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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.07.2000 11.1999.102

July 25, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,621 words·~13 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 11.1999.00102

Lugano 25 luglio 2000/ld  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.__._____ (modifica di sentenza di separazione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 30 marzo 1999 da

__________ __________ (patrocinato dall'avv. __________, __________)  

Contro  

__________ e __________ (1986), __________ (patrocinate dall'avv. __________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'appellazione del 28 luglio 1999 presentata da __________ contro il decreto cautelare emesso il 19 luglio 1999 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con l'appello;

                                         3.   Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 4 agosto 1999 presentato da __________ contro il medesimo decreto;

                                         4.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata il 4 agosto 1999 da __________;

                                         5.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con sentenza del 31 gennaio 1997 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato la separazione per tempo indeterminato tra __________ (1960) e __________ nata __________ (1949). La convenzione sugli effetti accessori della separazione omologata con la sentenza prevedeva, fra l'altro, l'obbligo per il marito di versare un contributo alimentare indicizzato di fr. 2000.– mensili per la moglie e di fr. 1000.– mensili per la figlia __________ (1986) fino al compimento del 14° anno di età, aumentato a fr. 1200.– fino alla maggiore età.

                                  B.   Il 30 marzo 1999 __________ ha promosso davanti allo stesso Pretore un'istanza cautelare contro __________ e __________ per ottenere l'annullamento del contributo alimentare dovuto alla moglie e la riduzione a fr. 500.– di quello per la figlia o quanto meno, in via subordinata, la riduzione a fr. 300.– del contributo per la moglie. All'udienza del 27 aprile 1999 __________a e __________ si sono opposte all'istanza. Esperita l'istruttoria, alla discussione finale del 22 giugno 1999 le parti hanno mantenuto il loro punto di vista.

                                  C.   Statuendo il 19 luglio 1999, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza e ha ridotto il contributo per la moglie a fr. 284.– mensili. A __________ egli ha assegnato un termine fino al 30 settembre 1999 per promuovere l'azione di merito volta alla modifica di sentenza di divorzio. Non sono state prelevate spese né assegnate ripetibili.

                                  D.   Contro il citato decreto __________ è insorto con un appello del 28 luglio 1999 nel quale chiede che, previa concessione dell'assistenza giudiziaria, la sua istanza sia integralmente accolta e il giudizio del Pretore riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 4 agosto 1999 __________ propone di respingere il gravame e con appello adesivo postula l'integrale reiezione dell'istanza.

                                  E.   In seguito all'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio, con ordinanza del 30 giugno 2000 il giudice delegato di questa Camera ha invitato le parti a formulare eventuali osservazioni sui temi toccati dalla modifica legislativa. Le parti si sono confermate nelle rispettive domande.

Considerando

in diritto:                   I.   Sull'appello principale

                                   1.   In concreto l'azione verte sulla soppressione in via cautelare del contributo alimentare per la moglie e sulla riduzione di quello per la figlia, entrambi stabiliti in una convenzione sugli effetti accessori della separazione omologata con sentenza del 31 gennaio 1997 (doc. A). Ora, per l'art. 7a cpv. 3 tit. fin. CC la modifica di una sentenza di divorzio – o di separazione – è retta dalla legge anteriore, fatte salve le disposizioni relative ai figli e alla procedura. Il diritto anteriore continua ad applicarsi, quindi, alla modifica di contributi alimentari in favore del coniuge divorziato o separato (Leuenberger in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 8 ad art. 7a–7b tit. fin. CC; Geiser in: Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berna 1999, pag. 251 n. 6.06). Nella fattispecie il contributo per la moglie continua dunque a essere soggetto, dal profilo sostanziale, al diritto previgente la modifica legislativa del 26 giugno 1998. Gli aspetti procedurali sono disciplinati invece dalla legge nuova (cfr. Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 11 ad art. 7a tit. fin. CC; Leuenberger, op. cit., n. 9 ad art. 7a–7b tit. fin. CC).

                                   2.   Introdotta l'azione di modifica, le misure provvisionali sono disciplinate per analogia dall'art. 137 cpv. 2 CC (Spühler, Neues Scheidungsverfahren, Zurigo 1999, pag. 86 in basso), norma che riprende l'art. 145 cpv. 2 vCC (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 1 ad art. 137 CC). Nell'ambito di un'azione intesa alla modifica del contributo alimentare dottrina e giurisprudenza riconoscono esplicitamente la facoltà per il giudice, se sono adempiute le condizioni della necessità e dell'urgenza, di ridurre o di sopprimere il contributo già in via cautelare (Leuenberger, op. cit., n. 3 ad art. 137 CC con riferimenti). Tale è il caso, ad esempio, quando una chiara situazione economica non permetta ragionevolmente di pretendere dall'obbligato che continui a corrispondere la rendita per la durata del processo (DTF 118 II 229 consid. 3b; Rep. 1989 pag. 131 in fondo). Nel dubbio, la disciplina adottata dal giudice della separazione va mantenuta (Spühler, op. cit., pag. 87 in alto).

                                   3.   Trattandosi di figli minorenni, dal 1° gennaio 2000 la modifica del contributo alimentare è disciplinata dall'art. 134 cpv. 2 CC, che rinvia agli art. 285 e 286 cpv. 2 CC (Leuenberger, op. cit., n. 8 e 9 ad art. 7a tit. fin. CC; Breitschmid in: Das neue Scheidungs-recht, Zurigo 1999, pag. 135). La modifica non ha, di per sé, conseguenze di rilievo, poiché in materia di contributi di mantenimento per i figli minorenni il nuovo diritto non differisce sostanzialmente da quello anteriore (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 10 ad art. 7a tit. fin. CC). Nella fattispecie sono pertanto applicabili le norme di procedura prescritte per l'azione di mantenimento dall'art. 279 CC (Wullschleger in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, op. cit., n. 11 ad art. 286 CC). Vigono quindi, come dianzi, il principio inquisitorio illimitato e la massima ufficiale (Wullschleger, op. cit., n. 18 e 20 delle osservazioni generali agli art. 276–293 CC). Il giudice di ogni grado non è vincolato né alle allegazioni, né alle prove offerte, né alle richieste di giudizio e chiarisce la fattispecie di propria iniziativa (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 294; Rep. 1995 pag. 146). Per quanto riguarda le misure provvisionali, il nuovo diritto del divorzio non porta novità. Tali provvedimenti possono pertanto essere emanati ove appaiano urgenti e indispensabili, in analogia a quanto prevedono gli art. 281 segg. CC (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 53 ad art. 134 CC). E per l'art. 286 cpv. 2 CC il contributo di mantenimento può essere modificato se fatti nuovi e rilevanti impongono una regolamentazione diversa rispetto a quella iniziale e se il cambiamento di situazione è duraturo (DTF 120 II 178 consid. 3a; Hegnauer in: Berner Kommentar, 1997, n. 82 segg. ad art. 286 CC; Wullschleger, op. cit., n. 5 ad art. 286 CC).

                                   4.   Nel caso specifico il Pretore ha negato anzitutto che la figlia potesse essere parte nella causa intesa alla modifica di sentenza di separazione. Ciò posto, egli ha accertato che il marito percepisce fr. 2647.35 mensili per un'occupazione all'80%, ma ha ritenuto che lavorando a tempo pieno egli può guadagnare fr. 3309.–. Quanto al fabbisogno minimo di lui, il primo giudice lo ha calcolato in fr. 2025.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.–, spese di alloggio fr. 400.–, premio della cassa malati fr. 80.50.–, imposta circolazione fr. 55.25, assicurazione RC auto fr. 56.30, costi di trasferta in automobile fr. 200.–, onere fiscale fr. 200.–). Donde un margine di fr. 1284.– mensili, che il Pretore ha ripartito nella misura di fr. 284.– per la moglie e di fr. 1000.– mensili per la figlia. L'appellante ribadisce di lavorare all'80% e di guadagnare soltanto fr. 2647.35, rilevando di avere compiuto tutti gli sforzi possibili per trovare un'occupazione a tempo pieno. Rimprovera al Pretore inoltre di avere ridotto arbitrariamente il suo fabbisogno, in particolare ammettendo un onere per l'alloggio di soli fr. 400.–, pari alla metà del canone di locazione dell'appartamento in cui vive.

                                   5.   In merito al reddito del marito, risulta dagli atti che egli è in possesso di un certificato di capacità come gerente di esercizio pubblico. Al momento della separazione egli riscuoteva un'indennità di disoccupazione pari a fr. 6000.– mensili lordi, corrispondenti a un guadagno assicurato di fr. 7500.–. In seguito egli ha trovato un'occupazione a tempo parziale e dopo avere esaurito le indennità di disoccupazione parziale e quelle per misure di crisi, nel marzo del 1999 è stato assunto all'80% quale pizzaiolo presso il ristorante “__________ ” di __________ con uno stipendio di fr. 2647.35 mensili netti (doc. D e deposizione __________: verbali, pag. 10). Ora, se a un giudizio puramente sommario come quello che disciplina l'emanazione di misure provvisionali (art. 376 cpv. 2 lett. d CPC) l'appellante ha dimostrato la riduzione del suo reddito, non può dirsi che egli abbia reso verosimile di avere fatto quanto si poteva ragionevolmente esigere da lui per sfruttare appieno le sue possibilità di guadagno. Dal fascicolo processuale non è dato di sapere quali ricerche egli abbia intrapreso per cercare un'attività analoga a quella esercitata in precedenza, né egli adduce alcunché nell'appello, non bastando al riguardo il semplice accenno al rispetto degli obblighi previsti dalla legge sull'assicurazione disoccupazione o le offerte di lavoro inoltrate a esercizi pubblici già coperti da un gerente. Tanto meno egli spiega i motivi per i quali non potrebbe trovare un'occupazione a tempo pieno, almeno come pizzaiolo. Ritenuto che l'appellante possiede un certificato di gerente che gli consentiva di guadagnare fr. 7500.– mensili, si poteva ragionevolmente pretendere da lui uno sforzo adeguato nella ricerca di un impiego idoneo, tanto più che negli ultimi tempi il settore mostra segni di ripresa. La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare, del resto, che decisivo non è tanto il reddito effettivo conseguito da un coniuge, quanto piuttosto il reddito che questi potrebbe conseguire dando prova di buona volontà e impegno (DTF 123 III 5 a metà, 119 II 316 consid. 4 con richiami). Ne segue che a giusta ragione il Pretore ha ritenuto l'interessato non sfruttare completamente la sua capacità lucrativa, fissandone il reddito in fr. 3309.– mensili, corrispondenti allo stipendio per un'attività a tempo pieno. In proposito il decreto impugnato resiste alla critica.

                                   6.   Per quanto attiene all'onere d'alloggio, invece, la censura dell'appellante non manca di buon diritto. Questa Camera ha già avuto modo di precisare, in effetti, che in caso di convivenza non si dividono le spese di locazione a metà tra il coniuge e il suo convivente, ma si inserisce nel fabbisogno del coniuge in questione l'onere di locazione presumibile che egli avrebbe se abitasse per conto proprio (I CCA, sentenza del 16 dicembre 1999 nella causa L. c. L.). Ciò premesso, non va disatteso tuttavia che nel fabbisogno minimo del marito il Pretore ha inserito spese di trasferta di automobile per complessivi fr. 311.55 senza che sia stata resa verosimile la necessità di far capo a un veicolo privato per recarsi al lavoro, non bastando al riguardo il fatto che l'interessato lavori a Contone. Per quanto riguarda l'onere fiscale stimato dal Pretore in fr. 207.70, inoltre, non si deve dimenticare che tale aggravio si riferisce al biennio 1997/98 durante il quale il marito conseguiva un reddito pressoché doppio rispetto a quello attuale (notifica tassazione allegata all'istanza). Tutt'al più, in applicazione del principio inquisitorio e nell'interesse della figlia minorenne, il fabbisogno potrebbe essere corretto d'ufficio, ma in definitiva l'importo finale non si scosterebbe apprezzabilmente da quello stabilito dal Pretore. Nel quadro di un giudizio meramente sommario non si ravvisano dunque gli estremi per intervenire al riguardo.

                                   II.   Sull'appello adesivo

                                   7.   Come si è visto in precedenza (consid. 1), gli aspetti procedurali in una causa volta alla modifica di una sentenza di divorzio o di separazione sono disciplinati dalla legge nuova. E, per l'art. 419c cpv. 4 CPC, nell'ambito della procedura provvisionale l'appello adesivo è ormai escluso (v. anche Le nouveau droit du divorce, Losanna 2000, pag. 100 in alto). Ne segue che il gravame deve essere dichiarato irricevibile. Sulla questione delle spese e delle ripetibili si tornerà in appresso.

                                  III.   Sulle spese e le ripetibili

                                   8.   Gli oneri dell'appello principale seguono la soccombenza del marito (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili. Gli oneri relativi all'appello adesivo della moglie, irricevibile in seguito all'introduzione del nuovo diritto sul divorzio, seguono per analogia il dettato dell'art. 72 PC. Ciò significa che il giudice statuisce con motivazione sommaria sulle spese, “tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite”. Occorre dunque valutare, in concreto, quale possibilità di buon esito avrebbe avuto – a un primo esame – l'appello adesivo se nel frattempo non fosse divenuto irricevibile. Ora, l'interessata chiedeva in sostanza di respingere l'istanza, non essendo intervenuto alcun mutamento importante e durevole per rapporto al giorno della separazione. Essa sostieneva che il marito è senz'altro in grado di percepire fr. 7500.– mensili e contestava il fabbisogno di lui, segnatamente i costi per le assicurazioni dell'autovettura. In realtà le censure sarebbero state verosimilmente respinte. Davanti al Pretore infatti la convenuta si era limitata a chiedere che fosse assegnato alla controparte un termine per promuovere l'azione di merito (discussione finale del 22 giugno 1999: verbali, pag. 13). Inoltre, come già si è detto, a un giudizio di mera apparenza la riduzione del reddito conseguito dal marito appare verosimile e il Pretore ha già considerato che l'interessato è in grado di guadagnare più di quanto percepisce attualmente. Il motivo per cui egli non riesce a conseguire entrate maggiori di quelle stimate dal Pretore andrà esaminato, se mai, nella causa di merito. Quanto ai costi dell'autovettura (assicurazione e imposta di circolazione), essi sarebbero stati verosimilmente stralciati, ma al marito sarebbe stata riconosciuta un'indennità per l'uso dei trasporti pubblici. Inoltre, come si è spiegato, l'appellato si sarebbe probabilmente visto riconoscere un maggior onere di alloggio, ragion per cui in definitiva il suo fabbisogno non sarebbe apparentemente mutato. Verosimilmente destituito di buon diritto, l'appello adesivo sarebbe dunque stato respinto. Si giustifica perciò di porre gli oneri processuali a carico dell'appellante adesiva, con obbligo di rifondere alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili.

                                   9.   Le domande di assistenza giudiziaria presentate dalle parti in veste di appellanti non possono essere accolte, poiché – pur essendo dato il requisito dell'indigenza – nel caso in rassegna difettava sin dall'inizio il requisito cumulativo della parvenza di buon esito (art. 157 CPC). Per quel che concerne le osservazioni ai rispettivi appelli, la resistenza appariva invece fondata. Invero l'attribuzione di ripetibili renderebbe – di per sé – le domande di assistenza giudiziaria senza oggetto. Se non che, le relative indennità appaiono di difficile (se non impossibile) incasso, di modo che per le osservazioni agli appelli si giustifica di concedere ugualmente alle parti il beneficio del gratuito patrocinio (DTF 122 I 322).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello principale è respinto e il decreto impugnato è confermato.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 150.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 200.–

                                         sono posti a carico dell'appellante principale, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili.

                                   3.   L'appello adesivo è irricevibile.

                                   4.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 150.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 200.–

                                         sono posti a carico dell'appellante adesiva, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili.

                                   5.   __________ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________, limitatamente alle osservazioni all'appello adesivo.

                                   6.   __________ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________, limitatamente alle osservazioni all'appello principale.

                                   7.   Intimazione:

                                         – avv. __________, __________;

                                         – avv. __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

11.1999.102 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.07.2000 11.1999.102 — Swissrulings