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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.02.2000 11.1999.136

February 9, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,358 words·~12 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n.: 11.1999.00136

Lugano 9 febbraio 2000/ld  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.__.______ (accertamento di proprietà e rivendicazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 4 febbraio 1999 da

__________ in liquidazione, __________ (patrocinata dall'avv. __________, __________)  

Contro  

__________, __________ (rappresentata dall'amministratore unico __________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:      1.  Se dev'essere accolto l'appello del 28 ottobre 1999 presentato da __________ AG in liquidazione contro la sentenza emessa il 7 ottobre 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;

                                          2.  Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Nel marzo 1997 l'Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio ha realizzato agli incanti il pacchetto azionario della __________ AG. Gli acquirenti hanno poi messo in liquidazione la società e nel corso di tale procedura la liquidatrice __________ ha rinvenuto un "contratto di compravendita di azioni" del 13 giugno 1983 stando al quale la __________ AG, __________, rappresentata dall'amministratore unico __________, acquistava per fr. 1'000'000.– dall'avv. __________ di __________, rappresentante di un non meglio precisato portatore, cinquanta azioni al portatore di nominali fr. 1'000.– ciascuna della __________ SA, __________.

                                  B.   __________ ha depositato l'8 aprile 1993 il pacchetto azionario di __________ SA, in suo possesso, alla società __________ SA, in garanzia di un investimento immobiliare effettuato da clienti della __________, società di diritto panamense, per l'edificazione di un terreno a __________, proprietà della __________ SA. Nell'ambito di un procedimento penale aperto contro __________, le azioni della __________ SA depositate presso __________ SA sono state poste sotto sequestro dal Ministero pubblico. Avuta la conferma del sequestro, la liquidatrice della __________ AG ha chiesto al Ministero pubblico lo sblocco del pacchetto azionario in favore della società in liquidazione, che ne rivendicava la proprietà. La richiesta è stata respinta dal Procuratore pubblico il 17 aprile 1998 e un ricorso inoltrato al Giudice dell'istruzione e dell'arresto è stato respinto con sentenza del 17 agosto 1998, la __________ AG in liquidazione essendo stata rinviata al foro civile per far valere le sue pretese sulle azioni al portatore.

                                  C.   Il 4 febbraio 1999 __________ AG in liquidazione si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo che fosse ordinato alla __________ SA di consegnarle le azioni __________ SA, previo dissequestro, per il tramite del Ministero pubblico. In via subordinata essa ha postulato l'accertamento della sua proprietà sulle azioni. Nella sua risposta del 3 marzo 1999 __________ SA si è opposta alla petizione. Chiusa l'istruttoria, __________ g AG in liquidazione ha presentato il 18 agosto 1999 un memoriale conclusivo nel quale ha confermato le sue domande. Il dibattimento finale ha avuto luogo il 7 settembre 1999 alla presenza della sola parte convenuta. __________ SA ha ribadito il proprio punto di vista, chiedendo che la petizione fosse respinta.

                                  D.   Con sentenza del 7 ottobre 1999 il Pretore ha respinto la petizione e ha posto le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1'500.–, a carico dell'attrice, tenuta a rifondere alla convenuta fr. 800.– per ripetibili.

                                  E.   Contro la predetta sentenza __________ AG in liquidazione è insorta con un appello del 28 ottobre 1999 nel quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato, la petizione sia accolta e che sia riconosciuta la sua proprietà sul pacchetto azionario della __________ SA. Nelle sue osservazioni del 10 dicembre 1999 __________ SA propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza del Pretore.

Considerando

in diritto:                  1.   Il Pretore ha dapprima rilevato che non era sufficiente, ai fini dell'onere probatorio che incombeva all'attrice nell'ambito di un'azione di rivendicazione, avere provato l'acquisto del pacchetto azionario nel 1983 per desumere che essa ne era tuttora proprietaria. Egli ha poi ritenuto che l'esistenza di un rapporto fiduciario tra le parti non era determinante per il giudizio, poiché per il trasferimento della proprietà sarebbe stato sufficiente trasferire il possesso delle azioni. Infine il Pretore, giunto alla conclusione che la proprietà dell'attrice sul pacchetto azionario non era stata dimostrata, ha respinto la petizione, soggiungendo che la società rivendicante non era più proprietaria delle azioni litigiose almeno dal 1985.

                                         L'appellante sostiene invece di avere provato l'acquisto del pacchetto azionario il 13 giugno 1983, come pure l'assenza di un valido trasferimento della proprietà in epoca successiva. Non avendo la convenuta potuto dimostrare l'esistenza di un rapporto fiduciario, se ne deve dedurre – prosegue l'attrice – che la controparte ha ricevuto le azioni da una persona non autorizzata a disporne.

                                   2.   Giusta l'art. 641 cpv. 2 CC il proprietario di una cosa può rivendicarla contro chiunque la ritenga senza diritto e respingere qualsiasi indebita ingerenza. L'azione di rivendicazione è data al proprietario che non ha il possesso del bene; a quest'ultimo incombe anzitutto di dimostrare il valido acquisto della proprietà. Il convenuto detentore del bene è, dal canto suo, al beneficio delle presunzioni correlate agli art. 930 segg. CC, applicabili anche nel caso di titoli al portatore. Il possessore può tuttavia essere chiamato, secondo il principio della buona fede, a chiarire l'acquisizione della sua presunta proprietà (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3a edizione, pag. 104 n. 390b; Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, n. 67 e 68 ad art. 641 cpv. 2 CC).

                                   3.   In concreto l'attrice ha promosso un'azione di rivendicazione, subordinatamente di accertamento della proprietà sulle azioni litigiose. In appello essa non chiede più che la convenuta gli consegni i titoli litigiosi, ma si limita a postulare il formale accertamento della sua proprietà.

                                   a)  Un'azione di accertamento della proprietà è disciplinata esclusivamente, come tutte le azioni di accertamento, dal diritto federale (DTF 110 II 352). Essa presuppone perciò un interesse legittimo (Rey, Die Grundlagen des Sachenrechts und das Eigentum, Berna 1991, pag. 440 n. 2061), il quale sussiste ove dal comportamento del convenuto risulti una situazione di insicurezza relativamente al rapporto giuridico, tale insicurezza sia di pregiudizio concreto per il proprietario e l'azione di accertamento appaia come un mezzo idoneo per rimediare a siffatta incertezza (Meier-Hayoz, op. cit., n. 135 ad art. 641 CC; Steinauer, op. cit., pag. 282 n. 1016 lett. E). Dandosi i presupposti testé enunciati, è data la legittimazione attiva.

                                   b)  Nella fattispecie le azioni litigiose sono state poste sotto sequestro dal Ministero pubblico e il loro sblocco dipende dal quesito di sapere chi ne è il proprietario (DTF 120 Ia 122). Vi è quindi interesse giuridico a far constatare la proprietà delle azioni. Chi si pretende proprietario della cosa, in altri termini, può promuovere azione di accertamento, essendo litigioso il principio stesso della proprietà dei beni (Wiegand in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 68 ad art. 641 CC con richiami).

                                   4.   L'appellante asserisce di avere provato l'acquisto del noto pacchetto azionario con il contratto di compravendita del 13 giugno 1983 (doc. A). Afferma che l'istruttoria ha dimostrato la sua proprietà sulle azioni, grazie alle deposizioni testimoniali di __________ e di __________. Sarebbero invece irrilevanti – secondo l'attrice – le deposizioni di __________, __________ e __________, mentre quella di __________ non sarebbe sorretta da alcun ulteriore indizio e non avrebbe quindi alcun valore probatorio. A torto quindi il Pretore avrebbe respinto la petizione, la convenuta essendo entrata in possesso delle azioni da parte di una persona non autorizzata a disporne.

                                   5.   Non è contestato che il citato contratto di compravendita menziona come acquirente delle note azioni l'attrice (doc. A). I testi __________ e __________, che hanno firmato il contratto, hanno riferito che l'acquisto è stato effettuato dall'attrice e che la persona di riferimento della stessa era __________ (verbale del 6 maggio 1999, pag. 3 e 5). Ciò parrebbe confortare l'argomentazione dell'appellante. Se non che, il Pretore si è fondato anche su altre deposizioni, che l'appellante ritiene senza rilievo. La deposizione dell'avv. __________, rappresentante del venditore delle azioni, è invero di poco ausilio ai fini del giudizio, il testimone non essendo stato in grado di ricordare a chi aveva consegnato le azioni oggetto della compravendita (verbale del 6 maggio 1999, pag. 1 e 2). Altri testimoni sono però stati più precisi.

                                         L'avv. __________, che è stato amministratore unico della __________ SA dall'ottobre 1985 al maggio 1989, ha precisato di essersi fatto consegnare il pacchetto azionario al momento della sua entrata in carica e di averlo ricevuto da __________, che egli riteneva esserne il possessore, e al quale l'ha riconsegnato alla fine del suo mandato (verbale del 17 giugno 1999, pag. 2). __________, collaboratore di __________ dal 1986 al 1996, ha dichiarato che le azioni __________ SA non figuravano nella contabilità dell'attrice, da lui allestita nel periodo compreso tra il 1987 e il 1995 (verbale del 17 giugno 1999, pag. 3 e 4). A suo dire il proprietario delle azioni __________ SA era __________ e l'attrice, per quanto gli risultava, non aveva versato il prezzo d'acquisto delle note azioni e non ne era proprietaria, nemmeno fiduciariamente. Infine, __________, deus ex machina del noto contratto d'acquisto (deposizione __________, verbale del 6 maggio 1999, pag. 5 in fine), ha confermato le deposizioni da lui rese al Ministero pubblico (doc. C) e ha affermato che l'attrice aveva acquistato le note azioni a titolo fiduciario, per conto della __________, in particolare per un gruppo di investitori che aveva versato denaro a quest'ultima in vista di un investimento immobiliare a __________. Egli ha precisato che l'attrice era intervenuta a titolo fiduciario solo al momento dell'acquisto delle azioni, da egli detenute materialmente nella sua qualità di amministratore della __________ sin dall'inizio e fino al momento in cui le ha consegnate in deposito alla __________ SA (deposizione del 17 giugno 1999, pag. 5 e 6).

                                         L'appellante critica il Pretore per avere accreditato la versione di __________, asserendo che le affermazioni di questi non poggiano su alcun indizio e che egli avrebbe omesso di produrre la documentazione al quale ha costantemente rinviato nei suoi interrogatori penali. __________ non è tuttavia parte in causa e non aveva quindi alcun obbligo di produrre documenti nella causa, alla quale è formalmente estraneo. Né l'appellante definisce la testimonianza inveritiera. Anzi, la censura si rivela a maggior ragione infondata se si considera che il Pretore, nell'apprezzamento delle prove, ha tenuto conto non solo della deposizione di __________, ma anche di quella degli altri testimoni evocati dianzi, la cui attendibilità non appare inficiata da alcun elemento concreto.

                                   6.   Dall'istruttoria è emerso – in sintesi – che __________ ha ricevuto materialmente le azioni litigiose e ne ha detenuto il possesso fino al momento in cui le ha consegnate in pegno alla convenuta. Ora, l'art. 714 cpv. 1 CC prevede che "per la trasmissione della proprietà mobiliare è necessario il trasferimento del possesso all'acquirente". L'acquisto della proprietà su beni mobili presuppone dunque un valido titolo di acquisto, un atto di disposizione e il trasferimento del possesso, che avviene con la consegna della cosa medesima, oppure mettendo a disposizione dell'acquirente i mezzi per entrare in possesso della cosa (art. 922 cpv. 1 CC). La validità del titolo di acquisto non è subordinata a esigenze di forma (Steinauer, op. cit., vol. II, pag. 207 n. 2012) e la consegna è da ritenersi avvenuta dal momento che l'acquirente si trovi in condizione, per volontà del possessore precedente, di esercitare il dominio sull'oggetto (art. 922 cpv. 2 CC).

                                         In concreto l'attrice non è mai entrata in possesso delle azioni di cui rivendica la proprietà, né ha mai preteso che __________ le detenesse per suo conto. Nemmeno risulta che vi sia stato un accordo in merito all'acquisto del possesso da parte dell'attrice senza trasmissione dell'oggetto (Steinauer, op. cit., vol. I, pag. 71 n. 262). Dall'istruttoria emerge per contro che possessore a tutti gli effetti è sempre stato __________, il quale disponeva pacificamente del pacchetto azionario __________ SA (deposizione __________, verbale del 17 giugno 1999, pag. 2; deposizione __________ al Ministero pubblico, doc. C, pag. 2).

                                   7.   Trattandosi di azioni al portatore, chi le detiene è presunto essere titolare dei diritti che ne derivano, anche solo in qualità di fiduciario (DTF 109 II 239). Quale detentore delle azioni al portatore, __________ aveva la facoltà di costituirle in pegno, come pure di rivendicarne la qualità di avente diritto (art. 978 cpv.1 CO). Non spetta dunque al possessore dei titoli, al beneficio di una presunzione legale, dimostrare l'esistenza di un contratto fiduciario. L'onere della prova incombe all'attrice, che non può limitarsi a dedurre dalla mancata attestazione e conferma della controparte circa l'esistenza di un rapporto fiduciario la sua valida acquisizione della proprietà mediante il contratto del 1983. Tale negozio giuridico infatti non è sufficiente per attestare la proprietà attuale dell'oggetto (DTF 65 II 62). Né l'attrice può esigere la prova concreta dell'esistenza del contratto fiduciario tra essa medesima e la __________  e per essa __________  dal momento che, per trasferire la proprietà di beni mobili, l'atto giuridico non deve rispettare alcuna forma particolare (consid. 6).

                                         La convenuta ha ricevuto in deposito le azioni litigiose da __________, agente per la società __________, in virtù di una convenzione fiduciaria sottoscritta l'8 aprile 1993 (doc. N; deposizione __________, verbale del Ministero pubblico 22 gennaio 1998, doc. C, pag. 2). L'appellante non contesta la buona fede della convenuta, ma assume che __________ non era abilitato a disporre delle azioni. Se non che, l'istruttoria ha dimostrato che quest'ultimo era il possessore incontestato delle azioni. Come tale, egli ne poteva disporre. Ciò posto, l'attrice non è riuscita a sovvertire la presunzione di proprietà che deriva dal possesso dei titoli. Infondato, il suo appello è destinato pertanto all'insuccesso.

                                   8.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla controparte un'indennità per ripetibili di appello, commisurata alla stringatezza delle osservazioni.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 750.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 800.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 300.– per ripetibili di appello.

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. __________, __________;

                                         – __________ SA, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

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