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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.07.2002 11.1998.57

July 15, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,865 words·~19 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n.: 11.1998.00057

Lugano 20 aprile 2000/ld  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __._.____ (azione di separazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 19 settembre 1995 da

__________ __________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)  

contro

__________ __________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 24 marzo 1998 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 3 marzo 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         2.   Se dev'essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ con l'appello;

                                         3.   Se dev'essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria introdotta da __________ __________ con le osservazioni all'appello;

                                         4.   Il giudizio sulle spese e ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ (1937) e __________ __________ (1942) si sono sposati a __________ il ____________________ 1994. Dal matrimonio non sono nati figli. Il marito, al beneficio di una rendita d'invalidità dal 1987, durante l'unione domestica ha svolto lavori saltuari di giardinaggio, mentre la moglie è stata cameriera in un esercizio pubblico, con uno stipendio mensile di fr. 3'000.– fino al 30 aprile 1995. Dopo un periodo di disoccupazione, essa è rimasta inattiva per motivi di salute, in seguito a un incidente verificatosi il 3 giugno 1997. La vita in comune è cessata nel febbraio 1995, quando il marito si è trasferito a __________, mentre la moglie è rimasta a __________, nell'abitazione coniugale. Il 14 luglio 1995, su istanza del marito, ha avuto luogo davanti al Segretario assessore della Pretura di Lugano, sezione 6, in luogo e vece del Pretore, il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso.

                                  B.   Il 19 settembre 1995 __________ __________ ha promosso azione di separazione a tempo indeterminato, chiedendo un contributo alimentare mensile di fr. 1'500.–, la pronuncia della separazione dei beni, l'attribuzione di tutti i mobili posti nell'appartamento coniugale in liquidazione del regime matrimoniale e una provvigione ad litem di fr. 4'000.–. Nel frattempo il Pretore ha statuito il 2 settembre 1996 su domande provvisionali presentate dalla moglie con istanza dell'8 giugno 1995, stabilendo in fr. 737.40 il contributo alimentare a lei dovuto. Nella sua risposta del 3 giugno 1996 __________ __________ si è opposto alla separazione e in via riconvenzionale ha postulato il divorzio, chiedendo subordinatamente un contributo alimentare imprecisato e proponendo di sciogliere il regime dei beni con l'assunzione da parte della moglie di tutti i debiti relativi ai beni in suo possesso. 

                                  C.   Con la replica del 21 giugno 1996 __________ __________ ha ribadito le domande di petizione e si è opposta al divorzio. Nella duplica e replica riconvenzionale del 9 agosto 1996 __________ __________ ha riaffermato la domanda di divorzio. Chiusa l'istruttoria, al dibattimento finale dell'8 ottobre 1997 le parti hanno presentato memoriali conclusivi, confermandosi sostanzialmente nelle rispettive domande di giudizio. L'attrice ha nondimeno adeguato la richiesta di contributo mensile a fr. 1'338.30, mentre il convenuto e attore riconvenzionale, in via subordinata, ha postulato il versamento di un contributo alimentare mensile di fr. 500.–.

                                  D.   Statuendo il 3 marzo 1998, il Pretore ha pronunciato la separazione a tempo indeterminato, ha condannato il marito a versare alla moglie un contributo di fr. 628.– mensili fino al 1° agosto 2002 e di fr. 403.– mensili dal 2 agosto 2002, indicizzato, e ha pronunciato la separazione dei beni, attribuendo alla moglie la proprietà dei mobili e delle suppellettili situate nell'appartamento coniugale. La tassa di giustizia di fr. 1'000.– e le spese sono state poste per due terzi a carico di __________ __________ e per il resto a carico di __________ __________. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

                                  E.   Contro la sentenza citata __________ __________ è insorto con un appello del 24 marzo 1998 nel quale chiede la pronuncia del divorzio e la condanna dell'attrice al versamento di un contributo alimentare di fr. 500.– mensili, previa ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria anche in appello. __________ __________ ha proposto nelle osservazioni del 17 aprile 1998 la reiezione dell'appello e la conferma del giudizio pretorile, instando a sua volta per il beneficio dell'assistenza giudiziaria.

                                  F.   La giudice delegata ha disposto un'ispezione presso l'Istituto delle assicurazioni sociali per accertare l'entità delle rendite versate ai coniugi. Le parti hanno avuto la possibilità di esprimersi al riguardo. In seguito all'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio, la presidente ha assegnato alle parti un termine per presentare eventuali nuove conclusioni sulle questioni toccate dal cambiamento della legge applicabile. L'appellante ha precisato il 25 febbraio 2000 che la domanda di divorzio doveva ritenersi fondata sull'art. 114 CC, confermando per il resto le domande di giudizio sulle conseguenze del divorzio e prevalendosi di fatti nuovi, segnatamente la concessione di una rendita d'invalidità alla moglie e la riduzione della propria. L'appellata non ha formulato nuove conclusioni, ma si è espressa sulle conseguenze del divorzio dopo aver preso visione dell'allegato completivo presentato dall'appellante. Le parti hanno potuto esprimersi sui risultati dell'ispezione eseguita presso l'Istituto delle assicurazioni sociali per aggiornare la rispettiva situazione assicurativa ai dati del 2000.

Considerando

in diritto:                  1.   Il Pretore ha respinto l'azione riconvenzionale di divorzio promossa dall'attore con l'argomento che la causa preponderante della disunione era da ascrivere al comportamento anticoniugale di lui, che non era riuscito a dimostrare l'esistenza di fattori di disunione prima della sua relazione con l'attuale convivente, agli inizi del 1995. L'appello del marito essendo ancora pendente davanti a questa Camera il 1° gennaio 2000, il nuovo diritto del divorzio è applicabile (art. 7b cpv. 1 tit. fin. CC). La presidente della Camera ha pertanto assegnato alle parti, conformemente all'art. 7b cpv. 2 tit. fin. CC, un termine a norma dell'art. 515a cpv. 2 CPC per presentare eventuali nuove conclusioni. L'appellante – come detto – ha adeguato le sue domande di giudizio, chiedendo che il divorzio sia pronunciato sulla base dell'art. 114 CC, mentre l'appellata non ha formulato nuove conclusioni né si è espressa su quelle del marito.

                                   2.   Il diritto federale consente di invocare davanti all'istanza cantonale superiore fatti e mezzi di prova nuovi e nuove conclusioni, purché fondate su fatti e mezzi di prova nuovi (art. 138 cpv. 1 CC; Messaggio del Consiglio federale del 15 novembre 1995, FF 1996 I pag. 152 n. 234.5). L'adeguamento delle conclusioni comporta, per le cause ancora pendenti il 1° gennaio 2000 davanti all'autorità cantonale superiore, una nuova istruzione del processo (Messaggio, op. cit., pag. 188, n. 253.2). Conformemente al principio enunciato dall'art. 138 cpv. 1 CC, quindi, occorre in concreto tenere in considerazione la situazione di fatto delle parti anche dopo l'emanazione della sentenza pretorile, nella misura in cui gli interessati si prevalgono dei fatti nuovi nel senso degli art. 138 cpv. 1 CC e 515a CPC. 

                                   3.   L'art. 114 CC prevede che un coniuge può domandare il divorzio se al momento della litispendenza o il giorno della sostituzione della richiesta con un'azione unilaterale i coniugi vivono separati da almeno quattro anni. La dottrina ammette che nelle cause ancora pendenti un coniuge può chiedere il divorzio per sospensione della vita in comune se questa si è verificata almeno quattro anni prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio (Reusser in: Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berna 1999, pag. 45 n. 1.110; Fankhauser in: Scheidungsrecht, Praxiskommentar, Basilea 2000, n. 29 ad art. 114 CC, pag. 73). In concreto le parti ammettono concordemente di essersi separate nel febbraio 1995, nemmeno quattro mesi dopo il matrimonio, celebrato il 20 ottobre 1994 (conclusioni della moglie, pag. 2; osservazioni all'appello, pag. 3; conclusioni dell'appellante del 25 febbraio 2000). L'istruttoria conforta le ammissioni delle parti, poiché risulta dagli atti che il marito ha lasciato l'abitazione coniugale nel febbraio 1995 (deposizione __________ __________, verbale del 17 giugno 1997, pag. 2), trasferendosi nella seconda metà di aprile del 1995 nell'abitazione dell'attuale convivente (deposizione __________ __________, del 9 giugno 1997). Il 1° gennaio 2000, data decisiva per calcolare la durata della sospensione della vita comune, i coniugi vivevano pertanto separati da quasi cinque anni. L'azione di divorzio del marito deve quindi essere accolta già solo per questo motivo (Fankhauser, op. cit., n. 24 ad art. 114, pag. 71) e il divorzio pronunciato in accoglimento dell'appello.

                                   4.   A norma dell'art. 124 cpv. 1 CC in caso di divorzio è dovuta un'indennità adeguata allorché è già sopraggiunto un caso di previdenza per uno dei coniugi o per entrambi, ovvero allorché le pretese in materia di previdenza professionale acquisite durante il matrimonio non possono essere divise per altri motivi. Nella fattispecie entrambi i coniugi beneficiano di una rendita d'invalidità: il marito dal 1987 e la moglie dal 1998. Per quanto risulta dagli atti l'appellante non è al beneficio di prestazioni della previdenza professionale ed è pacifico che egli dispone solo di una rendita AI. Ci si potrebbe invero interrogare su eventuali prestazioni maturate dalla moglie nei confronti della propria previdenza professionale durante il periodo in cui ha svolto attività lucrativa a tempo pieno in Svizzera. Il quesito può ad ogni modo rimanere indeciso, poiché il marito non ha fatto valere pretese al riguardo, né ha addotto mezzi di prova su questo punto. Non vi sono pertanto a giudizio indennità fondate sull'art. 124 CC.

                                   5.   L'obbligo di mantenimento sorto con il matrimonio cessa di principio con il divorzio, indipendentemente dalla colpa dell'uno o dell'altro coniuge (art. 125 cpv. 1 CC; Werro in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, Berna 1999, pag. 39). L'art. 125 cpv. 1 CC pone il principio per cui dopo il divorzio ogni coniuge deve provvedere al proprio sostentamento in modo autonomo (si tratta della cosidetta Eigenversorgung: Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 12 ad art. 125 CC, pag. 259). Per valutare se ciò possa essere ragionevolmente preteso, il giudice deve ponderare gli elementi oggettivi elencati all'art. 125 cpv. 2 CC. Tali criteri corrispondono, in larga misura, a quelli stabiliti dalla giurisprudenza in applicazione del diritto previgente (Werro, op. cit., pag. 41). Nei matrimoni senza figli e di breve durata, la giurisprudenza ammetteva già nel diritto previgente che il divorzio non comporta, di principio, un pregiudizio pecuniario rilevante per l'uno o l'altro coniuge (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 29 ad art. 125 CC, pag. 263 e riferimenti ivi citati). Per decidere sulla durata di un matrimonio non è decisivo tanto il vincolo formale, quanto l'effettiva durata della convivenza in costanza di matrimonio (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 30 ad art. 125 CC, pag. 263).

                                   6.   Il Pretore ha imposto al marito di versare alla moglie un contributo alimentare mensile sulla base dell'art. 163 CC. Ha accertato che il marito riceveva una rendita AI completa di fr. 1'794.– mensili (fr. 1'380.– più fr. 414.– di rendita completiva per la moglie) e una prestazione complementare da lui valutata in fr. 398.–, per un totale di fr. 2'035.– mensili. A tali importi il primo giudice ha aggiunto un reddito medio potenziale di fr. 600.– mensili per lavori di giardinaggio, sulla base di constatazioni risalenti agli anni 1994/95, giungendo così a un reddito complessivo di fr. 2'635.–. Quanto alla moglie, incapace al lavoro dopo l'aprile 1995 in seguito a infortunio, il Pretore ne ha nondimeno stimato il reddito in fr. 2'000.– netti, ritenendo che in futuro essa avrebbe ricevuto una rendita d'invalidità almeno pari alle indennità versate dalla cassa malati. Calcolato il fabbisogno del marito in fr. 1'540.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per persona convivente fr. 925.–, metà canone di locazione fr. 415.–, imposte stimate fr. 50.–, spese di trasporto fino al pensionamento fr. 150.–) e quello della moglie in fr. 2'161.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1'025.–, alloggio fr. 850.–, cassa malati fr. 236.–, imposte stimate fr. 50.–), il Pretore ha attribuito alla moglie un contributo alimentare mensile di fr. 628.– fino al 1° agosto 2002, ridotto poi a fr. 403.–.

                                   7.   L'appellante contesta di dovere contributi alla moglie e pretende anzi che sia quest'ultima a versargli mensilmente un sussidio di fr. 500.–. Asserisce di ricevere prestazioni assicurative per soli fr. 1'691.– mensili e chiede che dal suo reddito sia stralciato l'importo di fr. 600.– imputatogli dal primo giudice per lavori accessori, adducendo di non avere alcuna attività lucrativa che gli consenta un reddito supplementare, avendo egli svolto unicamente taluni lavoretti subito dopo la separazione per pagare debiti. Ora, per quel che concerne l'accertamento dei suoi redditi, le censure sono provviste di buon diritto.

                                   a) Il Pretore si è scostato senza motivo apparente dai dati oggettivi a sua disposizione (fascicolo “Richiami”, doc. 8 e 9), calcolando i redditi secondo propri criteri. Dagli atti risulta però che dal 1987 il marito è al beneficio di una rendita AI, essendo inabile al lavoro nella misura dell'80% (doc. 5 nell'inc. __________.__________.__________). Dopo il matrimonio, dal 1° ottobre 1994, egli ha maturato il diritto a una rendita semplice di fr. 1'380.– mensili e a una rendita completiva per la moglie di fr. 414.– mensili (doc. 4 nell'inc. __________.__________.__________). La situazione è cambiata dopo la separazione di fatto: nel 1997 l'appellante ha beneficiato di una rendita intera di fr. 724.– mensili e di una prestazione complementare di fr. 1'026.– (comunicazione 4 aprile 1997 dell'Istituto delle assicurazioni sociali, nel fascicolo “Richiami”), per un importo complessivo mensile di fr. 1'750.–. Nel 1998 la rendita d'invalidità è rimasta sostanzialmente invariata e dal 1° gennaio 1999 ammonta a fr. 738.– mensili (comunicazione 30 settembre 1999 dell'Istituto delle assicurazioni sociali). La rendita completiva, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, è invece stata versata direttamente alla moglie (art. 34 cpv. 4 LAI, art. 30bis OAI: RS 831.201). Nel 1997 l'appellata ha così percepito, oltre alle indennità mensili di fr. 2'370.– netti versate dalla cassa malati Swica (doc. 8 e 9), la rendita completiva di fr. 1'175.– (cfr. comunicazioni 4 aprile 1997 e 30 settembre 1999 dell'Istituto delle assicurazioni sociali), per un reddito mensile complessivo di fr. 3'545.–. Contrariamente a quanto reputato dal Pretore, di conseguenza, nel 1997/98 il marito ha conseguito un reddito mensile complessivo di fr. 1'750.– (compreso il contributo per il premio di cassa malati, versato direttamente a quest'ultima). La moglie ha percepito mensilmente fr. 3'545.– nel 1997, fr. 1'175.– mensili nel 1998 e una media di fr. 1'406.– mensili nel 1999.

                                   b)  Nei redditi del marito il Pretore ha inserito anche un guadagno ipotetico di fr. 600.– mensili che l'interessato potrebbe conseguire svolgendo lavori di giardinaggio. L'appellante sostiene, non senza pertinenza, di essere inabile al lavoro nella misura dell'80% e di avere svolto attività accessorie solo nel periodo immediatamente successivo alla separazione di fatto, per far fronte ad alcuni debiti. Dall'istruttoria è emerso invero che il marito, invalido dal 1987 (ben prima del matrimonio), non ha mai svolto attività lucrativa durante il breve periodo di convivenza coniugale, salvo svolgere occasionali lavori di giardinaggio nel novembre-dicembre del 1994 (deposizione __________ __________ del 9 ottobre 1995, nell'inc. __________.__________.__________) e nella primavera 1995 (deposizioni __________ __________, verbali del 9 ottobre 1995 nell'inc. __________.__________.__________e del 17 giugno1997, pag. 10; deposizione __________ __________, verbale del 9 giugno 1997, pag. 2; deposizione __________ __________, verbale del 9 giugno 1997, pag. 3; deposizione __________ __________, idem, pag. 4; deposizione __________ __________, verbale del 9 ottobre 1995, pag. 4, nell'inc. __________.__________.__________; deposizione __________ __________, verbale del 9 giugno 1997, pag. 6). L'attività artigianale alla quale si riferisce la moglie nelle sue osservazioni non riguarda l'appellante, bensì la convivente, ceramista e artigiana, che egli accompagna nei mercati (deposizione __________ __________). Ora, non si può seriamente sostenere che una persona invalida all'80%, ultrasessantenne e inattiva da più di un decennio possa conseguire con tali saltuarie attività un reddito mensile di almeno fr. 600.–. Del resto il marito non potrebbe nemmeno essere obbligato a riprendere un lavoro, viste le sue circostanze personali, segnatamente l'età avanzata e lo stato di salute (DTF 115 II 6 consid. 5; Rep. 1997 pag. 57). Certo, il giudice può tenere conto di un reddito ipotetico superiore a quello effettivamente percepito dal coniuge creditore (DTF 114 II 310 consid. 3a e 3d), ma solo nella misura in cui il conseguimento di un tale reddito sia possibile e ragionevolmente esigibile (DTF 119 II 314 consid. 4a, 117 II 16 consid. 1b, 110 II 116 consid. 2a; Sutter/ Freiburghaus, op. cit., n. 47 ad art. 125, pag. 268). Ciò non è il caso in concreto. Il reddito virtuale di fr. 600.– mensili deve essere pertanto stralciato dagli introiti.

                                   c)  Ci si potrebbe domandare, nella fattispecie, se nei redditi del marito debba essere inclusa la prestazione complementare versata in aggiunta alla rendita d'invalidità, come il Pretore ha dato per scontato. Le prestazioni complementari hanno lo scopo di garantire all'assicurato un reddito minimo, mediante il versamento di un importo pari alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e il reddito determinante (art. 3a della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità: RS 831.30). Tale intento sarebbe tuttavia vanificato se il beneficiario di una prestazione complementare fosse tenuto a versarne una parte al coniuge divorziato. Il quesito è controverso in dottrina e giurisprudenza: alcuni tribunali ritengono che tali introiti non debbano essere considerati come reddito (SJ 94/1998, n. 17, pag. 215; Hausheer/Geiser in: ZBJV 130/ 1994, pag. 622), ma alcuni autori criticano tale argomentazione, argomentando che si tratta non di versamenti assistenziali, ma di prestazioni alle quali l'assicurato ha diritto (Koller in: Recht 1994, pag. 80; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 47 ad art. 125 CC). Questa Camera ha finora lasciato il quesito irrisolto (Rep. 1996 pag. 130, consid. 5b). Non decisiva ai fini del giudizio (come si vedrà in seguito), la questione può continuare a rimanere aperta anche nel caso in esame.

                                   8.   Con le nuove conclusioni del 15 febbraio 2000 l'appellante fa valere che nel frattempo anche la moglie è stata posta al beneficio di una rendita d'invalidità, chiedendo l'edizione della documentazione presso l'Istituto delle assicurazioni sociali. L'affermazione ha trovato riscontro nel complemento di istruttoria ordinato dalla giudice delegata. L'Istituto delle assicurazioni sociali ha comunicato che la moglie è titolare dal 1° gennaio 1998 di una propria rendita intera d'invalidità, pari a fr. 1'175.– mensili nel 1998, a fr. 1'180.– dal 1° gennaio al 31 maggio 1999 e a fr. 1'569.– dal 1° giugno 1999 (comunicazione 30 settembre 1999). Dal 1° gennaio 2000 il marito, dal canto suo, riceve mensilmente una rendita intera d'invalidità di fr. 738.– e una prestazione complementare di fr. 924.–, per un totale di fr. 1'662.– mensili, sostanzialmente identica a quella percepita nel 1999, mentre la moglie riceve unicamente una rendita intera d'invalidità di fr. 1'569.– (comunicazione 1° marzo 2000 dell'Istituto delle assicurazioni sociali, acquisita agli atti con ordinanza del 9 marzo 2000; lettera del 2 marzo 2000). Con la pronuncia del divorzio, la rendita del marito aumenterebbe a fr. 1'475.– mensili e quella della moglie diminuirebbe a fr. 832.– mensili. Il reddito del marito non muterà, poiché l'aumento della rendita ordinaria d'invalidità comporterà un'automatica riduzione della prestazione complementare. Questa prestazione assicurativa corrisponde, infatti, alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute (fabbisogno vitale, contributo all'assicurazione malattia, contributi all'AVS/AI/IPG e disoccupazione, pigione) e il reddito determinante (art. 3a della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità: RS 831.30).

                                   9.   Accertato che la situazione finanziaria effettiva dei coniugi non corrisponde al quadro delineato dal Pretore, occorre stabilire se l'uno o l'altro coniuge può pretendere un contributo di mantenimento in seguito al divorzio, applicando i criteri posti dall'art. 125 cpv. 2 CC. Al momento del matrimonio, nell'ottobre 1994, il marito era già beneficiario di una rendita d'invalidità, mentre la moglie, salvo qualche periodo di disoccupazione, ha lavorato a tempo pieno fino alla metà del 1997, quando è rimasta vittima di un infortunio. Il matrimonio, di fatto, è durato solo quattro mesi (dal 20 ottobre 1994 al febbraio 1995) e non ha avuto alcun influsso sulla situazione economica e personale dei coniugi (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 30 ad art. 125 CC). La difficile situazione finanziaria della moglie, che non può sopperire con la rendita d'invalidità al proprio fabbisogno, non trova origine dal matrimonio, ma nella circostanza che essa, precedentemente domiciliata in Italia (doc. 12 nell'inc. __________.____________________), non ha versato in Svizzera contributi alle assicurazioni sociali per lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29ter cpv. 1 AVS: RS 831.10). Essa non ha quindi diritto a una rendita intera e potrà pretendere le prestazioni complementari solo dopo dieci anni di dimora ininterrotta in Svizzera (art. 2 cpv. 2 lett. a LPC). La situazione dell'appellata nei confronti delle assicurazioni sociali svizzere, comunque, sarebbe stata la medesima anche se essa non si fosse sposata. Non spetta dunque al coniuge di sopperire a una siffatta lacuna assicurativa, tanto meno se si considera la brevissima convivenza coniugale, che non giustifica una solidarietà dopo il divorzio (Schwenzer in: Scheidungsrecht, Praxiskommentar, op. cit., n. 45 ad art. 125 CC, pag. 264). Ognuna delle parti dovrà quindi far capo, dopo il divorzio, alle proprie risorse personali (prestazioni complementari, assistenza). L'appello si rivela pertanto fondato nella misura in cui il marito chiede di essere esonerato da un contributo di mantenimento verso l'ex coniuge.

                                10.   Gli oneri processuali seguirebbero la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa vinta sul divorzio e si trova liberato da un contributo di mantenimento nei confronti dell'ex coniuge, mentre vede respinta la propria domanda di contributo alimentare. L'appellata, dal canto suo, dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto non si è più opposta al divorzio. Per motivi di equità, vista anche la particolare circostanza creata dal diritto transitorio, soccorrono in concreto giusti motivi (nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC) per derogare al principio aritmetico della soccombenza. Si giustifica quindi di ripartire a metà la tassa di giustizia e le spese, compensando le ripetibili. Il pronunciato di prima sede sulle spese può per contro rimanere invariato, l'accoglimento parziale dell'appello fondandosi su un nuovo motivo di divorzio, non previsto al momento in cui il Pretore ha statuito. Entrambe le parti hanno postulato l'ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria in appello. Il requisito dell'indigenza è pacifico e, viste le particolarità del caso, è da ritenere adempiuto anche il requisito della probabilità di esito favorevole. Le domande di assistenza giudiziaria meritano dunque di essere accolte.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:               I.   L'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è riformata come segue:

                                   1.   Il matrimonio celebrato il 20 ottobre 1994 a Cadempino fra __________ __________ __________ (__________) e __________ __________ __________ (____________________2) è sciolto per divorzio.

                                   2.   Non sono dovuti contributi di mantenimento.

                                         Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   II.   Gli oneri processuali, consistenti in :

                                         a) tassa di giustizia      fr. 500.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 550.–

                                         sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Le ripetibili sono compensate.

                                   III.   __________ __________ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________.

                                 IV.   __________ __________ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________.

                                  V.   Intimazione:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________i, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

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