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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.04.2000 11.1999.16

April 4, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·4,078 words·~20 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n.: 11.1999.00016 Rinvio T.F.    

Lugano 4 aprile 2000/ld  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. ____ (rapporti di vicinato) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 3 settembre 1990 da

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. dott. __________ __________, __________)  

contro  

__________ __________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 25 novembre 1991 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 12 novembre 1991 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ è proprietario della particella n. __________RFD di __________ sulla quale sorge una villa. __________ __________ __________ è proprietario della sottostante particella n. __________, che è coperta in larga misura da un fitto bosco. I fondi si affacciano sul Lago __________. Nel luglio del 1983 __________ __________ __________ e __________ __________ hanno stipulato una convenzione, mediante la quale __________ __________ __________ si impegnava a tagliare la vegetazione cresciuta su di un'area del proprio fondo segnata in giallo sulla planimetria allegata al contratto. Porzione di terreno, questa, inserita nella zona __________ del piano regolatore del Comune di __________. In pari tempo __________ __________ si obbligava ad assumere i due terzi dei costi di taglio e di pulitura del fondo, astenendosi dal deporre immondizie sulla proprietà del vicino.

                                  B.   Con petizione del 3 settembre 1990 __________ __________ ha chiesto al Pretore di Locarno Campagna che fosse ordinato a __________ __________ __________ di eliminare tutti gli alberi di alto fusto che si trovano sulla particella n. __________a una distanza di 10 m dal confine con la sua particella n. __________. Nell'ambito di una precedente causa di vicinato (inc. n. __________della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna) __________ __________ __________ aveva promosso una procedura di accertamento dell'area forestale sul fondo n. __________. Con sentenza del 18 maggio 1990 il Tribunale federale aveva confermato una risoluzione 14 giugno 1989 del Consiglio di Stato, secondo la quale il fondo aveva solo parzialmente natura boschiva. Nella sua risposta del 5 ottobre 1990 __________ __________ __________ si è opposto alla petizione, argomentando che tutta la sua particella n. __________sarebbe boschiva e, quindi, protetta dalla legislazione federale sulla polizia delle foreste.

                                  C.   Statuendo il 12 novembre 1991, il Pretore ha respinto la petizione con l'argomento che l'art. 29 delle norme d'attuazione del piano regolatore (NAPR) sulla distanza delle costruzioni dal limite del bosco non poteva utilmente essere invocato dall'attore, poiché l'applicazione di tale norma, di diritto pubblico, compete unicamente al Municipio. Il Pretore ha parimenti escluso l'applicazione dell'art. 155 LAC, poiché nella fattispecie le parti avrebbero derogato alle norme sulle distanze prescritte da questo articolo di legge, regolamentando diversamente i loro rapporti di vicinato mediante la convenzione già citata.

                                  D.   Con appello del 25 novembre 1991 __________ __________ ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di accogliere le domande di petizione. __________ __________ __________ ha proposto nelle sue osservazioni del 10 gennaio 1992 la reiezione dell'appello. Egli ha fatto valere che tutta la superficie della particella n. __________è sempre stata boschiva e che la convenzione del 1983 non ha per oggetto la regolamentazione della pulizia e del taglio del bosco su tutta la fascia di 8–10 m della particella n. __________lungo la parte confinante con il fondo di __________ __________, ma solo su un'area di forma triangolare posta a nord-est della sua proprietà. In simili condizioni l'art. 155 LAC non sarebbe applicabile alla controversia.

                                  E.   Con sentenza del 23 dicembre 1992 questa Camera ha respinto l'appello e ha confermato, con altra motivazione, la sentenza del Pretore. Essa ha ritenuto che con la convenzione del luglio 1983 le parti non intendevano derogare alle distanze legali fissate dalla LAC o dal piano regolatore di __________. Quanto meno tale volontà non emergeva dal testo della convenzione. Parimenti questa Camera ha negato l'applicazione dell'art. 155 LAC nei Comuni dotati di piano regolatore. L'art. 168 LAC prevede infatti la supremazia del diritto amministrativo su quello civile e dispone che le norme dei piani regolatori, le leggi e i regolamenti sulle foreste prevalgono su qualsiasi disposizione di diritto privato. Questa Camera ha altresì osservato che non v'era neppure motivo di esaminare se il giudice civile era competente ad applicare norme di piano regolatore, poiché la vertenza era già stata decisa dal Consiglio di Stato con risoluzione del 31 luglio 1991 – nel frattempo passata in giudicato – che aveva annullato un provvedimento del Municipio di __________ con il quale si faceva obbligo a __________ __________ __________ di rimuovere le piantagioni in contrasto con le distanze previste dalle norme di piano regolatore.

                                  F.   Contro la predetta sentenza __________ __________ è insorto al Tribunale federale con un ricorso per riforma del 25 gennaio 1993, in cui ha riproposto le domande che aveva formulato davanti ai tribunali cantonali, e con un ricorso di diritto pubblico di stessa data, nel quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio della causa al Tribunale d'appello. All'accoglimento dei due ricorsi si è opposto __________ __________ __________ con le risposte del 19 febbraio 1993. Il Tribunale federale ha accolto il ricorso di diritto pubblico il 5 maggio 1993 e ha annullato la sentenza impugnata, mentre ha dichiarato inammissibile il ricorso per riforma. La causa è quindi stata ritornata alla Camera per nuovo giudizio.

                                  G.   Nel frattempo __________ __________ __________ ha avviato una nuova procedura di accertamento dell'area boschiva e gli incarti civili (__________.__________.__________e __________.__________.__________) sono stati trasmessi al Tribunale federale, chiamato a statuire sui ricorsi di diritto amministrativo presentati dal convenuto, dal WWF Svizzero e dalla Stiftung für Landschaftschutz di Berna. Nella sua sentenza del 12 novembre 1996 (__________.__________/__________e __________.__________/__________) il Tribunale federale ha infine confermato una risoluzione 6 giugno 1994 del Consiglio di Stato, nella quale si ribadiva che l'area litigiosa non è una superficie boschiva nel senso della legislazione sulle foreste.

                                  H.   Statuendo nuovamente il 14 luglio 1997, questa Camera ha accolto parzialmente l'appello di __________ __________ e ha riformato la sentenza del Pretore nel senso che ha ordinato al convenuto di tagliare, entro la fascia di 8 m dal confine con la particella __________, tutti gli alberi di alto fusto che si trovano sulla particella n. __________e che non erano compresi nell'area boschiva accertata dal Consiglio di Stato con la predetta risoluzione del 25 maggio 1994, confermata dal Tribunale federale il 12 novembre 1996. L'ordine è stato impartito con la comminatoria che in caso di mancata esecuzione dei lavori entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, __________ __________ sarebbe stato autorizzato a far eseguire il taglio degli alberi da terzi, caricando i costi dell'intervento a __________ __________ __________. Gli oneri processuali di primo e secondo grado sono stati posti a carico del convenuto.

                                    I.   Contro la sentenza appena citata __________ __________ __________ è insorto al Tribunale federale con un ricorso di diritto pubblico del 7 settembre 1997 in cui ha chiesto l'annullamento del giudizio impugnato. Con sentenza del 20 ottobre 1998 il Tribunale federale ha accolto il ricorso, ha annullato la sentenza impugnata e ha ulteriormente ritornato la causa al Tribunale d'appello per nuovo giudizio. Il Tribunale federale ha in sostanza ritenuto che questa Camera non poteva decidere senza prima aver dato la possibilità alle parti di esprimersi “sull'applicazione concreta dell'art. 155 LAC alla fattispecie, ossia su un tema che in precedenza non era stato esaminato dai giudici cantonali e che non dipendeva solo dalla natura non boschiva del fondo interessato, ma anche da altri criteri di valutazione, non da ultimo anche dalla prescrizione decennale di cui all'art. 160 LAC”.

                                  L.   Questa Camera ha sentito le parti a un'udienza del 19 aprile 1999, nel corso della quale __________ __________ ha ribadito le domande di appello, mentre __________ __________ __________ ha concluso per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado. Completata l'istruttoria, le parti hanno ribadito i loro punti di vista nel rispettivo memoriale conclusivo. Contestualmente alle sue “osservazioni” del 21 giugno 1999 il convenuto ha presentato nuovi documenti a sostegno di circostanze intervenute, a suo dire, dopo l'inoltro delle osservazioni all'appello il 10 gennaio 1992.

Considerando

in diritto:                  1.   Il convenuto ha prodotto il 21 giugno 1999 vari documenti dai quali risulterebbero fatti nuovi che riguardano in particolare il piano regolatore di __________ (rimesso in discussione dal Tribunale cantonale della pianificazione in una sentenza del 17 aprile 1997), la situazione del fondo n. __________ (inserito in una zona di instabilità idrogeologica) e la tolleranza decennale degli alberi di cui l'attore chiede l'abbattimento. L'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta tuttavia di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni in appello. La Camera civile d'appello deve infatti giudicare sulla scorta dell'identico materiale del processo considerato dal primo giudice; non può statuire sulla base di fatti diversi (I CCA, sentenza del 18 novembre 1998 nella causa B. contro S., consid. 1; Cocchi/ Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 e 20 ad art. 321 CPC). Il rinvio di una causa dal Tribunale federale per completazione degli accertamenti e nuovo giudizio comporta bensì l'obbligo per la Camera di riesaminare la fattispecie sulla base delle indicazioni fornite dal Tribunale federale, ma non impone all'autorità cantonale di acquisire nuove prove in aggiunta a quelle già assunte dinanzi al Pretore (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 22 e 23 ad art. 322 CPC). Ne discende che i documenti prodotti dal convenuto per la prima volta in appello, come pure le nuove circostanze che quest'ultimo intende desumere dai medesimi, sono irricevibili. Ciò vale in particolare per la tolleranza decennale prevista dall'art. 160 LAC, la quale è del resto un'eccezione perentoria che spetta al proprietario degli alberi e non è dunque rilevabile d'ufficio dal giudice (Rep. 1982 pag. 110 consid. 2, 1979 pag. 297 con rinvio). Essendo stata sollevata per la prima volta con le osservazioni all'appello il 10 gennaio 1992 (punto 5, pag. 5 in alto), l'eccezione – tardiva – si dimostra quindi anch'essa irricevibile.

                                   2.   Un altro problema è sapere se il primo giudice, al momento dell'emanazione della sentenza 12 novembre 1991, disponesse di informazioni sufficienti per statuire. Il Tribunale federale, in una causa parallela fra le stesse parti (inc. __________della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna), aveva stabilito che ciò non era il caso per quanto riguardava l'accertamento dell'area forestale, poiché la già citata risoluzione 14 giugno 1989 del Consiglio di Stato (doc. A) era decaduta al momento in cui il Pretore aveva statuito il 26 marzo 1992. In considerazione della predetta giurisprudenza, con ordinanza del 19 aprile 1999 questa Camera ha acquisito agli atti nuovi elementi intesi ad appurare la situazione di fatto all'epoca del giudizio di primo grado (act. IV), ossia la decisione 25 maggio 1994 del Consiglio di Stato, in cui si ribadisce che l'area interessata dalla lite non è una superficie forestale, e la sentenza 12 novembre 1996 del Tribunale federale, che ha confermato la risoluzione governativa. Irrilevante ai fini del presente giudizio è per converso sapere se dopo di allora siano intervenute nuove circostanze: di massima, il giorno determinante per il giudizio d'appello rimane infatti quello della sentenza di primo grado (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 33 ad art. 307 CPC). Contrariamente a quanto sostiene il convenuto nel suo memoriale del 21 giugno 1999, non è dunque necessario appurare se l'ultimo accertamento esperito dall'autorità amministrativa sia tuttora valido o sia nel frattempo decaduto. Ciò premesso, nulla osta all'emanazione della sentenza.

                                   3.   Nella fattispecie l'attore ha chiesto – come si è accennato – la rimozione degli alberi posti tra il confine della particella n. __________ RFD di __________ e la fascia di 8–10 m lungo il sottostante fondo n. __________. Egli ha fondato la domanda tanto sull'art. 29 NAPR, quanto sull'art. 155 LAC. Il Pretore ha respinto la petizione perché, a suo parere, le parti avevano derogato alla legge mediante la convenzione del luglio 1983. Secondo l'appellante tale accordo aveva per oggetto una regolamentazione dei rapporti di vicinato diversa da quella prescritta dalla legge (art. 29 NAPR, 155 LAC) e i contraenti hanno voluto disciplinare unicamente questioni relative alla pulizia di una porzione di terreno posta a nord-est della particella n. __________, indicata in giallo sulla planimetria allegata al contratto (doc. B, inc. __________). Le NAPR e la LAC sarebbero pertanto applicabili alla controversia.

                                   4.   Occorre dapprima esaminare se con la nota convenzione le parti hanno effettivamente regolamentato i loro reciproci rapporti di vicinato per quanto concerne le distanze dagli alberi di alto fusto dal bosco. Ove la reale e comune intenzione delle parti sull'interpretazione di un contratto sia in discussione, si deve far capo al principio dell'affidamento. Stando alla giurisprudenza, per determinare la reale intenzione delle parti il giudice deve tenere conto di tutte le circostanze che hanno condotto alla stipulazione del contratto (DTF 116 Ia 58 consid. 3b, 113 II 51 consid. 1b, 112 II 253 seg. consid. 1c, 107 II 418 consid. 6). I fatti che devono essere presi in considerazione sono quelli che le parti conoscevano o potevano conoscere al momento in cui il contratto è stato perfezionato. Per contro, fatti posteriori alla conclusione del medesimo (comportamento delle parti) consentono di stabilire quali erano all'epoca le convinzioni dei contraenti (DTF 107 II 418 consid. 6 con riferimenti). In tale ambito il giudice deve trovare la soluzione più idonea alle circostanze (DTF 113 II 51 consid. 1b).

                                         a)  L'opinione espressa a suo tempo dal Pretore non può essere condivisa. Lo scopo della convenzione al momento in cui essa fu negoziata non era invero, nel caso in esame, di derogare alle distanze legali prescritte dalla LAC o dalle NAPR del Comune di __________. L'interesse delle parti era un altro. Da un lato l'attore intendeva assicurarsi la vista dalla sua villa sul Lago __________ nell'area triangolare segnata in giallo sulla planimetria allegata alla convenzione del luglio 1983 (doc. B, inc. __________), che la crescita di piante d'alto fusto sul fondo sottostante avrebbe compromesso. D'altro lato l'interesse del convenuto, che traspare indirettamente dagli atti, era quello di mantenere edificabile il fondo su tutta l'area che rientra nella zona __________ del piano regolatore di __________. Se fosse avanzata anche su quella porzione di terreno, la vegetazione silvestre avrebbe pregiudicato l'edificabilità del fondo causandone una notevole diminuzione di valore. L'assegnazione di un fondo alla zona edificabile non può comportare effetti giuridici per il bosco: particelle boschive assegnate alla zona edilizia continuano a far parte dell'area forestale (art. 18 cpv. 3 LPT; RDAT 1989 n. 100 pag. 258 con richiami). L'interesse dell'attore al taglio degli alberi può essere desunto per altro dal riparto delle spese per tale operazione e per la pulizia della porzione del terreno a nord-est della particella n. __________. L'appellante si è in effetti impegnato ad assumere i due terzi dei costi, mentre la rimanenza sarebbe stata assunta dal convenuto. I motivi che hanno successivamente condotto le parti alla lite sono invece irrilevanti e non possono essere presi in considerazione per l'interpretazione del contratto.

                                         b)  Si aggiunga che, di regola, le norme del diritto dispositivo tutelano a sufficienza gli interessi delle parti. Per converso, i contraenti che intendono derogare alla legge devono manifestare la loro volontà in modo chiaro e non equivoco, specie se tale volontà non può essere desunta dall'insieme delle circostanze (DTF 115 II 268 consid. 5a; Kramer in: Berner Kommentar, Berna 1986, n. 48 ad art. 18 CO). Nella convenzione del luglio 1983 non si accennava in alcun punto alla volontà di derogare alle norme della LAC o delle NAPR sulle distanze che le costruzioni o i giardini avrebbero dovuto rispettare dal margine del bosco, né una volontà del genere traspare dagli atti. Stando così le cose, il senso, la portata e l'interpretazione che il Pretore ha dato alla convenzione del luglio 1983 non possono essere condivisi. Occorre pertanto esaminare se l'azione possa essere accolta in applicazione degli art. 155 LAC o 29 NAPR.

                                   5.   Secondo l'art. 155 LAC non è permesso piantare o lasciar crescere alberi di alto fusto non fruttiferi e neppure roveri, castagni e noci, se non alla distanza di 8 m dalle abitazioni, orti, giardini e vigne, come pure di 6 m dagli altri fabbricati e fondi coltivi. Per contro l'art. 29 NAPR del Comune di __________ prescrive che tutte le costruzioni devono distare 10 m dal limite del bosco, misurati dalla linea ideale che contorna i tronchi degli alberi più esterni. Il Tribunale federale, nella sua sentenza del 5 maggio 1993 in questa causa, ha precisato che l'oggetto della tutela garantita dall'art. 155 LAC è diverso da quello dell'art. 29 NAPR (consid. 3b). L'art. 155 LAC è volto a salvaguardare la proprietà del vicino, impedendo la crescita di piante di alto fusto – e quindi gli inconvenienti derivanti, tra l'altro, dalla formazione di zone d'ombra e dall'intralcio della vista – oltre una distanza minima dai fabbricati e dai fondi vicini. Per contro, esula dalle previsioni della norma la distanza che le costruzioni devono rispettare. Per la fattispecie disciplinata dall'art. 155 LAC, in effetti, le costruzioni (abitazioni o altri fabbricati) preesistono agli alberi d'alto fusto.

                                         Diversa è la situazione regolata dall'art. 29 NAPR, che ha lo scopo di tutelare il bosco, esigendo una distanza minima in caso di nuove edificazioni. Quest'ultima norma implica la preesistenza di un bosco e un'edificazione successiva. Le due disposizioni possono quindi essere applicate autonomamente. Il Tribunale federale ha nondimeno rilevato che l'applicazione dell'art. 155 LAC può essere inibita da prevalenti disposizioni di diritto pubblico. Tale è il caso, ad esempio, quando le piante di alto fusto di cui il vicino chiede il taglio abbiano acquisito ormai carattere di bosco nel senso della legge federale sulle foreste, sicché non possano più essere eliminate. In un caso del genere la preminenza delle disposizioni di diritto pubblico su quelle di diritto privato è ribadita all'art. 168 LAC. Occorre pertanto esaminare se nella fattispecie, come pretende l'appellato, gli alberi cresciuti sulla sua particella n. __________abbiano formato un bosco nel senso della legislazione sulle foreste.

                                   6.   Il tema – come detto – è già stato affrontato da questa Camera, dal Consiglio di Stato e dal Tribunale federale. Con risoluzione 14 giugno 1989 (doc. A) il Consiglio di Stato aveva stabilito che solo la parte inferiore della particella n. __________era coperta da vegetazione silvestre, mentre la parte superiore non poteva essere considerata bosco, come è stato indicato nella planimetria allegata alla decisione. Tale decisione è stata confermata dal Tribunale federale con sentenza del 18 maggio 1990 (doc. EE, inc. n. __________), la quale era servita a questa Camera per emanare il proprio giudizio nella nota causa parallela (inc. __________della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna). L'accertamento dell'area forestale aveva tuttavia validità solo per due anni (doc. A, punto 5 pag. 3 in alto). Con istanza del 31 dicembre 1992 il convenuto ha quindi chiesto un nuovo accertamento, ritenendo che nel frattempo la situazione dei luoghi fosse mutata. Con decisione 25 maggio 1994 il Consiglio di Stato ha riconfermato la precedente risoluzione del 14 giugno 1989.

                                         Contro la predetta decisione il convenuto ha introdotto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, unitamente al WWF Svizzero e alla Stiftung für Landschaftsschutz. Con sentenza del 12 novembre 1996 il Tribunale federale ha respinto i gravami. Nonostante i risultati della perizia fatta allestire il 10 febbraio 1994 da questa Camera e quelli della perizia ordinata nell'ambito della procedura federale, il Tribunale federale è giunto alla conclusione che l'area litigiosa non può essere considerata superficie forestale (consid. 6). L'esito della procedura amministrativa sull'accertamento dell'area boschiva è vincolante per il giudice civile, che deve fondarsi su quanto ha deciso la competente autorità amministrativa. L'applicazione dell'art. 155 LAC non è pertanto inibita dall'art. 168 LAC. Sotto questo profilo l'appello merita dunque parziale accoglimento, nel senso che all'attore va riconosciuto il diritto di chiedere il taglio delle piante che sono cresciute sulla particella n. __________entro una fascia di 8 m dal confine con la particella n. __________, nei limiti dell'accertamento dell'area forestale che sono stati fissati dal Consiglio di Stato il 14 giugno 1989 e il 25 maggio 1994 nelle planimetrie allegate alle decisioni.

                                   7.   Rimane da chiarire se l'appellante possa pretendere che il vicino elimini gli alberi che si trovano sul fondo n. __________ fino a una distanza di 10 m dal confine con la sua particella n. __________sulla base dell'art. 29 NAPR. Tale norma prevede – come noto – che “tutte le costruzioni devono distare 10 m dal limite del bosco, misurati dalla linea ideale che contorna i tronchi degli alberi più esterni”. Il problema è già stato risolto dal Consiglio di Stato nella citata risoluzione del 31 luglio 1991 (doc. 3). In tale decisione, passata in giudicato, il governo ha annullato un provvedimento del Municipio di __________ che aveva fatto ordine al convenuto di rimuovere “le piantagioni in contrasto con le distanze previste dal piano regolatore, e cioè entro i 10 m dal confine con la particella n. __________”. L'art. 29 NAPR ha lo scopo di tutelare il bosco e presuppone che le nuove costruzioni mantengano una distanza minima dalla selva di almeno 10 m. In altri termini, l'art. 29 NAPR disciplina i casi in cui vi sia un bosco preesistente e un'edificazione successiva (sentenza del Tribunale federale del 5 maggio 1993 fra le stesse parti, consid. 3b). In concreto, come ha già avuto modo di precisare il Consiglio di Stato, non vi è alcuna nuova edificazione in prossimità del bosco e, di conseguenza, tale norma non è applicabile al caso concreto. Né simile decisione può essere rimessa in discussione dinanzi alle autorità civili. Un riesame siffatto sarebbe possibile soltanto nel caso di risoluzioni inficiate di nullità (DTF 108 II 460 consid. 2, 101 II 151 consid. 3, entrambe con riferimenti di dottrina) e nella fattispecie nulla induce a ritenere – né l'appellante pretende – che la risoluzione governativa sia nulla. Ciò posto, l'attore può esigere che il vicino tolga le piante cresciute davanti al confine della sua proprietà sulla sola base dell'art. 155 LAC (distanza di 8 m dal confine), escluso l'art. 29 NAPR (distanza di 10 m dal bosco). Come si è visto (consid. 1), la tolleranza decennale prevista dall'art. 160 LAC non è rilevabile d'ufficio dal giudice (Rep. 1982 pag. 110 consid. 2, 1979 pag. 297 con rinvio): il convenuto essendosi avvalso di tale argomentazione per la prima volta nelle osservazioni all'appello, l'eccezione – tardiva (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) – si rivela improponibile. In conclusione l'appello merita parziale accoglimento, nella misura in cui è fondato sull'art. 155 LAC.

                                   8.   La tassa di giustizia e le ripetibili seguirebbero il principio dell'art. 148 cpv. 2 CPC. Visto l'esito del gravame, il trascurabile grado di soccombenza dell'appellante e l'assoluta infondatezza della resistenza opposta dal convenuto al principio del taglio delle piante, contraria all'art. 2 cpv. 2 CC (sentenza del Tribunale federale del 5 dicembre 1996, pag. 22), soccorrono tuttavia “giusti motivi” (a norma dell'art. 148 cpv. 2 CPC) per porre le spese nel loro intero a carico del convenuto, con obbligo di rifondere all'appellante un'adeguata indennità per ripetibili di appello.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:               I.   L'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

1.  La petizione è parzialmente accolta, nel senso che:

1.1.  È ordinato a __________ __________ __________, __________, di eliminare dalla sua particella n. __________ RFD di __________ tutti gli alberi di alto fusto che si trovano entro la fascia di 8 m dal confine con la particella n. __________e che non siano compresi nell'area boschiva accertata dal Consiglio di Stato con risoluzione del 25 maggio 1994, confermata dal Tribunale federale il 12 novembre 1996.

1.2.  In caso di mancata esecuzione dei lavori entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza __________ __________ è autorizzato a far eseguire il taglio degli alberi da terzi, caricando i costi dell'intervento a __________ __________ __________.

2.  Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 600.–, sono poste a carico di __________ __________ __________, che rifonderà all'attore fr. 1000.– per ripetibili.

                                   II.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 300.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 350.–

                                         da anticipare dall'appellante, sono posti a carico di __________ __________ __________, che rifonderà all'appellante fr. 1200.– per ripetibili.

                                   III.   Intimazione a:

                                         – avv. dott. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno

                                         Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

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