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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.01.2001 11.1999.53

January 19, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·4,209 words·~21 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n.: 11.1999.00053

Lugano 19 gennaio 2001/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __.__._____ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 24 settembre 1996 da

__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________. __________, __________)   

contro

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);   

esaminati gli atti

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 12 aprile 1999 presentato

                                         da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 30 marzo 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ (1937) e __________ __________ (1945) si sono sposati a __________ il __________ 1975. Dal matrimonio è nata __________, il

                                         __________ 1976. Il marito è pure padre di __________– ora coniugata __________– nata il __________ 1960 da un precedente matrimonio. __________ __________ ha lavorato come rappresentante dipendente di tendaggi e arredamento fino al 1994. Dall'ottobre del 1994 egli ha iniziato un'attività in proprio – per il tramite della sua società __________ __________– quale gerente di esercizi pubblici. La moglie, di formazione parrucchiera, dopo il matrimonio non ha esercitato attività lucrativa, eccettuata una sporadica e remota esperienza come segretaria. Le parti vivono separate dal gennaio del 1996.

                                  B.   Il 31 luglio 1996 __________ __________ ha instato davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso l'11 ottobre 1996 (inc. __________.__________.__________). Il 24 settembre 1996 essa ha postulato l'adozione di misure provvisionali per ottenere l'attribuzione dell'abitazione coniugale, l'assunzione dei relativi oneri da parte del marito, un contributo alimentare di fr. 2'000.– mensili dal luglio 1996, fr. 800.– per gli arretrati dei mesi di aprile e maggio 1996 e una provvigione ad litem di fr. 3'000.– (inc. __________.__________.__________). Contestualmente essa ha formulato una domanda d'informazione secondo l'art. 170 CC per avere ragguagli sui redditi e la sostanza del coniuge (inc. __________.__________.__________).

                                  C.   All'udienza del 22 ottobre 1996, indetta per la discussione delle misure provvisionali, __________ __________ ha consentito a lasciare l'abitazione coniugale alla moglie finché non fosse stato trovato un acquirente, opponendosi alle altre richieste. Con la replica __________ __________ ha chiesto allora che fosse ordinato ai debitori del marito di versare in suo favore un importo pari al contributo di mantenimento. Il convenuto si è opposto al provvedimento. Il

                                         20 novembre 1996 il Pretore si è pronunciato sulle prove offerte dalle parti, ha respinto la richiesta di misure nelle more istruttorie e ha accolto parzialmente la domanda di informazione. Il 9 dicembre 1996 la procedura è stata sospesa su richiesta delle parti, essendo pendenti trattative in vista di una transazione.

                                  D.   Il 12 maggio 1997 __________ __________ ha promosso azione di separazione per tempo indeterminato. Il marito vi si è opposto, chiedendo in via riconvenzionale il divorzio, cui la moglie ha aderito con risposta riconvenzionale del 27 novembre 1998. I coniugi non hanno trovato invece un accordo sugli effetti patrimoniali del divorzio. Concluso lo scambio degli allegati, la causa è attualmente in fase istruttoria (inc. __________.__________.__________).

                                  E.   Nel frattempo, il 4 settembre 1998, la procedura provvisionale è stata riattivata. Il 14 ottobre 1998 __________ __________ ha formulato una nuova istanza di misure cautelari per ottenere un contributo alimentare di fr. 3'000.– mensili, rispettivamente di fr. 400.– settimanali nel corso dell'istruttoria, per far emettere nei confronti dei debitori del marito un ordine di trattenuta di pari importo e per far ordine al coniuge di restituire la licenza di circolazione di una __________ -__________, con la comminatoria dell'art. 292 CP. Alla discussione del 3 novembre 1998 il convenuto si è opposto a tali richieste. Con decreto del 24 novembre 1998 il Pretore ha ingiunto al marito di versare alla moglie, durante l'istruttoria, fr. 400.– settimanali, oltre alle spese per l'abitazione, e ha impartito un ordine di trattenuta di pari importo ai debitori di lui.

                                  F.   Il dibattimento finale della procedura provvisionale avviata il 24 settembre 1996 (inc. __________.__________.__________) ha avuto luogo il 2 dicembre 1998. __________ __________ ha domandato l'attribuzione dell'abitazione coniugale fino al 30 giugno 1998 (data della vendita) e l'assunzione dei relativi oneri da parte del marito. Essa ha rivendicato inoltre un contributo alimentare di fr. 400.– settimanali e di fr. 1'000.– mensili per l'onere locativo, oltre alle spese di acqua, riscaldamento, elettricità e assicurazioni dell'abitazione da lei occupata dal 1° luglio 1998. L'istante ha aumentato la richiesta di provvigione ad litem a fr. 5'000.– e ha chiesto che fosse ordinato ai debitori del convenuto di eseguire i versamenti nelle sue mani (inc. __________.__________.__________). __________ __________ ha ribadito il proprio punto di vista, opponendosi a tutte le domande e in particolare alla loro estensione.

                                  G.   Statuendo il 30 marzo 1999, il Pretore ha obbligato il marito ad assumere gli oneri dell'abitazione coniugale fino al 30 giugno 1998, a versare alla moglie dal 1° luglio 1998 fr. 400.– settimanali oltre alle spese dell'abitazione da lei occupata, a corrispondere fr. 800.– mensili a titolo di partecipazione agli oneri locativi e a stanziare una provvigione ad litem di fr. 5'000.–. Inoltre ha ordinato ai debitori del convenuto di versare gli importi corrispondenti nelle mani dell'istante. Gli oneri processuali di complessivi fr. 500.– sono stati posti a carico di __________ __________, con obbligo di rifondere alla moglie fr. 1'500.– per ripetibili.

                                  H.   __________ __________ è insorto contro il decreto del 30 marzo 1999 con un appello del 12 aprile 1999 nel quale chiede – previa concessione dell'effetto sospensivo – che in riforma del giudizio impugnato l'istanza del 24 settembre 1996 sia integralmente respinta. Il 15 aprile 1999 la presidente di questa Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. __________ __________ non ha presentato osservazioni all'appello.

                                    I.   Il 31 marzo 1999 il Pretore ha statuito pure sull'istanza provvisionale del 14 ottobre 1998, confermando un contributo alimentare per la moglie di fr. 400.– settimanali e di fr. 800.– mensili per l'onere locativo, oltre al relativo ordine di trattenuta. __________ __________ ha introdotto appello anche contro tale giudizio (inc. __________.__________.__________).

                                  L.   In seguito all'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio, con ordinanza dell'11 aprile 2000 la presidente della Camera ha invitato le parti a esprimersi sui temi toccati dalla modifica legislativa. __________ __________ è rimasta silente, mentre __________ __________ ha allegato fatti nuovi e ha chiesto l'assunzione di ulteriori prove con un memoriale del 20 aprile 2000.

Considerando

in diritto:                  1.   Per l'art. 7b cpv. 1 tit. fin. CC ai processi di divorzio pendenti al momento dell'entrata in vigore del nuovo diritto (1° gennaio 2000) e che devono essere giudicati da un'istanza cantonale, si applica la legge nuova. Ora, l'art. 137 cpv. 2 prima frase CC prevede che, pendente causa, il giudice decreta le necessarie misure provvisionali. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari nella prospettiva dell'art. 137 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda, come nell'ordinamento anteriore, sul riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (Schwenzer, Scheidungsrecht, Praxiskommentar, Basilea 2000, n. 29 segg., in particolare n. 36 ad art. 137; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 30 segg., in particolare n. 37 ad art. 137; Micheli/Nordmann/Jaccottet/ Tissot/Crettaz/Thonney/Riva, Le nouveau droit du divorce, Losanna 1999, pag. 210; Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berna 2000, pag.184 n. 847 seg.).

                                   2.   Con l'appello e il memoriale del 20 aprile 2000 il convenuto allega nuove circostanze di fatto – come il suo trasferimento dal 1° aprile 1999 nella Svizzera interna presso la figlia e le motivazioni di un soggiorno in Brasile (appello, punto 4), le nuove vicissitudini professionali e il ricorso alla pubblica assistenza (memoriale) – e postula l'assunzione di nuovi documenti (un'istanza 9 novembre 1999 di modifica delle misure provvisionali, un attestato del 19 ottobre 1999 dell'Ufficio sociale di __________, una dichiarazione del 31 novembre 1999 della __________ __________ LPP, deposizioni del 22 settembre 1999 di __________ __________ e del 20 ottobre 1999 di __________ __________, una lettera del 13 luglio 1999 della patrocinatrice). Nuovi mezzi di prova in appello sono però esplicitamente vietati dall'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, salvo per quanto riguarda i figli minorenni, al cui proposito si applica in virtù del diritto federale il principio inquisitorio illimitato (DTF 122 III 404, 120 II 229; Rep. 1995 pag. 143, 1994 pag. 237). Ciò non è il caso in concreto. La questione è di sapere se il divieto di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni in appello si applichi anche dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2000, del nuovo diritto del divorzio. L'odierno art. 138 cpv. 1 CC prevede invero che “fatti e mezzi di prova nuovi possono essere invocati davanti all'autorità cantonale superiore”. Per le cause di merito l'autorizzazione del diritto federale prevale così sul divieto della procedura cantonale. Rimane da esaminare se tale autorizzazione si estenda, oltre che alle cause di merito, anche alle misure provvisionali.

                                   a)    Negli intenti del legislatore federale la sentenza di merito (di divorzio o di separazione) deve tenere conto delle reali ed effettive condizioni di fatto delle parti (FF 1996 I 152; Leuenberger in: Scheidungsrecht, Praxiskommentar, Basilea 2000, n. 2 ad art. 138 CC). Per quanto riguarda i rimedi di diritto, il nuovo art. 138 CC istituisce una regolamentazione minima di diritto federale (Leuenberger, op. cit., n. 1 ad art. 138 CC) e limita la portata del principio dell'eventualità (“principio di concentrazione”), che in alcune procedure cantonali impone di addurre entro dati termini tutti i fatti, le domande, le eccezioni e le motivazioni di diritto (nel Ticino si vedano gli art. 78 e 80 CPC). Spühler sembra invero ritenere che l'art. 138 cpv. 1 CC si applichi – oltre che alle cause di merito – anche alle misure provvisionali, ma accenna solo alla possibilità, senza approfondirla (in: Das neue Scheidungsrecht, Zurigo 1999, pag. 150). Suter invece esclude simile eventualità in modo categorico, argomentando che al riguardo la procedura è rimasta invariata e che il messaggio del Consiglio federale non menziona le misure provvisionali nel capitolo dedicato all'art. 138 CC, il quale si applica alle sole cause di merito (in: Das neue Scheidungsrecht, Zurigo 1999, pag. 166).

                                   b)    Dai lavori preparatori risulta che l'art. 138 cpv. 1 CC si applica, in effetti, solo a rimedi di diritto che davanti ad autorità cantonali sono muniti per legge dell'effetto sospensivo (Sutter/ Freiburghaus, op. cit., n. 13 ad art. 138 CC). Se non che, nella procedura ticinese, l'appello diretto contro misure provvisionali emanate a norma dell'art. 137 CC – come in concreto – è espressamente sprovvisto di effetto sospensivo (art. 382 cpv. 3 CPC). Anzi, in tali casi il conferimento dell'effetto sospensivo è addirittura escluso (art. 310 cpv. 4 lett. a CPC). Per il resto, solo il diritto cantonale determina i rimedi di diritto possibili contro misure provvisionali (art. 137 CC), le quali sono emanate, per l'appunto, secondo la procedura cantonale (Sutter-Somm, Neuerungen im Scheidungsverfahren, in: Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berna 1999, pag. 229 n. 5.23; Sutter/ Freiburghaus, op. cit., n. 49 e 50 ad art. 137 CC; Leuenberger, op. cit., n. 59 ad art. 137 CC; Micheli/Nordmann/Jaccottet/Tissot/ Crettaz/Thonney/Riva, op. cit., pag. 214 n. 1010). E siccome il diritto federale lascia ai Cantoni la facoltà di adottare norme di procedura relative all'emanazione di misure provvisionali, ai Cantoni esso non può imporre di ammettere nova davanti ad autorità di ricorso. L'art. 138 cpv. 1 CC si applica in materia cautelare, in sintesi, solo ove ciò sia previsto dai singoli codici di procedura cantonali.

                                   c)    Le modifiche introdotte il 4 febbraio 2000 nel Codice di procedura civile ticinese in seguito alla revisione del diritto del divorzio non derogano, per quel che riguarda le misure provvisionali nelle cause di stato, al divieto di nova in appello (art. 321 cpv. 1 CPC). L'art. 419c CPC precisa che siffatti provvedimenti sono trattati – com'era il caso in precedenza – secondo la procedura degli art. 376 segg. (cpv. 1), specificando che può essere ordinata la disgiunzione del giudizio sulle singole domande cautelari (cpv. 2), che il termine per l'appellazione e quello per le osservazioni è di dieci giorni, non sospesi dalle ferie (cpv. 3), e che è escluso l'appello adesivo (cpv. 4). La norma non concede la facoltà di invocare fatti o mezzi di prova nuovi né rinvia all'art. 423b cpv. 2 CPC, il quale ammette, per quanto concerne i rimedi di diritto contro le sentenze (cioè i giudizi di merito), fatti nuovi, mezzi di prova nuovi e nuove conclusioni al più tardi con la presentazione dell'appello, rispettivamente della risposta, alle condizioni previste dall'art. 138 CC.

                                   d)    Si aggiunga che il nuovo art. 423b cpv. 3 CPC (riguardante, come detto, le cause di merito) prevede la sospensione della procedura di appello “quando è pendente una procedura cautelare davanti al giudice di prime cure”. Da tale formulazione si evince che il legislatore cantonale ha inteso accordare la priorità alla procedura cautelare condotta davanti al Pretore rispetto a quella condotta in seconda sede. Nella misura in cui siano ancora pendenti procedure in prima sede, come in concreto, nuove allegazioni e nuovi documenti devono quindi essere esaminati anzitutto dal Pretore (cfr. Le nouveau droit du divorce, Losanna 2000, pag. 99 in fondo). Se ne conclude, in ultima analisi, che l'art. 423b cpv. 2 CPC riguarda le cause di merito, ma non le procedure provvisionali (analogamente: Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 6 ad art. 419c e n. 1 ad art. 423b).

                                   e)    Il divieto di addurre nova in un appello contro l'emanazione di misure provvisionali non impedisce alle parti, del resto, di ottenere misure adeguate alla loro effettiva situazione. Le misure provvisionali adottate durante una causa di separazione o di divorzio, in effetti, possono sempre essere modificate dal giudice (Leuenberger, op. cit., n. 15 ad art. 137 CC), non solo ove siano mutate in maniera rilevante e duratura le circostanze considerate al momento della decisione (Leuenberger, op. cit., n. 16 ad art. 137 CC), ma anche quando il giudice abbia statuito senza conoscere circostanze di fatto decisive (Leuenberger, op. cit., n. 17 ad art. 137 CC e rinvii). Discende, alla luce di quanto esposto, che alle misure provvisionali nelle cause di stato il divieto dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC continua ad applicarsi. I nuovi fatti allegati e le richieste di prove non possono pertanto essere considerati ai fini del giudizio (I CCA, sentenza del 28 giugno 2000 nella causa K. P. c. P.).

                                   3.   Accertato che in concreto il marito ha sempre corrisposto un contributo di mantenimento alla moglie fin dalla separazione di fatto, il Pretore ha concluso che questi – nonostante le entrate assai frammentarie – è stato comunque in grado di far fronte ai propri obblighi. Per il primo giudice inoltre l'appellante non ha saputo né dimostrare di avere finanziato il tenore di vita con l'accensione di debiti, né spiegare in modo convincente perché abbia interrotto i pagamenti. Anzi, dall'istruttoria è emerso che egli è titolare di crediti, ha finanziato il leasing per una nuova automobile e ha trascorso una lunga vacanza in Brasile. Poste tali premesse, il Pretore ha computato al marito un reddito potenziale e ha posto a suo carico un contributo settimanale di fr. 400.–, le spese di acqua, riscaldamento, elettricità e assicurazioni, e una partecipazione alle spese locative della moglie di fr. 800.– mensili. Sempre con tali motivazioni egli ha addebitato al convenuto anche gli oneri dell'abitazione coniugale a __________, fino alla vendita.

                                   4.   L'appellante non nega di avere versato alla moglie sin dalla separazione di fatto nel gennaio 1996 e fino all'agosto 1998 un contributo di mantenimento, in un primo tempo di fr. 2'000.– mensili e poi di fr. 400.– settimanali, oltre ad avere pagato gli oneri ipotecari e le spese domestiche come l'elettricità, l'acqua e le assicurazioni (cfr. pure l'interrogatorio formale del 13 ottobre 1998, pag. 3, domanda 8). Sostiene però di non essere più in grado di affrontare tali oneri e afferma che la sua situazione finanziaria attuale non è quella ritenuta dal Pretore, ma è da anni difficile per la mancanza di lavoro, il suo precario stato di salute e l'età avanzata. Non si giustificherebbe perciò di calcolargli un reddito potenziale superiore alle sue entrate. 

                                         a)  Per consolidata giurisprudenza il giudice può dipartirsi da un reddito superiore a quello effettivamente conseguito dal coniuge nella misura in cui il conseguimento di tale reddito sia possibile e ragionevole. Il computo di un reddito ipotetico è possibile, in particolare, quando il debitore di un contributo alimentare ha ridotto senza giustificazioni le proprie entrate (DTF 119 II 314 consid. 4a e rinvii; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 47 e 48 ad art. 125 CC).

                                         b)  L'interessato sostiene che la sua situazione finanziaria è difficile da anni. A dimostrazione di ciò egli evoca tuttavia documenti che non figurano agli atti dell'attuale procedura. Né gli incarti in cui si troverebbero tali documenti sono stati richiamati (ordinanza sulle prove del 20 novembre 1996). Quanto all'istanza da egli formulata il 5 ottobre 1998 per far integrare l'istruttoria, essa è stata respinta con decreto del 2 novembre 1998. La documentazione invocata dall'appellante non può quindi essere considerata ai fini del presente giudizio. Si aggiunga, in ogni modo, che i documenti in questione sono costituiti da memoriali riassuntivi allestiti dall'interessato medesimo, la cui portata probatoria non va oltre a quella di una semplice allegazione di parte, nemmeno ad un esame dei fatti fondato sulla semplice verosimiglianza.

                                         c)  L'appellante assevera che il deterioramento della propria situazione finanziaria non è dovuto a cattiva volontà, ma a fattori oggettivi come problemi di salute, età avanzata e mancanza di formazione professionale. Tali affermazioni non sono però resi verosimili. Il ricorrente non ha prodotto certificati medici attestanti un'incapacità lavorativa e i certificati del 3 e del 4 settembre 1998 prodotti nell'ulteriore procedura cautelare (doc. 14 nell'inc. __________.__________.__________), come si è visto, non possono essere considerati ai fini del presente giudizio. Del resto essi nulla precisano circa la pretesa incapacità lavorativa del convenuto. Questi è ormai prossimo al pensionamento, ma non è sprovvisto di formazione professionale. Dagli atti si evince, in particolare, che conosce il tedesco, che ha lavorato a lungo come rappresentante e che dopo avere conseguito il certificato di esercente è stato attivo per anni nel relativo settore. D'altra parte l'appellante non ha neppure reso verosimile di avere cercato invano un impiego o di essersi rivolto all'Ufficio del lavoro, né ha reso verosimile di avere assunto informazioni sulle possibilità di reinserimento professionale offerte dall'assicurazione per la disoccupazione.

                                         d)  Il convenuto sostiene di avere dato prova del suo impegno riducendo al minimo le proprie spese. A prescindere dalla sua pertinenza, tale allegazione è però contraddetta dalle risultanze dell'interrogatorio formale, dal quale risulta che egli ha contratto un leasing per un'autovettura, e ciò seppure abitasse nello stesso immobile in cui lavorava. Per tacere del fatto che egli ha trascorso cinque settimane in vacanza in Brasile (verbale del 13 ottobre 1998, pag. 2 segg., domande 2, 11 e 15).

                                         e)  Come detto, i fatti nuovi allegati in appello e nel memoriale del 20 aprile 2000 non sono ricevibili (sopra, consid. 2). Ne segue che, a un giudizio puramente sommario come quello che disciplina l'emanazione di misure provvisionali (art. 376 cpv. 2 lett. d CPC), la pretesa riduzione dei redditi dell'appellante appare ricondursi a una decisione unilaterale e non può andare a scapito della moglie. Nelle circostanze descritte e alla luce di quanto è emerso dalla procedura provvisionale oggetto dell'odierno giudizio, la valutazione del primo giudice sul reddito ipotetico resiste alla critica. Tutt'al più, in presenza di mutate circostanze e di nuovi elementi probatori, l'assetto cautelare potrà essere modificato in futuro (Leuenberger, op. cit., n. 17 ad art. 137 CC).

                                   5.   L'appellante adduce pure che la moglie dovrebbe essere tenuta a lavorare, in applicazione dell'art. 163 cpv. 2 CC. La giurisprudenza ha avuto modo di stabilire nondimeno che la fine della vita in comune non preclude a un coniuge il diritto di mantenere, per quanto possibile, il tenore di vita precedente (DTF 114 II 26). Il coniuge che durante la vita in comune non ha esercitato attività lucrativa può essere obbligato a intraprendere un lavoro rimunerato, dopo la cessazione della comunione domestica, solo ove ciò appaia giustificato per coprire le spese supplementari derivanti da due economie domestiche separate (DTF 114 II 17 consid. 5, 302 consid. 3a). In concreto il marito ha versato alla moglie un contributo di mantenimento sufficiente fino all'agosto 1998 e non ha saputo spiegare per quali motivi abbia ridotto i propri introiti. Ciò considerato e vista anche la lunga assenza della moglie dal mercato del lavoro, oltre la sua età, non si giustifica di imporre a quest'ultima la ripresa di un'attività lucrativa, quanto meno in sede di provvedimenti cautelari. Certo, a mente del ricorrente la moglie ha ostacolato la vendita dell'abitazione coniugale, occasionando ulteriori passivi. A prescindere dal fatto però che tale circostanza non è stata resa verosimile, l'argomentazione va semmai fatta valere al momento della liquidazione patrimoniale e non in questa sede. La censura è quindi inconsistente.

                                   6.   Il Pretore ha posto a carico del convenuto una provvigione ad litem di fr. 5'000.–, valutando da un lato l'indigenza della moglie e dall'altro la titolarità di sostanza – sotto forma di crediti – del marito. L'appellante assevera che la controparte avrebbe accumulato sostanza grazie ai contributi alimentari ricevuti, mentre egli non disporrebbe dei mezzi per far fronte a tale obbligo.

                                         a)  Il coniuge che non dispone dei mezzi per sostenere le spese legali di una separazione o di un divorzio può richiedere che l'altro gli anticipi le spese processuali (Werro, op. it., pag. 184 n. 849). Pendente causa di separazione o di divorzio, le richieste di provvigione ad litem sono decise a loro volta come misure provvisionali (Schwenzer, op. cit., n. 53 ad 137 CC; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 40 ad 137 CC).

                                         b)  L'argomentazione secondo cui la moglie ha accumulato sostanza grazie agli alimenti ricevuti è in concreto irricevibile, essendo formulata la prima volta in appello. Comunque sia, l'appellata non risulta disporre di sostanza né di altri redditi oltre ai contributi di mantenimento versati dal marito (interrogatorio formale del 22 ottobre 1998, pag. 3, domande 5-9). Del resto un importo settimanale di fr. 400.– appare appena sufficiente per coprire il fabbisogno minimo e le spese di cassa malati di fr. 380.– al mese (interrogatorio formale del 22 ottobre 1998, pag. 3, domanda 8). Quanto al convenuto, si evince dagli atti che egli dispone effettivamente di crediti verso terzi e del ricavato della vendita della casa a __________ (interrogatorio formale del 13 ottobre 1998 pag. 2 seg., domande 5, 6 e 10). Al riguardo l'appello è quindi destinato all'insuccesso.

                                   7.   Preso atto che il convenuto ha dimostrato la sua inadempienza, Il Pretore ha garantito i contributi alimentari e la provvigione ad litem dovuti all'istante ordinando ai debitori del marito di effettuare i versamenti di pari importi nelle mani della moglie. L'appellante si oppone al provvedimento, asserendo anzitutto che il credito dovutogli dalla __________ __________ è ormai estinto. Quanto alla debitrice __________ __________ __________, essa sarebbe insolvente e dovrebbe in primo luogo coprire una pendenza del convenuto nei confronti della __________ __________ __________Secondo l'appellante poi, i debitori __________ __________ e __________ __________ avrebbero già pagato anticipatamente quanto dovutogli.

                                         a)  Per l'art. 177 CC il giudice può ordinare ai debitori di un coniuge dimentico dei propri obblighi di mantenimento di fare i pagamenti nelle mani dell'altro. Per esplicito rinvio dell'art. 137 cpv. 2 CC tale norma è applicabile in via analogica come misura provvisionale durante una causa di stato (Werro, op. cit., pag. 184 n. 849 e pag. 186 n. 861).

                                         b)  Il riferimento all'estinzione del credito verso la __________ __________ è senza oggetto, visto che il giudizio impugnato ne tiene già conto e non contempla una trattenuta nei confronti di tale debitore. La censura cade pertanto nel vuoto. Per quel che è del credito nei confronti di __________ __________ __________, agli atti nulla risulta in merito all'asserita insolvenza dell'interessata (cfr. anzi l'interrogatorio formale del 13 ottobre 1998, pag. 3 domanda 6) e, in ogni modo, l'obbligo alimentare dovrà avere priorità sui debiti nei confronti della __________ __________, creditrice del marito. Quanto ai debitori __________ __________ e __________ __________, è vero che essi hanno comunicato al Pretore di aver pagato fino al 30 novembre 1999, ma la trattenuta può nondimeno essere eseguita dopo tale data per gli importi dovuti dopo il 1° dicembre 1999 (lettera del 5 febbraio 1999 nel fascicolo “corrisponden-za”). Anche su questo punto l'appello è perciò destinato all'insuccesso.

                                   8.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili alla controparte, che non ha presentato osservazioni.

Per questi motivi

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr. 200.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________. __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

11.1999.53 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.01.2001 11.1999.53 — Swissrulings