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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.12.2000 11.1999.11

December 12, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·296 words·~1 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 11.1999.00011

Lugano 12 dicembre 2000/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (rapporti di vicinato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 9 aprile 1997 da

__________ e __________ __________, __________ (patrocinati dall'avv. __________ __________, __________)  

Contro

__________. __________ __________. __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);  

premesso che con sentenza dell'11 dicembre 1998 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha ordinato a __________ __________ di ridurre l'altezza della siepe di tuja posta sulla sua proprietà fino a 1.25 m;

constatato che contro tale sentenza il convenuto ha presentato un appello del 18 gennaio 1999 in cui ha chiesto di respingere la petizione;

preso atto che con lettera del 30 novembre 2000 l'appellante ha dichiarato di ritirare il ricorso per intervenuto accordo fra le parti;

ricordato che il ritiro dell'appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375), sicché l'interessato va ritenuto soccombente;

accertato che le parti hanno concordato di compensare le ripetibili;

considerato, in ogni modo, che la tassa di giustizia deve essere adeguatamente ridotta per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti, la causa non terminando con un giudizio di merito (art. 21 LTG);

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

 decreta:                   1.   La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 100.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 150.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Le ripetibili sono compensate.

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

11.1999.11 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.12.2000 11.1999.11 — Swissrulings