Incarto n. 11.1999.00039
Lugano 27 settembre 2000/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __.__._____ (misure cautelari in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 30 marzo 1998 da
__________ __________ -__________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. dott. __________ __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione del 26 febbraio 1999 presentata da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 16 febbraio 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Se dev'essere accolto l'appello del 1° marzo 1999 presentato da __________ __________ contro il medesimo decreto;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1960) e __________ __________ (1960) si sono sposati a __________ il __________ 1988. Dal matrimonio è nata __________ (1989). La moglie è madre inoltre di __________ (1979), nato da una sua precedente relazione. Il marito è autista alle dipendenze di __________ __________ di __________; __________ __________ lavora per la __________ di __________ ed esercita un'attività di cartomante telefonica. I coniugi si sono separati nel mese di aprile 1997, quando la moglie ha lasciato il domicilio coniugale per trasferirsi altrove con i figli. Un primo tentativo di conciliazione chiesto dalla moglie è fallito il 3 aprile 1997.
B. L'11 febbraio 1998 __________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso. Il 30 marzo 1998 essa ha sollecitato in via provvisionale l'affidamento della figlia __________, un contributo alimentare per sé e la figlia di complessivi fr. 2'145.– mensili dal 1° marzo 1998 e una provvigione ad litem di fr. 2'000.–. Con decreto cautelare del 31 marzo 1998, emanato in attesa dell'istruttoria, il Segretario assessore della Pretura ha obbligato il marito a versare un contributo alimentare mensile di fr. 800.– per la figlia e di fr. 1'000.– per la moglie. Il 9 aprile 1998 __________ __________ ha sollecitato la revoca del decreto appena menzionato. All'udienza del 7 maggio 1998 il convenuto ha aderito alla richiesta di contributo per la figlia, ma ha rifiutato qualsiasi versamento a favore della moglie. Entrambi i coniugi hanno chiesto di essere ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
C. Esperita l'istruttoria, alla discussione finale del 16 settembre 1998 le parti hanno presentato un memoriale conclusivo nel quale hanno riaffermato le loro domande, il marito offrendo, in via subordinata, un contributo per la moglie di fr. 523.– mensili. Con decreto cautelare del 16 febbraio 1999 il Segretario assessore ha affidato __________ alla madre e ha disciplinato il diritto di visita del padre, obbligando quest'ultimo a versare un contributo alimentare di fr. 700.– mensili per la figlia e uno per la moglie di fr. 870.20 mensili dal 30 marzo al 30 aprile 1998, aumentato a fr. 920.20 mensili fino al 31 agosto 1998 e ridotto poi a fr. 835.85 dal 1° settembre 1998. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 200.–, sono state poste per tre quarti a carico di __________ __________ e per il resto a carico di __________ __________, con obbligo per la moglie di rifondere al marito fr. 300.– per ripetibili ridotte. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria nella misura del 50%.
D. Contro il decreto predetto __________ __________ è insorto con un appello del 26 febbraio 1999 nel quale chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo e dell'assistenza giudiziaria, di essere esonerato dal versamento di qualsiasi contributo alimentare per la moglie e di essere ammesso integralmente al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Il 1° marzo 1999 __________ __________ è insorta anch'essa contro il predetto decreto, postulando l'integrale ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria e il completo addebito degli oneri processuali al marito. Il 5 marzo 1999 la presidente di questa Camera ha dichiarato irricevibile la domanda di effetto sospensivo. __________ __________ non ha presentato osservazioni all'appello del marito, mentre quest'ultimo si è opposto all'addebito degli oneri processuali.
E. In seguito all'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio, con ordinanza del 1° settembre 2000 il giudice delegato ha invitato le parti a formulare eventuali osservazioni sui temi toccati dalla modifica legislativa. __________ __________ si è confermato nelle sue domande, chiedendo l'assunzione di nuove prove. __________ __________ ha riaffermato la sua domanda.
Considerando
in diritto: 1. Per l'art. 7b cpv. 1 tit. fin. CC ai processi di divorzio pendenti al momento dell'entrata in vigore del nuovo diritto (1° gennaio 2000) e che devono essere giudicati da un'istanza cantonale, si applica la legge nuova. L'art. 137 cpv. 2 prima frase CC prevede che, pendente causa, il giudice decreta le necessarie misure provvisionali. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari nella prospettiva dell'art. 137 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda, come nell'ordinamento anteriore, sul riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (Schwenzer, Scheidungsrecht, Praxiskommentar, Basilea 2000, n. 29 segg., in particolare n. 36 ad art. 137; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 30 segg., in particolare n. 37 ad art. 137; Micheli/Nordmann/Jaccottet Tissot/ Crettaz/Thonney/Riva, Le nouveau droit du divorce, Losanna 1999, pag. 210).
2. Nella fattispecie rimane litigioso solo il contributo in favore della moglie. Il Pretore ha accertato un guadagno netto del marito in fr. 4'484.– mensili e quello della moglie in fr. 2'142.25 fino al 30 aprile 1998, in fr. 2'042.25 fino al 31 agosto 1998 e in fr. 2'205.– mensili dopo di allora. Quanto ai fabbisogni minimi, il primo giudice ha calcolato quello del marito in fr. 2'106.30 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1'025.–, locazione fr. 650.–, premio della cassa malati fr. 143.40, assicurazione dell'automobile fr. 67.50, imposta di circolazione fr. 20.40, onere fiscale fr. 200.–) e quello della moglie in fr. 2'205.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1'025.–, locazione fr. 880.–, premio della cassa malati fr. 200.–, onere fiscale fr. 100.–). Ciò posto, egli ha posto a carico del marito un contributo provvisionale in favore della moglie di fr. 870.20 mensili dal 1° marzo al 30 aprile 1998, aumentato a fr. 920.20 fino al 31 agosto 1998 e ridotto poi a fr. 838.85 dal 1° settembre 1998.
I. Sull'appello di __________ __________
3. Con l'appello il convenuto ha presentato un nuovo documento (n. 29) e con le nuove conclusioni ha postulato l'assunzione di nuovi documenti (attestato dell'avere di previdenza e conteggi salari della moglie). Nuovi mezzi di prova in appello sono però esplicitamente vietati dall'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, salvo per quanto riguarda i figli minorenni, al cui proposito si applica in virtù del diritto federale il principio inquisitorio illimitato (DTF 122 III 404, 120 II 229; Rep. 1995 pag. 143, 1994 pag. 237). Ciò che non è il caso in concreto, litigioso essendo unicamente il contributo per la moglie. La questione è di sapere se il divieto di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni in appello si applichi anche dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2000, del nuovo diritto del divorzio. L'odierno art. 138 cpv. 1 CC prevede invero che “fatti e mezzi di prova nuovi possono essere invocati davanti all'autorità cantonale superiore”. Per le cause di merito l'autorizzazione del diritto federale prevale così sul divieto della procedura cantonale. Rimane da esaminare se tale autorizzazione si estenda, oltre che alle cause di merito, anche alle misure provvisionali.
a) Negli intenti del legislatore federale la sentenza di merito (di divorzio o di separazione) deve tenere conto delle reali ed effettive condizioni di fatto delle parti (FF 1996 I 152; Leuenberger in: Scheidungsrecht, Praxiskommentar, Basilea 2000, n. 2 ad art. 138 CC). Per quanto riguarda i rimedi di diritto, il nuovo art. 138 CC istituisce una regolamentazione minima di diritto federale (Leuenberger, op. cit., n. 1 ad art. 138 CC) e limita la portata del principio dell'eventualità (“principio di concentrazione”), che in alcune procedure cantonali impone di addurre entro dati termini tutti i fatti, le domande, le eccezioni e le motivazioni di diritto (nel Ticino si vedano gli art. 78 e 80 CPC). Spühler sembra invero ritenere che l'art. 138 cpv. 1 CC si applichi – oltre che alle cause di merito – anche alle misure provvisionali, ma accenna solo alla possibilità, senza approfondirla (in: Das neue Scheidungsrecht, Zurigo 1999, pag. 150). Suter invece esclude simile eventualità in modo categorico, argomentando che al riguardo la procedura è rimasta invariata e che il messaggio del Consiglio federale non menziona le misure provvisionali nel capitolo dedicato all'art. 138 CC, il quale si applica alle sole cause di merito (in: Das neue Scheidungsrecht, Zurigo 1999, pag. 166).
b) Dai lavori preparatori risulta che l'art. 138 cpv. 1 CC si applica, in effetti, solo a rimedi di diritto che davanti ad autorità cantonali sono muniti per legge dell'effetto sospensivo (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 13 ad art. 138 CC). Se non che, nella procedura ticinese l'appello diretto contro misure provvisionali emanate a norma dell'art. 137 CC – come in concreto – è espressamente sprovvisto di effetto sospensivo (art. 382 cpv. 3 CPC). Anzi, in tali casi il conferimento dell'effetto sospensivo è addirittura escluso (art. 310 cpv. 4
lett. a CPC). Per il resto, solo il diritto cantonale determina i rimedi di diritto possibili contro misure provvisionali (art. 137 CC), le quali sono emanate, per l'appunto, secondo la procedura cantonale (Sutter-Somm, Neuerungen im Scheidungsverfahren, in: Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berna 1999, pag. 229 n. 5.23; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 49 e 50 ad art. 137 CC; Leuenberger, op. cit., n. 59 ad art. 137 CC; Micheli/Nordmann/Jaccottet/Tissot/ Crettaz/Thonney/Riva, op. cit., pag. 214 n. 1010). E siccome il diritto federale lascia ai Cantoni la facoltà di adottare norme di procedura relative all'emanazione di misure provvisionali, ai Cantoni esso non può imporre di ammettere nova davanti ad autorità di ricorso. L'art. 138 cpv. 1 CC si applica in materia cautelare, in sintesi, solo ove ciò sia previsto dai singoli codici di procedura cantonali.
c) Le modifiche introdotte il 4 febbraio 2000 nel Codice di procedura civile ticinese in seguito alla revisione del diritto del divorzio non derogano, per quel che riguarda le misure provvisionali nelle cause di stato, al divieto di nova in appello (art. 321 cpv. 1 CPC). L'art. 419c CPC precisa che siffatti provvedimenti sono trattati – com'era il caso in precedenza – secondo la procedura degli art. 376 segg. (cpv. 1), specificando che può essere ordinata la disgiunzione del giudizio sulle singole domande cautelari (cpv. 2), che il termine per l'appellazione e quello per le osservazioni è di dieci giorni, non sospesi dalle ferie (cpv. 3), e che è escluso l'appello adesivo (cpv. 4). La norma non concede la facoltà di invocare fatti o mezzi di prova nuovi né rinvia all'art. 423b cpv. 2 CPC, il quale ammette, per quanto concerne i rimedi di diritto contro le sentenze (cioè i giudizi di merito), fatti nuovi, mezzi di prova nuovi e nuove conclusioni al più tardi con la presentazione dell'appello, rispettivamente della risposta, alle condizioni previste dall'art. 138 CC.
d) Si aggiunga che il nuovo art. 423b cpv. 3 CPC (riguardante, come detto, le cause di merito) prevede la sospensione della procedura di appello “quando è pendente una procedura cautelare davanti al giudice di prime cure”. Da tale formulazione si evince che il legislatore cantonale ha inteso accordare la priorità alla procedura cautelare condotta davanti al Pretore rispetto a quella condotta in seconda sede. Nella misura in cui siano ancora pendenti procedure in prima sede, come in concreto, nuove allegazioni e nuovi documenti devono quindi essere esaminati anzitutto dal Pretore (cfr. Le nouveau droit du divorce, Losanna 2000, pag. 99 in fondo). Se ne conclude, in ultima analisi, che l'art. 423b cpv. 2 CPC riguarda le cause di merito, ma non le procedure provvisionali (analogamente: Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 6 ad art. 419c e n. 1 ad art. 423b).
e) Il divieto di addurre nova in un appello contro l'emanazione di misure provvisionali non impedisce alle parti, del resto, di ottenere misure adeguate alla loro effettiva situazione. Le misure provvisionali adottate durante una causa di separazione o di divorzio, in effetti, possono sempre essere modificate dal giudice (Leuenberger, op. cit., n. 15 ad art. 137 CC), non solo ove siano mutate in maniera rilevante e duratura le circostanze considerate al momento della decisione (Leuenberger, op. cit., n. 16 ad art. 137 CC), ma anche quando il giudice abbia statuito senza conoscere circostanze di fatto decisive (Leuenberger, op. cit., n. 17 ad art. 137 CC e rinvii). Discende, alla luce di quanto esposto, che alle misure provvisionali nelle cause di stato il divieto dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC continua ad applicarsi. I documenti prodotti e le altre richieste di prove non possono pertanto essere considerati ai fini del giudizio.
4. L'appellante contesta il momento da cui comincia a decorrere la nuova situazione salariale della moglie, rilevando che l'attività a tempo pieno presso la __________ di __________ non è iniziata nel settembre 1998 ma già nell'agosto. Dagli atti risulta che, sebbene l'interessata sia rimasta in disoccupazione fino alla fine dell'agosto 1998 (interrogatorio formale del 30 giugno 1998 risposta 2), in quel mese essa ha praticamente lavorato a tempo pieno presso la __________ di __________. Dal conteggio salariale risulta infatti che nel luglio 1998 essa ha percepito fr. 1'408.– mensili netti (doc. O), nell'agosto fr. 2'310.– (doc. P), nel settembre fr. 2'102.– (doc. Q) e nell'ottobre fr. 2'250.– (doc. R). Ne segue che il reddito di fr. 2'042.25 mensili accertato dal primo giudice deve essere confermato fino al 31 luglio 1998, mentre in seguito esso va fissato in fr. 2'205.–.
5. Per quel che attiene al fabbisogno della moglie, l'appellante chiede che il minimo vitale sia ridotto a fr. 925.– mensili poiché essa vive con il primo figlio __________, che la locazione sia ricondotta a fr. 616.– per tenere conto della partecipazione della figlia __________ e che il premio ca__________sa malati sia fissato in fr. 176.40.
a) In merito al minimo vitale del diritto esecutivo l'apprezzamento del primo giudice non presta il fianco a critiche. È vero che questa Camera, in una giurisprudenza ora superata, fissava in fr. 925.– il minimo di un coniuge che viveva in comunione domestica con una terza persona. Se non che, la giurisprudenza recente inserisce ora nel fabbisogno di ogni coniuge il minimo esistenziale del diritto esecutivo per una persona sola, indipendentemente da una convivenza con terze persone (I CCA, sentenze del 16 dicembre 1999 in re L., consid. 8a e del 29 dicembre 1999 in re N., consid. 6; cfr. per l'alloggio FamPra.ch 1/2000 pag. 135). In concreto, vivesse per conto proprio, l'istante avrebbe diritto di vedersi riconoscere nel fabbisogno minimo un importo di fr. 1'025.– mensili (Rep. 1993 pag. 265). Non vi sono pertanto ragioni per scostarsi da tale cifra.
b) Per quanto concerne la locazione, dagli atti risulta la moglie vive con i figli a __________ e che versa una pigione di fr. 880.– mensili. Ora, questa Camera ha avuto modo di precisare che il fabbisogno di un coniuge comprende l'onere di alloggio presumibile ch'egli avrebbe a carico se abitasse da sé solo, per conto proprio (FamPra.ch 1/2000 pag. 135; I CCA, sentenza del 7 giugno 1999 nella causa A., consid. 5a con rinvio; sentenza del 9 luglio 1997 in re S.). La moglie non può quindi vedersi ammettere l'intero onere di locazione di fr. 880.– quando al marito si riconosce, come si vedrà in appresso, un esborso di fr. 690.– mensili. Siccome in costanza di matrimonio i coniugi hanno diritto per principio a un trattamento paritario anche sotto il profilo logistico (I CCA, sentenza del 27 luglio 1999 nella causa B., consid. 15b; v. anche Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 79, n. 02.34), i coniugi devono essere posti anche in sede provvisionale al medesimo livello (Rep. 1994 pag. 300 consid. 4). L'onere di locazione deve pertanto essere fissato in fr. 690.– mensili. Il resto rientra nel fabbisogno dei figli.
c) Per quel che riguarda la cassa malati, agli atti non vi è alcun documento che attesti il premio mensile versato dalla moglie. Nondimeno dai precetti esecutivi fatti intimare dalla compagnia d'assicurazione per il mancato pagamento dei premi, risulta che questi ammontano a fr. 176.40 mensili (doc. L). Si aggiunga che il premio della figlia __________ va inserito nel fabbisogno della stessa e non in quello della madre, poiché rientra nel fabbisogno in denaro dei minorenni determinato sulla base delle raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo (I CCA, sentenza del 14 giugno 1999 nella causa V.; Hausheer/Spycher, op. cit., allegato 2, pag. 660). Tutto ciò posto, il fabbisogno minimo della moglie deve essere stabilito in fr. 1'991.– mensili.
6. L'appellante chiede di aumentare il suo fabbisogno minimo a fr. 2'857.–, inserendo l'importo di fr. 40.– per la locazione del posteggio scoperto, di fr. 10.40 per l'assicurazione responsabilità privata e di fr. 700.– per la figlia.
a) In merito al costo del posteggio scoperto va rilevato che tale onere è compreso nel contratto di locazione (doc. 8). Nella misura in cui all'interessato è stata riconosciuta la necessità di utilizzare un'autovettura a scopi professionali, non vi sono quindi ragioni per stralciare dal suo fabbisogno l'importo di fr. 40.– versato mensilmente al locatore.
b) Per quanto riguarda il premio della responsabilità civile privata, non fa dubbio che le assicurazioni correnti (domestiche, contro la responsabilità civile o – in genere – a beneficio della famiglia) vanno ammesse nel fabbisogno del coniuge tenuto al pagamento del premio (DTF 114 II 395 consid. 4c; Bühler/ Spühler in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 162 ad art. 145 vCC; v. anche Hausheer/Spycher, op. cit., pag. 81 n. 02.38). In concreto risulta dagli atti che l'interessato paga un premio annuo di fr. 124.40, onde un aggravio mensile di fr. 10.40. Ne discende che il fabbisogno minimo del marito deve essere stabilito in fr. 2'157.– mensili. Il fabbisogno della figlia non rientra in quello del padre, ma costituisce una posta separata nel calcolo dei contributi alimentari provvisionali.
7. Il quadro delle entrate e delle uscite familiari si presenta, in ultima analisi, come segue:
Periodo dal 30 marzo al 30 aprile 1998
reddito del marito fr. 4'484.—
reddito della moglie fr. 2'142.— fr. 6'626.— mensili
fabbisogno minimo del marito fr. 2'157.—
fabbisogno minimo della moglie fr. 1'991.—
fabbisogno in denaro di __________ fr. 700.—
fr. 4'848.— mensili
eccedenza fr. 1'778.— mensili
metà eccedenza fr. 889.— mensili
il marito può conservare per sé:
fr. 2'157.– + fr. 889.– = fr. 3'046. — mensili
contributo per la figlia: fr. 700. — mensili
contributo per la moglie:
fr. 1'991.– + fr. 889.– ./. 2'142.– fr. 738. — mensili
Periodo dal 1° maggio al 31 luglio 1998
reddito del marito fr. 4'484.—
reddito della moglie fr. 2'042.—
fr. 6'526.— mensili
fabbisogno minimo del marito fr. 2'157.—
fabbisogno minimo della moglie fr. 1'991.—
fabbisogno in denaro di __________ fr. 700.—
fr. 4'848.— mensili
eccedenza fr. 1'678.— mensili
metà eccedenza fr. 839.— mensili
il marito può conservare per sé:
fr. 2'157.– + fr. 839.– = fr. 2'996. — mensili
contributo per la figlia: fr. 700. — mensili
contributo per la moglie:
fr. 1'991.– + fr. 839.– ./. 2'042.– fr. 788. — mensili
Periodo dal 1° agosto 1998
reddito del marito fr. 4'484.— mensili
reddito della moglie fr. 2'205.— mensili
fr. 6'689.— mensili
fabbisogno minimo del marito fr. 2'157.—
fabbisogno minimo della moglie fr. 1'991.—
fabbisogno in denaro di __________ fr. 700.—
fr. 4'848.— mensili
eccedenza fr. 1'841.— mensili
metà eccedenza fr. 920.50 mensili
il marito può conservare per sé:
fr. 2'157.– + fr. 920.50 = fr. 3'077.50 mensili
contributo per la figlia: fr. 700. — mensili
contributo per la moglie:
fr. 1'991.– + fr. 920.50 ./. 2'205.– fr. 706.50 mensili
L'appello deve dunque essere accolto entro questi limiti.
8. L'appellante contesta la ripartizione a metà dell'eccedenza, rilevando che egli deve far fronte al pagamento di vari debiti contratti durante l'unione coniugale. Come si è visto, la definizione dei contributi alimentari nella prospettiva dell'art. 137 cpv. 2 CC è disciplinata dal diritto federale e si fonda sul riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (consid. 1). Si può derogare al riparto a metà dell'eccedenza solo se ciò conduce a una tesaurizzazione del contributo alimentare o a una divisione anticipata della sostanza coniugale, ma spetta al coniuge che vuole derogare al principio rendere verosimili siffatte ipotesi (Rep. 1994 pag. 148 con riferimenti). In concreto, neppure l'appellante pretende che ciò sia il caso, anche perché la moglie deve comunque sia far fronte anch'essa a vari debiti (doc. B, I e L). Ne segue che non vi sono ragioni per adottare un altro metodo di ripartizione dell'eccedenza. L'appello su questo punto è pertanto destinato all'insuccesso.
9. L'appellante chiede infine di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria in maniera integrale. Ora, l'assistenza giudiziaria può essere postulata in ogni stadio di procedura con istanza motivata al giudice, il quale decide una volta esperite le necessarie indagini (art. 156 cpv. 1 CPC). Presupposti per l'ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria sono – da un lato – la condizione di indigenza e – dall'altro – la probabilità di esito favorevole della causa (art. 155 e 157 CPC). Il requisito dell'indigenza è adempiuto quando il richiedente non è in grado di provvedere con i propri mezzi (reddito e sostanza) alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno proprio e quello della famiglia (DTF 124 I 1; Rep. 1997 pag. 215). Tale condizione non si valuta solo in funzione del minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma tenendo in considerazione tutte le circostanze del caso, come la complessità della causa, l'urgenza, l'entità degli anticipi giudiziari e delle spese legali che incombono all'interessato, così come i suoi impegni finanziari (RDAT 1993 II 278; Rep. 1983 pag. 118). Il giudizio sullo stato di indigenza deve basarsi sulla situazione reale e concreta della parte richiedente al momento in cui essa presenta la relativa istanza (DTF 120 Ia 179), rispettivamente al momento della decisione sull'istanza medesima (cfr. l'art. 152 OG; DTF 108 V 265 segg.; RDAT 1998 II 19).
Il primo giudice ha limitato l'assistenza giudiziaria al 50% per tenere conto dell'entità dei debiti e dell'eccedenza di cui dispone ogni coniuge. Nella fattispecie ogni coniuge dispone invero di un'eccedenza mensile di fr. 902.50, ciò che non permetterebbe di considerarli in grave ristrettezza nel senso dell'art. 155 CPC. Nondimeno entrambi devono fare fronte a ingenti debiti, quantificabili in fr. 25'000.– per il marito e in fr. 24'000.– per la moglie (doc. 20). La loro situazione finanziaria non consente loro quindi di far fronte alle spese di causa. Si giustifica pertanto di ammetterli integralmente al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Nella commisurazione dell'onorario del patrocinatore si dovrà tenere conto, ad ogni modo, del dispendio profuso da un avvocato diligente per trattare con ragionevole speditezza una causa analoga. L'appello, su questo punto, si rivela dunque provvisto di buon diritto.
II. Sull'appello di __________ __________
10. L'appellante chiede, come il marito, che l'assistenza giudiziaria concessa dal primo giudice non sia limitata al 50%. Non giova tornare sulla questione, che è appena stata esaminata. Per gli stessi motivi si giustifica dunque di accordare all'interessata l'integrale beneficio e di riformare il giudizio impugnato di conseguenza.
11. La moglie postula una diversa ripartizione degli oneri processuali, nel senso di porre interamente questi ultimi a carico del marito. Nella determinazione degli oneri processuali e del loro riparto il primo giudice fruisce però di ampio potere di apprezzamento, censurabile solo per eccesso o per abuso (Rep. 1996 pag. 171). Nella fattispecie l'istante ha chiesto, tra l'altro, un contributo complessivo di fr. 2'145.– mensili e una provvigione ad litem di fr. 2'000.–. Dato che essa ottiene un contributo di complessivi fr. 1'406.50 senza provvigione di causa, nel risultato essa è in gran parte soccombente. La decisione di ritenerla vittoriosa solo per un quarto rientra così nel potere di apprezzamento del primo giudice e resiste alla critica. Al riguardo l'appello riesce infondato.
III. Sulle spese e le ripetibili
12. Gli oneri processuali seguirebbero la reciproca soccombenza (art 148 cpv. 2 CPC). Il marito ottiene solo una modesta riduzione del contributo alimentare e appare perciò equo che sopporti tre quarti degli oneri processuali. Non si assegnano ripetibili alla controparte, che non ha presentato osservazioni. Gli oneri dell'appello della moglie vanno posti a carico della medesima, il marito non essendosi opposto alla concessione dell'assistenza giudiziaria. L'esito del giudizio odierno non incide sul pronunciato relativo agli oneri di prima sede, che può rimanere invariato. Le domande di assistenza giudiziaria presentate dalle parti con i rispettivi appelli, infine, meritano accoglimento, i gravami non essendo sprovvisti di buon diritto (art. 157 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello di __________ __________ è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato:
1. __________ __________ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________ __________.
3. __________ __________ è tenuto a versare alla moglie __________ __________, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:
fr. 738.– dal 1° marzo al 30 aprile 1998,
fr. 788.– dal 1° maggio al 31 luglio 1998,
fr. 706.50 dal 1° agosto 1998, oltre a
fr. 700.– mensili per la figlia __________.
Per il resto l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
II. Gli oneri di tale appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti per tre quarti a carico dell'appellante e per il resto a carico della controparte. Non si assegnano ripetibili.
III. __________ __________ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. dott. __________ __________ __________.
IV. L'appello di __________ __________ è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1 del decreto impugnato è così riformato:
__________ __________ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________.
V. Gli oneri di tale appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 300.– per ripetibili.
VI. __________ __________ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria in appello con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________.
VII. Intimazione:
– avv. dott. __________ __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario