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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.11.2000 11.1999.143

November 17, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,036 words·~10 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 11.1999.00143

Lugano 17 novembre 2000/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.__.______ (azione negatoria e condotta necessaria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 19 luglio 1995 da

__________, __________ (patrocinata dall'avv. __________, __________)  

contro

__________, __________ (patrocinata dall'avv. dott. __________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'appellazione del 17 novembre 1999 presentata da __________ contro la sentenza emessa il 27 ottobre 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;

                                         2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ è proprietaria della particella n. __________RFD di __________, che confina per un tratto con la particella n. __________ appartenente a __________. Su entrambi i fondi sorge una casa di abitazione. Dalla particella n. __________si diparte una condotta per lo scarico delle acque luride che, raccordata a un pozzetto situato sul fondo medesimo, confluisce poi in un altro pozzetto situato sulla particella n. __________, per allacciarsi infine alla canalizzazione comunale. 

                                  B.   In seguito a una fuoriuscita di liquami dal pozzetto posto sul fondo n. __________, il Municipio di __________ ha invitato il 9 novembre 1994 __________ e __________ a sistemare la condotta, eliminando gli inconvenienti. Il 29 novembre successivo la ditta __________ SA, incaricata dal Comune, ha spurgato il pozzetto e liberato una tratta di canalizzazione. Il Municipio ha poi trasmesso a __________ e __________ una fattura di fr. 790.– per tale intervento.

                                  C.   Con petizione del 19 luglio 1995 __________ ha chiesto al Pretore del Distretto di __________, sezione 2, di ordinare a __________ la rimozione della tubatura posta sulla propria particella n. __________ e di accertare che la convenuta era debitrice verso il Comune di __________ di fr. 790.–. In subordine essa ha postulato la condanna della convenuta al pagamento di fr. 10'000.–, l'accertamento della qualità di debitrice della convenuta verso il Comune di __________ e l'obbligo per costei di assumere tutte le spese future di manutenzione della condotta. Nella sua risposta del 16 ottobre 1995 __________ si è opposta alla petizione e in via riconvenzionale ha instato perché l'attrice fosse tenuta a riparare essa medesima la canalizzazione e perché fosse iscritta a registro fondiario una servitù di condotta in favore della sua proprietà. L'attrice si è opposta alle domande riconvenzionali. Nel dicembre del 1995 le parti hanno saldato la fattura emessa dal Comune in ragione di metà ciascuno.

                                  D.   Durante l'istruttoria l'arch. __________ ha rilasciato, come perito giudiziario, un referto del novembre 1996, completato nel settembre 1997. In seguito le parti hanno presentato un memoriale scritto nel quale hanno sostanzialmente riaffermato il loro punto di vista. Il dibattimento finale ha avuto luogo il 23 gennaio 1998.

                                  E.   Con sentenza del 27 ottobre 1999 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha obbligato __________ a rifondere all'attrice fr. 395.–. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1'000.–, sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'attrice fr. 1'500.– per ripetibili. In parziale accoglimento dell'azione riconvenzionale, per converso, il Pretore ha ordinato l'iscrizione di una servitù di condotta necessaria a carico della particella n. __________ e a favore della particella n. 1507 previa indennità di fr. 5'000.–, addebitando a __________ gli oneri di sostituzione della tubatura esistente e quelli di manutenzione. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 800.–, sono state poste a carico della convenuta, obbligata a rifondere alla controparte fr. 1'500.– per ripetibili.

                                  F.   Contro la citata sentenza __________ i è insorta con un appello del 17 novembre 1999 nel quale chiede, in riforma del giudizio predetto, il rigetto della petizione e l'accoglimento della sua domanda riconvenzionale. Nelle sue osservazioni del 16 dicembre 1999 __________ propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata.

Considerando

in diritto:                  1.   Il Pretore ha ritenuto anzitutto che l'azione negatoria introdotta da __________ sarebbe stata fondata, poiché la convenuta non risultava al beneficio di alcuna servitù di condotta, né poteva vantare un eventuale accordo del precedente proprietario. Nondimeno, su questo punto, egli ha respinto la petizione, riconoscendo alla convenuta una servitù di condotta necessaria, previo versamento di un'indennità di fr. 5'000.–. Egli ha poi obbligato la convenuta ad assumere la spesa di sostituzione e di manutenzione della condotta, come pure quella nei confronti del Comune di __________, rilevando che l'interesse e l'uso della canalizzazione da parte dell'attrice era limitato, dal momento che quest'ultima fruiva dell'ultimo tronco di tubatura solo per le acque di drenaggio. Infine il primo giudice ha posto a carico della convenuta tutti gli oneri processuali, trattandosi di diritti necessari, i cui costi devono essere sopportati dalla parte interessata.

                                   2.   L'appellante critica tali conclusioni e chiede che la vicina assuma le spese di ripristino della canalizzazione esistente e quelle di intervento dell'autorità comunale, poiché il danneggiamento della condotta è stato causato da radici di alberi posti sulla proprietà dell'attrice. Essa contesta inoltre di dover versare un'indennità alla controparte, la condotta essendo stata posata con l'autorizzazione del precedente proprietario della particella n. 524, con il quale erano state liquidate tutte le pendenze.

                                   3.   Nella fattispecie non è più litigiosa la concessione della servitù di condotta in sé, ma solo il pagamento di un'indennità e degli oneri connessi alla riparazione, costruzione e manutenzione della canalizzazione. Ora, per l'art. 691 cpv. 1 CC ogni proprietario è tenuto a tollerare nel suo fondo, tra l'altro, condotte di acque potabili e tubi di fognatura o di scolo, previo integrale risarcimento dei danni che ne risultino, sempreché la condotta non possa essere eseguita senza servirsi del fondo stesso o senza spese eccessive. Il pieno indennizzo, da determinare secondo i principi del diritto espropriativo, comporta per il beneficiario la rifusione di tutti i pregiudizi patrimoniali arrecati al convenuto per il fatto di imporgli il passaggio della tubatura. Esso non si esaurisce nel risarcire al proprietario il minor valore del fondo gravato, ma comprende anche i pregiudizi inerenti alla costruzione, all'uso e alla manutenzione della condotta (Rey in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 10 ad art. 691 CC; Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, n. 46 ad art. 691 CC).

                                         a)  In concreto è vero che la condotta è stata eseguita nel 1973 (doc. 3, 4 e 5; perizia, risposta n. 1) e che gli inconvenienti all'origine dell'attuale causa sono essenzialmente dovuti all'azione di radici di alberi posti sulla proprietà dell'attrice (perizia, risposta 7). Ciò non giova tuttavia all'appellante. Se il fatto di avere tollerato l'attraversamento del fondo con la condotta non comporta, di per sé, che il proprietario del fondo gravato non possa più pretendere l'indennizzo previsto dall'art. 691 cpv. 1 CC (Rep. 1981 pag. 135, 1984 pag. 331), a maggior ragione tale indennizzo deve essere versato nel caso in cui la condotta costituisce una turbativa, come in concreto. Al riguardo il Pretore ha accertato che in teoria l'azione negatoria promossa dall'attrice sarebbe stata fondata. Il perito ha avuto inoltre modo di affermare che l'azione delle radici ha accelerato il degrado della condotta, al quale hanno comunque contribuito sia cedimenti che hanno originato rotture delle sigillature dei tubi, sia la normale usura (perizia, domanda n. 4). Considerata la necessità di rifare l'intera tratta di canalizzazione (perizia, controdomanda n. 7), anche perché questa è la sola soluzione per risolvere definitivamente i problemi (controdomanda n. 8), non si vede per quale ragione l'attrice dovrebbe assumere i costi di posa e manutenzione della nuova condotta, che serve alla sola convenuta.

                                         b)  Dagli atti risulta invero che nel pozzetto posto sul fondo dell'attrice confluisce anche una tubazione di drenaggio proveniente dallo stesso fondo. Ciò potrebbe giustificare un riparto dei costi di costruzione e di manutenzione proporzionalmente ai rispettivi vantaggi (art. 689 e 741 cpv. 2 CC). Nondimeno, come ha rilevato il perito, l'interesse dell'attrice è minimo, poiché il tubo di drenaggio non immetteva acqua nel pozzetto nemmeno dopo due settimane di pioggia (perizia, domanda n. 5). L'eventuale interesse dell'attrice non è dunque apprezzabile, ragione per cui non si giustifica una sua partecipazione alla costruzione e alla manutenzione della condotta in esame.

                                         c)  Né l'attrice può essere chiamata a rispondere del danneggiamento dell'attuale conduttura sulla base dell'art. 41 CO, già per il fatto che l'appellante non ha dimostrato alcuna colpa della vicina, la quale neppure sapeva che una condotta attraversa la sua proprietà. L'appellante non può nemmeno fondare la sua pretesa sull'art. 679 CC. La norma in questione abilita chi è leso nel suo diritto di proprietà da una turbativa proveniente da un fondo altrui a chiedere la cessazione della molestia. Ciò non è il caso in concreto. Del resto, i litigi tra il proprietario di un fondo gravato e il beneficiario di una servitù si dirimono in base alle norme su quest'ultima. E siccome l'appellante non era nemmeno al beneficio di alcun diritto reale, essa non può avvalersi delle relative norme. L'appello, infondato su questo punto, deve essere respinto.

                                   4.   Per quanto riguarda la contestata indennità, dagli atti si evince unicamente che i lavori di costruzione della condotta sono stati pagati da __________ (doc. 4). L'appellante sostiene che in quell'occasione “un'indennità venne sicuramente liquidata” (appello, pag. 8), ma ciò non basta, in mancanza di un qualsiasi riscontro, per ritenere il fatto provato. Per altro, come si è visto, la mera tolleranza dell'attraversamento della condotta non significa rinuncia all'indennizzo previsto dall'art. 691 cpv. 1 CC (Rep. 1981 pag. 135 consid. 2.3). Né l'appellante invoca l'esistenza di una convenzione scritta, che avrebbe comportato la costituzione di servitù di condotta (Steinauer, Les droits réels, vol. II, 2a edizione, pag. 157 n.1854). Anche al proposito l'appello si rivela pertanto destituito di buon diritto.

                                   5.   Da ultimo l'appellante contesta l'integrale addebito degli oneri processuali, rilevando che la petizione è stata solo parzialmente accolta, mentre non si giustifica di accollarle spese per la domanda riconvenzionale, poiché la controparte si era ingiustamente opposta alle sue domande.

                                         a)  Per quanto riguarda l'azione principale, è vero che questa è stata accolta solo in minima parte. Nella misura però in cui l'azione negatoria non è stata accolta per il fatto che è stata riconosciuta una condotta necessaria, soccorrono senz'altro “giusti motivi” a norma dell'art. 148 cpv. 2 CPC per trattare la petizione alla medesima stregua di una causa divenuta priva d'oggetto. Occorre valutare pertanto, a un sommario esame, quale sarebbe stata la parvenza di buon diritto insita nell'azione ove quest'ultima fosse stata vagliata nel merito (art. 72 PC per analogia; DTF 118 Ia 494 consid. 4a, 123 II 288 consid. 5). Dato che in concreto l'azione appariva fondata (sentenza, consid. 4 in fine), il giudizio del Pretore su questo punto sfugge alla critica.

                                         b)  Per quanto riguarda gli oneri dell'azione riconvenzionale, a ragione il Pretore si è ispirato al principio secondo cui, nelle cause volte all'iscrizione di un diritto necessario, il richiedente sopporta gli oneri del giudizio e deve versare ripetibili alla controparte, salvo che con il suo comportamento questa abbia provocato la lite, abbia preteso un'indennità esagerata oppure si sia opposta a una chiara situazione di necessità. Nel caso in esame il fatto che l'attrice si sia opposta alla domanda riconvenzionale ancora non basta per ritenere la sua posizione abusiva, tanto meno se si pensa che secondo i piani di costruzione della casa situata sulla particella n. __________ il deflusso delle acque luride poteva avvenire per altra via (doc. I) e che l'appellante ha persistito nel pretendere la concessione di una servitù a titolo gratuito. Ciò posto, l'appello si rivela, una volta di più, destinato all'insuccesso.

                                   6.   Gli oneri processuali, commisurati all'importanza del litigio, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà alla controparte, inoltre, un'adeguata indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali consistenti in

                                         a) tassa di giustizia          fr. 850.–

                                         b) spese                            fr.   50.–

                                                                                    fr. 900.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1'200.– per ripetibili di appello.

                                   3.   Intimazione:

                                         – avv. dott. __________, __________;

                                         – avv. __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

11.1999.143 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.11.2000 11.1999.143 — Swissrulings