria

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