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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.01.2000 11.1999.1

January 20, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,600 words·~13 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n.: 11.1999.00001

Lugano 20 gennaio 2000/ld  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.__.______ (contestazione di inventario successorio) della Pretura del Distretto di Blenio promossa con petizione del 1° giugno 1993 da

__________ __________, __________ (__________) __________ __________, __________ __________ __________ __________, __________ -__________ __________ __________, __________ (patrocinati dall'avv. __________ __________, __________)

contro  

__________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ __________ __________, __________ ____________________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ __________, __________ (patrocinati dall'avv. __________ __________, __________) __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ __________ __________, __________ __________. __________ __________ __________, __________ __________. __________ __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ __________, __________ (patrocinati dall'avv. __________ __________ __________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.  Se dev'essere accolto l'appello del 31 dicembre 1998 presentato da __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ contro la sentenza emessa il 18 dicembre 1998 dal Pretore del Distretto di Blenio;

                                         2.  Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ è deceduto a __________ il __________ 1926, lasciando come eredi i figli __________ __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ e __________ __________ __________.Non sono state rinvenute disposizioni di ultime volontà. Gli immobili a __________ e a __________ di cui __________ __________ era proprietario sono stati iscritti nel registro fondiario provvisorio come proprietà di “__________ eredi fu __________ ”. In seguito all'introduzione del registro fondiario definitivo, nel 1954 a __________ e nel 1956 a __________, i fondi intestati a "__________ eredi fu __________ " sono stati iscritti in proprietà di “Comunione ereditaria: __________ __________ fu __________ e __________ __________ fu __________ ”.

                                         Nel 1962 __________ e __________ __________ hanno sciolto la comunione ereditaria e gli immobili sono stati assegnati in proprietà esclusiva ad __________ __________, il quale ha disinteressato il fratello __________ con il versamento di fr. 2000.– e la concessione a lui e alla sua famiglia di un diritto di abitazione nella casa paterna di __________ (particella n. __________RFD). __________ __________ ha ceduto il 14 dicembre 1962 la particella n. __________RFD __________ al figlio __________ a titolo di anticipo ereditario. Dopo la morte di __________ __________ gli altri beni immobili a lui intestati (particelle n. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________RFD di __________o; particelle n. __________e __________ RFD di __________) sono passati ai figli __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________, in comunione ereditaria. Costoro hanno sciolto la comunione ereditaria nel 1982. I fondi sono poi stati oggetto di diversi trapassi a terzi da parte di __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________.

                                  B.   Con istanza del 23 gennaio 1985 __________ __________, __________ __________ -__________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ -__________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________, discendenti di __________ __________, hanno promosso davanti al Pretore del Distretto di Blenio un'azione di divisione nei confronti dei coeredi __________ __________, __________ __________, __________ __________ __________ __________ __________, argomentando che le particelle n. __________e __________RFD di __________ erano ancora intestate a __________ __________. Il 4 novembre 1986 il Pretore ha ordinato la divisione dell'eredità e ha designato l'avv. __________ __________ quale notaio divisore. Fra le parti sono poi sorte contestazioni circa l'iscrizione nell'inventario di altri fondi appartenuti al defunto al momento della morte. Il notaio, nell'inventario 3 febbraio 1993 consegnato nel brevetto n. __________, ha preso atto che i coeredi __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ chiedevano l'inserimento di altri fondi nell'inventario della successione e ne ha dato comunicazione al Pretore. Questi, con ordinanza del 15 febbraio 1993, ha impartito a __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ un termine di venti giorni per contestare giudizialmente l'inventario.

                                  C.   __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ hanno promosso causa il 28 maggio 1993 contro gli altri coeredi __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ -__________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________, tutti discendenti di __________ __________, chiedendo che nell'inventario fossero iscritti i beni immobili in proprietà del defunto all'apertura della successione.

                                         Con risposta dell'11 giugno 1993 __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ si sono rimessi alla decisione del Pretore, mentre nella loro risposta del 16 giugno 1993 __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ -__________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ si sono opposti alla petizione. Esperita l'istruttoria, i convenuti non hanno presentato conclusioni, mentre gli attori hanno ribadito le loro domande di petizione in un memoriale conclusivo del 20 dicembre 1995. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.

                                  D.   Statuendo il 18 dicembre 1998, il Pretore ha respinto la petizione e ha posto la tassa di giustizia di fr. 400.– con le spese a carico degli attori in solido, tenuti a rifondere alle controparti fr. 2000.– complessivi per ripetibili.

                                  E.   __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ sono insorti contro la citata sentenza con un appello del 31 dicembre 1998 nel quale chiedono – previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame – la completazione dell'inventario con l'indicazione del valore venale dei beni immobili ivi riportati. La presidente della Camera ha conferito effetto sospensivo all'appello con decreto del 14 gennaio 1999.

                                         __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ hanno comunicato il 5 febbraio 1999 di rimettersi al giudizio della Camera. Nelle loro osservazioni del 15 febbraio 1999 __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________s, __________ __________, __________ __________, __________ -__________ __________, __________ __________, __________ __________ ed __________ __________ propongono di respingere l'appello e di confermare il giudizio impugnato.

Considerando

in diritto:                  1.   Il fascicolo processuale non contiene indicazioni sul valore litigioso. I numerosi beni immobili indicati dal perito come proprietà di __________ __________ al momento della morte (referto del 31 marzo 1994; doc. 51 a 56) lasciano tuttavia presumere nondimeno che tale valore raggiunga almeno fr. 8'000.– (art. 13 LOG). L'appello, tempestivo, è quindi ricevibile.

                                   2.   Il Pretore ha respinto la richiesta di completare l'inventario dei beni relativi alla successione di __________ __________ con i fondi di cui quest'ultimo era proprietario al momento della morte. Egli ha ritenuto che non si giustifica di includere tra i beni inventariati anche immobili intestati ora a singoli eredi o a terze persone, poiché questi non rientrano più nel compendio della successione. Il primo giudice ha rinviato gli attori a procedere dapprima all'accertamento del patrimonio della successione con un'azione di rettifica del registro fondiario, dal momento che scopo dell'inventario è quello di determinare quali beni appartengano ancora alla comunione ereditaria e formino oggetto della divisione. Solo nell'ipotesi di un accoglimento dell'azione di rettifica del registro fondiario sarà possibile – ha concluso il Pretore – reintegrare i beni sottratti indebitamente al patrimonio della successione.

                                         Gli appellanti sostengono che l'opinione del Pretore fa prevalere l'apparenza di diritto, che vede quali proprietari dei fondi litigiosi eredi o terzi iscritti a registro fondiario in contrasto con la realtà. Affermano che le risultanze di causa, in particolare la perizia giudiziaria, hanno ampiamente dimostrato come le iscrizioni posteriori al decesso di __________ __________ siano indebite e pertanto senza effetto. Il giudice dovrebbe fondarsi così sui dati di fatto accertati nell'istruttoria per determinare la reale consistenza della successione e fissare, in seguito, la ripartizione dei beni. In concreto il Pretore avrebbe dovuto procedere, in altri termini, all'iscrizione nell'inventario di tutti gli immobili in proprietà del loro avo all'apertura della successione.

                                   3.   I coeredi sono proprietari in comune di tutti i beni che formavano il patrimonio del defunto (art. 560 cpv. 2, 602 cpv. 2 CC) e ogni erede ha per legge il diritto imprescrittibile di domandare la divisione dell'eredità (art. 604 cpv.1 CC). Finché esiste un patrimonio della successione ancora indiviso, in effetti, sussiste riguardo alla sostanza che la compone una comunione ereditaria che può essere sciolta con azione di divisione. Tale richiesta tende all'accertamento del compendio ereditario e alla formazione dei lotti (Tour/Picenoni in: Berner Kommentar, n. 1 e 4 ad art. 604 CC). Oggetto della divisione è il patrimonio esistente al momento in cui la stessa avviene, gli eredi sopportando in comune il deprezzamento e approfittando in comune degli aumenti di valore dei beni successori (Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, Friburgo 1975, § 106 pag. 768-769). Quanto alla massa da dividere, essa non si identifica necessariamente con quella successoria (cfr. Jost, Das Erbteilungsprozess im schweizerischen Recht, Berna 1960, pag. 90). Statuendo su un'azione di divisione, il giudice dirime anche tutti i problemi correlati (Seeberger, Die richterliche Erbteilung, Friburgo 1992, pag. 68). L'esecuzione effettiva della divisione presuppone, in particolare, l'accertamento della massa da dividere (Seeberger, op. cit., pag. 313). E la divisione può avvenire anche a tappe (Druey, Grundriss des Erbrechts, 4a edizione, pag. 222, § 16 n. 17).

                                   4.   Il __________ 1926, data della morte di __________ __________, i cinque figli di quest'ultimo sono diventati proprietari in comune di tutti i beni del defunto, mobili e immobili, indipendentemente dall'iscrizione nel registro fondiario (art. 560, 602 e 656 cpv. 2 CC). L'istruttoria non ha provato l'esistenza di un contratto di divisione stipulato tra gli eredi. Il perito ha anzi esplicitamente accertato che "non si è rintracciato né rinvenuto alcun documento negli atti d'archivio e di introduzione del registro fondiario definitivo di __________ e __________, cioè nessuna divisione, dichiarazione di rinuncia o divisionale o altro contratto analogo inerente alla successione del fu __________ __________ qdm __________ " (referto, pag. 7, risposta n. 4). Appurata l'assenza di qualsiasi documento attestante una divisione dell'eredità e non risultando alcuno scioglimento della comunione ereditaria (perizia, pag. 7, risposta n. 5), se ne deve concludere che la proprietà comune degli eredi sussiste tuttora. L'iscrizione dei beni immobili già proprietà del defunto – in occasione dell'introduzione del registro fondiario definitivo – in proprietà comune di due dei cinque figli è pertanto avvenuta senza legittimazione, in contrasto con gli art. 965, 966 CC e 18 ORF.

                                         I convenuti che si oppongono all'appello, convinti che per quanto riguarda il resto dei beni della successione tutto sarebbe stato liquidato dai defunti genitori e zii (risposta del 16 giugno 1993, pag. 3), avanzano l'ipotesi di una cessione delle parti ereditarie dalle tre sorelle in favore dei fratelli, in cambio di altre prestazioni. Ciò sarebbe avvenuto sulla base di un contratto, servito anche come documento giustificativo per l'iscrizione a registro fondiario della comunione ereditaria composta dei due figli, che però non è più stato ritrovato (osservazioni del 15 febbraio 1999, pag. 5 n. 4). Le supposizioni degli appellati, per loro stessa ammissione, non poggiano così su alcun riscontro oggettivo e l'istruttoria è silente al riguardo. La ricerca condotta dal perito presso l'archivio dell'Ispettorato del registro fondiario e all'Ufficio dei registri per trovare i documenti relativi all'introduzione del registro fondiario federale nei comuni di __________ e __________ non ha dato risultati. Ne segue che, in assenza di una divisione, la comunione ereditaria sorta tra i figli di __________ __________ non è mai stata sciolta. E poiché il trapasso di proprietà dalla comunione ereditaria ai singoli eredi non può avvenire senza una valida iscrizione a registro fondiario (art. 656 cpv. 1 CC; DTF 102 II 197), le iscrizioni e i trasferimenti di proprietà dei fondi a suo tempo intestati a __________ __________ sono avvenuti senza valido titolo giuridico. E un'iscrizione indebita non produce effetti tra le parti né nei confronti dei loro aventi diritto a titolo universale (segnatamente i loro eredi: Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3a edizione, n. 914).

                                   5.   Nella fattispecie solo le particelle n. __________e __________RFD di __________ sono ancora intestate al defunto. La proprietà di tutti gli immobili iscritti in nome di quest'ultimo alla sua morte, tuttavia, è rimasta alla comunione ereditaria fu __________ __________, non essendo mai stata validamente trasferita ai singoli eredi. La comunione ereditaria ha il diritto, in siffatte circostanze, di farsi iscrivere nel registro fondiario quale proprietaria (DTF 122 III 150, 116 II 267), senza che i singoli coeredi indebitamente iscritti come proprietari possano prevalersi della prescrizione acquisitiva. I proprietari iscritti a registro fondiario estranei alla comunione ereditaria fu __________ __________ possono invece opporsi a un'eventuale azione di rettifica del registro fondiario, prevalendosi della loro acquisizione in buona fede (se terzi: art. 975 cpv. 2 CC), rispettivamente della prescrizione acquisitiva ordinaria (se contraenti in buona fede: art. 661 CC; Jürg Schmid in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 24 e 25 ad art. 975 CC).

                                         Come ha rilevato con pertinenza il Pretore, l'azione di rettifica del registro fondiario deve, nelle circostanze del caso concreto, precedere la divisione dell'eredità. Se non che, contrariamente a quanto avviene per l'azione di divisione, la quale può essere promossa da ogni singolo erede, i soli appellanti non sono legittimati a postulare la rettifica del registro fondiario. I diritti della comunione ereditaria possono infatti essere esercitati solo da tutti i membri della comunione medesima, agenti congiuntamente (art. 602 cpv. 2 CC; DTF 121 III 121). Nella fattispecie, visto il disaccordo tra eredi sulla vicenda, gli appellanti dovranno verosimilmente chiedere all'autorità competente di nominare un rappresentante alla comunione ereditaria (art. 602 cpv. 3 CC) affinché promuova in nome di tutti i coeredi, litisconsorti necessari, le azioni di rettifica del registro fondiario nei confronti di ogni singolo erede iscritto come proprietario. Le azioni di rettifica del registro fondiario non possono quindi essere combinate con l'azione di divisione, vista la diversità delle parti coinvolte nelle procedure giudiziarie. Ne segue che a giusta ragione il Pretore ha respinto la petizione tendente a far completare l'inventario e ha rinviato i coeredi alle azioni ordinarie di rettifica del registro fondiario. Una volta reiscritti i fondi in nome della comunione ereditaria, ogni coerede potrà ancora postulare la divisione della sostanza comune in virtù dell'art. 604 cpv. 1 CC. Ciò posto, l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.

                                   6.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e vanno posti a carico degli appellanti, che rifonderanno solidalmente agli appellati __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ -__________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ un'equa indennità per ripetibili di appello. Non hanno invece diritto a ripetibili gli appellati __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________, che si sono rimessi al giudizio del Pretore.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti solidalmente a carico di __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________, che rifonderanno, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 800.– complessivi a __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ -__________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ per ripetibili di appello.

                                   3.   Intimazione a :

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

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