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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.03.2000 11.1999.70

March 10, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,540 words·~13 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n.: 11.99.00070

Lugano 7 giugno 1999/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Gronchi Pozzoli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __.__._____ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 20 marzo 1999 da

__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________ __________, __________)  

contro

__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti in questione:     1.   Se dev’essere accolto l’appello del 7 maggio 1999 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 26 aprile 1999 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

                                         2.   Se deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria introdotta dall’appellante il 12 maggio 1999;

                                         3.   Se deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall’attrice con le osservazioni all’appello;

                                         4.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ (1954) e __________ nata __________ (1956) si sono sposati a __________ il ____________________ 1985. Dalla loro unione sono nati __________ (____________________1981), __________ (____________________1984) e __________ (____________________1991). I coniugi si sono separati di fatto nel novembre 1997, quando il marito si è trasferito a Massagno. Dopo un periodo di disoccupazione __________ __________ ha trovato lavoro come cameriere presso il “__________ __________ ” di __________. __________ __________, già gerente di un esercizio pubblico, riscuote ora indennità di disoccupazione.

                                  B.   Il 20 marzo 1999 __________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 20 aprile 1999, e il 20 marzo 1999 essa ha postulato, in via provvisionale, un contributo alimentare di fr. 2’250.– mensili complessivi per i tre figli (fr. 800.– per __________, fr. 750.– per __________ e fr. 700.– per __________). All’udienza del 20 aprile 1999 l’istante ha confermato le sue domande, mentre il convenuto ha offerto un contributo alimentare di fr. 400.– mensili per ogni figlio, oltre agli assegni già percepiti dalla madre. Le parti non hanno notificato mezzi di prova, ma il Pretore ha richiamato d’ufficio dal convenuto diversa documentazione (conteggi mensili di stipendio, contratto di lavoro, contratto di locazione ecc.). Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, autorizzando il Pretore a statuire senza ulteriore contraddittorio dopo aver acquisito agli atti i documenti richiesti.

                                  C.   Statuendo il 26 aprile 1999, il Pretore ha fissato il contributo dovuto da __________ __________ per i tre figli in fr. 2’250.– mensili complessivi dal 1° aprile 1999, di cui fr. 785.– per __________, fr. 750.– per __________ e fr. 700.– per __________. Non sono state prelevate spese né sono state assegnate ripetibili in considerazione delle precarie condizioni economiche delle parti.

                                  D.   Contro il decreto appena citato __________ __________ è insorto il 7 maggio 1999 con un appello nel quale chiede che il contributo litigioso sia ridotto a fr. 400.– mensili per ogni figlio. Nelle sue osservazioni del 19 maggio 1999 __________ __________ propone di respingere l’appello e di confermare il decreto del Pretore. Entrambi i coniugi postulano inoltre l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria.

Considerando

in diritto:                  1.   Il decreto impugnato è stato intimato il 26 aprile 1999 ed è pervenuto all’appellante il giorno successivo, come risulta dal timbro dell’ufficio postale apposto sul retro della busta d’intima-zione. L’appello, spedito alla cancelleria della Pretura il 7 maggio 1999 (cfr. busta di trasmissione), è quindi tempestivo.

                                   2.   Il criterio per la definizione dei contributi alimentari a norma dell’art. 145 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda sul riparto dell’eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno minimo dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Al coniuge debitore del contributo deve in ogni modo essere garantito almeno il minimo previsto dal diritto esecutivo, l’eventuale ammanco rimanendo a carico del coniuge privo di reddito o con reddito insufficiente a coprire il proprio fabbisogno (DTF 123 III 1, 121 I 97, 121 III 301). Dapprima si procede quindi alla determinazione del fabbisogno di tutta la famiglia, prendendo come punto di partenza per le necessità dei coniugi i minimi esistenziali del diritto esecutivo (DTF 114 II 301 e segg., SJ 1992 380 e segg.). Nel fabbisogno minimo vanno però considerati i rispettivi oneri fiscali per il corrente periodo d’imposta, i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche (DTF 114 II 394 consid. 4b.; Hausheer/ Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, Berna 1988, n. 11 ad art. 163 CC; Perrin, La méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag. 429; Rep. 1994 297).

                                   3.   Nel caso concreto il Pretore ha accertato che il marito lavora alle dipendenze della società __________ __________ (____________________) di __________, con un salario netto di fr. 4’027.– mensili, compresa la tredicesima, e ha un fabbisogno minimo di fr. 1’792.– (minimo esistenziale di fr. 1’025.–, pigione di fr. 415.–, premio di cassa malati di fr. 252.– e imposte di fr. 100.–). Ciò posto, egli ha fatto ordine al convenuto di versare la differenza tra il suo reddito netto e il suo fabbisogno (fr. 2’235.– mensili) quale contributo di mantenimento per i tre figli dal 1° aprile 1999.

                                   4.   L’appellante asserisce di aver perso ogni sostanza mobiliare o immobiliare e sostiene di conseguire un reddito mensile netto non superiore a fr. 3’700.–. Egli non spende però nemmeno una parola per criticare il calcolo del Pretore, che ha considerato nel suo reddito anche una parte della tredicesima mensilità, né tanto meno contesta di aver diritto a tale prestazione, che rientra nel reddito determinante per il calcolo dei contributi alimentari (Rep. 1994 301). Insufficientemente motivato, su questo tema l’appello si dimostra irricevibile e sfugge a ogni ulteriore esame (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

                                   5.   Nel fabbisogno minimo dell’appellante il Pretore ha incluso costi per l’alloggio di fr. 415.– mensili, pari alla metà delle spese effettive poiché l’appartamento è occupato anche da un’altra persona, e ha stralciato i costi di elettricità e di telefono, inserendo invece le imposte, stimate in fr. 100.– mensili. L’appellante fa valere che il suo fabbisogno minimo ammonta a fr. 2’295.– mensili, compresi oneri di alloggio per fr. 800.–, il premio della cassa malati di fr. 270.– e spese per telefono ed elettricità di fr. 200.– complessivi. Egli adduce in primo luogo che la partecipazione alle spese di locazione da parte della sua convivente non sarebbe dimostrata. La censura, ancorché ai limiti della ricevibilità per la sua stringatezza, non è del tutto sprovvista di buon diritto.

                                         a)   Nella fattispecie il marito ammette pacificamente di vivere con un’altra donna (appello, pag. 3). Il suo interrogatorio formale e l’audizione della convivente richiesti ancora in questa sede dall’appellata si dimostrano quindi del tutto superflui, come ha ritenuto il primo giudice. Se non che, contrariamente a quanto sembrano ritenere il Pretore e l’appellata, la convivenza non giustifica da sé sola e in tutti i casi la riduzione a metà dell’onere di alloggio del coniuge convivente. Questa Camera ha da tempo affinato la propria giurisprudenza (Rep. 1990 pag. 122 n. 22) per tenere conto della dottrina più aggiornata (Spycher, Unterhaltsleistungen bei Scheidung: Grundlagen und Bemessungsmethoden, Berna 1996, pag. 156): più semplicemente, ora, essa inserisce nel fabbisogno del coniuge convivente l’onere di alloggio presumibile che egli avrebbe come persona sola (I CCA, sentenza del 9 luglio 1997 in re S.).

                                         b)   In concreto l’appellante può legittimamente vedersi riconoscere un onere di alloggio di fr. 800.– mensili, comprensivo delle spese accessorie, che nelle attuali condizioni del mercato dell’alloggio – note a questa Camera – consente a una persona sola di trovare un alloggio dignitoso nei dintorni di __________. Il marito può infatti pretendere di vedersi inserire nel fabbisogno tutto il costo dell’appartamento, benché lo stesso sia occupato da due persone (contratto di locazione prodotto il 23 aprile 1999), nel rispetto del principio di parità di trattamento tra i coniugi (cfr. Rep. 1994 298). La moglie abita infatti con i figli in un appartamento di 4½ locali il cui costo mensile è di fr. 1’545.– mensili (doc. C), ciò che corrisponde, dedotta la parte che riguarda il fabbisogno dei figli, a un onere di alloggio personale di fr. 930.– mensili.

                                   6.   L’appellante insiste perché nel suo fabbisogno minimo siano inseriti fr. 200.– mensili per l’elettricità e il telefono. La pretesa è temeraria. I costi di elettricità e telefono per uso privato, come ha rilevato dal Pretore, devono ritenersi compresi – per invalsa giurisprudenza di questa Camera – nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (Rep. 1994 pag. 297 consid. 5, 1995 pag. 141). Altrettanto temeraria è la pretesa di calcolare nel fabbisogno un costo di cassa malati di fr. 270.– mensili quando i giustificativi, esplicitamente citati dal primo giudice nel decreto impugnato, attestano un esborso di fr. 252.20 (doc. D). Per concludere, dunque, il fabbisogno minimo dell’appellante ammonta a fr. 2’177.20 mensili (minimo di base del diritto esecutivo fr. 1’025.–, alloggio e spese accessorie fr. 800.–, premio di cassa malati fr. 252.20, imposte stimate fr. 100.–).

                                   7.   Il Pretore non ha stabilito nel suo decreto – come detto – né il fabbisogno minimo della moglie né quello in denaro dei figli minorenni, rinviando in sostanza ai dati forniti dall’istante stessa. Ai fini dell’art. 145 cpv. 2 CC va considerato nel fabbisogno familiare soltanto quello personale dei coniugi e dei figli minorenni comuni (Rep. 1997 pag. 115 n. 21), poiché per principio le misure provvisionali in una causa di divorzio possono riguardare unicamente costoro (Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 9 ad art. 145). In circostanze particolari tuttavia il giudice del divorzio – e quindi anche il giudice delle misure provvisionali – può fissare un contributo di mantenimento dopo la maggiore età del figlio. Tale è il caso quando il figlio, ancora minorenne, sia prossimo al compimento dei 18 anni e si trovi in una formazione professionale di durata determinata (DTF 112 II 202 consid. 2) oppure quanto il contributo per il figlio maggiorenne sia già fissato in una convenzione omologata dal giudice (DTF 107 II 473 consid. 6b; Bühler/Spühler, in: Berner Kommentar, Zusatzband 1991, n. 245 ad art. 156 CC) o ancora quando i coniugi sono d’accor-do che il contributo in questione sia inserito nel fabbisogno della famiglia. In concreto la figlia __________ ha raggiunto la maggiore età dopo l’emanazione del decreto impugnato, il 19 maggio 1999 (doc. B). Essa è ancora agli studi (doc. E) e il padre non contesta di dover sussidiare il suo mantenimento. Tutto quanto egli si limita ad asserire è di non poter versare per i tre figli più di fr. 1’200.– complessivi. In siffatte circostanza, anche a poco meno di un mese dal compimento della maggiore età di __________, il Pretore ben poteva fissare il contributo alimentare per costei anche dopo il 31 maggio 1999.

                                   8.   Per quel che concerne i fabbisogni di moglie e figli, l’appellante non li ha contestati all’udienza del 20 aprile 1999. Ci si può quindi dipartire dai dati forniti dall’istante. Le raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, cui questa Camera si ispira per prassi costante, prevedono per tre fratelli dell’età di 18, 15 e 8 anni al quale cura ed educazione siano assicurate in natura dal genitore affidatario – come nella fattispecie – un fabbisogno medio in denaro di fr. 975.–, 780.– e  735.– mensili (RDT 51/1996 pag. 33). Tali valori si rapportano a fasce di reddito attorno ai fr. 7’000.– mensili (si veda la pagina 11, adattata al rincaro, dell’edizione 1988). Il reddito complessivo delle parti è di fr. 6’949.– mensili. Non vi è ragione quindi per scostarsi dalle raccomandazioni. Quanto al fabbisogno della moglie, esso può essere stabilito in fr. 2’305,20 mensili (minimo di base del diritto esecutivo fr. 1’025.–, quota di alloggio fr. 930.–, cassa malati fr. 250.20, imposte fr. 100.–).

                                   9.   Ciò premesso, il calcolo del reddito e del fabbisogno familiare ai fini dell’art. 145 cpv. 2 CC risulta il seguente:

                                         reddito del marito (consid. 3)                                           fr. 4’027.—

                                         reddito della moglie                                                        fr. 2’922.15

                                                                                                                            fr. 6’949.15 mensili

                                         fabbisogno minimo del marito:

                                         minimo esistenziale LEF                      fr.  1025.—

                                         spese di alloggio                                  fr.    800.—

                                         cassa malati                                       fr.    252.20

                                         onere fiscale (stimato)                          fr.    100.—

                                                                                                  fr. 2’177.20

                                         fabbisogno minimo della moglie:

                                         minimo esistenziale LEF                      fr.  1025.—

                                         spese di alloggio                                  fr.    930.—

                                         cassa malati                                       fr.    250.20

                                         onere fiscale (stimato)                          fr.    100.—

                                                                                                  fr. 2’305.20

                                         fabbisogno in denaro dei figli:

                                         __________                                        fr.    975.—

                                         __________                                        fr.    780.—

                                         __________                                        fr.    735.—

                                                                                                  fr. 2’490.—

                                         fabbisogno familiare                                                          fr. 6’972.40 mensili

                                         ammanco                                                                        fr.      23.25 mensili

                                         Il marito deve versare alla famiglia:

                                         fr. 4’027.– ./. fr. 2’177.20 = fr. 1’850.– arrotondati.

                                         Il contributo mensile di fr. 1’850.– dovuto dal padre ai figli può equamente essere suddiviso tra i figli in ragione di fr. 730.– per __________, di fr. 580.– per __________ e di fr. 540.– per __________. Al rimanente dovrà contribuire la madre. L’appello va pertanto accolto entro tali limiti.

                                10.   Gli oneri dell’attuale giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L’appellante ottiene parzialmente  causa vinta (nella misura di due terzi circa) sul contributo alimentare per i figli. Si giustifica quindi mettere a suo carico un terzo della tassa di giustizia. Entrambi i coniugi, per quanto traspare dagli atti della procedura provvisionale, sono in situazione di indigenza e possono essere ammessi al beneficio dell’assistenza giudiziaria, riservato il diritto di rifusione allo Stato (art. 162a CPC). Nonostante essi abbiano una modesta eccedenza sul proprio fabbisogno minimo, devono far fronte a debiti contratti nell’interesse della famiglia (retta scolastica della figlia, doc. E) che non consentono loro di far fronte ai costi di patrocinio. Sia l’appello che le osservazioni presentavano infatti probabilità di esito favorevole, almeno parziale. L’opposizione dell’appellante alla domanda di assistenza giudiziaria della moglie, alla luce dei dati risultanti dall’istruttoria provvisionale, per sua natura sommaria, era invece manifestamente infondata. L’indennità per il patrocinatore d’ufficio dell’appellante sarà di conseguenza commisurata alla rimunerazione che un avvocato diligente avrebbe impiegato per redigere l’appello, nella misura in cui è ricevibile.

                                         In prima sede il Pretore ha rinunciato a prelevare spese e ad assegnare ripetibili. Non vi è dunque ragione di intervenire al proposito.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1 del decreto impugnato è così riformato:

                                         L’istanza è parzialmente accolta, nel senso che __________ __________ è tenuto a versare a __________ __________, entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 1’850.– (di cui fr. 730.– per __________, fr. 580.– per __________ e fr. 540.– per __________) dal 1° aprile 1999.

                                   2.   Gli oneri processuali di appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti per un terzo a carico dell’appellante e per il resto a carico di __________ __________. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   __________ __________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria, limitatamente alla presentazione dell’atto di appello, con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________. Per il resto la domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

                                   4.   __________ __________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________ __________.

                                   5.   Intimazione:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________ __________a, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

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