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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.02.2000 11.1998.77

February 17, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,096 words·~10 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n.: 11.1998.00077

Lugano 17 febbraio 2000/ld  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.__.______ (interpretazione di testamento) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione del 6 giugno 1997 dall'

avv. __________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)  

contro

__________ __________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 13 maggio 1998 presentato da __________ __________ __________ contro la sentenza emessa il 28 aprile 1998 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Città;

                                         2.   ll giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________i, coniugato con __________ __________ __________, è deceduto a __________ il __________ __________ 1990 senza lasciare discendenti. Alla sua morte sono stati rinvenuti un testamento olografo del 18 luglio 1980, un codicillo del 17 marzo 1987 e un'aggiunta del 14 dicembre 1989, pubblicati il 28 febbraio 1990 dal notaio __________ __________ con rogito n. __________, come pure un testamento pubblico del 29 marzo 1990, pubblicato il 20 marzo 1990 dal notaio __________ __________. Nel testamento olografo __________ __________ ha istituito erede universale la moglie __________ __________, attribuendole la sua quota di comproprietà (2/5) della particella n. __________RFD di __________, corrispondente a suo parere alla quota legittima di lei. Egli ha poi previsto una sostituzione fedecommissaria del seguente tenore:

                                         Alla morte di mia moglie il resto dell'eredità, esclusa la suddetta quota di comproprietà di 2/5 e riservato quanto disporrò in seguito a titolo di legati, dovrà essere trasmesso per metà ai miei pronipoti e ai loro eredi (…). L'altra metà della mia eredità (…) è gravata dall'onere della ripartizione a giudizio dell'esecutore testamentario ad opere di bene.

                                         __________ __________ ha dispensato la moglie dal prestare garanzie e ha designato esecutore testamentario l'avv. __________ __________. Nel codicillo del 17 marzo 1987 egli ha poi annullato le precedenti disposizioni sui legati, precisando nell'aggiunta del 14 dicembre 1989 che la quota legittima della moglie doveva essere rispettata e che i frutti di tutti i capitali spettavano a costei. Il successivo testamento pubblico ha confermato le precedenti disposizioni di ultima volontà.

                                  B.   Nel 1997 sono insorte divergenze tra la vedova __________ __________ __________ e l'esecutore testamentario sull'interpretazione della clausola di sostituzione fedecommissaria. Secondo la prima il testatore prevedeva una sostituzione fedecommissaria sulla rimanenza, motivo per cui essa doveva entrare in possesso di tutta l'eredità. Il secondo sosteneva per contro che la vedova era proprietaria dei beni costituenti la sua quota legittima, mentre per gli altri beni aveva una posizione equivalente a quella di un'usufruttuaria, trattandosi di una sostituzione fedecommissaria ordinaria. Il 22 maggio 1997 __________ __________ __________ ha chiesto nella sua qualità di erede istituita il rilascio del certificato ereditario, al quale si è opposto il 6 giugno 1997 l'esecutore testamentario. Con sentenza del 27 maggio 1997 il Pretore ha nel frattempo disposto la compilazione dell'inventario (art. 490 CC), affidando tale incarico all'avv. __________ __________ __________ (inc. __________.__________.__________). Il 3 settembre 1997 egli ha poi rilasciato il certificato ereditario attestante che __________ __________ __________ era unica erede del marito (inc. __________.__________.__________ e __________.__________.__________).

                                  C.   __________ __________ __________ è stata iscritta a registro fondiario come proprietaria delle particelle n. __________, __________e __________RFD di __________ e delle proprietà per piani n. __________, __________, __________, __________, __________e __________della particella n. __________RFD di __________. Asserendo di trovarsi in precarie condizioni finanziarie, essa ha instato il 28 maggio 1997 davanti al Pretore di Locarno-Città per ottenere la consegna di fr. 100'000.– a titolo di acconto ereditario. Il Pretore ha concesso l'acconto con sentenza del 12 agosto 1997 (inc. __________.__________.__________).

                                  D.   L'esecutore testamentario ha promosso il 6 giugno 1997 davanti alla Pretura di Locarno-Città un'azione intesa ad accertare che la sostituzione fedecommissaria istituita da __________ __________ è di natura ordinaria. __________ __________ __________ si è opposta alla petizione, contestando in primo luogo l'ammissibilità dell'azione di accertamento e poi la qualità per agire dell'esecutore testamentario. Nei successivi allegati scritti ogni parte ha mantenuto le proprie posizioni. L'udienza preliminare del 19 febbraio 1998 è stata limitata alle eccezioni e il dibattimento finale ha avuto luogo seduta stante, non essendovi istruttoria da svolgere. Con sentenza del 28 aprile 1998 il Pretore ha respinto le eccezioni e ha posto la tassa di giustizia di fr. 800.– con le spese a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'attore fr. 1'500.– per ripetibili.

                                  E.   __________ __________ __________ è insorta contro la citata sentenza con un appello dell'11 maggio 1998 nel quale chiede che, in riforma dell'impugnato giudizio, la petizione sia respinta per carenza di legittimazione attiva. Nelle sue osservazioni del 24 giugno 1998 l'avv. __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare il giudizio pretorile.

Considerando

in diritto:                  1.   La legittimazione attiva o passiva è un presupposto di merito che va esaminato d'ufficio in ogni stadio di causa (DTF 123 III 62 consid. 3a, 118 Ia 130 consid. 1). La decisione con cui un Pretore statuisce sulla qualità per agire o per difendere è quindi una sentenza, non un decreto nel senso dell'art. 100 cpv. 1 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 2 e 5 ad art. 181). Ne segue che il ricorso in esame, al beneficio per legge dell'effetto sospensivo, è ricevibile indipendentemente da quanto prevede – per i decreti appunto – l'art. 96 cpv. 4 CPC.

                                   2.   Il Pretore ha ammesso la legittimazione attiva dell'esecutore testamentario, ritenendo che in concreto la causa tende ad accertare una sostituzione fedecommissaria ordinaria e che il dovere dell'esecutore testamentario di attuare le ultime volontà del defunto dipende dall'interpretazione delle disposizioni testamentarie. L'appellante non contesta più, in questa sede, l'ammissibilità dell'azione di accertamento. Ribadisce tuttavia l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, sostenendo che l'esecutore testamentario può agire in proprio nome solo nelle cause in cui siano in discussione la sua nomina o le sue funzioni, non in quelle che riguardano l'interpretazione del testamento, le quali competono solo agli eredi.

                                   3.   Nella fattispecie il defunto ha designato l'esecutore testamentario senza attribuirgli compiti specifici, se non per quel che concerne la ripartizione della successione alla morte dell'erede istituita (doc. B). In mancanza di precise indicazioni del testatore, i compiti dell'esecutore testamentario sono di conseguenza quelli previsti dall'art. 518 CC (Karrer in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 3 ad art. 518 CC). Egli deve far rispettare la volontà del defunto, amministrando la successione, pagandone i debiti, soddisfacendone i legati e procedendo alla divisione conformemente alle disposizioni del testatore o a tenore di legge. I poteri dell'esecutore testamentario sono molto ampi: ai fini della divisione ereditaria egli ha diritto esclusivo al possesso, all'amministrazione e alla disposizione della successione, con conseguente limitazione dei diritti degli eredi (Karrer, op. cit., n. 14 ad art. 518 CC). L'esecutore testamentario non può tuttavia interpretare il testamento (Karrer, op. cit., n. 19 ad art. 518 CC).

                                   4.   Nel caso in esame si tratta di stabilire se l'esecutore testamentario possa procedere in lite con atti propri per far accertare il contenuto di una clausola testamentaria, chiedendone l'interpretazione al giudice. L'attore ha chiesto al Pretore, in specie, di accertare che la sostituzione fedecommissaria decisa dal testatore è ordinaria. Con la sostituzione fedecommissaria il disponente può obbligare l'erede istituito a trasmettere l'eredità ad un altro quale erede sostituito (art. 488 cpv. 1 CC). L'erede gravato di sostituzione acquista l'eredità come ogni altro erede sostituito e ne diviene proprietario con obbligo di trasmissione (art. 491 CC). Contrariamente a quanto sostiene l'appellante, la differenza tra i due tipi di sostituzione fedecommissaria è di rilievo, sia per quanto riguarda la posizione dell'erede istituito, sia – come si vedrà in seguito – per quanto attiene ai compiti dell'esecutore testamentario. Per quanto concerne l'erede istituito, anzitutto, nella sostituzione fedecommissaria ordinaria egli ha l'obbligo di mantenere i beni ereditati e la loro consistenza, così da trasmetterli intatti, per quanto possibile, all'erede sostituito (DTF 100 II 94). La sua posizione è sostanzialmente analoga a quella di un usufruttuario (Bessenich in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, op. cit., n. 3 ad art. 491 CC). Nella sostituzione fedecommissaria sulla rimanenza, per contro, l'erede istituito può disporre dei beni ereditati e intaccare il capitale (DTF 100 II 94; Bessenich, op. cit., n. 9 in fine ad art. 491 CC). Il sostituito è erede del testatore, ma ha solo un'aspettativa fino alla morte dell'erede istituito (Bessenich, op. cit., n. 5 ad art. 492 CC). L'erede sostituito può tuttavia tutelare la propria aspettativa, in particolare chiedendo garanzie o l'amministrazione della successione (Bessenich, loc. cit.). 

                                   5.   Nella sua qualità di esecutore testamentario l'attore amministra la successione fino al momento in cui potrà essere portata a termine la volontà del testatore, dandosi il caso fino alla morte dell'erede istituito (Karrer, op. cit., n. 24 ad art. 517 CC, n. 14 ad art. 518 CC). Nella fattispecie il defunto ha incaricato l'esecutore testamentario di ripartire, alla morte dell'erede istituita, la sostanza per metà tra i nipoti e per l'altra metà a opere di bene, a sua discrezione (doc. B, foglio II del testamento del 18 luglio 1980). Di regola l'amministrazione da parte dell'esecutore testamentario si limita ai provvedimenti atti a conservare il compendio ereditario. L'esecutore nondimeno può chiedere misure cautelari o provvedimenti assicurativi (Karrer, op. cit., n. 28 ad art. 518 CC). La corretta amministrazione di una successione gravata da una sostituzione fedecommissaria ordinaria può consistere anche nella salvaguardia delle aspettative che competono agli eredi sostituiti, in particolare quando il testatore ha, come nella fattispecie, dispensato l'erede istituito dal prestare garanzie. L'appellante rileva – a ragione – che l'esecutore testamentario non può interpretare egli medesimo il testamento (Karrer, op. cit., n. 19 ad art. 518 CC). Egli è però legittimato a chiedere al giudice di interpretare disposizioni testamentarie poco chiare, ove ciò sia necessario per l'adempimento dei suoi compiti o per delimitare le sue competenze (Karrer, op. cit., n. 87 ad art. 518 CC). Ciò si verifica nel caso concreto. L'esecutore testamentario, che risponde per il suo operato nei confronti degli eredi e dei legatari (Rep. 1990 pag. 188), deve sapere – per assolvere il proprio compito senza incorrere in responsabilità personali verso gli eredi sostituiti – se in concreto l'erede istituita può disporre liberamente dei beni successori (sostituzione fedecommissaria sulla rimanenza), o se è obbligata invece a trasmetterli agli eredi sostituiti (sostituzione fedecommissaria ordinaria). Rettamente quindi il Pretore ha ammesso la legittimazione attiva dell'esecutore testamentario. Su questo punto l'appello deve dunque essere respinto.

                                   6.   L'appellante si duole inoltre del fatto che l'esecutore testamentario amministra ancora i beni successori del patrimonio speciale, gravato dal vincolo di sostituzione, e adduce che ciò configura un'amministrazione permanente, come tale inammissibile. Essa dimentica tuttavia che, data la natura della sostituzione fedecommissaria e il tenore del testamento all'esame, il compito dell'esecutore testamentario si protrae fino alla trasmissione dell'eredità agli eredi sostituiti (Karrer, op. cit., n. 24 ad art. 517 CC). Ora, un'amministrazione permanente è ammessa se il capitale amministrato non pregiudica la libera disponibilità dell'erede sulla sua porzione legittima (Torricelli, L'esecutore testamentario in diritto svizzero, Bellinzona 1953, pag 132). Nel caso in rassegna non risulta che l'appellante abbia mai fatto valere una lesione della sua porzione legittima, la vertenza con l'esecutore testamentario riguardando la libera disponibilità dell'erede istituita sui beni della successione gravati dalla sostituzione fedecommissaria (cfr. la parallela causa __________.__________.__________). La censura dell'appellante cade quindi nel vuoto. Inconsistente è pure il vago accenno al comportamento di neutralità che dovrebbe mantenere l'esecutore testamentario nei confronti degli eredi (appello, pag. 5 in fine). Come si è visto, l'esecutore testamentario ha promosso azione di accertamento per far interpretare dal giudice disposizioni di ultime volontà e avere indicazioni affidabili per svolgere adeguatamente i propri compiti. Lungi dal violare il dovere di neutralità, tale iniziativa tende a chiarire in modo imparziale diritti e doveri di tutti, sia dell'erede istituita che degli eredi sostituiti. Ne segue che l'appello è destinato all'insuccesso anche a questo riguardo.

                                   7.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre all'esecutore testamentario un'equa indennità per ripetibili di appello.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 400.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 450.–

                                         sono posti a carico di __________ __________ __________i, che rifonderà a __________ __________ fr. 1'000.– per ripetibili di appello.

                                   3.   Intimazione:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

11.1998.77 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.02.2000 11.1998.77 — Swissrulings