Incarto n.: 11.1998.00185
Lugano 20 ottobre 2000/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __.__._____ (iscrizione provvisoria di ipoteca legale) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con istanza del 7 maggio 1998 dalla
__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);
premesso che il 19 novembre 1998 __________ __________ ha interposto appello contro una sentenza del 9 novembre 1998 con cui il Pretore del Distretto di Leventina ordinava l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per l'importo di fr. 363'000.– sulla particella n. __________ RFD di __________ in favore della ditta __________ -__________ __________;
ricordato che la procedura di appello è stata sospesa in seguito al fallimento della __________ -__________ __________, decretato il 17 novembre 1998;
rilevato che il 4 febbraio 1999 i creditori __________ __________, __________ __________ __________ __________, __________ e __________ __________, cessionari della fallita __________ -__________ __________, hanno promosso davanti alla Pretura del Distretto di Leventina la causa di merito intesa all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale per l'importo di fr. 363'000.– a carico del fondo predetto, passato in proprietà a __________ __________;
constatato che il 21 settembre 2000 le parti hanno comunicato al Pretore di avere concluso un accordo e hanno chiesto lo stralcio della causa, con spese a carico degli attori e compensazione delle ripetibili;
accertato che il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli il 4 ottobre 2000, ordinando all'Ufficiale dei registri di cancellare l'annotazione provvisoria dell'ipoteca legale;
considerato che nelle condizioni descritte l'appello è divenuto privo d'oggetto, come ha riconosciuto lo stesso appellante il 9 ottobre 2000, e deve essere tolto dai ruoli;
preso atto che l'appellante ha dichiarato di assumere gli oneri processuali e che non vi è motivo per attribuire ripetibili alla parte appellata, la procedura essendo stata sospesa prima ancora che l'appello le fosse notificato;
ritenuto in ogni modo che gli oneri processuali vanno adeguatamente ridotti per tenere conto della buona volontà dimostrata dagli interessati, la causa non terminando con un giudizio di merito (art. 21 LTG);
richiamato l'art. 351 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. L'appello è dichiarato privo d'oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________;
– __________, __________;
– Ufficio esazione e condoni, Bellinzona;
– __________ __________, __________.
Comunicazione:
– Ufficio esecuzione e fallimenti del Distretto di Bellinzona;
– Pretura del Distretto di Leventina.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario