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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.11.2000 11.1999.122

November 28, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,955 words·~20 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 11.1999.00122

Lugano 28 novembre 2000/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.__.______ (protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione dell'8 febbraio 1995 dall'

avv. __________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)  

contro  

__________ __________ __________, __________a __________ __________, __________, e __________ __________, __________ (patrocinati dalla lic. iur. __________ __________, studio legale __________ e __________ -__________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'appellazione del 21 settembre 1999 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 30 agosto 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Il 13 gennaio 1995 __________ __________ __________ (di seguito __________) ha diramato il seguente comunicato stampa:

                                         Im Vorfeld der Tessiner Gesamterneuerungswahlen Ex-Ständerat __________ __________ ins Zwielicht geraten von __________ __________, __________.

                                                      __________, 13. Jan. (sda) Der ehemalige Tessiner __________ -Ständerat __________ __________ ist wegen einer Erbschaftsangelegenheit in ein Sturmgewitter der Tessiner Presse geraten. Alle fünf Tageszeitungen berichteten über die Angelegenheit – kurz vor den kantonalen Wahlen, bei denen __________ Tochter für den Staatsrat kandidiert.

                                                      __________ wurde zuerst ist in einem Artikel der __________ -nahen Zeitung “__________ __________ __________ ” (__________) wegen der Erbschaftsangelegenheit ins Zwielicht gerückt. Inzwischen hat die Staatsanwaltschaft eine Voruntersuchung eingeleitet, und auf politischer Ebene hat die SP im Stadtparlament von __________ einen Vorstoss eingereicht.

                                                      Streitpunkt: __________ __________.

                                                      Der frühere Ständerat __________ war Beistand und Anwalt des schwerreichen Mailänder __________ __________ __________ -__________i, der inzwischen gestorben ist. Er soll seinem an          Alzheimer erkrankten Mandanten beim Verfassen seines Testamentes die Hand geführt haben, behauptete das bistumseigene __________.

                                                      Der __________ wohnte zuletzt in __________ und hinterliess eine Erbmasse von 30 Millionen Franken. __________ soll laut dem Zeitungsbericht sein Amt dazu benutzt haben, einer Stiftung zugunsten der zukünftigen Universität der italienischen Schweiz mehrere Millionen aus dem Erbe des Adligen zuzuführen.

                                                      __________ dementierte umgehend in einem Communiqué, bei den vom __________ verfassten Testamenten als Notar gewirkt zu haben. Er sei dem __________ Anwalt, Beistand und Freund gewesen. Der angegriffene Ex-Politiker stellte aber den __________ -Vorwurf nicht in Abrede, von __________ -__________ für seine Beistandsdienste 1,6 Millionen Franken eigefordert zu haben.

                                                      Staatsanwaltschaft eingeschaltet

                                                      Wie Generalstaatsanwalt __________ __________ am Donnerstag auf Anfrage erklärte, untersucht die Tessiner Staatsanwaltschaft zurzeit im Rahmen eines Vorverfahrens “Alles, was mit der Erbschaft __________ -__________ ” zusammenhängt. Es laufe aber keine  Strafuntersuchung gegen __________ __________.

                                                      Noch am Erscheinungstag des __________ -Artikels reichte der __________ -Fraktionschef im __________ Parlament, __________ __________, eine Interpellation ein. Die Exekutive muss nun zur Rolle der Vormundschaftsdelegation, die __________ als Beistand des __________ ernannt und wieder abgesetzt hatte, Stellung nehmen.

                                                      Über eine möglicherweise zwielichtige Rolle __________ in der Erbschaftsangelegenheit wurde im Tessin bereits seit mehreren Monaten gemutmasst. Das __________ -nahe __________ brachte die Angelegenheit nun kurz vor den Tessiner Gesamterneuerungswahlen vom 2. April an die Öffentlichkeit. Beobachter vermuten, dass damit die Chancen seiner Tochter __________ auf einen Sitz im Staatsrat geschmälert werden sollen.

                                         La notizia è stata ripresa da numerosi quotidiani della Svizzera tedesca e romanda, fra i quali la __________ __________. Ritenutosi leso nella sua personalità, l'8 febbraio 1995 __________ __________ ha convenuto l'__________, il caporedattore __________ __________ e la corrispondente per il Ticino __________ __________ (autrice, inoltre, dell'articolo apparso sul quotidiano turgoviese) davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere la pubblicazione di una rettifica e il versamento a titolo di pregiudizio e riparazione morale di una somma imprecisata con interessi al 10% dal 13 gennaio 1995. Nella loro risposta del 14 settembre 1995 i convenuti si sono opposti alla petizione.

                                  B.   All'udienza preliminare del 6 giugno 1997 l'attore ha ridotto il saggio d'interesse al 5% e ha postulato – fra l'altro – l'edizione di vari documenti dall'azienda __________, il richiamo di due incarti dalla medesima Pretura e la congiunzione della causa con un'altra da egli promossa nel marzo 1997 insieme con la __________ __________ __________ nei confronti di __________ __________ __________, __________ __________ __________ e __________ __________ (__________.__________.__________). L'11 giugno 1997 l'attore ha precisato in fr. 30 415.60 oltre interessi l'importo richiesto a titolo di pregiudizio e riparazione morale. Con ordinanza del 16 giugno 1998 il Pretore ha respinto le predette richieste di prova e di congiunzione delle azioni.

                                  C.   Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, presentando un memoriale scritto. Nel suo allegato del 9 giugno 1999 __________ __________ ha esteso le sue censure all'articolo apparso il 14 gennaio 1995 sulla __________ __________, ha ridotto la domanda di risarcimento a fr. 25 415.60 e ha concluso per la diffusione a tutti i destinatari abituali dei comunicati __________ – in luogo della rettifica richiesta con la petizione – del testo integrale, di un riassunto o di un estratto della sentenza di condanna dei convenuti. Nelle loro conclusioni l'__________, __________ __________ e __________ __________ hanno ribadito il loro punto di vista. Statuendo il 30 agosto 1999, il Pretore ha respinto la petizione e ha posto le spese, con una tassa di giustizia di fr. 750.–, a carico dell'attore, tenuto a rifondere ai convenuti fr. 2500.– per ripetibili.

                                  D.   Contro la predetta sentenza __________ __________ è insorto con un appello del 21 settembre 1999 nel quale chiede che, in riforma del querelato giudizio, la petizione sia accolta. In via subordinata egli postula il rinvio degli atti al primo giudice per la congiunzione della causa con quella dell'incarto __________.__________.__________, per assumere le prove a suo tempo respinte, per sottoporre ai convenuti la sostituzione della domanda n. 2 originaria (pubblicazione di un testo di rettifica) con quella figurante nell'allegato conclusivo (pubblicazione della decisione e di un estratto della stessa, in caso di accoglimento o parziale accoglimento) e per pronunciarsi sulla posizione di __________ __________ in relazione all'articolo apparso sulla __________ __________. Nelle loro osservazioni del 21 ottobre 1999 l'__________, __________ __________ e __________ __________ propongono di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata.

Considerando

in diritto:                  1.   L'appellante chiede anzitutto di assumere le prove respinte dal Pretore il 16 giugno 1998 (art. 322 lett. b CPC) e insiste perché la presente vertenza sia congiunta con la causa __________.__________.__________ (art. 72 CPC). Adduce che il rifiuto del Pretore di dar seguito alle sue richieste ha “reso difficile portare ulteriori prove dirette della connessione __________–__________ __________–__________ __________ ” e suffragare con ciò l'intenzione dei convenuti di ledere la sua personalità e il suo onore. Ora, quand'anche si volesse ritenere dimostrata – per avventura – una connessione tra convenuti e terzi estranei all'attuale procedimento, tale circostanza non sarebbe in ogni modo idonea a confortare una lesione della personalità dell'appellante attraverso la diffusione della notizia litigiosa. Gli atti sono per il resto sufficientemente chiari e completi, di modo che l'assunzione di nuovi documenti non porterebbe altri elementi suscettibili di influire sull'esito del giudizio. Ciò premesso, non v'è motivo di esperire le prove rifiutate dal primo giudice né di congiungere le cause a fini istruttori, sicché nulla osta all'emanazione della sentenza.

                                   2.   L'appellante postula la revisione della sentenza impugnata sostenendo che il Pretore avrebbe omesso di pronunciarsi sulla sua richiesta, formulata nel memoriale conclusivo, di trasmettere il giudizio ai destinatari abituali dei comunicati __________. Il Pretore avrebbe ignorato inoltre la posizione dei convenuti in relazione all'articolo apparso il 14 gennaio 1995 sulla __________ __________. Ora, una domanda di revisione si propone mediante appello (art. 341 cpv. 1 CPC) ed è giustificata quando il giudice ha pronunciato su domande non formulate, rispettivamente quando ha omesso di pronunciare su domande formulate (art. 340 lett. a CPC). Il giudice che accoglie la domanda di revisione annulla in tutto o in parte la sentenza impugnata e pronuncia sul merito della lite (art. 344 CPC).

                                         In concreto l'attore ha chiesto, con la petizione, la pubblicazione di una rettifica, insorgendo contro il comunicato stampa del 13 gennaio 1995 (doc. 1, 2 e D3). Nel suo memoriale conclusivo invece egli ha postulato la diffusione della sentenza di condanna dei convenuti e ha esteso le sue censure all'articolo di __________ __________ apparso il 14 gennaio 1995 sulla __________ __________. Le modifiche proposte dall'attore con le conclusioni non sono state oggetto di contraddittorio, avendo le parti rinunciato al dibattimento finale. Ciò posto, ci si potrebbe chiedere se le nuove domande configurino un mutamento dell'azione (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 e nota 266 ad art. 76). Sia come sia, la questione può rimanere indecisa. Come si vedrà in appresso, difatti, la personalità dell'appellante non è stata lesa né dal comunicato né dal successivo articolo di stampa. Quand'anche il Pretore avesse omesso a torto di pronunciarsi sulle domande dell'appellante, la revisione sarebbe quindi, in ogni caso, destinata all'insuccesso.

                                   3.   Il Pretore ha respinto la petizione rilevando che dal noto comunicato stampa non risultava alcuna lesione della personalità dell'attore. Egli ha soggiunto che il contenuto appare a tratti sibillino e ambiguo, tant'è che la stampa confederata lo ha poi interpretato e pubblicato con varie modifiche, ma che ciò nonostante il dispaccio contiene numerosi riferimenti alle fonti, in particolare al __________ __________ __________, che viene per di più indicato come organo di stampa vicino al __________ __________ __________ e giornale della __________. Ne ha dedotto, il primo giudice, che le informazioni ritenute lesive appaiono chiaramente inserite nel contesto preelettorale ticinese, il che, unitamente ai condizionali utilizzati, induce il lettore a prudenza, relativizzandone la portata. Sempre secondo il Pretore, il fatto che altri quotidiani abbiano poi manipolato l'informazione a scapito dell'attore non può essere imputato ai convenuti, che non avevano influenza sul modo di pubblicare le notizie da parte delle singole redazioni. Il primo giudice ha rilevato infine che l'attore ha potuto in ogni caso far valere il suo diritto di risposta nei confronti dei quotidiani predetti, che la vicenda è stata in breve tempo dimenticata dai giornali e dal pubblico, sicché non ha influito sulla votazione della figlia __________, brillantemente eletta nell'esecutivo cantonale.

                                   4.   L'appellante contesta tali argomentazioni, sottolineando che il comunicato stampa del 13 gennaio 1995 e l'articolo apparso l'indomani sulla __________ __________ riprendono bensì, nella sostanza, una notizia pubblicata il 10 gennaio 1995 dal __________ __________ __________ (doc. A1), ma non tengono conto né della versione dei fatti fornita dall'attore (doc. B), né delle rettifiche apparse sui quotidiani ticinesi l'11 e il 12 gennaio 1995 (doc. A2, C1, C2 e C3). I convenuti hanno dichiarato inoltre di mantenere la loro versione dei fatti anche il 26 gennaio 1995, in calce a una sua risposta pubblicata sulla __________ -__________ (doc. T4), e dopo di allora non hanno mai ritrattato o smentito le loro asserzioni. L'appellante nega dipoi che la vicenda sia stata rapidamente dimenticata dai giornali e non abbia influito sull'elezione della figlia in __________ __________ __________. Comunque sia, egli soggiunge, determinante è il fatto che la notizia appare fuorviante, esagerata e a tratti finanche errata. Donde una chiara lesione della sua personalità da parte dei convenuti, non sorretta per il resto da alcuna giustificazione.

                                   5.   Per l'art. 28 CC chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa (cpv. 1). La lesione è illecita quando non appare giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge (cpv. 2). Una notizia diffusa per mezzo della stampa lede la personalità quando delinea nel pubblico un'immagine negativa della persona (fisica) cui si riferisce, ponendola in una luce equivoca, oppure quando la reputazione di tale persona venga sensibilmente sminuita (Riklin, Schweizerisches Presserecht, Berna 1996, pag. 202, § 7 n. 19). Determinante è l'impressione suscitata nel lettore medio dalla notizia nel suo contesto globale (DTF 126 III 307 consid. 4b, 213 consid. 3a con richiami di giurisprudenza). Un attacco all'onore professionale basta per ravvisare una lesione illecita della personalità (DTF 119 II 104 consid. 4c con rinvio). La missione dei mezzi di comunicazione e il legittimo interesse dei cittadini a essere informati su circostanze d'interesse pubblico non giustificano, salvo casi eccezionali, la diffusione di informazioni inesatte o incomplete (DTF 126 III 213 consid. 3a; Bucher, Personnes physiques et droit de la personnalité, 3ª edizione, pag. 145 n. 542). Il solo fatto che una persona rivesta cariche pubbliche e di responsabilità non autorizza i mezzi di stampa a diffondere inesattezze lesive della personalità, tanto meno in mancanza di informazioni attendibili (Geiser, Persönlichkeitsschutz: Pressezensur oder Schutz vor Medienmacht?, in: SJZ 92/1996 pag. 77). La presenza di banali errori giornalistici, imprecisioni, generalizzazioni o omissioni non basta tuttavia a far apparire falsa una notizia: l'informazione deve piuttosto essere viziata nei suoi tratti essenziali (DTF 126 III 307 consid. 4b).

                                   6.   In concreto il comunicato stampa del 13 gennaio 1995 (doc. 1, 2 e D3) e l'articolo apparso il giorno dopo sulla __________ __________ (doc. E1), dal contenuto pressoché identico, riferiscono che l'attore, ex consigliere agli __________ __________, sarebbe finito in una tempesta della stampa ticinese (in ein Sturmgewitter der Tessiner Presse geraten) per una storia di eredità. Tutti e cinque i quotidiani si sarebbero occupati della vicenda, proprio nell'imminenza delle elezioni cantonali alle quali è candidata la figlia. L'attore sarebbe stato messo in cattiva luce (ins Zwielicht gerückt) in un primo articolo apparso sul __________ __________ __________, quotidiano vicino al __________ __________ __________. Il Ministero pubblico avrebbe nel frattempo avviato indagini preliminari e, sul piano politico, il __________ __________ avrebbe presentato un'interpellanza in seno al __________ __________ di __________. L'ex __________ agli __________ sarebbe stato curatore e avvocato di un ricchissimo conte di __________, ora defunto. Stando al giornale della __________ (bistumseigene __________), l'attore avrebbe guidato la mano (soll die Hand geführt haben) del suo cliente, che soffriva del morbo di Alzheimer, nella redazione del testamento. Il conte, che aveva vissuto negli ultimi tempi a __________o, avrebbe lasciato un'eredità di 30 milioni di franchi. Sempre secondo il resoconto del quotidiano ticinese, l'attore si sarebbe valso della sua funzione per convogliare svariati milioni in una fondazione a favore della futura Università della Svizzera italiana. Il comunicato stampa e l'articolo della __________ __________ riportano che l'attore avrebbe smentito diffusamente (umgehend) di aver agito in qualità di notaio nella confezione dei testamenti del conte, del quale egli sarebbe stato avvocato, curatore e amico. L'ex politico non avrebbe però contestato di aver chiesto 1.6 milioni di franchi per le sue prestazioni di curatore. Il __________ generale __________ __________, dal canto suo, avrebbe dichiarato che il __________ __________ sta indagando su tutto quanto riguarda l'eredità del conte. Non sussisterebbe tuttavia alcun procedimento penale nei confronti dell'attore. Il giorno stesso in cui è apparso l'articolo sul __________ __________ __________, il capogruppo socialista in __________ __________ avrebbe chiesto all'esecutivo di prendere posizione sul ruolo che la Delegazione tutoria – la quale ha nominato e poi destituito l'attore dalla carica di curatore del conte – ha svolto nella vicenda. Del possibile ruolo ambiguo (zwielichtige Rolle) dell'attore nell'affare si sarebbe sospettato già da mesi nel Ticino, ma la vicenda sarebbe stata portata alla luce dal giornale vicino al __________ (__________-nahe __________) poco prima delle elezioni del 2 aprile. Stando agli osservatori, con ciò le possibilità per la figlia di essere eletta in Consiglio di Stato dovrebbero essersi ridotte.

                                   7.   a)  L'appellante fa valere anzitutto che l'atteggiamento dei quotidiani ticinesi, eccezion fatta per il __________ __________ __________ nel suo articolo del 10 gennaio 1995, non giustifica le affermazioni dei convenuti secondo cui egli sarebbe ins __________ __________ o si sia trovato in ein Sturmgewitter der Tessiner Presse. A prescindere dal fatto però che i termini usati dai convenuti non appaiono di per sé lesivi della personalità dell'attore, non solo il __________ __________ __________ ha dato risalto alla notizia (doc. A1 e A2), ma anche il __________ __________ __________ (doc. C1), __________ (doc. C2) e __________ __________ (doc. C3). Pur relativizzando il ruolo dell'interessato, essi hanno riferito – fra l'altro – di “un gran polverone” (doc. C1, 1ª colonna in alto), di “un caffè amaro” per l'attore (doc. C2, 1ª colonna in alto), di “quello che vorrebbe essere lo scandalo di provincia alla vigilia di una campagna elettorale” (doc. C3, 1ª colonna verso l'alto) e finanche di una probabile “bomba per togliere di mezzo una candidata scomoda” (doc. C3, 1ª colonna verso il basso). In simili circostanze non è certo esagerato affermare che l'attore sia stato messo in cattiva luce o sia finito in una tempesta giornalistica.

                                         b)  L'appellante nega che da tempo si adombrasse nel Ticino una “duplicità” della sua posizione nella vicenda. Su questo punto ci si potrebbe interrogare sulla fonte dalla quale i convenuti hanno attinto siffatta informazione, che non è stata riportata da nessun quotidiano ticinese prima del 13 gennaio 1995. Sia come sia, la congettura secondo cui la notizia fosse già da tempo nell'aria non risulta essa neppure lesiva della personalità dell'attore. Né egli pretende il contrario, limitandosi a dedurre dalla presunta carenza di fonti una mancanza di serietà e di coscienza professionale da parte dei convenuti. Da un articolo apparso il 28 gennaio 1995 su __________ si evince per altro che il __________ __________ seguiva la vicenda già da un paio d'anni (doc. C5). Il __________ __________ __________, nel suo articolo del 10 gennaio 1995, riferisce inoltre di denunce incrociate, ricorsi e controricorsi fino al Tribunale federale (doc. A1, 4ª colonna nel mezzo), sicché appare legittimo desumere che la notizia fosse già da tempo nell'aria e sia venuta alla luce agli inizi del 1995 solo per la concomitanza con le elezioni cantonali. Una tesi analoga è stata sostenuta del resto anche __________ __________, che l'11 gennaio 1995 esprimeva dubbi sulla tempestività inusitata per i tempi della politica ticinese con cui il gruppo socialista __________ aveva presentato la citata interpellanza al Municipio (doc. C3, 3ª colonna in basso). Anche al proposito l'appello manca perciò di consistenza.

                                         c)  Assume l'appellante che il testo litigioso omette senza motivo di riferire le correzioni e le scuse apparse sul __________ __________ __________ l'11 gennaio 1995. I convenuti non hanno accennato al fatto che il predetto quotidiano avesse riconosciuto la falsità dell'affermazione secondo cui l'attore guidò la mano del cliente nella redazione dei testamenti, né alle energiche smentite dell'attore. Se non che, nel suo articolo dell'11 gennaio 1995 il quotidiano ticinese si è limitato a rilevare che l'appellante non è stato personalmente il notaio rogante degli innumerevoli testamenti del defunto (doc. A2, 4ª colonna in basso) e che l'ultimo testamento non ha favorito le fondazioni rappresentate dall'attore, bensì gli eredi legittimi (5ª colonna in basso e 6ª colonna in alto). Per il resto il giornale ha mantenuto la sua versione dei fatti, soggiungendo anzi che neppure la rettifica dell'interessato smentiva la sostanza della vicenda (doc. A2, 4ª colonna in alto). Il quotidiano, in particolare, non ha smentito – contrariamente a quanto afferma l'appellante – che questi avrebbe guidato la mano del cliente nella stesura dei testamenti. Dal canto loro i convenuti hanno scritto che l'attore ha diffusamente smentito (dementierte umgehend) di avere partecipato alla confezione dei testamenti in qualità di notaio, precisando che, secondo il Procuratore generale, non è stata aperta nessuna inchiesta penale nei confronti dell'attore. Né il comunicato stampa del 13 gennaio 1995 né l'articolo apparso il giorno successivo sulla __________ __________ hanno per il resto accennato al contenuto di un ultimo testamento del marchese. In simili evenienze non si può certo affermare che i convenuti abbiano omesso di considerare le smentite dell'interessato o le rettifiche apparse sul __________ __________ __________.

                                         d)  Sempre a parere dell'appellante i convenuti hanno sottaciuto ch'egli risulta totalmente estraneo alla sparizione dei soldi del cliente. Nulla dallo scritto in esame lascia supporre però che l'attore si sia reso in qualche modo responsabile dell'occultamento di fondi appartenenti al marchese. I convenuti rilevano invero che, stando al __________ __________ __________, l'attore avrebbe usato la sua funzione per convogliare (zuführen) diversi milioni in una fondazione a favore della futura Università della Svizzera italiana. Dal testo litigioso non risulta tuttavia che ciò sia avvenuto mediante la sottrazione di fondi o altre malversazioni, quanto piuttosto condizionando il cliente nella stesura delle ultime volontà. I convenuti hanno precisato inoltre, come si è detto, che non è stata condotta alcuna inchiesta penale nei confronti dell'appellante, circostanza che esclude ogni possibile congettura in merito a un'eventuale sottrazione di fondi perpetrata dall'appellante (cfr. anche DTF 126 III 307 consid. 4b). Neppure su questo punto l'appello è destinato quindi a miglior sorte.

                                         e)  A mente dell'attore l'articolo litigioso ignora che l'interpellanza presentata dal __________ __________ non riguarda egli personalmente, bensì l'attività della Delegazione tutoria e della Fondazione in favore della costituenda Università. Al riguardo i convenuti si sono limitati tuttavia a riferire che il capogruppo socialista in Consiglio comunale aveva chiesto al Municipio di prendere posizione sul ruolo della Delegazione tutoria nella vicenda, soggiungendo che questa aveva nominato l'attore in qualità di curatore del defunto e poi lo aveva destituito. Ciò posto, non è dato a divedere in che modo l'articolo in questione possa aver leso la personalità dell'interessato con siffatte affermazioni. Si aggiunga che la stessa interpellanza esordisce riferendosi al coinvolgimento della Delegazione tutoria e della Fondazione “Università” nell'affare __________ (doc. G). I convenuti non hanno quindi neppure affermato il falso ponendo l'attore in relazione all'interpellanza.

                                         f)   L'appellante ritiene che la questione dell'onorario sia stata messa dai convenuti in una luce assolutamente artificiosa, giacché essi non hanno tenuto conto della mole di lavoro e dell'impegno profuso dal curatore. A suo parere, il testo in esame suscita la falsa impressione di un onorario colossale per una curatela di poco conto. I convenuti, tuttavia, non hanno affatto minimizzato l'attività svolta dall'appellante, limitandosi semplicemente a riferire che quest'ultimo non avrebbe contestato la circostanza, riportata dal __________ __________ __________, di aver preteso 1.6 milioni di franchi per le sue prestazioni di curatore. Né risulta che i convenuti abbiano espresso giudizi di valore sull'entità dell'onorario chiesto in relazione al lavoro svolto. Neppure su questo punto l'articolo appare dunque ledere la personalità dell'appellante.

                                         g)  In definitiva, come rileva il primo giudice, i convenuti hanno sostanzialmente esposto fatti veri, senza offendere la personalità dell'attore. Il comunicato stampa e l'articolo della __________ __________ riportano in termini succinti e non offensivi la notizia diffusa dai quotidiani ticinesi in merito alla nota vicenda che ha coinvolto l'attore. I convenuti, per vero, non hanno messo tanto in risalto le presunte responsabilità dell'appellante, quanto la circostanza ch'egli – ex __________ agli __________ __________– è stato messo in causa da un quotidiano vicino al __________ __________ __________ poco prima delle elezioni che vedevano la figlia candidata a un seggio in __________ di __________. A mente dell'attore, l'affermazione secondo cui la vicenda avrebbe influito sulle elezioni è atta a destare nei lettori l'idea che l'affare sia oggettivamente grave, ma tale opinione non può essere condivisa. L'impostazione degli articoli, imperniata sulla disputa elettorale più che sul reale coinvolgimento dell'appellante, pone anzi la vicenda nel quadro di un dibattito politico ed è quindi idonea semmai a ridimensionare la gravità del caso agli occhi del lettore. Se ne conclude che la personalità dell'appellante non è stata lesa né dal comunicato stampa del 13 gennaio 1995 né dall'articolo pubblicato sulla __________ __________g. L'appello, privo di consistenza, è destinato perciò all'insuccesso.

                                   8.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà ai convenuti un'equa indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 400.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 450.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà ai convenuti fr. 2000.– complessivi per ripetibili di appello.

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – lic. iur. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

11.1999.122 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.11.2000 11.1999.122 — Swissrulings