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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.05.2000 11.1999.9

May 16, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,556 words·~13 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 11.1999.00009

Lugano 16 maggio 2000/ld  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.__._____ (accesso necessario) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione del 2 maggio 1996 da

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)  

Contro

__________ __________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'appellazione del 18 gennaio 1999 presentata da __________ __________ __________ contro la sentenza emessa il 14 dicembre 1998 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ e __________ __________ __________ sono comproprietari della particella n. __________RFP di __________. Il fondo costituisce la corte di una casa d'abitazione suddivisa in due proprietà appartenenti a  __________ __________ (particella n. __________) e a __________ __________ __________ (particella n. __________). L'appartamento situato al piano terreno dell'immobile di __________ __________ __________ è accessibile da due entrate prospicienti la strada comunale, mentre l'accesso alla cantina e ai piani superiori avviene dalla corte interna. Per raggiungere quest'ultimo fondo dalla strada comunale occorre varcare un portone situato sulla particella n. __________ o attraversare l'appartamento al piano terreno dell'immobile n. __________ad art. 641 CC). Haab è del medesimo avviso (in: Zürcher Kommentar, Zurigo 1977, n. 36 e 45 ad art. 641 CC). Wiegand riprende senza critiche l'opinione dei due autori appena citati (loc. cit.).

                                         c)  In concreto non può revocarsi in dubbio che l'attore, proprietario della particella n. __________, ha un interesse legittimo a chiarire la situazione di insicurezza giuridica inerente all'esistenza della servitù vantata dalla proprietaria della particella n. __________. Non potesse far accertare la prevalenza del suo diritto rispetto a quello del vicino, l'attore subirebbe d'altra parte un concreto pregiudizio (per lo meno economico), mentre il sindacato di un tribunale appare uno strumento idoneo a fugare definitivamente ogni incertezza al riguardo (cfr. Rey, op. cit., pag. 440 n. 2062; Simonius/Sutter, op. cit., pag. 393 § 12 n. 35). Se ne conclude che, nelle circostanze descritte, l'attore è legittimato a chiedere che sia accertata l'inesistenza della predetta servitù sul fondo di sua proprietà.

                                   2.   Il Pretore ha escluso che la convenuta avesse acquisito una servitù di passo attraverso il noto portone per prescrizione acquisitiva ordinaria o per uso immemorabile. Egli ha rilevato inoltre che la servitù non poteva essere sorta neppure prima del 1° gennaio 1912, in virtù di un uso trentennale previsto dal previgente diritto civile ticinese, poiché non sufficientemente provato. Il primo giudice ha infine respinto la richiesta di passo necessario dato che il fondo della convenuta dispone di due accessi dalla strada comunale, ciò che consente di raggiungere sia la cantina sia i piani superiori.

                                   3.   L'appellante rileva che lo stabile in questione è una tipica casa colonica ticinese risalente al medioevo, il cui elemento centrale è la corte sulla quale si affacciano le diverse abitazioni. L'accesso a tali abitazioni avviene principalmente dalla corte e pertanto attraverso il portone, da sempre utilizzato da tutti e solo accessoriamente attraverso il suo appartamento, tanto più che il passaggio interno non consente il trasporto di oggetti ingombranti. Essa soggiunge che, quantunque non vi siano testimonianze dirette sull'uso del passo tra il 1882 e il 1912, numerose prove indirette costituiscono un indizio in tal senso, di modo che la servitù era già sorta prima dell'entrata in vigore del Codice civile svizzero.

                                   4.   L'appellante ha rinunciato a rivendicare l'acquisizione della servitù per prescrizione straordinaria, come pure per stato di fatto immemorabile, limitandosi a sostenere che la stessa è sorta per prescrizione sul fondo dell'attore anteriormente al 1° gennaio 1912. Ciò è senz'altro possibile, ma a condizione che il termine di prescrizione si sia compiuto prima di tale data (art. 210 LAC, art. 21 tit. fin. CC; Rep. 1993 pag. 180 consid. 5). Ora, il diritto di passo era, secondo il Codice civile ticinese, una servitù affermativa (consistente nella facoltà di usare il fondo altrui) e discontinua (richiedente per il suo esercizio il fatto “attuale” dell'uomo: Rep. 1986 pag. 261 in fondo). Qualora il transito fosse anche apparente, la servitù si sarebbe potuta acquisire perciò in trent'anni – dal 1° gennaio 1882 al 31 dicembre 1911 – se esercitata in modo pacifico, non clandestino né precario (art. 227 CCT del 1887, art. 341 CCT del 1882).

                                         Se dagli atti si può concludere che nel caso in esame il passo attraverso il noto portone era già attestato da segni esterni nel 1882, l'edificio in questione risalendo almeno al 1716 (interrogatorio formale dell'attore del 30 novembre 1994 nell'incarto __________.__________.__________richiamato), il transito deve essere stato effettivamente esercitato dai proprietari della particella n. __________dal 1882 al 1912 in modo pacifico, non clandestino né precario. Dall'istruttoria (v. inc. __________. ____________________richiamato) è emerso che gli abitanti degli stabili che si affacciano sulla corte passavano dal portone situato sulla particella n. __________ (deposizioni __________, __________ e __________ __________), così come coloro che vi si recavano per altri motivi (deposizioni __________ __________, __________ __________ e __________ __________i). Tuttavia le loro indicazioni si riferiscono a transiti avvenuti dopo il 1912 e sono di poco sussidio. Soltanto __________ __________, nata nel 1907, ha dichiarato di essere passata fino al 1913 dal noto portone per accedere al suo appartamento, situato nello stabile di proprietà dell'attore, ma essa non ha affermato che anche i suoi genitori e i suoi nonni abbiano fatto altrettanto. Certo, la teste ha soggiunto che sulla base della sua esperienza il portone veniva usato da tutti gli abitanti della corte già molto tempo prima della mia nascita (“Così almeno ho sentito dire dalla gente che abitava nel cortile”), ma ciò non consente di risalire fino al 1882, in pratica due generazioni addietro. Pur senza esigere la dimostrazione rigorosa di un uso avente origine oltre un secolo fa, il caso in esame non presenta indizi sufficientemente certi per trarre deduzioni affidabili sull'esercizio trentennale del diritto, foss'anche pacifico, non clandestino né precario. Su questo punto l'appello risulta infondato e la decisione del Pretore resiste dunque alla critica.

                                   5.   In via subordinata l'appellante rivendica un diritto di passo necessario sostenendo che, sebbene il fondo disponga di due accessi dalla strada pubblica, tali accessi non permettono un uso razionale dell'immobile né il transito attraverso il noto portone costituisce una semplice comodità.

                                         a)  Il proprietario che non abbia un accesso sufficiente dal suo fondo a una strada pubblica può pretendere che i vicini gli consentano il passaggio necessario dietro piena indennità (art. 694 cpv. 1 CC). Un accesso è considerato insufficiente quando manca totalmente oppure quando il passaggio non risponde alle esigenze attuali del fondo, impedendone una gestione e un uso razionale (Steinauer, op. cit., pag. 161 n. 1863). La prima ipotesi si ravvisa qualora un proprietario, il cui fondo è separato dalla strada pubblica da altri terreni – ad esempio in seguito a fenomeni naturali come frane o inondazioni, oppure per la parcellazione di una superficie – non sia autorizzato, né sulla base di un diritto obbligatorio né di un diritto reale, ad accedere alla via pubblica attraverso detti fondi (Rey in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, op. cit., n. 6 ad art. 694 CC; Liver in: Schweizerisches Privatrecht, vol. V/1, pag. 268 segg.). La seconda è data nel caso in cui un proprietario, pur disponendo di un accesso al fondo, riuscirebbe ad allacciarsi alla pubblica via solo grazie a un intervento sproporzionatamente dispendioso Meier-Hayoz, op. cit., n. 47 ad art. 694 CC; Caroni Rudolf, Der Notweg, tesi, Berna 1969, pag. 69). Per quanto riguarda il passaggio necessario, esso può consistere nell'estensione di un diritto di passo già esistente, nell'uso comune di una strada privata oppure nella formazione di un accesso ad hoc, dovendosi comunque la sua estensione limitare allo stretto indispensabile (Meier-Hayoz, op. cit., n. 13 in fondo e n. 60 ad art. 694 CC; Rep. 1997 pag. 148).

                                         b)  Nella fattispecie risulta che l'immobile posto sulla particella n. __________ha due accessi dalla strada pubblica (fotografie n. 1 e 2 allegate al verbale di sopralluogo del 26 giugno 1997). Il primo conduce alla sala da pranzo, il secondo al soggiorno dell'appartamento situato al piano terreno dello stabile appartenente all'appellante. Da quest'ultimo locale si può raggiungere la corte interna tramite una scala e una porta larga 92 cm e alta 192 cm (doc. 1 planimetria pag. 5; perizia, risposta n. 1a). Siffatto accesso pedonale non può essere considerato insufficiente. È vero che per raggiungere i piani superiori occorre far capo a una scala esterna che parte dalla corte (appello, pag. 7), ma ciò non è decisivo poiché l'art. 694 cpv. 1 CC non garantisce un collegamento ideale alla pubblica via o un accesso a tutti i subalterni di un fondo, né può essere invocato per semplice comodità (Rep. 1997 pag. 150). Certo, il trasporto di oggetti ingombranti ai piani superiori o alla cantina è difficile per le ridotte dimensioni della scala e della porta che dall'appartamento al piano terreno si apre sulla corte (fotografie n. 4 e 5 allegate al verbale di sopralluogo del 26 giugno 1997; perizia 17 febbraio 1998, risposta n. 1 e fotografie da 3 a 6 allegate), ma un passo semplicemente scomodo non giustifica ulteriori concessioni qualora consenta il transito, nemmeno se l'interesse del richiedente a ottenere la servitù appaia maggiore di quello del vicino a rifiutarla (Steinauer, op. cit., n. 1863a). Si aggiunga che l'accesso necessario è concesso per i bisogni correnti del fondo e non per eventi straordinari come un trasloco o la fornitura di combustibile. Dovessero verificarsi tali occorrenze, l'interessata potrà sempre chiedere al vicino, che ha già dichiarato la sua disponibilità (replica e riconvenzionale, pag. 2, e conclusioni, pag. 2), o al giudice, un'autorizzazione al passaggio provvisorio dal noto portone.

                                         c)  Al momento in cui si vede garantire una possibilità di accesso al proprio fondo, il richiedente deve dimostrare – ove insista per ottenere un altro passo, più gravoso per i vicini – che l'accesso in questione non consente un uso razionale del suo fondo (Meier-Hayoz, op. cit., n. 49 ad art. 694 CC) oppure cagiona costi sproporzionati. L'appellante, fondandosi sulle affermazioni dell'arch. __________ (delucidazione orale del 22 aprile 1998, risposta n. 1) afferma invero che l'ampliamento della porta che dall'appartamento al piano terreno conduce alla corte risulterebbe sproporzionato e assolutamente sconsigliabile (appello pag. 8), ma invano si cercherebbe negli atti un qualsiasi riferimento alle relative spese, ciò che non permette sicuramente di ravvisare costi sproporzionati. A torto poi l'appellante rimprovera al Pretore di avere trascurato il referto peritale. Lo scopo di una perizia è invero l'accertamento di fatti la cui constatazione richiede conoscenze particolari (art. 247 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 247), ma in concreto la determinazione dei presupposti per la concessione di un passo necessario è una questione di diritto, che deve essere decisa dal giudice e non dal perito. L'appello, nuovamente infondato, deve pertanto essere respinto anche su questo punto.

                                   6.   L'appellante rivendica un accesso necessario anche a favore della particella n. __________. Come si è visto (consid. A), tale fondo, censito come corte, è in comproprietà tra le parti (doc. C nell'inc. __________. ____________________richiamato).

                                         a)  Per l'art. 648 cpv. 1 CC ogni comproprietario è autorizzato a rappresentare la cosa, a usarne e a goderne nella misura compatibile con i diritti degli altri. Trattandosi di far valere diritti indivisibili (azioni di rivendicazione, azioni negatorie, azioni di accertamento della proprietà), il singolo comproprietario “rappresenta” la cosa (Meier-Hayoz, op. cit., n. 5 e 7 ad art. 648 CC; per quanto riguarda l'azione di rivendicazione e l'azione negatoria: Steinauer, op. cit., pag. 284 n. 1019a e pag. 286 n. 1030a). Ne discende che l'appellante è legittimata a rivolgersi al giudice da sé sola.

                                         b)  In concreto è indubbio che la corte in questione non ha un accesso alla strada pubblica. Dagli atti risulta che per raggiungere il fondo si può passare attraverso il portone situato sulla particella n. __________o dall'appartamento al piano terreno dell'edificio posto sulla particella n. __________. Ora, un passo necessario deve gravare le particelle per le quali il transito è di minor danno (art. 694 cpv. 2 seconda frase CC; DTF 86 II 240 consid. 4), sicché il giudice deve tenere conto di tutte le particolarità del caso, come la presenza di costruzioni, il genere di coltura esistente e le possibilità d'uso futuro dei mappali (Haab/Simonius/Scherrer/Zobl in: Zürcher Kommentar, 2ª edizione, n. 12 ad art. 694 CC). Di norma il minor aggravio è dato dal percorso più corto, ma situazioni particolari possono far apparire più oneroso un passo breve rispetto a uno più lungo su altri fondi aperti e liberi (I CCA, sentenza del 30 luglio 1996 nella causa R. contro B., consid. 5 con riferimenti).

                                         c)  Nella fattispecie una ponderazione dei rispettivi interessi non può prescindere dal considerare che l'appellante è anche proprietaria di uno dei fondi da gravare con il diritto di passo. La giurisprudenza ha già stabilito che se un accesso sufficiente è realizzabile transitando su propri fondi, non si può esigere un passo necessario su fondi altrui (Rep. 1989 pag. 143). Come si è già spiegato, dalla particella n. __________è possibile raggiungere la corte interna tramite una scala (consid. 5b), ragion per cui non sussistono, al momento, ragioni per gravare il fondo del vicino. È vero che l'accesso dall'appartamento della convenuta è più disagevole, ma questa non pretende che l'uso razionale della corte sia compromessa da tale accesso. Inoltre per l'ordinaria manutenzione della proprietà siffatto passaggio risulta sufficiente. Ne discende che l'appello si rivela ancora una volta destituito di fondamento.

                                   7.   Da ultimo l'appellante rimprovera al Pretore di avere accertato l'inesistenza di servitù anche a carico della particella n. __________, ovvero di avere statuito oltre la domanda dell'attore, il quale neppure l'aveva chiesto. Ora, negli allegati preliminari l'attore si è invero limitato a chiedere l'accertamento dell'inesistenza di servitù a carico della particella n. __________. Nondimeno all'udienza preliminare egli ha precisato che la petizione era intesa anche ad accertare l'inesistenza di servitù a carico della particella n. __________ (verbali, pag. 1), domanda alla quale la convenuta si è opposta. Simile estensione della domanda riguardava un altro fondo e, a rigore, avrebbe avrebbe dovuto formare oggetto di una nuova azione. La convenuta tuttavia nulla ha eccepito al proposito. Per di più la nuova domanda si fonda – né l'appellante pretende il contrario – sul medesimo complesso di fatti addotti con gli allegati preliminari e sui medesimi la convenuta ha potuto prendere posizione, tant'è che in via riconvenzionale ha postulato a sua volta l'accertamento di un diritto di passo a favore di tale fondo. Ne segue per finire che, infondato in ogni suo punto, l'appello deve essere respinto.

                                   8.   Gli oneri processuali, commisurati all'importanza del litigio, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà alla controparte, inoltre, un'equa indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 450.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 500.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

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